Autore: Andrea Marton

  • Art. 74 Codice della Navigazione – Guardiani di navi in disarmo

    Art. 74 Codice della Navigazione – Guardiani di navi in disarmo

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Per le navi in disarmo, il comandante del porto stabilisce il numero minimo dei marittimi di guardia a bordo, precisandone, ove occorra, la qualifica.

  • Art. 232 ter Cod. Amb. – (Divieto di abbandono di rifiuti di piccolissime dimensioni)

    Art. 232 Ter Cod. Amb. – (Divieto di abbandono di rifiuti di piccolissime dimensioni)

    D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 – testo aggiornato

    1. Al fine di preservare il decoro urbano dei centri abitati e per limitare gli impatti negativi derivanti dalla dispersione incontrollata nell’ambiente di rifiuti di piccolissime dimensioni, quali anche scontrini, fazzoletti di carta e gomme da masticare, è vietato l’abbandono di tali rifiuti sul suolo, nelle acque, nelle caditoie e negli scarichi

  • Art. 204 Cod. Amb. – gestioni esistenti

    Art. 204 Cod. Amb. – gestioni esistenti

    D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 – testo aggiornato

    1. I soggetti che esercitano il servizio, anche in economia, alla data di entrata in vigore della parte quarta del presente decreto, continuano a gestirlo fino alla istituzione e organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti da parte delle Autorità d’ambito.

    2. In relazione alla scadenza del termine di cui al comma 15-bis dell’articolo 113 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 , l’Autorità d’ambito dispone i nuovi affidamenti, nel rispetto delle disposizioni di cui alla parte quarta del presente decreto, entro nove mesi dall’entrata in vigore della medesima parte quarta.

    3. Qualora l’Autorità d’ambito non provveda agli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 nei termini ivi stabiliti, il Presidente della Giunta regionale esercita, dandone comunicazione al Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e all’Autorità di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti, i poteri sostitutivi, nominando un commissario “ad acta” che avvia entro quarantacinque giorni le procedure di affidamento, determinando le scadenze dei singoli adempimenti procedimentali. Qualora il commissario regionale non provveda nei termini così stabiliti, spettano al Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare i poteri sostitutivi preordinati al completamento della procedura di affidamento.

    4. Alla scadenza, ovvero alla anticipata risoluzione, delle gestioni di cui al comma 1, i beni e gli impianti delle imprese già concessionarie sono trasferiti direttamente all’ente locale concedente nei limiti e secondo le modalità previste dalle rispettive convenzioni di affidamento.

  • Art. 245 Cod. Amb. – obblighi di intervento e di notifica da parte dei soggetti non responsabili della potenziale contaminazione

    Art. 245 Cod. Amb. – obblighi di intervento e di notifica da parte dei soggetti non responsabili della potenziale contaminazione

    D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 – testo aggiornato

    1. Le procedure per gli interventi di messa in sicurezza, di bonifica e di ripristino ambientale disciplinate dal presente titolo possono essere comunque attivate su iniziativa degli interessati non responsabili.

    2. Fatti salvi gli obblighi del responsabile della potenziale contaminazione di cui all’articolo 242, il proprietario o il gestore dell’area che rilevi il superamento o il pericolo concreto e attuale del superamento delle concentrazione soglia di contaminazione (CSC) deve darne comunicazione alla regione, alla provincia ed al comune territorialmente competenti e attuare le misure di prevenzione secondo la procedura di cui all’articolo

    242. La provincia, una volta ricevute le comunicazioni di cui sopra, si attiva, sentito il comune, per l’identificazione del soggetto responsabile al fine di dar corso agli interventi di bonifica. Il procedimento è interrotto qualora il soggetto non responsabile della contaminazione esegua volontariamente il piano di caratterizzazione nel termine perentorio di sei mesi dall’approvazione o comunicazione ai sensi dell’articolo 252, comma

    4. In tal caso, il procedimento per l’identificazione del responsabile della contaminazione deve concludersi nel termine perentorio di sessanta giorni dal ricevimento delle risultanze della caratterizzazione validate dall’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente competente. È comunque riconosciuta al proprietario o ad altro soggetto interessato la facoltà di intervenire in qualunque momento volontariamente per la realizzazione degli interventi di bonifica necessari nell’ambito del sito in proprietà o disponibilità.

