Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 201 CPI – Rappresentanza

D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 – testo aggiornato

1. Nessuno è tenuto a farsi rappresentare da un mandatario abilitato nelle procedure di fronte all’Ufficio italiano brevetti e marchi; le persone fisiche e giuridiche possono agire per mezzo di un loro dipendente anche se non abilitato o per mezzo di un dipendente di altra società collegata ai sensi dell’articolo 205, comma

3. 2. La nomina di uno o più mandatari, qualora non sia fatta nella domanda, oppure con separato atto, autentico o autenticato, può farsi con apposita lettera d’incarico, soggetta al pagamento della tassa prescritta.

3. L’atto di nomina o la lettera d’incarico può riguardare una o più domande o in generale la rappresentanza professionale per ogni procedura di fronte all’Ufficio italiano brevetti e marchi ed alla commissione dei ricorsi. In tale caso, in ogni successiva domanda, istanza e ricorso, il mandatario dovrà fare riferimento alla procura o lettera d’incarico.

4. Il mandato può essere conferito soltanto a mandatari iscritti in un albo all’uopo istituito presso il Consiglio dell’ordine dei consulenti in proprietà industriale.

4-bis. I cittadini dell’Unione europea abilitati all’esercizio della medesima professione in un altro Stato membro possono essere iscritti all’albo secondo le procedure di cui al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 .

5. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 9 NOVEMBRE 2007, N. 206 .

6. Il mandato può essere anche conferito ad un avvocato iscritto nel suo albo professionale.

In sintesi

  • Davanti all'UIBM le parti possono agire personalmente o tramite mandatario
  • I soggetti non residenti nell'Unione europea devono nominare un rappresentante
  • La rappresentanza è riservata a soggetti iscritti all'albo dei consulenti o ad altre categorie qualificate
  • L'atto di nomina deve essere depositato secondo le forme prescritte
Indice dei contenuti

L'articolo disciplina la rappresentanza nei procedimenti davanti all'ufficio competente, profilo essenziale per la corretta partecipazione delle parti alle procedure di proprietà industriale. Si tratta di una norma di carattere procedurale che si coordina con la disciplina dell'albo dei consulenti.

Possibilità di rappresentanza

Le parti possono agire davanti all'ufficio personalmente o tramite mandatario. La scelta dipende dalla complessità della pratica, dalla disponibilità di competenze interne, dalla strategia processuale. Tipicamente per pratiche complesse, come brevetti tecnici o opposizioni, le parti si avvalgono di consulenti specializzati. Per pratiche più semplici, come depositi di marchi nazionali, la rappresentazione personale è praticabile.

Obbligo di rappresentanza per non residenti UE

I soggetti privi di domicilio in uno Stato dell'Unione europea devono nominare un rappresentante in Italia o in altro Stato dell'Unione. La logica è duplice: facilitare la comunicazione fra ufficio e parte, garantire un punto di contatto stabile sul territorio. La mancata nomina può comportare l'apertura di un rilievo formale e, in caso di mancata regolarizzazione, l'inammissibilità degli atti.

Categorie abilitate

La rappresentanza professionale davanti all'UIBM è riservata a categorie qualificate: consulenti in proprietà industriale iscritti all'apposito albo, avvocati nei limiti della loro abilitazione professionale, in alcuni casi altri soggetti previsti dalla legge. La riserva tutela la qualità della rappresentanza in una materia tecnicamente complessa, dove errori procedurali possono produrre conseguenze gravi.

Atto di nomina

L'atto di nomina del mandatario deve essere depositato presso l'ufficio nelle forme prescritte, tipicamente in formato telematico o cartaceo autenticato. La forma è essenziale: una nomina informale può non essere riconosciuta dall'ufficio. Per pratiche di particolare rilevanza, la nomina può essere accompagnata da specifiche autorizzazioni per atti dispositivi (transazioni, ritiri, rinunce).

Effetti della rappresentanza

Gli atti compiuti dal mandatario sono direttamente imputabili alla parte rappresentata, con piena efficacia procedurale. La parte risponde nei limiti del mandato conferito. Eventuali contestazioni sulla portata del mandato sono di norma decise sulla base dell'atto di nomina depositato. In linea generale, la cura nella redazione del mandato è essenziale per evitare contestazioni e disallineamenti operativi.

Casi pratici

Caso 1: rappresentanza obbligatoria per non residente

Tizio, residente in un Paese extra-UE, deposita una domanda di marchio in Italia tramite un consulente iscritto all'albo. La nomina è regolarmente depositata e gli atti procedono senza rilievi. La rappresentanza era in questo caso obbligatoria.

Caso 2: rappresentanza facoltativa

Caia, residente in Italia, deposita personalmente una domanda di marchio nazionale, senza nominare un consulente. L'ufficio accetta gli atti, ammissibili in assenza di obbligo di rappresentanza. Per la successiva opposizione presentata contro la sua domanda, Caia decide invece di nominare un consulente specializzato.

Domande frequenti

Sono obbligato a nominare un consulente?

No, se sei residente in uno Stato dell'Unione europea puoi agire personalmente. Se non sei residente nell'Unione devi invece nominare un rappresentante, secondo l'obbligo previsto dalla norma.

Chi può rappresentarmi davanti all'UIBM?

Consulenti in proprietà industriale iscritti all'apposito albo, avvocati nei limiti della loro abilitazione e altri soggetti qualificati previsti dalla legge, secondo la riserva professionale stabilita.

Cosa accade se non rispetto le formalità della nomina?

L'ufficio può aprire un rilievo formale e, in caso di mancata regolarizzazione, dichiarare l'inammissibilità degli atti compiuti dal mandatario non regolarmente abilitato.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-21
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.