Autore: Andrea Marton

  • Art. 65 L. 689/1981 – Controllo sull’adempimento delle prescrizioni

    Art. 65 L. 689/1981 – Controllo sull’adempimento delle prescrizioni

    L. 24 novembre 1981, n. 689 – testo aggiornato

    L'ufficio di pubblica sicurezza del luogo in cui il condannato sconta ((le pene sostitutive della semilibertà, della detenzione domiciliare o del lavoro di pubblica utilità ovvero)) , in mancanza di questo, il comando dell'Arma dei carabinieri territorialmente competente ((, e il nucleo di Polizia penitenziaria presso l'ufficio di esecuzione penale esterna verificano)) periodicamente che il condannato adempia alle prescrizioni impostegli e ((tengono)) un registro nominativo ed un fascicolo per ogni condannato sottoposto a controllo. Nel fascicolo individuale sono ((custodite la)) sentenza di condanna ((che applica il lavoro di pubblica utilità sostitutivo ovvero)) l'ordinanza del magistrato di sorveglianza con le eventuali successive modifiche delle modalità di esecuzione ((della semilibertà sostitutiva o della detenzione domiciliare sostitutiva)) , copia della corrispondenza con l'autorità giudiziaria e con le altre autorità, una cartella biografica in cui sono riassunte le condanne riportate e ogni altro documento relativo all'esecuzione della pena. Si applicano al condannato alla ((semilibertà)) le norme di cui all' articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica ((30 giugno 2000, n. 230 ))

  • Art. 56-quater L. 689/1981 – (Pena pecuniaria sostitutiva)

    Art. 56-quater L. 689/1981 – (Pena pecuniaria sostitutiva)

    L. 24 novembre 1981, n. 689 – testo aggiornato

    ((Per determinare l'ammontare della pena pecuniaria sostitutiva il giudice individua il valore giornaliero al quale può essere assoggettato l'imputato e lo moltiplica per i giorni di pena detentiva. Il valore giornaliero non può essere inferiore a 5 euro e superiore a 2.500 euro e corrisponde alla quota di reddito giornaliero che può essere impiegata per il pagamento della pena pecuniaria, tenendo conto delle complessive condizioni economiche, patrimoniali e di vita dell'imputato e del suo nucleo familiare. Alla sostituzione della pena detentiva con la pena pecuniaria si applica l' articolo 133-ter del codice penale .))

  • Art. 17 Codice della Navigazione – Attribuzioni degli uffici locali

    Art. 17 Codice della Navigazione – Attribuzioni degli uffici locali

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Il direttore marittimo esercita le attribuzioni conferitegli dal presente codice, dalle altre leggi e dai regolamenti. Il capo del compartimento, il capo del circondario e i capi degli altri uffici marittimi dipendenti, oltre le attribuzioni conferite a ciascuno di essi dal presente codice, dalle altre leggi e dai regolamenti, esercitano, nell'ambito delle rispettive circoscrizioni, tutte le attribuzioni amministrative relative alla navigazione e al traffico marittimo, che non siano specificamente conferite a determinate autorità.

  • Art. 88 L. 689/1981 – Violazione colposa dei doveri inerenti alla custodia di cose sottoposte a pignoramento o sequestro giudiziario o conservativo

    Art. 88 L. 689/1981 – Violazione colposa dei doveri inerenti alla custodia di cose sottoposte a pignoramento o sequestro giudiziario o conservativo

    L. 24 novembre 1981, n. 689 – testo aggiornato

    Dopo l' articolo 388 del codice penale è inserito il seguente: "Art.

    388-bis. – (Violazione colposa dei doveri inerenti alla custodia di cose sottoposte a pignoramento ovvero a sequestro giudiziario o conservativo). – Chiunque, avendo in custodia una cosa sottoposta a pignoramento ovvero a sequestro giudiziario o conservativo, per colpa ne cagiona la distruzione o la dispersione, ovvero ne agevola la soppressione o la sottrazione, è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a lire seicentomila".

