Autore: Andrea Marton

  • Art. 250 Codice Civile: Riconoscimento

    Art. 250 Codice Civile: Riconoscimento

    Art. 250 c.c. Riconoscimento

    In vigore

    Il figlio nato fuori del matrimonio può essere riconosciuto, nei modi previsti dall’articolo 254, dalla madre e dal padre, anche se già uniti in matrimonio con altra persona all’epoca del concepimento. Il riconoscimento può avvenire tanto congiuntamente quanto separatamente. (1) Il riconoscimento del figlio che ha compiuto i quattordici anni (2) non produce effetto senza il suo assenso. Il riconoscimento del figlio che non ha compiuto i quattordici anni (3) non può avvenire senza il consenso dell’altro genitore che abbia già effettuato il riconoscimento. Il consenso non può essere rifiutato se risponde all’interesse del figlio. Il genitore che vuole riconoscere il figlio, qualora il consenso dell’altro genitore sia rifiutato, ricorre al giudice competente il quale, assunta ogni opportuna informazione e disposto l’ascolto del minore, adotta eventuali provvedimenti temporanei e urgenti al fine di instaurare la relazione, salvo che la difesa del convenuto non sia palesemente fondata. Con la sentenza che tiene luogo del consenso mancante, il giudice adotta i provvedimenti opportuni in relazione all’affidamento e al mantenimento del minore ai sensi dell’articolo 315-bis e al suo cognome ai sensi dell’articolo 262. (4) Il riconoscimento non può essere fatto dai genitori che non abbiano compiuto il sedicesimo anno di età, salvo che il giudice li autorizzi, valutate le circostanze e avuto riguardo all’interesse del figlio (5).

  • Art. 57 Codice della Navigazione – Norme applicabili

    Art. 57 Codice della Navigazione – Norme applicabili

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Alle zone portuali della navigazione interna si applicano le disposizioni stabilite per il demanio marittimo dagli articoli 33 a 35; 50, 51, 54. Per la dichiarazione di pubblico interesse prevista dall'articolo 33 e per l'esclusione di zone demaniali a norma dell'articolo 35 si ha riguardo alle necessità del pubblico servizio del porto o dell'approdo.

  • Art. 30 Codice della Navigazione – Uso del demanio marittimo

    Art. 30 Codice della Navigazione – Uso del demanio marittimo

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    L'amministrazione della marina mercantile regola l'uso del demanio marittimo e vi esercita la polizia.

  • Art. 223 Cod. Amb. – consorzi

    Art. 223 Cod. Amb. – consorzi

    D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 – testo aggiornato

    1. I produttori che non provvedono ai sensi dell’articolo 221, comma 3, lettere a) e c), costituiscono un Consorzio per ciascun materiale di imballaggio di cui all’allegato E della parte quarta del presente decreto, operante su tutto il territorio nazionale. Ai Consorzi possono partecipare i recuperatori, ed i riciclatori che non corrispondono alla categoria dei produttori, previo accordo con gli altri consorziati ed unitamente agli stessi.

    2. I consorzi di cui al comma 1 hanno personalità giuridica di diritto privato senza fine di lucro e sono retti da uno statuto adottato in conformità ad uno schema tipo, redatto dal Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro delle attività produttive, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro centottatta giorni dalla data di entrata in vigore della parte quarta del presente decreto, conformemente ai principi del presente decreto e, in particolare, a quelli di efficienza, efficacia, economicità e trasparenza, nonché di libera concorrenza nelle attività di settore. Lo statuto adottato da ciascun consorzio è trasmesso entro quindici giorni al Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare che lo approva nei successivi novanta giorni, con suo provvedimento adottato di concerto con il Ministro delle attività produttive. Ove il Ministro ritenga di non approvare lo statuto trasmesso, per motivi di legittimità o di merito, lo ritrasmette al consorzio richiedente con le r elative osservazioni. PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 23 DICMEBRE 2022, N. 213 . Nei consigli di amministrazione dei consorzi il numero dei consiglieri di amministrazione in rappresentanza dei riciclatori e dei recuperatori deve essere uguale a quello dei consiglieri di amministrazione in rappresentanza dei produttori di materie prime di imballaggio. PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 23 DICEMBRE 2022, N. 213 . Qualora i Consorzi non ottemperino nei termini prescritti, le modifiche allo statuto sono apportate con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico. Il decreto ministeriale di approvazione dello statuto dei consorzi è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