    3. Qualora i soggetti interessati procedano ai sensi dei commi 1 e 2 entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della parte quarta del presente decreto, ovvero abbiano già provveduto in tal senso in precedenza, la decorrenza dell’obbligo di bonifica di siti per eventi anteriori all’entrata in vigore della parte quarta del presente decreto verrà definita dalla regione territorialmente competente in base alla pericolosità del sito, determinata in generale dal piano regionale delle bonifiche o da suoi eventuali stralci, salva in ogni caso la facoltà degli interessati di procedere agli interventi prima del suddetto termine.

  • Art. 197 TUEL – Articolo 197

    Art. 197 TUEL – Articolo 197

    D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – testo aggiornato

    1. Il controllo di gestione, di cui all’articolo 147, comma 1 lettera b), ha per oggetto l’intera attività amministrativa e gestionale delle province, dei comuni delle comunità montane, delle unioni dei comuni e delle città metropolitane ed è svolto con una cadenza periodica definita dal regolamento di contabilità dell’ente.

    2. Il controllo di gestione si articola almeno in tre fasi: a) predisposizione del piano esecutivo di gestione; 83 b) rilevazione dei dati relativi ai costi ed ai proventi nonché rilevazione dei risultati raggiunti; c) valutazione dei dati predetti in rapporto al piano degli obiettivi al fine di verificare il loro stato di attuazione e di misurare l’efficacia, l’efficienza ed il grado di economicità dell’azione intrapresa.

    3. Il controllo di gestione è svolto in riferimento ai singoli servizi e centri di costo, ove previsti, verificando in maniera complessiva e per ciascun servizio i mezzi finanziari acquisiti, i costi dei singoli fattori produttivi, i risultati qualitativi e quantitativi ottenuti e, per i servizi a carattere produttivo, i ricavi.

    4. La verifica dell’efficacia, dell’efficienza, e della economicità dell’azione amministrativa è svolta rapportando le risorse acquisite ed i costi dei servizi, ove possibile per unità di prodotto, ai dati risultanti dal rapporto annuale sui parametri gestionali dei servizi degli enti locali di cui all’articolo 228, comma 7.

  • Art. 196 CPI – Procedura di trascrizione

    Art. 196 CPI – Procedura di trascrizione

    D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 – testo aggiornato

    1. Alla domanda di trascrizione, di cui al comma 2 dell’articolo 195 , debbono essere uniti: a) copia dell’atto da cui risulta il cambiamento di titolarità o dell’atto che costituisce o modifica o estingue i diritti personali o reali di godimento o di garanzia di cui al comma 1 lettere a), b), c) ed i) dell’articolo 138, ovvero copia dei verbali e sentenze di cui al comma 1, lettere d), e), f), g) ed h) dell’articolo 138, osservate le norme della legge sul registro ove occorra, oppure un estratto dell’atto stesso oppure nel caso di fusione una certificazione rilasciata dal Registro delle imprese o da altra autorità competente, oppure, nel caso di cessione o di concessione di licenza, una dichiarazione di cessione, di avvenuta cessione o di avvenuta concessione di licenza firmata dal cedente e dal cessionario con l’elencazione dei diritti oggetto della cessione o concessione. L’Ufficio italiano brevetti e marchi può richiedere che la copia dell’atto o dell’estratto sia certificata conforme all’originale da un pubblico ufficiale o da ogni altra autorità pubblica competente; b) il documento comprovante il pagamento dei diritti prescritti.

    2. È sufficiente una sola richiesta quando la trascrizione riguarda più diritti di proprietà industriale sia allo stato di domanda che concessi alla stessa persona, a condizione che il beneficiario del cambiamento di titolarità o dei diritti di godimento o garanzia o dell’atto da trascrivere sia lo stesso per tutti i titoli e che i numeri di tutte le domande e di tutti i titoli in questione siano indicati nella richiesta medesima.

    3. Quando vi sia mandatario, si dovrà unire anche l’atto di nomina ai sensi dell’articolo

    201. 4. Sul registro per ogni trascrizione si deve indicare: a) la data di presentazione della domanda, che è quella della trascrizione; b) il cognome, nome e domicilio dell’avente causa, o la denominazione e la sede, se trattasi di società o di ente morale, nonché il cognome, nome e domicilio del mandatario, quando vi sia; c) la natura dei diritti ai quali la trascrizione si riferisce.