  • Art. 225 Cod. Amb. – programma generale di prevenzione e di gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio

    Art. 225 Cod. Amb. – programma generale di prevenzione e di gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio

    D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 – testo aggiornato

    1. Sulla base dei programmi specifici di prevenzione di cui agli articoli 221-bis, comma 7-bis e 223, comma 4, il CONAI elabora annualmente un Programma generale di prevenzione e di gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio che individua, con riferimento alle singole tipologie di materiale di imballaggio, le misure per conseguire i seguenti obiettivi: a) la prevenzione della formazione dei rifiuti di imballaggio attraverso modelli di produzione e consumo sostenibili ; a-bis) la progettazione, la fabbricazione e l’uso di imballaggi efficienti sotto il profilo delle risorse, durevoli, anche in termini di durata di vita, scomponibili, riutilizzabili, nonché l’utilizzo di materiali ottenuti dai rifiuti nella loro produzione; a-ter) la promozione della riduzione del contenuto di sostanze pericolose in materiali e imballaggi, fatti salvi i requisiti giuridici armonizzati relativi a tali materiali e prodotti stabiliti a livello dell’Unione; b) l’ accrescimento della proporzione della quantità di rifiuti di imballaggio riciclabili rispetto alla quantità di imballaggi non riciclabili; c) l’ accrescimento della proporzione della quantità di rifiuti di imballaggio riutilizzabili rispetto alla quantità di imballaggi non riutilizzabili; d) il miglioramento delle caratteristiche dell’imballaggio allo scopo di permettere ad esso di sopportare più tragitti o rotazioni nelle condizioni di utilizzo normalmente prevedibili; e) la realizzazione degli obiettivi di recupero e riciclaggio.

    2. Il Programma generale di prevenzione determina, inoltre: a) la percentuale in peso di ciascuna tipologia di rifiuti di imballaggio da recuperare ogni cinque anni e, nell’ambito di questo obiettivo globale, sulla base della stessa scadenza, la percentuale in peso da riciclare delle singole tipologie di materiali di imballaggio, con un minimo percentuale in peso per ciascun materiale; b) gli obiettivi intermedi di recupero e riciclaggio rispetto agli obiettivi di cui alla lettera a).

    3. Entro il 30 novembre di ogni anno il CONAI trasmette all’Osservatorio nazionale sui rifiuti un piano specifico di prevenzione e gestione relativo all’anno solare successivo, che sarà inserito nel programma generale di prevenzione e gestione , nonché la relazione generale consuntiva relativa all’anno solare precedente. Con decreto del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica e del Ministro delle imprese e del Made in Italy, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e l’ANCI si provvede alla approvazione e alle eventuali modificazioni e integrazioni del Programma generale di prevenzione e di gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio. .

    4. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 23 DICEMBRE 2022, N. 213 .

    5. Nel caso in cui il Programma generale non sia predisposto, lo stesso è elaborato in via sostitutiva dall’Autorità di cui all’articolo

    207. In tal caso gli obiettivi di recupero e riciclaggio sono quelli massimi previsti dall’allegato E alla parte quarta del presente decreto.

    6. I piani regionali di cui all’articolo 199 sono integrati con specifiche previsioni per la gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio sulla base del programma di cui al presente articolo.

  • Art. 233 bis TUEL – Articolo 233-bis

    Art. 233 Bis TUEL – Articolo 233-bis

    D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – testo aggiornato

    1. Il bilancio consolidato di gruppo è predisposto secondo le modalità previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 , e successive modificazioni.

    2. Il bilancio consolidato è redatto secondo lo schema previsto dall’allegato n. 11 del decreto legislativo 23 giugno 2011. n. 118, e successive modificazioni.

    3. Gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti possono non predisporre il bilancio consolidato … .

  • Art. 160 CPI – Domanda di brevetto per invenzione e per modello di utilità

    Art. 160 CPI – Domanda di brevetto per invenzione e per modello di utilità

    D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 – testo aggiornato

    1. La domanda deve contenere: a) l’identificazione del richiedente e del mandatario, se vi sia; b) l’indicazione dell’invenzione o del modello, in forma di titolo, che ne esprima brevemente, ma con precisione, i caratteri e lo scopo.

    2. Una medesima domanda non può contenere la richiesta di più brevetti, né di un solo brevetto per più invenzioni o modelli.

    3. Alla domanda devono essere uniti: a) la descrizione e le rivendicazioni di cui all’articolo 51; b) i disegni dell’invenzione, ove sia possibile; c) la designazione dell’inventore; d) quando vi sia mandatario, anche l’atto di nomina ai sensi dell’articolo 201; e) in caso di rivendicazione di priorità i documenti relativi.

