Autore: Andrea Marton

Autore

Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
  • Le tabelle retributive CCNL sono ricostruite dai PDF ARAN e dai testi contrattuali depositati dalle parti firmatarie.
  • Vigenze e rinnovi sono verificati alla fonte e riportati con la data della verifica: quando un contratto viene rinnovato, le schede collegate vengono corrette.
  • Importi, aliquote e scadenze sono verificati sulle fonti primarie indicate in fondo a ogni scheda, con la data della verifica.
  • Gli errori segnalati vengono corretti e la correzione resta visibile nella pagina.

Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

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I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • Articolo 896 Codice Civile: Recisione di rami protesi e di radici

    Articolo 896 Codice Civile: Recisione di rami protesi e di radici

    Art. 896 c.c. – Recisione di rami protesi e di radici

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Quegli sul cui fondo si protendono i rami degli alberi del vicino può in qualunque tempo costringerlo a tagliarli, e può egli stesso tagliare le radici che si addentrano nel suo fondo, salvi però in ambedue i casi i regolamenti e gli usi locali.

    Se gli usi locali non dispongono diversamente, i frutti naturalmente caduti dai rami protesi sul fondo del vicino appartengono al proprietario del fondo su cui sono caduti.

    Se a norma degli usi locali i frutti appartengono al proprietario dell’albero, per la raccolta di essi si applica il disposto dell’art.

    843.

  • Articolo 897 Codice Civile: Comunione di fossi

    Articolo 897 Codice Civile: Comunione di fossi

    Art. 897 c.c. Comunione di fossi

    In vigore

    Ogni fosso interposto tra due fondi si presume comune. Si presume che il fosso appartenga al proprietario che se ne serve per gli scoli delle sue terre, o al proprietario del fondo dalla cui parte è il getto della terra o lo spurgo ammucchiatovi da almeno tre anni. Se uno o più di tali segni sono da una parte e uno o più dalla parte opposta, il fosso si presume comune.

  • Articolo 878 Codice Civile: Muro di cinta

    Articolo 878 Codice Civile: Muro di cinta

    Art. 878 c.c. – Muro di cinta

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Il muro di cinta e ogni altro muro isolato che non abbia un’altezza superiore ai tre metri non è considerato per il computo della distanza indicata dall’articolo 873.

    Esso, quando è posto sul confine, può essere reso comune anche a scopo d’appoggio, purché non preesista al di là un edificio a distanza inferiore ai tre metri.

  • Art. 879 c.c.: Edifici non soggetti all’obbligo delle distanze o a comunione forzosa

    Art. 879 c.c.: Edifici non soggetti all’obbligo delle distanze o a comunione forzosa

    Art. 879 c.c. – Edifici non soggetti all’obbligo delle distanze o a comunione forzosa

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Alla comunione forzosa non sono soggetti gli edifici appartenenti al demanio pubblico e quelli soggetti allo stesso regime, né gli edifici che sono riconosciuti di interesse storico, archeologico o artistico, a norma delle leggi in materia. Il vicino non può neppure usare della facoltà concessa dall’art. 877.

    Alle costruzioni che si fanno in confine con le piazze e le vie pubbliche non si applicano le norme relative alle distanze, ma devono osservarsi le leggi e i regolamenti che le riguardano.

  • Art. 880 c.c.: Presunzione di comunione del muro divisorio

    Art. 880 c.c.: Presunzione di comunione del muro divisorio

    Art. 880 c.c. – Presunzione di comunione del muro divisorio

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Il muro che serve di divisione tra edifici si presume comune fino alla sua sommità e, in caso di altezze ineguali, fino al punto in cui uno degli edifici comincia ad essere più alto.

    Si presume parimenti comune il muro che serve di divisione tra cortili, giardini e orti o tra recinti nei campi.

  • Art. 881 c.c.: Presunzione di proprietà esclusiva del muro divis

    Art. 881 c.c.: Presunzione di proprietà esclusiva del muro divis

    Art. 881 c.c. Presunzione di proprietà esclusiva del muro divisorio

    In vigore

    divisorio Si presume che il muro divisorio tra i campi, cortili, giardini od orti appartenga al proprietario del fondo verso il quale esiste il piovente e in ragione del piovente medesimo. Se esistono sporti, come cornicioni, mensole e simili, o vani che si addentrano oltre la metà della grossezza del muro, e gli uni e gli altri risultano costruiti col muro stesso, si presume che questo spetti al proprietario dalla cui parte gli sporti o i vani si presentano, anche se vi sia soltanto qualcuno di tali segni. Se uno o più di essi sono da una parte, e uno o più dalla parte opposta, il muro è reputato comune: in ogni caso la positura del piovente prevale su tutti gli altri indizi.

