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Ultimo aggiornamento: 27 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • Le invenzioni di interesse militare possono essere sottoposte a segretazione
  • La segretazione comporta limitazioni alla pubblicazione e all'estensione all'estero
  • Al titolare spetta un indennizzo per le limitazioni subite
  • L'istituto bilancia esigenze di sicurezza nazionale e interessi privati

Testo dell'articoloVigente

Art. 198 CPI — Procedure di segretazione militare

D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 — testo aggiornato

1. Coloro che risiedono nel territorio dello Stato non possono, senza autorizzazione del Ministero delle attività produttive, depositare esclusivamente presso uffici di Stati esteri o l’Ufficio brevetti europeo o l’Ufficio internazionale dell’organizzazione mondiale della proprietà intellettuale in qualità di ufficio ricevente, le loro domande di concessione di brevetto per invenzione, modello di utilità o di topografia, qualora dette domande riguardino oggetti che potrebbero essere utili per la difesa del Paese, né depositarle presso tali uffici prima che siano trascorsi sessanta giorni dalla data del deposito in Italia, o da quella di presentazione dell’istanza di autorizzazione. Il Ministero predetto provvede sulle istanze di autorizzazione, previo nulla osta del Ministero della difesa. Trascorso il termine di sessanta giorni senza che sia intervenuto un provvedimento di rifiuto, l’autorizzazione deve intendersi concessa. Le disposizioni previste dal presente comma non si applicano alle invenzioni realizzate a seguito di accordi internazionali ratificati con legge nazionale. 1-bis. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche quando: a) l’inventore presti la propria attività lavorativa presso filiali italiane di imprese multinazionali la cui capogruppo abbia sede legale all’estero; b) l’inventore abbia ceduto l’invenzione oggetto del brevetto precedentemente al deposito della domanda di brevetto

2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la violazione delle disposizioni del comma 1 è punita con l’ammenda non inferiore a 77,47 euro o con l’arresto. Se la violazione è commessa quando l’autorizzazione sia stata negata, si applica l’arresto in misura non inferiore ad un anno.

3. L’Ufficio italiano brevetti e marchi mette con immediatezza a disposizione del Servizio brevetti e proprietà intellettuale del Ministero della difesa le domande di brevetto per invenzioni industriali, per modelli di utilità e per topografie di prodotti a semiconduttori ad esso pervenute.

4. Qualora il Servizio predetto ritenga che le domande riguardino invenzioni, modelli o topografie utili alla difesa del Paese, anche ufficiali o funzionari estranei al Servizio stesso espressamente delegati dal Ministro della difesa possono prendere visione, nella sede dell’Ufficio, delle descrizioni, delle rivendicazioni e dei disegni allegati alle domande.

5. Tutti coloro che hanno preso visione di domande e di documenti relativi a brevetti o che ne hanno avuto notizia per ragioni di ufficio sono tenuti all’obbligo del segreto.

6. Entro sessanta giorni successivi alla data del deposito delle domande, il Ministero della difesa può chiedere all’Ufficio italiano brevetti e marchi il differimento della concessione del titolo di proprietà industriale e di ogni pubblicazione relativa. L’Ufficio dà comunicazione della richiesta all’interessato, diffidandolo ad osservare l’obbligo del segreto.

7. Se, entro otto mesi dalla data del deposito della domanda, il Ministero competente non ha inviato all’Ufficio e al richiedente, in quanto questi abbia indicato il proprio domicilio nello Stato, la notizia di voler procedere all’espropriazione, si dà seguito alla procedura ordinaria per la concessione del titolo di proprietà industriale. Nel termine predetto, il Ministero della difesa può chiedere che sia ulteriormente differito, per un tempo non superiore a tre anni dalla data di deposito della domanda, la concessione del titolo di proprietà industriale ed ogni pubblicazione relativa. In tal caso l’inventore o il suo avente causa ha diritto ad un’indennità per la determinazione della quale si applicano le disposizioni in materia di espropriazione.

8. Per i modelli di utilità l’ulteriore differimento previsto nel comma 7 può essere chiesto per un tempo non superiore a un anno dalla data di deposito della domanda.

9. A richiesta di Stati esteri che accordino il trattamento di reciprocità, il Ministero della difesa può richiedere, per un tempo anche superiore a tre anni, il differimento della concessione del brevetto e di ogni pubblicazione relativa all’invenzione per domande di brevetto già depositate all’estero e ivi assoggettate a vincolo di segreto.

10. Le indennità eventuali sono a carico dello Stato estero richiedente.

11. L’invenzione deve essere tenuta segreta dopo la comunicazione della richiesta di differimento e per tutta la durata del differimento stesso, nonché durante lo svolgimento della espropriazione e dopo il relativo decreto se questo porti l’obbligo del segreto.

12. L’invenzione deve essere, altresì, tenuta segreta nel caso previsto dal comma 6, dopo che sia stata comunicata all’interessato la determinazione di promuovere l’espropriazione con imposizione del segreto.

13. L’obbligo del segreto cessa qualora il Ministero della difesa lo consenta.

14. La violazione del segreto è punita ai termini dell’ articolo 262 del codice penale .

15. Il Ministero della difesa può chiedere che le domande di brevetto per le invenzioni industriali di organismi dipendenti o vigilati siano mantenute segrete.

