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Ultimo aggiornamento: 27 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • Impone al consulente in proprietà industriale l'obbligo del segreto professionale su quanto appreso dai clienti nello svolgimento dell'incarico.
  • Tutela informazioni tecniche, commerciali e strategiche connesse a invenzioni, marchi e altri titoli, anche non ancora depositati.
  • Si collega alla disciplina dei segreti commerciali e alla protezione delle informazioni aziendali riservate (art. 98 e ss. CPI).
  • La violazione assume rilievo disciplinare e può integrare illeciti civili e profili di responsabilità penale.

Testo dell'articoloVigente

Art. 206 CPI — Obbligo del segreto professionale

D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 — testo aggiornato

1. Il consulente in proprietà industriale ha l’obbligo del segreto professionale e nei suoi confronti si applica l’ articolo 200 del codice di procedura penale . Nota all’art. 206: – Il testo dell’ art. 200 del codice di procedura penale è il seguente: «Art. 200 (Segreto professionale). –

1. Non possono essere obbligati a deporre su quanto hanno conosciuto per ragione del proprio Ministero, ufficio o professione, salvi i casi in cui hanno l’obbligo di riferirne all’autorità giudiziaria: a) i ministri di confessioni religiose, i cui statuti non contrastino con l’ordinamento giuridico italiano; b) gli avvocati, gli investigatori privati autorizzati, i consulenti tecnici e i notai; c) i medici e i chirurghi, i farmacisti, le ostetriche e ogni altro esercente una professione sanitana; d) gli esercenti altri uffici o professioni ai quali la legge riconosce la facoltà di astenersi dal deporre determinata dal segreto professionale.

2. Il giudice, se ha motivo di dubitare che la dichiarazione resa da tali persone per esimersi dal deporre sia infondata, provvede agli accertamenti necessari. Se risulta infondata, ordina che il testimone deponga.

3. Le disposizioni previste dai commi 1 e 2 si applicano ai giornalisti professionisti iscritti nell’albo professionale, relativamente ai nomi delle persone dalle quali i medesimi hanno avuto notizie di carattere fiduciario nell’esercizio della loro professione. Tuttavia se le notizie sono indispensabili ai fini della prova del reato per cui si procede e la loro veridicità può essere accertata solo attraverso l’identificazione della fonte della notizia, il giudice ordina al giornalista di indicare la fonte delle sue informazioni.».

Commento

L'obbligo del segreto è una delle pietre angolari della professione: il consulente in proprietà industriale accede a informazioni strategiche relative a invenzioni inedite, business plan tecnologici, strategie di marchio e portafogli IP. La tenuta della riservatezza è essenziale per la stessa esistenza del rapporto fiduciario e si lega al sistema più ampio di protezione delle informazioni segrete d'impresa.

Ambito oggettivo del segreto

Il segreto copre tutto ciò che il professionista apprende nell'esercizio dell'incarico: contenuto tecnico delle invenzioni, dati sperimentali, segni distintivi in elaborazione, prove di anteriorità, decisioni strategiche relative al portafoglio. In linea generale, l'obbligo si estende anche a informazioni che potrebbero divenire patrimoniali (priorità di un deposito) e a quelle che, pur non riservate in senso stretto, attengono alla sfera di riservatezza dell'impresa cliente.

Durata e cessazione del rapporto

Il vincolo non si estingue con la cessazione del mandato: il segreto è permanente. Anche dopo la chiusura del rapporto professionale o dopo la cancellazione dall'Albo, il consulente non può divulgare le informazioni apprese. La regola tutela la stabilità di lungo periodo del rapporto fiduciario.

Rapporti con la disciplina dei segreti commerciali

Il segreto professionale si interseca con la tutela dei segreti commerciali di cui agli articoli 98 e 99 CPI e con la disciplina UE sulle informazioni commerciali riservate. Il consulente è gatekeeper rispetto a informazioni il cui valore deriva dal mantenimento della segretezza, e contribuisce, con la propria condotta, a preservarne lo status di trade secret.

Eccezioni e bilanciamento

Il segreto non è assoluto: trova un limite negli obblighi di legge (collaborazione con l'autorità giudiziaria, comunicazioni ad autorità di vigilanza nei casi tassativi), nelle ipotesi in cui la divulgazione sia indispensabile alla difesa del professionista in giudizio, e nei casi di consenso del cliente. Tipicamente, le comunicazioni a colleghi nello stesso studio si considerano coperte dal segreto in regime di organizzazione interna.

Conseguenze della violazione

La violazione del segreto integra illecito disciplinare (artt. 210 e 211 CPI) con possibili sanzioni dalla censura alla cancellazione, oltre a responsabilità civile per i danni cagionati al cliente. In ipotesi gravi può rilevare anche sotto il profilo penale, in connessione con la disciplina della rivelazione di segreti professionali (art. 622 c.p.) e dell'appropriazione di informazioni aziendali.

Domande frequenti

Cosa copre il segreto professionale del consulente PI?

Tutte le informazioni tecniche, commerciali e strategiche apprese dal cliente nell'incarico, comprese invenzioni e marchi non depositati, dati sperimentali e scelte di portafoglio.

Il segreto cessa con la fine del rapporto?

No, è permanente: vincola il consulente anche dopo la cessazione del mandato e dopo l'eventuale cancellazione dall'Albo.

Quali sono le conseguenze della violazione?

Sanzione disciplinare ai sensi degli artt. 210 e 211, responsabilità civile per il danno, e in casi gravi profili penali ex art. 622 c.p. per rivelazione di segreto professionale.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.