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Ultimo aggiornamento: 27 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • Individua le situazioni di incompatibilità con l'esercizio della professione di consulente in proprietà industriale.
  • Mira a preservare indipendenza, terzietà e assenza di conflitti d'interesse nei confronti della clientela e dell'UIBM.
  • Pone limiti al cumulo con cariche pubbliche, attività imprenditoriali in conflitto e ruoli interni a uffici della pubblica amministrazione competente.
  • Il regime di incompatibilità è presidiato dal Consiglio dell'ordine, che valuta la sussistenza e adotta provvedimenti conseguenti.

Testo dell'articoloVigente

Art. 205 CPI — Incompatibilità

D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 — testo aggiornato

1. L’iscrizione all’albo dei consulenti in proprietà industriale abilitati e l’esercizio della professione di consulente in proprietà industriale sono incompatibili con qualsiasi impiego od ufficio pubblico o privato ad eccezione del rapporto di impiego o di cariche rivestite presso società, uffici o servizi specializzati in materia, sia autonomi che organizzati nell’ambito di enti o imprese, e dell’attività di insegnamento in qualsiasi forma esercitata; con l’esercizio del commercio, con la professione di notaio, di giornalista professionista, di mediatore, di agente di cambio o di esattore dei tributi.

2. L’iscrizione all’Albo dei consulenti in proprietà industriale abilitati e l’esercizio della professione di consulente in proprietà industriale è compatibile, se non previsto altrimenti e fermo restando il disposto del comma 1, con l’iscrizione in altri albi professionali e con l’esercizio della relativa professione.

3. I consulenti in proprietà industriale abilitati, che esercitano la loro attività in uffici o servizi organizzati nell’ambito di enti o di imprese, ovvero nell’ambito di consorzi o gruppi di imprese, possono operare esclusivamente in nome e per conto: a) dell’ente o impresa da cui dipendono; b) delle imprese appartenenti al consorzio, o gruppo nella cui organizzazione essi sono stabilmente inseriti; c) di imprese o persone che siano con enti o imprese o gruppi o consorzi, in cui è inserito il consulente abilitato, in rapporti sistematici di collaborazione, ivi compresi quelli di ricerca, di produzione o scambi tecnologici.

Commento

La disciplina delle incompatibilità è essenziale in ogni professione regolamentata e nel caso del consulente in proprietà industriale assume rilievo per il delicato rapporto con l'Ufficio italiano brevetti e marchi e con la clientela d'impresa. La norma identifica i ruoli e le posizioni il cui cumulo con l'attività professionale comprometterebbe imparzialità, indipendenza e correttezza.

Ratio: indipendenza e fiducia

L'attività del consulente si fonda su un rapporto fiduciario con il cliente e su una posizione di terzietà rispetto al procedimento amministrativo davanti all'UIBM. La presenza di cariche o rapporti potenzialmente confliggenti rischierebbe di alterare entrambe le dimensioni: per questo la norma traccia un perimetro di esclusione.

Incompatibilità con uffici della PA

Tipicamente la professione è incompatibile con incarichi presso l'UIBM o presso uffici della pubblica amministrazione che intervengono nelle procedure di proprietà industriale. La ratio è evitare che il professionista sia al tempo stesso parte e controparte, garantendo l'imparzialità delle procedure pubbliche.

Incompatibilità con attività imprenditoriali

Il consulente non può esercitare in forma diretta attività imprenditoriali che lo metterebbero in concorrenza con la propria clientela o in posizione di conflitto. La distinzione tra mera partecipazione in società e gestione attiva è dirimente: la prima non è di per sé preclusa, la seconda può integrare incompatibilità.

Verifica e accertamento

Il Consiglio dell'ordine vigila sull'assenza di cause di incompatibilità all'atto dell'iscrizione e nel corso della carriera professionale. Sopravvenute situazioni di conflitto devono essere comunicate dall'interessato e possono condurre alla sospensione o alla cancellazione dall'Albo se non rimosse in un tempo congruo.

Rapporti con la dimensione disciplinare

Il mancato rispetto del regime di incompatibilità rileva sotto il profilo disciplinare ai sensi degli artt. 210 e 211, con possibile applicazione di sanzioni graduate. La sospensione di diritto consegue automaticamente al verificarsi di cause incompatibili, mentre la cancellazione richiede una valutazione del Consiglio dell'ordine secondo il procedimento di cui all'art. 220.

Domande frequenti

Quali sono le principali incompatibilità del consulente PI?

Cariche presso l'UIBM o uffici pubblici che intervengono nelle procedure di proprietà industriale, e attività imprenditoriali in concreto conflitto con quelle dei clienti.

La partecipazione in società è sempre incompatibile?

No, la sola partecipazione non gestoria è tipicamente consentita; la gestione attiva di un'impresa potenzialmente confliggente richiede verifica del Consiglio dell'ordine.

Cosa accade se sopraggiunge una causa di incompatibilità?

Va comunicata al Consiglio: in caso di mancata rimozione si applicano sospensione o cancellazione secondo gli artt. 210 e 211.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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