- Davanti all'UIBM le parti possono agire personalmente o tramite mandatario
- I soggetti non residenti nell'Unione europea devono nominare un rappresentante
- La rappresentanza è riservata a soggetti iscritti all'albo dei consulenti o ad altre categorie qualificate
- L'atto di nomina deve essere depositato secondo le forme prescritte
Testo dell'articoloVigente
Art. 201 CPI — Rappresentanza
D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 — testo aggiornato
1. Nessuno è tenuto a farsi rappresentare da un mandatario abilitato nelle procedure di fronte all’Ufficio italiano brevetti e marchi; le persone fisiche e giuridiche possono agire per mezzo di un loro dipendente anche se non abilitato o per mezzo di un dipendente di altra società collegata ai sensi dell’articolo 205, comma
3. 2. La nomina di uno o più mandatari, qualora non sia fatta nella domanda, oppure con separato atto, autentico o autenticato, può farsi con apposita lettera d’incarico, soggetta al pagamento della tassa prescritta.
3. L’atto di nomina o la lettera d’incarico può riguardare una o più domande o in generale la rappresentanza professionale per ogni procedura di fronte all’Ufficio italiano brevetti e marchi ed alla commissione dei ricorsi. In tale caso, in ogni successiva domanda, istanza e ricorso, il mandatario dovrà fare riferimento alla procura o lettera d’incarico.
4. Il mandato può essere conferito soltanto a mandatari iscritti in un albo all’uopo istituito presso il Consiglio dell’ordine dei consulenti in proprietà industriale.
4-bis. I cittadini dell’Unione europea abilitati all’esercizio della medesima professione in un altro Stato membro possono essere iscritti all’albo secondo le procedure di cui al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 .
5. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 9 NOVEMBRE 2007, N. 206 .
6. Il mandato può essere anche conferito ad un avvocato iscritto nel suo albo professionale.
Commento
L'articolo disciplina la rappresentanza nei procedimenti davanti all'ufficio competente, profilo essenziale per la corretta partecipazione delle parti alle procedure di proprietà industriale. Si tratta di una norma di carattere procedurale che si coordina con la disciplina dell'albo dei consulenti.
Possibilità di rappresentanza
Le parti possono agire davanti all'ufficio personalmente o tramite mandatario. La scelta dipende dalla complessità della pratica, dalla disponibilità di competenze interne, dalla strategia processuale. Tipicamente per pratiche complesse, come brevetti tecnici o opposizioni, le parti si avvalgono di consulenti specializzati. Per pratiche più semplici, come depositi di marchi nazionali, la rappresentazione personale è praticabile.
Obbligo di rappresentanza per non residenti UE
I soggetti privi di domicilio in uno Stato dell'Unione europea devono nominare un rappresentante in Italia o in altro Stato dell'Unione. La logica è duplice: facilitare la comunicazione fra ufficio e parte, garantire un punto di contatto stabile sul territorio. La mancata nomina può comportare l'apertura di un rilievo formale e, in caso di mancata regolarizzazione, l'inammissibilità degli atti.
Categorie abilitate
La rappresentanza professionale davanti all'UIBM è riservata a categorie qualificate: consulenti in proprietà industriale iscritti all'apposito albo, avvocati nei limiti della loro abilitazione professionale, in alcuni casi altri soggetti previsti dalla legge. La riserva tutela la qualità della rappresentanza in una materia tecnicamente complessa, dove errori procedurali possono produrre conseguenze gravi.
Atto di nomina
L'atto di nomina del mandatario deve essere depositato presso l'ufficio nelle forme prescritte, tipicamente in formato telematico o cartaceo autenticato. La forma è essenziale: una nomina informale può non essere riconosciuta dall'ufficio. Per pratiche di particolare rilevanza, la nomina può essere accompagnata da specifiche autorizzazioni per atti dispositivi (transazioni, ritiri, rinunce).
Effetti della rappresentanza
Gli atti compiuti dal mandatario sono direttamente imputabili alla parte rappresentata, con piena efficacia procedurale. La parte risponde nei limiti del mandato conferito. Eventuali contestazioni sulla portata del mandato sono di norma decise sulla base dell'atto di nomina depositato. In linea generale, la cura nella redazione del mandato è essenziale per evitare contestazioni e disallineamenti operativi.
Domande frequenti
Sono obbligato a nominare un consulente?
No, se sei residente in uno Stato dell'Unione europea puoi agire personalmente. Se non sei residente nell'Unione devi invece nominare un rappresentante, secondo l'obbligo previsto dalla norma.
Chi può rappresentarmi davanti all'UIBM?
Consulenti in proprietà industriale iscritti all'apposito albo, avvocati nei limiti della loro abilitazione e altri soggetti qualificati previsti dalla legge, secondo la riserva professionale stabilita.
Cosa accade se non rispetto le formalità della nomina?
L'ufficio può aprire un rilievo formale e, in caso di mancata regolarizzazione, dichiarare l'inammissibilità degli atti compiuti dal mandatario non regolarmente abilitato.
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