Autore: Andrea Marton

Autore

Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
  • Le tabelle retributive CCNL sono ricostruite dai PDF ARAN e dai testi contrattuali depositati dalle parti firmatarie.
  • Vigenze e rinnovi sono verificati alla fonte e riportati con la data della verifica: quando un contratto viene rinnovato, le schede collegate vengono corrette.
  • Importi, aliquote e scadenze sono verificati sulle fonti primarie indicate in fondo a ogni scheda, con la data della verifica.
  • Gli errori segnalati vengono corretti e la correzione resta visibile nella pagina.

Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

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I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • Art. 883 c.c.: Abbattimento di edificio appoggiato al muro comune

    Art. 883 c.c.: Abbattimento di edificio appoggiato al muro comune

    Art. 883 c.c. – Abbattimento di edificio appoggiato al muro comune

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Il proprietario che vuole atterrare un edificio sostenuto da un muro comune può rinunziare alla comunione di questo, ma deve farvi le riparazioni e le opere che la demolizione rende necessarie per evitare ogni danno al vicino.

  • Art. 884 c.c.: Appoggio e immissione di travi e catene nel muro

    Art. 884 c.c.: Appoggio e immissione di travi e catene nel muro

    Art. 884 c.c. – Appoggio e immissione di travi e catene nel muro comune

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Il comproprietario di un muro comune può fabbricare appoggiandovi le sue costruzioni e può immettervi travi, purché le mantenga a distanza di cinque centimetri dalla superficie opposta, salvo il diritto dell’altro comproprietario di fare accorciare la trave fino alla metà del muro, nel caso in cui egli voglia collocare una trave nello stesso luogo, aprirvi un incavo o appoggiarvi un camino. Il comproprietario può anche attraversare il muro comune con chiavi e catene di rinforzo, mantenendo la stessa distanza. Egli è tenuto in ogni caso a riparare i danni causati dalle opere compiute.

    Non può fare incavi nel muro comune, né eseguirvi altra opera che ne comprometta la stabilità o che in altro modo lo danneggi.

  • Articolo 885 Codice Civile: Innalzamento del muro comune

    Articolo 885 Codice Civile: Innalzamento del muro comune

    Art. 885 c.c. Innalzamento del muro comune

    In vigore

    Ogni comproprietario può alzare il muro comune, ma sono a suo carico tutte le spese di costruzione e conservazione della parte sopraedificata. Anche questa può dal vicino essere resa comune a norma dell’articolo 874. Se il muro non è atto a sostenere la sopraedificazione, colui che l’esegue è tenuto a ricostruirlo o a rinforzarlo a sue spese. Per il maggiore spessore che sia necessario, il muro deve essere costruito sul suolo proprio, salvo che esigenze tecniche impongano di costruirlo su quello del vicino. In entrambi i casi il muro ricostruito o ingrossato resta di proprietà comune, e il vicino deve essere indennizzato di ogni danno prodotto dall’esecuzione delle opere. Nel secondo caso il vicino ha diritto di conseguire anche il valore della metà del suolo occupato per il maggiore spessore. Qualora il vicino voglia acquistare la comunione della parte sopraelevata del muro, si tiene conto, nel calcolare il valore di questa, anche delle spese occorse per la ricostruzione o per il rafforzamento.

  • Articolo 886 Codice Civile: Costruzione del muro di cinta

    Articolo 886 Codice Civile: Costruzione del muro di cinta

    Art. 886 c.c. – Costruzione del muro di cinta

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Ciascuno può costringere il vicino a contribuire per metà nella spesa di costruzione dei muri di cinta che separano le rispettive case, i cortili e i giardini posti negli abitati. L’altezza di essi, se non è diversamente determinata dai regolamenti locali o dalla convenzione, deve essere di tre metri.

  • Articolo 887 Codice Civile: Fondi a dislivello negli abitati

    Articolo 887 Codice Civile: Fondi a dislivello negli abitati

    Art. 887 c.c. Fondi a dislivello negli abitati

    In vigore

    Se di due fondi posti negli abitati uno è superiore e l’altro inferiore, il proprietario del fondo superiore deve sopportare per intero le spese di costruzione e conservazione del muro dalle fondamenta all’altezza del proprio suolo, ed entrambi i proprietari devono contribuire per tutta la restante altezza. Il muro deve essere costruito per metà sul terreno del fondo inferiore e per metà sul terreno del fondo superiore.

