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Ultimo aggiornamento: 27 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • L'UIBM verifica la regolarità formale della domanda di trascrizione
  • Le eventuali irregolarità sono comunicate al richiedente con possibilità di integrazione
  • L'esito positivo determina l'iscrizione nel registro con relativa pubblicità
  • La trascrizione decorre dalla data di presentazione della domanda

Testo dell'articoloVigente

Art. 196 CPI — Procedura di trascrizione

D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 — testo aggiornato

1. Alla domanda di trascrizione, di cui al comma 2 dell’articolo 195 , debbono essere uniti: a) copia dell’atto da cui risulta il cambiamento di titolarità o dell’atto che costituisce o modifica o estingue i diritti personali o reali di godimento o di garanzia di cui al comma 1 lettere a), b), c) ed i) dell’articolo 138, ovvero copia dei verbali e sentenze di cui al comma 1, lettere d), e), f), g) ed h) dell’articolo 138, osservate le norme della legge sul registro ove occorra, oppure un estratto dell’atto stesso oppure nel caso di fusione una certificazione rilasciata dal Registro delle imprese o da altra autorità competente, oppure, nel caso di cessione o di concessione di licenza, una dichiarazione di cessione, di avvenuta cessione o di avvenuta concessione di licenza firmata dal cedente e dal cessionario con l’elencazione dei diritti oggetto della cessione o concessione. L’Ufficio italiano brevetti e marchi può richiedere che la copia dell’atto o dell’estratto sia certificata conforme all’originale da un pubblico ufficiale o da ogni altra autorità pubblica competente; b) il documento comprovante il pagamento dei diritti prescritti.

2. È sufficiente una sola richiesta quando la trascrizione riguarda più diritti di proprietà industriale sia allo stato di domanda che concessi alla stessa persona, a condizione che il beneficiario del cambiamento di titolarità o dei diritti di godimento o garanzia o dell’atto da trascrivere sia lo stesso per tutti i titoli e che i numeri di tutte le domande e di tutti i titoli in questione siano indicati nella richiesta medesima.

3. Quando vi sia mandatario, si dovrà unire anche l’atto di nomina ai sensi dell’articolo

201. 4. Sul registro per ogni trascrizione si deve indicare: a) la data di presentazione della domanda, che è quella della trascrizione; b) il cognome, nome e domicilio dell’avente causa, o la denominazione e la sede, se trattasi di società o di ente morale, nonché il cognome, nome e domicilio del mandatario, quando vi sia; c) la natura dei diritti ai quali la trascrizione si riferisce.

5. I documenti e le sentenze, presentati per la trascrizione, vengono conservati dall’Ufficio italiano brevetti e marchi.

6. Le richieste di cancellazione delle trascrizioni debbono essere fatte nelle stesse forme e con le stesse modalità stabilite per le domande di trascrizione. Le cancellazioni devono essere eseguite mediante annotazione a margine.

7. Qualora, per la trascrizione dei diritti di garanzia, sia necessario convertire l’ammontare del credito in moneta nazionale, tale conversione sarà fatta in base al corso del cambio del giorno in cui la garanzia è stata concessa.

Commento

L'articolo disciplina il procedimento di trascrizione davanti all'ufficio competente, dalla presentazione della domanda all'effettiva iscrizione nel registro. La procedura è impostata in modo semplice ma rigoroso, in coerenza con la rilevanza giuridica della trascrizione.

Verifica formale

L'ufficio verifica la regolarità formale della domanda: completezza dei dati identificativi, presenza dell'atto da trascrivere in copia autentica o forma equipollente, corretto pagamento delle tasse, eventuale procura del rappresentante. La verifica è prevalentemente formale: l'ufficio non entra nel merito della validità o efficacia dell'atto, salvo controlli di palese inammissibilità.

Comunicazione di irregolarità

In caso di irregolarità, l'ufficio comunica al richiedente i rilievi, fissando un termine per l'integrazione o la regolarizzazione. Tipicamente il termine è di sessanta giorni, prorogabili. La mancata regolarizzazione comporta il rigetto della domanda. La comunicazione di rilievi è uno strumento di favor per il richiedente, che può così rimediare a errori senza perdere la posizione di priorità nella trascrizione.

Esito positivo

Superata positivamente la verifica, l'ufficio dispone l'iscrizione dell'atto nel registro dei titoli di proprietà industriale. L'iscrizione contiene gli elementi essenziali dell'atto trascritto: data, parti, contenuto sostanziale. L'aggiornamento del registro è tipicamente tempestivo, e i dati sono resi disponibili attraverso le banche dati telematiche dell'ufficio.

Decorrenza degli effetti

La trascrizione produce effetti dalla data di presentazione della domanda, non dalla data di effettiva iscrizione nel registro. Tale principio tutela il richiedente da eventuali ritardi amministrativi e fissa con certezza il momento di opponibilità dell'atto ai terzi. La data di presentazione è dunque l'elemento cruciale per la priorità nei conflitti fra trascrizioni successive.

Rigetto e impugnazione

L'eventuale rigetto della domanda di trascrizione è disposto con provvedimento motivato, impugnabile davanti alla Commissione dei Ricorsi UIBM. Tipicamente il rigetto consegue a mancata regolarizzazione delle irregolarità rilevate, o a casi di palese inammissibilità dell'atto. In linea generale, la cura nella preparazione della domanda è la migliore strategia per evitare rigetti, che comportano la perdita della posizione di priorità.

Domande frequenti

Da quando decorre la trascrizione?

Dalla data di presentazione della domanda, non dall'iscrizione nel registro. Tale principio tutela il richiedente da ritardi amministrativi e fissa con certezza il momento di opponibilità ai terzi.

Cosa accade se la mia domanda di trascrizione è irregolare?

L'ufficio comunica i rilievi e fissa un termine per la regolarizzazione, normalmente sessanta giorni. La mancata regolarizzazione comporta il rigetto della domanda.

L'ufficio valuta la validità sostanziale dell'atto da trascrivere?

Di norma no, la verifica è prevalentemente formale. La validità sostanziale può essere eventualmente contestata in sede giurisdizionale, secondo le regole generali.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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