- Disciplina l'esame di abilitazione per l'iscrizione all'Albo dei consulenti in proprietà industriale.
- Definisce composizione e modalità di lavoro della commissione esaminatrice, mista pubblico-privato.
- Prevede prove scritte e orali su materie giuridiche, tecniche e procedimentali in tema di proprietà industriale.
- Distingue tipicamente tra esame per la sezione brevetti ed esame per la sezione marchi.
- Costituisce il principale canale di accesso alla professione, in alternativa alla prova attitudinale per i professionisti UE.
Testo dell'articoloVigente
Art. 207 CPI — Esame di abilitazione
D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 — testo aggiornato
1. L’abilitazione è concessa previo superamento di un esame sostenuto dinanzi a una commissione nominata, per ciascuna delle sezioni indicate dall’articolo 202, comma 2, per la durata di tre anni, con decreto del Ministero delle imprese e del made in Italy, e composta per ciascuna sessione: a) dal direttore dell’Ufficio italiano brevetti e marchi o da un suo delegato con funzione di presidente; b) da due professori universitari, rispettivamente, di materie giuridiche e tecniche, e rispettivi supplenti, designati dal Ministero delle imprese e del made in Italy; c) da quattro consulenti in proprietà industriale abilitati, e rispettivi supplenti, designati dal Consiglio di cui all’articolo 215, di cui almeno uno scelto fra i dipendenti di enti o imprese
2. È ammessa all’esame di abilitazione qualsiasi persona che: a) abbia conseguito: 1) la laurea o un titolo universitario equipollente in qualsiasi Paese estero; 2) un diploma o un titolo rilasciato da un Paese membro dell’Unione europea includenti l’attestazione che il candidato abbia seguito con successo un ciclo di studi post-secondari di durata minima di tre anni o di durata equivalente a tempo parziale, in un’università o in un istituto d’istruzione superiore o in un altro istituto dello stesso livello di formazione, a condizione che il ciclo di studi abbia indirizzo tecnico-professionale attinente all’attività di consulente in proprietà industriale in materia di brevetti d’invenzione e modelli ovvero in materia di marchi e disegni e modelli a seconda dell’abilitazione richiesta; b) abbia compiuto presso società, uffici o servizi specializzati in proprietà industriale almeno due anni di tirocinio professionale effettivo, documentato in modo idoneo.
3. È ammessa all’esame di abilitazione per l’iscrizione nella sezione brevetti qualsiasi persona che abbia superato l’esame di qualificazione come consulente abilitato presso l’Ufficio europeo dei brevetti.
4. Il periodo di tirocinio è limitato a dodici mesi se il candidato all’esame di abilitazione dimostri di aver frequentato con profitto un corso qualificato di formazione per consulenti abilitati in materia di brevetti ovvero di marchi, a seconda dell’abilitazione richiesta.
5. L’esame di abilitazione per l’iscrizione nella sezione brevetti e rispettivamente nella sezione marchi consiste in prove … tendenti ad accertare la preparazione teorico-pratica del candidato nel campo specifico dei diritti di proprietà industriale, così come a livello della cultura tecnica, giuridica, e linguistica, conformemente alla sezione interessata, secondo le modalità stabilite nel regolamento da emanarsi con decreto.
6. L’esame di abilitazione per l’iscrizione nella sezione brevetti ovvero quello per l’iscrizione nella sezione marchi è indetto ogni due anni con decreto del Ministero delle attività produttive.
Commento
L'esame di abilitazione è il filtro tecnico che presidia l'ingresso nella professione di consulente in proprietà industriale. La sua disciplina riflette il duplice carattere della professione: profilo giuridico (regole del CPI, convenzioni internazionali, procedimenti davanti all'UIBM) e profilo tecnico-scientifico (idoneità a redigere e leggere documenti brevettuali in ambito ingegneristico, chimico, biotecnologico).
Funzione dell'esame
L'esame ha la finalità di accertare la competenza specifica del candidato. In linea generale, il superamento attesta l'idoneità a operare davanti all'UIBM in autonomia, redigere descrizioni brevettuali, gestire opposizioni e contenziosi amministrativi, consigliare il cliente nella scelta tra i diversi strumenti di tutela. La selettività dell'esame è funzionale alla tutela della clientela e dell'affidabilità del sistema.
Commissione esaminatrice
La commissione è tipicamente composta da membri designati dal Ministero competente (esponenti dell'amministrazione), magistrati con esperienza in materia, consulenti iscritti all'Albo con anzianità, e talvolta professori universitari. La presenza congiunta di componenti pubbliche e professionali assicura un equilibrio tra esigenze di rigore amministrativo e attenzione alle pratiche concrete della professione.
Struttura delle prove
Le prove scritte mirano a verificare la capacità di redigere atti tecnici (descrizioni di brevetto, opposizioni, ricorsi) e di analizzare casi complessi. Le prove orali coprono il quadro normativo nazionale, europeo e internazionale (CBE, Trattato PCT, Regolamento marchio UE, Convenzione di Parigi) oltre alla disciplina del codice. Lo standard richiesto è quello di un professionista in grado di operare da subito, senza necessità di tutoraggio continuativo.
Sezioni dell'Albo e contenuti differenziati
Per la sezione brevetti, le prove valorizzano la capacità di lavorare con testi tecnico-scientifici, comprendere rivendicazioni e redigere descrizioni in lingua italiana e tipicamente in inglese. Per la sezione marchi, prevalgono i profili giuridici di confondibilità, distintività, rinomanza, registrabilità e opposizione, con attenzione alle banche dati e alla disciplina del marchio UE.
Rapporto con la prova attitudinale
L'esame italiano è alternativo, per i professionisti già abilitati in altri Stati UE, alla prova attitudinale di cui al d.lgs. 115/1992 (oggi nel quadro del d.lgs. 206/2007). Tale alternativa serve a riconoscere la sostanziale equivalenza dei percorsi abilitanti e a evitare duplicazioni di selezioni per chi abbia già dimostrato la propria preparazione in un altro Stato membro.
Domande frequenti
Cosa verifica l'esame di abilitazione?
La capacità tecnica e giuridica di esercitare la professione, con prove scritte e orali su normativa nazionale, europea e internazionale e su atti tipici (descrizioni, opposizioni, ricorsi).
Le prove sono uguali per brevetti e marchi?
No: per i brevetti prevalgono profili tecnico-scientifici e redazione di descrizioni; per i marchi prevalgono profili giuridici di distintività, confondibilità e procedure di opposizione.
Esiste un'alternativa all'esame?
Sì, per i professionisti già abilitati in altri Stati UE è prevista la prova attitudinale ai sensi del d.lgs. 206/2007, in luogo dell'esame italiano.
Vedi anche