    5. I documenti e le sentenze, presentati per la trascrizione, vengono conservati dall’Ufficio italiano brevetti e marchi.

    6. Le richieste di cancellazione delle trascrizioni debbono essere fatte nelle stesse forme e con le stesse modalità stabilite per le domande di trascrizione. Le cancellazioni devono essere eseguite mediante annotazione a margine.

    7. Qualora, per la trascrizione dei diritti di garanzia, sia necessario convertire l’ammontare del credito in moneta nazionale, tale conversione sarà fatta in base al corso del cambio del giorno in cui la garanzia è stata concessa.

  • Art. 215 Cod. Amb. – autosmaltimento

    Art. 215 Cod. Amb. – autosmaltimento

    D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 – testo aggiornato

    1. A condizione che siano rispettate le norme tecniche e le prescrizioni specifiche di cui all’articolo 214, commi 1, 2 e 3, e siano tenute in considerazione le migliori tecniche disponibili, le attività di smaltimento di rifiuti non pericolosi effettuate nel luogo di produzione dei rifiuti stessi possono essere intraprese decorsi novanta giorni dalla comunicazione di inizio di attività alla provincia territorialmente competente, . . . .

    2. Le norme tecniche di cui al comma 1 prevedono in particolare: a) il tipo, la quantità e le caratteristiche dei rifiuti da smaltire; b) il ciclo di provenienza dei rifiuti; c) le condizioni per la realizzazione e l’esercizio degli impianti; d) le caratteristiche dell’impianto di smaltimento; e) la qualità delle emissioni e degli scarichi idrici nell’ambiente.

    3. La provincia iscrive in un apposito registro le imprese che effettuano la comunicazione di inizio di attività ed entro il termine di cui al comma 1 verifica d’ufficio la sussistenza dei presupposti e dei requisiti richiesti. A tal fine, alla comunicazione di inizio di attività, a firma del legale rappresentante dell’impresa, è allegata una relazione dalla quale deve risultare: a) il rispetto delle condizioni e delle norme tecniche specifiche di cui al comma 1; b) il rispetto delle norme tecniche di sicurezza e delle procedure autorizzative previste dalla normativa vigente.

    4. Qualora la provincia, qualora accerti il mancato rispetto delle norme tecniche e delle condizioni di cui al comma 1, dispone con provvedimento motivato il divieto di inizio ovvero di prosecuzione dell’attività, salvo che l’interessato non provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro il termine e secondo le prescrizioni stabiliti dall’amministrazione.

    5. La comunicazione di cui al comma 1 deve essere rinnovata ogni cinque anni e, comunque, in caso di modifica sostanziale delle operazioni di autosmaltimento.

    6. Restano sottoposte alle disposizioni di cui agli articoli 208, 209, 210 e 211 le attività di autosmaltimento di rifiuti pericolosi e la discarica di rifiuti.

  • Art. 221 bis Cod. Amb. – Sistemi autonomi

    Art. 221 Bis Cod. Amb. – Sistemi autonomi

    D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 – testo aggiornato

    1. I produttori che non intendono aderire al Consorzio nazionale imballaggi e ad uno dei consorzi di cui all’articolo 223, presentano al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare un’istanza di riconoscimento per la costituzione di un sistema autonomo in forma individuale ovvero collettiva, avente personalità giuridica di diritto privato senza scopo di lucro, retto da uno statuto, conforme ai principi del presente decreto, nonché allo “statuto tipo” di cui all’articolo 223, comma

    2. 2. L’istanza, corredata di un progetto, è presentata entro novanta giorni dall’assunzione della qualifica di produttore ai sensi dell’articolo 218, comma 1, lettera r), ovvero prima del recesso da uno dei sistemi collettivi già esistenti. Il recesso è, in ogni caso, efficace solo dal momento in cui il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare emette il provvedimento di dichiarazione di idoneità del progetto e ne dà comunicazione ai suddetti sistemi collettivi dell’articolo