    3. I consorzi di cui al comma 1 … sono tenuti a garantire l’equilibrio della propria gestione finanziaria. A tal fine i mezzi finanziari per il funzionamento dei predetti consorzi derivano dai contributi dei consorziati e dai versamenti effettuati dal Consorzio nazionale imballaggi ai sensi dell’articolo 224, comma 3, lettera h), secondo le modalità indicate dall’articolo 224, comma 8, dai proventi della cessione, nel rispetto dei principi della concorrenza e della corretta gestione ambientale, degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio ripresi, raccolti o ritirati, nonché da altri eventuali proventi e contributi di consorziati o di terzi. 4. I consorzi di cui al comma 1 sono tenuti a presentare annualmente al Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica e al CONAI, la documentazione di cui all’articolo 237, comma

    6. Il programma pluriennale di prevenzione della produzione di rifiuti di imballaggio e il piano specifico di prevenzione e gestione relativo all’anno solare successivo sono inseriti nel programma generale di prevenzione e gestione di cui all’articolo 225

    5. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 23 DICEMBRE 2022, N. 213 .

    6. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 23 DICEMBRE 2022, N. 213 .

  • Art. 45-bis Codice della Navigazione – Affidamento ad altri soggetti delle attività oggetto della concessione

    Art. 45-bis Codice della Navigazione – Affidamento ad altri soggetti delle attività oggetto della concessione

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Il concessionario … previa autorizzazione dell'autorità competente, può affidare ad altri soggetti la gestione delle attività oggetto della concessione. Previa autorizzazione dell'autorità competente, può essere altresì affidata ad altri soggetti la gestione di attività secondarie nell'ambito della concessione.

  • Art. 9 Codice della Navigazione – Legge regolatrice del contratto di lavoro

    Art. 9 Codice della Navigazione – Legge regolatrice del contratto di lavoro

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    I contratti di lavoro della gente del mare, del personale navigante della navigazione interna e del personale di volo sono regolati dalla legge nazionale della nave o dell'aeromobile, salva, se la nave o l'aeromobile è di nazionalità straniera, la diversa volontà delle parti. 43 ————- AGGIORNAMENTO Il D.P.R. 21 febbraio 1990, n. 66 ha disposto (con l'art. 8, comma 1, lettera b che durante il periodo di temporanea abilitazione alla navigazione ed all'uso della bandiera italiana si intende per "legge nazionale della nave" quella italiana ai fini di cui al presente articolo. Ha inoltre disposto (con l'art. 14, comma 1, lettera b che durante il periodo di sospensione temporanea dell'abilitazione alla navigazione ed all'uso della bandiera fatte salve le disposizioni di cui all'art. 29, commi 2 e 3, della legge 14 giugno 1989, n. 234, in materia di lavoro marittimo, ai fini di cui al presente articolo, si intende per "legge nazionale della nave" quella dello Stato straniero nei cui appositi registri la nave è iscritta.

