Autore: Andrea Marton

Autore

Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
  • Le tabelle retributive CCNL sono ricostruite dai PDF ARAN e dai testi contrattuali depositati dalle parti firmatarie.
  • Vigenze e rinnovi sono verificati alla fonte e riportati con la data della verifica: quando un contratto viene rinnovato, le schede collegate vengono corrette.
  • Importi, aliquote e scadenze sono verificati sulle fonti primarie indicate in fondo a ogni scheda, con la data della verifica.
  • Gli errori segnalati vengono corretti e la correzione resta visibile nella pagina.

Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

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I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • Articolo 955 Codice Civile: Costruzioni al disotto del suolo

    Articolo 955 Codice Civile: Costruzioni al disotto del suolo

    Art. 955 c.c. – Costruzioni al disotto del suolo

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Le disposizioni precedenti si applicano anche nel caso in cui è concesso il diritto di fare e mantenere costruzioni al disotto del suolo altrui.

  • Art. 956 c.c.: Divieto di proprietà separata delle piantagioni

    Art. 956 c.c.: Divieto di proprietà separata delle piantagioni

    Art. 956 c.c. – Divieto di proprietà separata delle piantagioni

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Non può essere costituita o trasferita la proprietà delle piantagioni separatamente dalla proprietà del suolo.

  • Articolo 957 Codice Civile: Disposizioni inderogabili

    Articolo 957 Codice Civile: Disposizioni inderogabili

    Art. 957 c.c. – Disposizioni inderogabili

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    L’enfiteusi, salvo che il titolo disponga altrimenti, è regolata dalle norme contenute negli articoli seguenti.

    Il titolo non può tuttavia derogare alle norme contenute negli articoli 958, secondo comma, 961, secondo comma, 962, 965, 968, 971 e 973.

  • Art. 958 Codice Civile: Durata

    Art. 958 Codice Civile: Durata

    Art. 958 c.c. – Durata

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    L’enfiteusi può essere perpetua o a tempo.

    L’enfiteusi temporanea non può essere costituita per una durata inferiore ai venti anni.

  • Articolo 825 Codice Civile: Diritti demaniali su beni altrui

    Articolo 825 Codice Civile: Diritti demaniali su beni altrui

    Art. 825 c.c. – Diritti demaniali su beni altrui

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Sono parimenti soggetti al regime del demanio pubblico i diritti reali che spettano allo Stato, alle provincie e ai comuni su beni appartenenti ad altri soggetti, quando i diritti stessi sono costituiti per l’utilità di alcuno dei beni indicati dagli articoli precedenti o per il conseguimento di fini di pubblico interesse corrispondenti a quelli a cui servono i beni medesimi.

  • Art. 826 c.c.: Patrimonio dello Stato, delle province e dei comu

    Art. 826 c.c.: Patrimonio dello Stato, delle province e dei comu

    Art. 826 c.c. – Patrimonio dello Stato, delle provincie e dei comuni

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    I beni appartenenti allo Stato, alle provincie e ai comuni, i quali non siano della specie di quelli indicati dagli articoli precedenti, costituiscono il patrimonio dello Stato o, rispettivamente, delle provincie e dei comuni.

    Fanno parte del patrimonio indisponibile dello Stato le foreste che a norma delle leggi in materia costituiscono il demanio forestale dello Stato, le miniere, le cave e torbiere quando la disponibilità ne è sottratta al proprietario del fondo, le cose d’interesse storico, archeologico, paletnologico, paleontologico e artistico, da chiunque e in qualunque modo ritrovate nel sottosuolo, i beni costituenti la dotazione della Corona, le caserme, gli armamenti, gli aeromobili militari e le navi da guerra.

    Fanno parte del patrimonio indisponibile dello Stato o, rispettivamente, delle provincie e dei comuni, secondo la loro appartenenza, gli edifici destinati a sede di uffici pubblici, con i loro arredi, e gli altri beni destinati a un pubblico servizio.

  • Articolo 827 Codice Civile: Beni immobili vacanti

    Articolo 827 Codice Civile: Beni immobili vacanti

    Art. 827 c.c. – Beni immobili vacanti

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    I beni immobili che non sono in proprietà di alcuno spettano al patrimonio dello Stato.

  • Articolo 828 Codice Civile: Condizione giuridica dei beni patrimoniali

    Articolo 828 Codice Civile: Condizione giuridica dei beni patrimoniali

    Art. 828 c.c. – Condizione giuridica dei beni patrimoniali

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    I beni che costituiscono il patrimonio dello Stato, delle provincie e dei comuni sono soggetti alle regole particolari che li concernono e, in quanto non è diversamente disposto, alle regole del presente codice.