    223. 3. Il progetto può riguardare imballaggi relativi a una o più filiere ed è redatto secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità e contiene: a) un piano di raccolta che prevede una rete articolata sull’intero territorio nazionale; b) un piano industriale comprensivo di progetto di fattibilità tecnica ed economica, volto a garantire l’effettivo funzionamento in grado di conseguire gli obiettivi di recupero e di riciclaggio fissati dalle norme europee o dalle norme di settore nazionali. Lo statuto deve essere conforme ai principi di cui alle disposizioni del presente titolo. I proponenti determinano il contributo ambientale secondo le modalità di cui all’articolo

    237. Nel progetto sono altresì individuate modalità di gestione idonee a garantire che i commercianti, i distributori, gli utenti finali e i consumatori, siano informati sulle modalità di funzionamento del sistema adottato e sui metodi di raccolta, nonché sul contributo applicato e su ogni altro aspetto per loro rilevante.

    4. Il proponente può richiedere, in qualunque momento, una fase di confronto con il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare al fine di definire la portata delle informazioni e il relativo livello di dettaglio della documentazione di cui al comma

    3. 5. Sulla base della documentazione trasmessa dal proponente, il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, entro sessanta giorni dalla presentazione della istanza, verificato che il progetto contenga tutti gli elementi di cui al precedente comma 3, con un livello di dettaglio tale da consentire l’avvio della successiva istruttoria, comunica al proponente l’avvio del procedimento di riconoscimento, ovvero, qualora gli elaborati progettuali non presentano un livello di dettaglio adeguato, il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare comunica al proponente il provvedimento motivato di diniego, dichiarando la non idoneità del progetto.

    6. Acquisiti i necessari elementi di valutazione forniti dall’ISPRA e la fidejussione prevista al comma 11, entro centoventi giorni dall’avvio del procedimento, conclusa l’istruttoria amministrativa attestante l’idoneità del progetto, con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare è riconosciuto il sistema di gestione.

    7. A seguito del provvedimento di riconoscimento di idoneità del progetto, viene effettuata apposita attività di monitoraggio a cura del Ministero con il supporto dell’Ispra, anche attraverso un congruo numero di controlli in loco, per la durata indicata nel provvedimento stesso, volta a verificare l’effettivo funzionamento del sistema, e la conformità alle eventuali prescrizioni dettate. All’esito del monitoraggio effettuato, viene adottato provvedimento di conferma del riconoscimento, ovvero provvedimento motivato di diniego che attesta il mancato funzionamento del sistema.

    7-bis. I produttori che hanno ottenuto il riconoscimento del sistema ai sensi del comma 6, sono tenuti a presentare annualmente al Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica e al CONAI la documentazione di cui all’articolo 237, comma

    6. Il programma pluriennale di prevenzione della produzione di rifiuti di imballaggio e il piano specifico di prevenzione e gestione relativo all’anno solare successivo, sono inseriti nel programma generale di prevenzione e di gestione di cui all’articolo

    225. 8. L’obbligo di corrispondere il contributo ambientale ad uno dei sistemi collettivi già esistenti, è sospeso a seguito dell’intervenuta dichiarazione di idoneità del progetto e sino al provvedimento definitivo di cui al comma

    7. La sospensione è comunicata al sistema collettivo di provenienza.

    9. Il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare può revocare il riconoscimento nei casi in cui: a) il sistema adottato non operi secondo i criteri di efficienza, efficacia ed economicità; b) i risultati ottenuti siano insufficienti per conseguire gli obiettivi di riciclaggio ove previsti; c) il sistema adottato non adempia agli obblighi di gestione; d) siano stati violati gli obblighi previsti dall’articolo 237, comma

    6. 10. A seguito della comunicazione di non idoneità del progetto di cui al comma 5, di mancato riconoscimento del sistema ai sensi del comma 7, ovvero di revoca del riconoscimento di cui al comma 9, i produttori hanno l’obbligo di partecipare ad uno dei sistemi collettivi già esistenti. Ove, entro novanta giorni dal ricevimento della comunicazione, i produttori non provvedono ad aderire ai sistemi collettivi già esistenti e a versare le somme a essi dovute a decorrere dalla data della stessa comunicazione, si applicano le sanzioni previste al Titolo VI.