  • Articolo 888 Codice Civile: Esonero dal contributo nelle spese

    Articolo 888 Codice Civile: Esonero dal contributo nelle spese

    Art. 888 c.c. – Esonero dal contributo nelle spese

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Il vicino si può esimere dal contribuire nelle spese di costruzione del muro di cinta o divisorio, cedendo, senza diritto a compenso, la metà del terreno su cui il muro di separazione deve essere costruito. In tal caso il muro è di proprietà di colui che l’ha costruito, salva la facoltà del vicino di renderlo comune ai sensi dell’art. 874, senza obbligo però di pagare la metà del valore del suolo su cui il muro è stato costruito.

  • Articolo 871 Codice Civile: Norme di edilizia e di ornato pubblico

    Articolo 871 Codice Civile: Norme di edilizia e di ornato pubblico

    Art. 871 c.c. – Norme di edilizia e di ornato pubblico

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Le regole da osservarsi nelle costruzioni sono stabilite dalla legge speciale e dai regolamenti edilizi comunali.

    La legge speciale stabilisce altresì le regole da osservarsi per le costruzioni nelle località sismiche.

  • Articolo 872 Codice Civile: Violazione delle norme di edilizia

    Articolo 872 Codice Civile: Violazione delle norme di edilizia

    Art. 872 c.c. – Violazione delle norme di edilizia

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Le conseguenze di carattere amministrativo della violazione delle norme indicate dall’articolo precedente sono stabilite da leggi speciali.

    Colui che per effetto della violazione ha subito danno deve esserne risarcito, salva la facoltà di chiedere la riduzione in pristino quando si tratta della violazione delle norme contenute nella sezione seguente o da questa richiamate.

  • Articolo 873 Codice Civile: Distanze nelle costruzioni

    Articolo 873 Codice Civile: Distanze nelle costruzioni

    Art. 873 c.c. – Distanze nelle costruzioni

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Le costruzioni su fondi finitimi, se non sono unite o aderenti, devono essere tenute a distanza non minore di tre metri. Nei regolamenti locali può essere stabilita una distanza maggiore.

  • Articolo 874 Codice Civile: Comunione forzosa del muro sul confine

    Articolo 874 Codice Civile: Comunione forzosa del muro sul confine

    Art. 874 c.c. Comunione forzosa del muro sul confine

    In vigore

    Il proprietario di un fondo contiguo al muro altrui può chiederne la comunione, per tutta l’altezza o per parte di essa, purché lo faccia per tutta l’estensione della sua proprietà. Per ottenere la comunione deve pagare la metà del valore del muro, o della parte di muro resa comune, e la metà del valore del suolo su cui il muro è costruito. Deve inoltre eseguire le opere che occorrono per non danneggiare il vicino.

  • Art. 875 c.c.: Comunione forzosa del muro che non è sul confine

    Art. 875 c.c.: Comunione forzosa del muro che non è sul confine

    Art. 875 c.c. – Comunione forzosa del muro che non è sul confine

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Quando il muro si trova a una distanza dal confine minore di un metro e mezzo ovvero a distanza minore della metà di quella stabilita dai regolamenti locali, il vicino può chiedere la comunione del muro soltanto allo scopo di fabbricare contro il muro stesso, pagando, oltre il valore della metà del muro, il valore del suolo da occupare con la nuova fabbrica, salvo che il proprietario preferisca estendere il suo muro sino al confine.

    Il vicino che intende domandare la comunione deve interpellare preventivamente il proprietario se preferisca di estendere il muro al confine o di procedere alla sua demolizione. Questi deve manifestare la propria volontà entro un termine di giorni quindici e deve procedere alla costruzione o alla demolizione entro sei mesi dal giorno in cui ha comunicato la risposta.

  • Articolo 876 Codice Civile: Innesto nel muro sul confine

    Articolo 876 Codice Civile: Innesto nel muro sul confine

    Art. 876 c.c. – Innesto nel muro sul confine

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Se il vicino vuole servirsi del muro esistente sul confine solo per innestarvi un capo del proprio muro, non ha l’obbligo di renderlo comune a norma dell’art. 874, ma deve pagare un’indennità per l’innesto.

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