    I beni che fanno parte del patrimonio indisponibile non possono essere sottratti alla loro destinazione, se non nei modi stabiliti dalle leggi che li riguardano.

    Spiegazione

    I beni del patrimonio dello Stato, delle province e dei comuni seguono regole particolari. Inoltre i beni che fanno parte del patrimonio indisponibile non possono essere sottratti alla loro destinazione pubblica se non nei modi stabiliti dalle leggi che li riguardano.

    Come funziona e quando si applica

    La norma distingue il patrimonio disponibile (gestibile come un bene privato) dal patrimonio indisponibile (vincolato alla destinazione pubblica: edifici pubblici, caserme, foreste, ecc.). È cosa diversa dal demanio (artt. 822-824), regolato da una disciplina ancora più rigida.

    Esempio pratico

    Un edificio comunale adibito a uffici (patrimonio indisponibile) non può essere venduto o destinato ad altro uso se non con i procedimenti di legge che ne rimuovono il vincolo di destinazione.

    Domande frequenti

    Si possono vendere i beni pubblici?

    I beni del patrimonio disponibile sì; quelli del patrimonio indisponibile solo dopo aver rimosso, nei modi di legge, il vincolo di destinazione pubblica.

    Norme collegate

    Spiegazione divulgativa a scopo informativo, aggiornata alla normativa vigente; non sostituisce una consulenza legale sul caso concreto.

  • Art. 829 c.c.: Passaggio di beni dal demanio al patrimonio

    Art. 829 c.c.: Passaggio di beni dal demanio al patrimonio

    Art. 829 c.c. – Passaggio di beni dal demanio al patrimonio

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Il passaggio dei beni dal demanio pubblico al patrimonio dello Stato dev’essere dichiarato dall’autorità amministrativa. Dell’atto deve essere dato annunzio nella Gazzetta Ufficiale del Regno.

    Per quanto riguarda i beni delle provincie e dei comuni, il provvedimento che dichiara il passaggio al patrimonio dev’essere pubblicato nei modi stabiliti per i regolamenti comunali e provinciali.

  • Articolo 830 Codice Civile: Beni degli enti pubblici non territoriali

    Articolo 830 Codice Civile: Beni degli enti pubblici non territoriali

    Art. 830 c.c. – Beni degli enti pubblici non territoriali

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    I beni appartenenti agli enti pubblici non territoriali sono soggetti alle regole del presente codice, salve le disposizioni delle leggi speciali.

    Ai beni di tali enti che sono destinati a un pubblico servizio si applica la disposizione del secondo comma dell’art. 828.

  • Art. 831 c.c.: Beni degli enti ecclesiastici ed edifici di culto

    Art. 831 c.c.: Beni degli enti ecclesiastici ed edifici di culto

    Art. 831 c.c. – Beni degli enti ecclesiastici ed edifici di culto

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    I beni degli enti ecclesiastici sono soggetti alle norme del presente codice, in quanto non è diversamente disposto dalle leggi speciali che li riguardano.

    Gli edifici destinati all’esercizio pubblico del culto cattolico, anche se appartengono a privati, non possono essere sottratti alla loro destinazione neppure per effetto di alienazione, fino a che la destinazione stessa non sia cessata in conformità delle leggi che li riguardano.

  • Articolo 823 Codice Civile: Condizione giuridica del demanio pubblico

    Articolo 823 Codice Civile: Condizione giuridica del demanio pubblico

    Art. 823 c.c. Condizione giuridica del demanio pubblico

    In vigore

    I beni che fanno parte del demanio pubblico, sono inalienabili e non possono formare oggetto di diritti a favore di terzi, se non nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi che li riguardano. Spetta all’autorità amministrativa la tutela dei beni che fanno parte del demanio pubblico. Essa ha facoltà sia di procedere in via amministrativa, sia di valersi dei mezzi ordinari a difesa della proprietà e del possesso regolati dal presente codice.

Informazione di carattere generale. I calcoli e le indicazioni di questa pagina hanno finalità divulgativa e si basano sulle fonti ufficiali indicate nel metodo editoriale. Non sostituiscono il parere di un professionista abilitato: per la valutazione del caso concreto è necessario rivolgersi a un avvocato, a un commercialista o a un consulente iscritto al proprio albo.