  • Art. 205 bis Cod. Amb. – (Regole per il calcolo degli obiettivi)

    Art. 205 Bis Cod. Amb. – (Regole per il calcolo degli obiettivi)

    D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 – testo aggiornato

    1. Gli obiettivi di cui all’articolo 181 sono calcolati tramite: a) il peso dei rifiuti urbani prodotti e preparati per il riutilizzo o riciclati in un determinato anno civile; b) il peso dei rifiuti urbani preparati per il riutilizzo calcolato come il peso dei prodotti e dei componenti di prodotti che sono divenuti rifiuti urbani e sono stati sottoposti a tutte le necessarie operazioni di controllo, pulizia o riparazione per consentirne il riutilizzo senza ulteriore cernita o pretrattamento; c) il peso dei rifiuti urbani riciclati calcolato come il peso dei rifiuti che, dopo essere stati sottoposti a tutte le necessarie operazioni di controllo, cernita e altre operazioni preliminari per eliminare i materiali di scarto che non sono interessati dal successivo ritrattamento e per garantire un riciclaggio di alta qualità, sono immessi nell’operazione di riciclaggio con la quale sono effettivamente ritrattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze.

    2. Ai fini del comma 1, lettera c), il peso dei rifiuti urbani riciclati è misurato all’atto dell’immissione nell’operazione di riciclaggio.

    3. In deroga al comma 1, il peso dei rifiuti urbani riciclati può essere misurato in uscita dopo qualsiasi operazione di selezione a condizione che: a) tali rifiuti in uscita siano successivamente riciclati; b) il peso dei materiali o delle sostanze che sono rimossi con ulteriori operazioni, precedenti l’operazione di riciclaggio e che non sono successivamente riciclati, non sia incluso nel peso dei rifiuti comunicati come riciclati.

    4. Per calcolare se gli obiettivi di cui all’articolo 181, comma 4, lettere c), d) ed e), siano stati conseguiti, l’ISPRA tiene conto delle seguenti disposizioni: a) la quantità di rifiuti urbani biodegradabili raccolti in modo differenziato in ingresso agli impianti di trattamento aerobico o anaerobico è computata come riciclata se il trattamento produce compost, digestato o altro prodotto in uscita con analoga resa di contenuto riciclato rispetto all’apporto, destinato a essere utilizzato come prodotto, materiale o sostanza riciclati. Qualora il prodotto in uscita sia utilizzato sul terreno, lo stesso è computato come riciclato solo se il suo utilizzo comporta benefici per l’agricoltura o un miglioramento dell’ambiente; b) le quantità di materiali di rifiuto che hanno cessato di essere rifiuti prima di essere sottoposti ad ulteriore trattamento possono essere computati come riciclati a condizione che tali materiali siano destinati all’ottenimento di prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. I materiali di cui è cessata la qualifica di rifiuti da utilizzare come combustibili o altri mezzi per produrre energia, o da incenerire, o da utilizzare in riempimenti o smaltiti in discarica, non sono computati ai fini del conseguimento degli obiettivi di riciclaggio; c) è possibile tener conto del riciclaggio dei metalli separati dopo l’incenerimento di rifiuti urbani, a condizione che i metalli riciclati soddisfino i criteri di qualità stabiliti con la decisione di esecuzione (UE) 2019/1004 della Commissione, del 7 giugno 2019; d) è possibile computare, ai fini degli obiettivi di cui all’articolo 181, comma 4, lettere a), b), c), d) ed e) i rifiuti raccolti ed inviati in un altro Stato membro per essere preparati per il riutilizzo, per essere riciclati o per operazioni di riempimento; e) è possibile computare i rifiuti esportati fuori dell’Unione per la preparazione per il riutilizzo o il riciclaggio soltanto se gli obblighi di cui all’articolo 188-bis sono soddisfatti e se, in conformità del regolamento (CE) n. 1013/2006 , l’esportatore può provare che la spedizione di rifiuti è conforme agli obblighi di tale regolamento e il trattamento dei rifiuti al di fuori dell’Unione ha avuto luogo in condizioni che siano ampiamente equivalenti agli obblighi previsti dal pertinente diritto ambientale dell’Unione.