  • Articolo 882 Codice Civile: Riparazioni del muro comune

    Articolo 882 Codice Civile: Riparazioni del muro comune

    Art. 882 c.c. Riparazioni del muro comune

    In vigore

    Le riparazioni e le ricostruzioni necessarie del muro comune sono a carico di tutti quelli che vi hanno diritto e in proporzione del diritto di ciascuno, salvo che la spesa sia stata cagionata dal fatto di uno dei partecipanti. Il comproprietario di un muro comune può esimersi dall’obbligo di contribuire nelle spese di riparazione e ricostruzione, rinunziando al diritto di comunione, purché il muro comune non sostenga un edificio di sua spettanza. La rinunzia non libera il rinunziante dall’obbligo delle riparazioni e ricostruzioni a cui abbia dato causa col fatto proprio.

  • Art. 883 c.c.: Abbattimento di edificio appoggiato al muro comune

    Art. 883 c.c.: Abbattimento di edificio appoggiato al muro comune

    Art. 883 c.c. – Abbattimento di edificio appoggiato al muro comune

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Il proprietario che vuole atterrare un edificio sostenuto da un muro comune può rinunziare alla comunione di questo, ma deve farvi le riparazioni e le opere che la demolizione rende necessarie per evitare ogni danno al vicino.

  • Art. 884 c.c.: Appoggio e immissione di travi e catene nel muro

    Art. 884 c.c.: Appoggio e immissione di travi e catene nel muro

    Art. 884 c.c. – Appoggio e immissione di travi e catene nel muro comune

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Il comproprietario di un muro comune può fabbricare appoggiandovi le sue costruzioni e può immettervi travi, purché le mantenga a distanza di cinque centimetri dalla superficie opposta, salvo il diritto dell’altro comproprietario di fare accorciare la trave fino alla metà del muro, nel caso in cui egli voglia collocare una trave nello stesso luogo, aprirvi un incavo o appoggiarvi un camino. Il comproprietario può anche attraversare il muro comune con chiavi e catene di rinforzo, mantenendo la stessa distanza. Egli è tenuto in ogni caso a riparare i danni causati dalle opere compiute.

    Non può fare incavi nel muro comune, né eseguirvi altra opera che ne comprometta la stabilità o che in altro modo lo danneggi.

  • Articolo 885 Codice Civile: Innalzamento del muro comune

    Articolo 885 Codice Civile: Innalzamento del muro comune

    Art. 885 c.c. Innalzamento del muro comune

    In vigore

    Ogni comproprietario può alzare il muro comune, ma sono a suo carico tutte le spese di costruzione e conservazione della parte sopraedificata. Anche questa può dal vicino essere resa comune a norma dell’articolo 874. Se il muro non è atto a sostenere la sopraedificazione, colui che l’esegue è tenuto a ricostruirlo o a rinforzarlo a sue spese. Per il maggiore spessore che sia necessario, il muro deve essere costruito sul suolo proprio, salvo che esigenze tecniche impongano di costruirlo su quello del vicino. In entrambi i casi il muro ricostruito o ingrossato resta di proprietà comune, e il vicino deve essere indennizzato di ogni danno prodotto dall’esecuzione delle opere. Nel secondo caso il vicino ha diritto di conseguire anche il valore della metà del suolo occupato per il maggiore spessore. Qualora il vicino voglia acquistare la comunione della parte sopraelevata del muro, si tiene conto, nel calcolare il valore di questa, anche delle spese occorse per la ricostruzione o per il rafforzamento.

  • Articolo 886 Codice Civile: Costruzione del muro di cinta

    Articolo 886 Codice Civile: Costruzione del muro di cinta

    Art. 886 c.c. – Costruzione del muro di cinta

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Ciascuno può costringere il vicino a contribuire per metà nella spesa di costruzione dei muri di cinta che separano le rispettive case, i cortili e i giardini posti negli abitati. L’altezza di essi, se non è diversamente determinata dai regolamenti locali o dalla convenzione, deve essere di tre metri.

  • Articolo 887 Codice Civile: Fondi a dislivello negli abitati

    Articolo 887 Codice Civile: Fondi a dislivello negli abitati

    Art. 887 c.c. Fondi a dislivello negli abitati

    In vigore

    Se di due fondi posti negli abitati uno è superiore e l’altro inferiore, il proprietario del fondo superiore deve sopportare per intero le spese di costruzione e conservazione del muro dalle fondamenta all’altezza del proprio suolo, ed entrambi i proprietari devono contribuire per tutta la restante altezza. Il muro deve essere costruito per metà sul terreno del fondo inferiore e per metà sul terreno del fondo superiore.

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