    4. La descrizione dell’invenzione o del modello deve iniziare con un riassunto che ha solo fini di informazione tecnica e deve essere seguita da una o più rivendicazioni. Queste ultime devono essere presentate, ove non siano state accluse alla descrizione al momento del deposito, entro il termine di due mesi dalla data della domanda. In tale caso resta ferma la data di deposito già riconosciuta.

  • Art. 22 D.Lgs. 42/2004 – Procedimento di autorizzazione per interventi di edilizia

    Art. 22 D.Lgs. 42/2004 – Procedimento di autorizzazione per interventi di edilizia

    D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 – Codice dei beni culturali e del paesaggio

    1. Fuori dei casi previsti dagli articoli 25 e 26, l'autorizzazione prevista dall'articolo 21, comma 4, relativa ad interventi in materia di edilizia pubblica e privata è rilasciata entro il termine di centoventi giorni dalla ricezione della richiesta da parte della soprintendenza.

    2. Qualora la soprintendenza chieda chiarimenti o elementi integrativi di giudizio, il termine indicato al comma 1 è sospeso fino al ricevimento della documentazione richiesta.

    3. Ove sorga l'esigenza di procedere ad accertamenti di natura tecnica, la soprintendenza ne dà preventiva comunicazione al richiedente ed il termine indicato al comma 1 è sospeso fino all'acquisizione delle risultanze degli accertamenti d'ufficio e comunque per non più di trenta giorni.

    ((

    4. Decorso inutilmente il termine stabilito, il richiedente può diffidare l'amministrazione a provvedere. Se l'amministrazione non provvede nei trenta giorni successivi al ricevimento della diffida, il richiedente può agire ai sensi dell' articolo 21-bis della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 , e successive modificazioni.

    ))

  • Art. 226 TUEL – Articolo 226

    Art. 226 TUEL – Articolo 226

    D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – testo aggiornato

    1. Entro il termine di 30 giorni dalla chiusura dell’esercizio finanziario, il tesoriere, ai sensi dell’articolo 93, rende all’ente locale il conto della propria gestione di cassa il quale lo trasmette alla competente sezione giurisdizionale della Corte dei conti entro 60 giorni dall’approvazione del rendiconto.

    2. 2. Il conto del tesoriere è redatto su modello di cui all’allegato n. 17 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 . Il tesoriere allega al conto la seguente documentazione: a) LETTERA ABROGATA DAL D.L. 26 OTTOBRE 2019, N. 124 , CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 19 DICEMBRE 2019, N. 157 ; b) gli ordinativi di riscossione e di pagamento; c) la parte delle quietanze originali rilasciate a fronte degli ordinativi di riscossione e di pagamento o, in sostituzione, i documenti informatici contenenti gli estremi delle medesime. d) eventuali altri documenti richiesti dalla Corte dei conti.

  • Art. 220 TUEL – Articolo 220

    Art. 220 TUEL – Articolo 220

    D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – testo aggiornato

    1. A seguito della notifica degli atti di delegazione di pagamento di cui all’articolo 206 il tesoriere è tenuto a versare l’importo dovuto ai creditori alle scadenze prescritte, con comminatoria dell’indennità di mora in caso di ritardato pagamento.

  • Art. 20 D.Lgs. 42/2004 – Interventi vietati

    Art. 20 D.Lgs. 42/2004 – Interventi vietati

    D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 – Codice dei beni culturali e del paesaggio

    1. I beni culturali non possono essere distrutti, deteriorati, danneggiati o adibiti ad usi non compatibili con il loro carattere storico o artistico oppure tali da recare pregiudizio alla loro conservazione.

    2. Gli archivi pubblici e gli archivi privati per i quali sia intervenuta la dichiarazione ai sensi dell'articolo 13 non possono essere smembrati.

  • Art. 255 Codice Civile: Riconoscimento di un figlio premorto

    Art. 255 Codice Civile: Riconoscimento di un figlio premorto

    Art. 255 c.c. – Riconoscimento di un figlio premorto

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Può anche aver luogo il riconoscimento del figlio premorto, in favore dei suoi discendenti …

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