  • Art. 56-bis L. 689/1981 – (Lavoro di pubblica utilità sostitutivo)

    Art. 56-bis L. 689/1981 – (Lavoro di pubblica utilità sostitutivo)

    L. 24 novembre 1981, n. 689 – testo aggiornato

    ((Il lavoro di pubblica utilità consiste nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, le Città metropolitane, i Comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato. L'attività viene svolta di regola nell'ambito della regione in cui risiede il condannato e comporta la prestazione di non meno di sei ore e non più di quindici ore di lavoro settimanale da svolgere con modalità e tempi che non pregiudichino le esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e di salute del condannato. Tuttavia, se il condannato lo richiede, il giudice può ammetterlo a svolgere il lavoro di pubblica utilità per un tempo superiore. La durata giornaliera della prestazione non può comunque oltrepassare le otto ore. Ai fini del computo della pena, un giorno di lavoro di pubblica utilità consiste nella prestazione di due ore di lavoro. Fermo quanto previsto dal presente articolo, le modalità di svolgimento del lavoro di pubblica utilità sono determinate con decreto del Ministro della giustizia, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all' articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 . In caso di decreto penale di condanna o di sentenza di applicazione della pena ai sensi dell' articolo 444 del codice di procedura penale , il positivo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, se accompagnato dal risarcimento del danno o dalla eliminazione delle conseguenze dannose del reato, ove possibili, comporta la revoca della confisca eventualmente disposta, salvi i casi di confisca obbligatoria, anche per equivalente, del prezzo, del profitto o del prodotto del reato ovvero delle cose la cui fabbricazione, uso e porto, detenzione o alienazione costituiscano reato. Al condannato alla pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità non si applica l' articolo 120 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 .))

  • Art. 47 Codice della Navigazione – Decadenza dalla concessione

    Art. 47 Codice della Navigazione – Decadenza dalla concessione

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    L'amministrazione può dichiarare la decadenza del concessionario:

    a) per mancata esecuzione delle opere prescritte nell'atto di concessione, o per mancato inizio della gestione, nei termini assegnati;

    b) per non uso continuato durante il periodo fissato a questo effetto nell'atto di concessione, o per cattivo uso;

    c) per mutamento sostanziale non autorizzato dello scopo per il quale è stata fatta la concessione;

    d) per omesso pagamento del canone per il numero di rate fissato a questo effetto dall'atto di concessione;

    e) per abusiva sostituzione di altri nel godimento della concessione;

    f) per inadempienza degli obblighi derivanti dalla concessione, o imposti da norme di leggi o di regolamenti. Nel caso di cui alle lettere a) e b) l'amministrazione può accordare una proroga al concessionario. Prima di dichiarare la decadenza, l'amministrazione fissa un termine entro il quale l'interessato può presentare le sue deduzioni. Al concessionario decaduto non spetta alcun rimborso per opere eseguite né per spese sostenute.

  • Art. 241 Cod. Amb. – regolamento aree agricole

    Art. 241 Cod. Amb. – regolamento aree agricole

    D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 – testo aggiornato

    1. Il regolamento relativo agli interventi di bonifica, ripristino ambientale e di messa in sicurezza, d’emergenza, operativa e permanente, delle aree destinate alla produzione agricola e all’allevamento in conformità alla disciplina urbanistica è adottato con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con i Ministri delle attività produttive, della salute e delle politiche agricole e forestali. (25a)

  • Art. 75 Codice della Navigazione – Danni alle opere e agli impianti portuali

    Art. 75 Codice della Navigazione – Danni alle opere e agli impianti portuali

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    In caso di danni cagionati a opere portuali o a impianti attinenti ai servizi della navigazione, il capo del compartimento provvede che ne sia accertata l'entità a mezzo dell'ufficio del genio civile ed intima al responsabile di eseguire, entro un termine determinato, le riparazioni necessarie. In caso di urgenza o in caso di inesecuzione da parte del responsabile, l'autorità provvede d'ufficio alle riparazioni a spese del medesimo. Quando i danni predetti sono cagionati da una nave il comandante del porto può richiedere il versamento di una cauzione a garanzia del pagamento delle spese per le riparazioni.

  • Art. 160 TUEL – [Abrogato]

    Art. 160 TUEL – Articolo abrogato

    Articolo abrogato