Autore: Andrea Marton

  • Art. 77 Codice della Navigazione – Obblighi dei frontisti di canali o di altri corsi di acqua

    Art. 77 Codice della Navigazione – Obblighi dei frontisti di canali o di altri corsi di acqua

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Lungo le sponde dei canali e degli altri corsi di acqua sboccanti in un porto, i proprietari frontisti devono costruire e mantenere in buono stato i muri di sponda e gli argini occorrenti, nonché prendere tutte le misure necessarie ad evitare l'interrimento dei fondali. Il capo del compartimento, sentito l'ufficio del genio civile, e, se del caso, l'ufficio tecnico comunale, emana le disposizioni alle quali devono attenersi i proprietari frontisti nella costruzione e manutenzione delle opere predette. In caso di mancato adempimento da parte dei proprietari frontisti, l'autorità predetta provvede di ufficio, a spese dell'interessato.

  • Art. 163 CPI – Domanda di certificato complementare per i medicinali e per i prodotti fitosanitari

    Art. 163 CPI – Domanda di certificato complementare per i medicinali e per i prodotti fitosanitari

    D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 – testo aggiornato

    1. La domanda di certificato deve essere depositata presso l’Ufficio italiano brevetti e marchi con riferimento alla autorizzazione di immissione in commercio del prodotto.

    2. L’Ufficio italiano brevetti e marchi pubblica almeno i seguenti dati concernenti la domanda di certificato: a) nome e indirizzo del richiedente; b) numero del brevetto di base; c) titolo dell’invenzione; d) numero e data dell’autorizzazione di immissione in commercio nonché indicazione del prodotto la cui identità risulta dall’autorizzazione stessa; e) se del caso, numero e data della prima autorizzazione di immissione in commercio nella comunità.

    2-bis. Fatto salvo il periodo transitorio di cui all’articolo 83 dell’Accordo su un tribunale unificato dei brevetti, ratificato e reso esecutivo ai sensi della legge 3 novembre 2016, n. 214 , i diritti conferiti da un certificato complementare di protezione basato su un brevetto europeo di cui all’articolo 56 sono quelli previsti dall’articolo 30 dell’Accordo medesimo.

  • Art. 190 TUEL – Articolo 190

    Art. 190 TUEL – Articolo 190

    D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – testo aggiornato

    1. Costituiscono residui passivi le somme impegnate e non pagate entro il termine dell’esercizio.

    2. È vietata la conservazione nel conto dei residui di somme non impegnate ai sensi dell’articolo 183.

    3. Le somme non impegnate entro il termine dell’esercizio costituiscono economia di spesa e, a tale titolo, concorrono a determinare i risultati finali della gestione.

  • Art. 76 Codice della Navigazione – Interrimento dei fondali e intorbidamento delle acque

    Art. 76 Codice della Navigazione – Interrimento dei fondali e intorbidamento delle acque

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Se l'esercizio di impianti industriali o di depositi stabiliti sui margini di banchine o di moli, ovvero di canali navigabili, determina interrimento delle acque adiacenti, gli esercenti sono tenuti a provvedere alla conservazione del buon regime dei fondali, in conformità delle disposizioni impartite dal capo del compartimento. Del pari gli esercenti sono tenuti a provvedere, secondo le disposizioni impartite dalla predetta autorità, per ovviare all'intorbidamento delle acque prodotto dagli impianti o dai depositi. In caso di mancato adempimento da parte degli esercenti, l'autorità predetta provvede di ufficio a spese dell'interessato.

  • Art. 205 TUEL – Articolo 205

    Art. 205 TUEL – Articolo 205

    D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – testo aggiornato

    1. Gli enti locali sono autorizzati ad attivare prestiti obbligazionari nelle forme consentite dalla legge.

  • Art. 50 L. 689/1981 – Modifica dell’articolo 5 delle disposizioni relative al mercato mobiliare ed al trattamento fiscale dei titoli azionari

    Art. 50 L. 689/1981 – Modifica dell’articolo 5 delle disposizioni relative al mercato mobiliare ed al trattamento fiscale dei titoli azionari

    L. 24 novembre 1981, n. 689 – testo aggiornato

    Il sesto comma dell'articolo 5 del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95 , convertito con modificazioni nella legge 7 giugno 1974, n. 216 , modificato per effetto della legge 24 dicembre 1975, n. 706 , è sostituito dal seguente: "Gli amministratori delle società sono puniti con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire 2 milioni a lire 20 milioni ove omettano le comunicazioni previste dal presente articolo; ove le eseguano con un ritardo non superiore a trenta giorni sono puniti con l'ammenda da lire 1 milione a lire 20 milioni; ove eseguano comunicazioni false sono puniti con l'arresto fino a tre anni, salvo che il fatto non costituisca reato più grave. Per la violazione dell'obbligo di alienazione delle azioni o quote eccedenti si applicano le pene stabilite nel secondo comma dell'articolo 2630 del codice civile ".