    11. I proponenti, al fine di garantire la continuità della raccolta, nelle more del provvedimento definitivo di cui al comma 7, sono tenuti alla presentazione di una fideiussione bancaria a prima richiesta in favore del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, pari all’importo delle entrate previste dall’applicazione del contributo ambientale di cui al comma

    3. Detta garanzia sarà aggiornata sino al provvedimento definitivo di cui al comma

    7. 12. Sono fatti salvi i riconoscimenti già operati ai sensi della previgente normativa. Tali sistemi si adeguano alle disposizioni di cui al presente Titolo entro il 5 gennaio 2023.

  • Art. 48 Codice della Navigazione – Autorità competente a dichiarare la revoca e la decadenza

    Art. 48 Codice della Navigazione – Autorità competente a dichiarare la revoca e la decadenza

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    La revoca e la decadenza della concessione sono dichiarate, con le formalità stabilite dal regolamento, dall'autorità che ha fatto la concessione.

  • Art. 187 CPI – Bollettino ufficiale dei marchi d’impresa

    Art. 187 CPI – Bollettino ufficiale dei marchi d’impresa

    D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 – testo aggiornato

    1. Il Bollettino ufficiale dei marchi d’impresa, da pubblicarsi con cadenza almeno mensile da parte dell’Ufficio italiano brevetti e marchi, contiene almeno le seguenti notizie relative a: a) domande ritenute registrabili ai sensi dell’articolo 170, comma 1, lettera a), con l’indicazione dell’eventuale priorità; b) domande conseguenti alla richiesta di trasformazione di marchio comunitario con l’indicazione della data di deposito della relativa domanda; c) registrazioni; d) registrazioni accompagnate dall’avviso di cui all’articolo 179, comma 2; e) rinnovazioni; f) domande di trascrizione degli atti indicati da questo codice e trascrizioni avvenute. f-bis) domande soggette ad opposizione e domande rifiutate a seguito di opposizione; f-ter) sentenze di cui all’articolo 197, comma

    5. f-quater) le domande di modifica al regolamento d’uso di marchi collettivi o di marchi di certificazione e le modifiche avvenute.

    2. I dati identificativi delle domande e delle registrazioni, oltre quelli specifici indicati al comma 1, lettere a), b), e d), ed ai relativi numeri e date, sono quelli di cui all’articolo

    156. 3. Il Bollettino ufficiale è corredato da indici analitici, almeno alfabetici per titolari, numerici e per classi.

  • Art. 261 Codice Civile: Diritti e doveri derivanti al genitore dal

    Art. 261 Codice Civile: Diritti e doveri derivanti al genitore dal

    Art. 261 c.c. [Diritti e doveri derivanti al genitore dal

    Articolo abrogato dal d.lgs. 28 dicembre 2013, n. 154

    [Abrogato]

  • Art. 201 TUEL – Articolo 201

    Art. 201 TUEL – Articolo 201

    D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – testo aggiornato

    1. Gli enti locali e le aziende speciali sono autorizzate , nel rispetto dei limiti imposti dall’ordinamento alla possibilità di indebitamento, ad assumere mutui, anche se assistiti da contributi dello Stato o delle regioni, per il finanziamento di opere pubbliche destinate all’esercizio di servizi pubblici, soltanto se i contratti di appalto sono realizzati sulla base di progetti “chiavi in mano” ed a prezzo non modificabile in aumento, con procedura di evidenza pubblica e con esclusione della trattativa privata. 83

    2. Per le nuove opere di cui al comma 1 il cui progetto generale comporti una spesa superiore a cinquecentomila euro , gli enti di cui al comma 1 approvano un piano economico-finanziario diretto ad accertare l’equilibrio economico-finanziario dell’investimento e della connessa gestione, anche in relazione agli introiti previsti ed al fine della determinazione delle tariffe. 83

    3. COMMA ABROGATO DAL D.L. 27 DICEMBRE 2000, N. 392 , CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 28 FEBBRAIO 2001, N. 26 .

    4. 4. Le tariffe dei servizi pubblici di cui al comma 1 sono determinati in base ai seguenti criteri: a) la corrispondenza tra costi e ricavi in modo da assicurare la integrale copertura dei costi, ivi compresi gli oneri di ammortamento tecnico-finanziario; b) l’equilibrato rapporto tra i finanziamenti raccolti ed il capitale investito; c) l’entità dei costi di gestione delle opere, tenendo conto anche degli investimenti e della qualità del servizio.