- Disciplina le ipotesi di cancellazione dall'Albo e di sospensione di diritto dei consulenti in proprietà industriale.
- Distingue tra cause oggettive (perdita dei requisiti) e provvedimenti adottati dal Consiglio dell'ordine.
- La cancellazione può essere conseguenza di perdita dei requisiti, rinuncia, sanzione disciplinare grave o cause di incompatibilità non rimosse.
- La sospensione di diritto opera automaticamente al verificarsi di determinati eventi, in attesa della loro rimozione.
Testo dell'articoloVigente
Art. 210 CPI — Cancellazione dall’albo e sospensione di diritto
D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 — testo aggiornato
1. Il consulente abilitato è cancellato dall’albo: a) quando è venuto meno uno dei requisiti dell’iscrizione, di cui all’articolo 203; b) quando ricorre uno dei casi di incompatibilità previsti dall’articolo 205; c) quando ne è fatta richiesta dall’interessato.
2. Il consulente abilitato può chiedere la reiscrizione nell’albo quando sono cessate le cause della cancellazione senza necessità di nuovo esame.
3. Il consulente abilitato è dichiarato sospeso di diritto dall’esercizio professionale dal momento della sottoposizione alle misure coercitive o interdittive previste dai capi II e III del capo IV, titolo I, del codice di procedura penale sino a quello della revoca delle misure stesse, nonché in caso di mancato pagamento entro il termine fissato, del contributo annuo, fino alla data dell’accertato adempimento.
Commento
La cancellazione dall'Albo e la sospensione di diritto sono i due strumenti con cui l'ordinamento reagisce alla perdita o alla compromissione, anche temporanea, dei requisiti necessari per l'esercizio della professione. La norma definisce le rispettive ipotesi, distinguendo tra quelle automatiche e quelle frutto di valutazione del Consiglio dell'ordine.
Cause di cancellazione
La cancellazione è una misura definitiva (salvo eventuale reiscrizione) e consegue, tipicamente, a: rinuncia volontaria del professionista, perdita dei requisiti di iscrizione (cittadinanza, godimento dei diritti civili, buona condotta), accertamento di incompatibilità non rimosse, applicazione della sanzione disciplinare massima ai sensi dell'art. 211. La cancellazione produce la perdita del titolo e della legittimazione a rappresentare clienti davanti all'UIBM.
Sospensione di diritto
La sospensione di diritto opera automaticamente al verificarsi di eventi tassativi: applicazione di misure cautelari o di sicurezza, condanne con interdizione dai pubblici uffici, situazioni di incompatibilità sopravvenute. La sospensione è funzionale a evitare che il professionista continui a esercitare in pendenza di situazioni che ostano all'esercizio della professione, senza richiedere un previo procedimento disciplinare.
Differenza con la sanzione disciplinare
La sospensione di diritto va distinta dalla sospensione disciplinare di cui all'art. 211: la prima è automatica, la seconda richiede istruttoria, contestazione e deliberazione del Consiglio dell'ordine. Anche la cancellazione può seguire una sanzione disciplinare grave, distinta dalla cancellazione per perdita di requisiti.
Effetti e pubblicità
I provvedimenti di cancellazione e sospensione sono annotati nell'Albo, comunicati all'UIBM e tipicamente pubblicizzati per i necessari effetti verso i terzi e la clientela. Tipicamente, i clienti devono essere informati per scegliere se proseguire con un altro professionista.
Reiscrizione
La cancellazione non preclude in via assoluta una futura reiscrizione, se vengono ripristinati i requisiti perduti. Trascorso un tempo congruo, il professionista può presentare nuova istanza con riserva di valutazione da parte del Consiglio dell'ordine, che valuta anche la condotta intervenuta e l'idoneità a riprendere l'esercizio.
Domande frequenti
Quando si è cancellati dall'Albo?
Per rinuncia, perdita dei requisiti, incompatibilità non rimosse o per applicazione della sanzione disciplinare massima ex art. 211.
Cos'è la sospensione di diritto?
Una sospensione automatica che opera al verificarsi di eventi tassativi, come misure cautelari, interdizioni o incompatibilità sopravvenute, senza bisogno di procedimento disciplinare.
È possibile reiscriversi dopo la cancellazione?
Sì, se vengono ripristinati i requisiti e la condotta successiva è idonea, l'interessato può presentare nuova istanza al Consiglio dell'ordine.
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