16. Qualora, per invenzione interessante la difesa militare del Paese, il Ministero della difesa richieda o, nell’ipotesi di differimento di cui al comma 6, consenta la concessione del brevetto, la procedura relativa si svolge, su domanda dello stesso Ministero, in forma segreta. In tale caso non si effettua alcuna pubblicazione e non si consentono le visioni nel presente codice.

17. In caso di esposizioni da tenersi nel territorio dello Stato, il Ministero della difesa ha facoltà, mediante propri funzionari od ufficiali, di procedere a particolareggiato esame degli oggetti e dei trovati consegnati per l’esposizione che possano ritenersi utili alla difesa militare del Paese ed ha facoltà altresì di assumere notizie e chiedere chiarimenti sugli oggetti e trovati stessi.

18. Gli enti organizzatori di esposizioni devono consegnare ai suddetti funzionari o ufficiali gli elenchi completi degli oggetti da esporre riferentisi ad invenzioni industriali non protette ai sensi del presente codice.

19. I funzionari e gli ufficiali di cui al comma 17 possono imporre all’ente stesso il divieto di esposizione degli oggetti utili alla difesa militare del Paese.

20. Il Ministero della difesa, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, deve dare notizia alla presidenza dell’esposizione e agli interessati del divieto di esposizione, diffidandoli circa l’obbligo del segreto. La presidenza dell’esposizione deve conservare gli oggetti sottoposti al divieto di esposizione con il vincolo di segreto sulla loro natura.

21. Nel caso che il divieto di esposizione venga imposto dopo che gli oggetti siano stati esposti, gli oggetti stessi devono essere subito ritirati senza, peraltro, imposizione del vincolo del segreto.

22. È fatta salva, in ogni caso, la facoltà del Ministero della difesa, per gli oggetti che si riferiscono ad invenzioni riconosciute utili alla difesa militare del Paese, di procedere all’espropriazione dei diritti derivanti dall’ invenzione, modello o topografia ai sensi delle norme relative all’espropriazione contenute nel presente codice.

23. Qualora non sia rispettato il divieto di esposizione, i responsabili dell’abusiva esposizione sono puniti con la sanzione amministrativa da 25,00 euro a 13.000,00 euro.

Commento

L'articolo regola le procedure di segretazione militare delle invenzioni che presentino interesse per la difesa nazionale. Si tratta di un istituto di natura speciale, che incide sui normali effetti della tutela brevettuale per ragioni di sicurezza pubblica.

Ratio della segretazione

La segretazione militare risponde all'esigenza di evitare che invenzioni con applicazioni potenzialmente belliche o sensibili sotto il profilo della sicurezza siano divulgate al pubblico attraverso la normale pubblicazione del brevetto. La pubblicazione, infatti, renderebbe accessibili a chiunque, anche a potenze straniere, informazioni tecniche dal cui occultamento può dipendere la sicurezza dello Stato.

Procedura di segretazione

Quando l'ufficio identifica una domanda di brevetto potenzialmente rilevante per la difesa, la trasmette alle autorità militari competenti per la valutazione. Le autorità verificano l'effettiva rilevanza dell'invenzione e, in caso affermativo, dispongono la segretazione. La procedura è caratterizzata da riservatezza e rapidità, in considerazione della natura degli interessi tutelati.

Effetti della segretazione

La segretazione comporta significative limitazioni: la pubblicazione del brevetto è impedita o differita; l'estensione all'estero è subordinata ad autorizzazione; il titolare non può divulgare il contenuto a terzi senza autorizzazione. Tipicamente la segretazione comporta anche un controllo statale sull'utilizzo dell'invenzione, con possibilità di limitare lo sfruttamento commerciale.

Indennizzo

Al titolare spetta un indennizzo per le limitazioni subite, calcolato in modo da compensare la perdita di opportunità di sfruttamento e i costi sostenuti per la realizzazione dell'invenzione. La determinazione dell'indennizzo segue criteri normativi e può essere oggetto di contestazione in sede giurisdizionale. La logica è di non sacrificare integralmente l'interesse privato all'interesse pubblico, ma di realizzare un bilanciamento equo.

Cessazione della segretazione

La segretazione può cessare quando vengono meno le esigenze di sicurezza che l'avevano motivata: tipicamente per superamento tecnologico dell'invenzione, per declassificazione formale o per accordi internazionali. Cessata la segretazione, l'invenzione torna al regime ordinario, con possibilità di pubblicazione, estensione all'estero e libero sfruttamento commerciale nei limiti del residuo periodo di tutela. In linea generale, l'istituto è applicato con prudenza e con riguardo ai principi di proporzionalità.

Domande frequenti

Quando è disposta la segretazione di un brevetto?

Quando le autorità militari valutino l'invenzione di interesse per la difesa nazionale e ritengano necessario impedire la divulgazione per ragioni di sicurezza pubblica.

Il titolare ha diritto a un indennizzo?

Sì, un indennizzo calcolato in modo da compensare la perdita di opportunità di sfruttamento e i costi sostenuti, secondo criteri normativi e con possibilità di contestazione in giudizio.

La segretazione è permanente?

No, può cessare quando vengono meno le esigenze di sicurezza, per superamento tecnologico, declassificazione o accordi internazionali. L'invenzione torna allora al regime ordinario.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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