  • Art. 264 Cod. Amb. – abrogazione di norme

    Art. 264 Cod. Amb. – abrogazione di norme

    D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 – testo aggiornato

    1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della parte quarta del presente decreto restano o sono abrogati, escluse le disposizioni di cui il presente decreto prevede l’ulteriore vigenza: a) la legge 20 marzo 1941, n. 366 ; b) il decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915 ; c) il decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397 , convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475 , ad eccezione dell’articolo 9 e dell’articolo 9-quinquies come riformulato dal presente decreto. Al fine di assicurare che non vi sia alcuna soluzione di continuità nel passaggio dalla preesistente normativa a quella prevista dalla parte quarta del presente decreto, i provvedimenti attuativi dell’ articolo 9-quinquies, del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397 , convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n, 475, continuano ad applicarsi sino alla data di entrata in vigore dei corrispondenti provvedimenti attuativi previsti dalla parte quarta del presente decreto; d) il decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361 , convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 441 , ad eccezione degli articoli 1, 1-bis, I-ter, 1-quater e 1-quinquies; e) il decreto-legge 14 dicembre 1988, n. 527 , convertito, con modificazioni, dalla legge 10 febbraio 1988, n. 45 ; f) l’ articolo 29-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331 , convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 ; g) i commi 3, 4 e 5, secondo periodo, dell’ articolo 103 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 ; h) l’ articolo 5, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 1994, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 251 del 26 ottobre 1994 ; i) il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 . Al fine di assicurare che non vi sia alcuna soluzione di continuità nel passaggio dalla preesistente normativa a quella prevista dalla parte quarta del presente decreto, i provvedimenti attuativi del citato decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 , continuano ad applicarsi sino alla data di entrata in vigore dei corrispondenti provvedimenti attuativi previsti dalla parte quarta del presente decreto; l) l’ articolo 14 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138 , convertito, con modificazioni, dall’ articolo 14 della legge 8 agosto 2002, n. 178 ; m) l’ articolo 9, comma 2-bis, della legge 21 novembre 2000, n. 342 , ultimo periodo, dalle parole: “i soggetti di cui all’artico 38, comma 3, lettera a)” sino alla parola: “CONAI”; n) LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 16 GENNAIO 2008, N. 4 o) gli articoli 4 , 5 , 8 , 12 , 14 e 15 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 95 . Restano valide ai fini della gestione degli oli usati, fino al conseguimento o diniego di quelle richieste ai sensi del presente decreto e per un periodo comunque non superiore ad un triennio dalla data della sua entrata in vigore, tutte le autorizzazioni concesse, alla data di entrata in vigore della parte quarta del presente decreto, ai sensi della normativa vigente, ivi compresi il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 , il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 95, e il decreto 16 maggio 1996, n. 392 , pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 173 del 25 luglio 1996 . Al fine di assicurare che non vi sia soluzione di continuità nel passaggio dalla preesistente normativa a quella prevista dalla parte quarta del presente decreto, i provvedimenti attuativi dell’ articolo 11 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 95 , continuano ad applicarsi sino alla data di entrata in vigore dei corrispondenti provvedimenti attuativi p revisti dalla parte quarta del presente decreto; p) l’ articolo 19 della legge 23 marzo 2001, n. 93 .

    2. Il Governo, ai sensi dell’ articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , adotta, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della parte quarta del presente decreto, su proposta del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro delle attività produttive, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che si esprimono entro trenta giorni dalla trasmissione del relativo schema alle Camere, apposito regolamento con il quale sono individuati gli ulteriori atti normativi incompatibili con le disposizioni di cui alla parte quarta del presente decreto, che sono abrogati con effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento medesimo. 2-bis. Le integrazioni e le modifiche degli allegati alle norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati del presente decreto sono adottate con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro dello sviluppo economico, previo parere dell’ISPRA, sentita la Conferenza unificata di cui all’ articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281

  • Art. 112 L. 689/1981 – Perdono giudiziale

    Art. 112 L. 689/1981 – Perdono giudiziale

    L. 24 novembre 1981, n. 689 – testo aggiornato

    L' articolo 19 del regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404 , convertito, con modificazioni, nella legge 27 maggio 1935, n. 835 , è sostituito dal seguente: "Art.

    19. – (Perdono giudiziale). – Se per il reato commesso da minore degli anni diciotto il tribunale per i minorenni ritiene che si possa applicare una pena restrittiva della libertà personale non superiore a due anni, ovvero una pena pecuniaria non superiore a lire tre milioni, anche se congiunta a detta pena, può applicare il perdono giudiziale, sia quando provvede a norma dell'articolo 14 sia nel giudizio".

  • Art. 23 D.Lgs. 42/2004 – Procedure edilizie semplificate

    Art. 23 D.Lgs. 42/2004 – Procedure edilizie semplificate

    D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 – Codice dei beni culturali e del paesaggio

    1. Qualora gli interventi autorizzati ai sensi dell'articolo 21 necessitino anche di titolo abilitativo in materia edilizia, è possibile il ricorso alla denuncia di inizio attività, nei casi previsti dalla legge. A tal fine l'interessato, all'atto della denuncia, trasmette al comune l'autorizzazione conseguita, corredata dal relativo progetto.

  • Art. 57 L. 689/1981 – (Durata ed effetti delle pene sostitutive e criteri di ragguaglio)

    Art. 57 L. 689/1981 – (Durata ed effetti delle pene sostitutive e criteri di ragguaglio)

    L. 24 novembre 1981, n. 689 – testo aggiornato

    ((La durata della semilibertà sostitutiva e della detenzione domiciliare sostitutiva è pari a quella della pena detentiva sostituita. La durata del lavoro di pubblica utilità corrisponde a quella della pena detentiva sostituita ed è determinata sulla base dei criteri di cui all'articolo

    56-bis. Per ogni effetto giuridico, la semilibertà sostitutiva, la detenzione domiciliare sostitutiva e il lavoro di pubblica utilità sostitutivo si considerano come pena detentiva della specie corrispondente a quella della pena sostituita ed un giorno di pena detentiva equivale a un giorno di semilibertà sostitutiva, di detenzione domiciliare sostitutiva o di lavoro di pubblica utilità sostitutivo. La pena pecuniaria si considera sempre come tale, anche se sostitutiva della pena detentiva.))

  • Art. 215 TUEL – Articolo 215

    Art. 215 TUEL – Articolo 215

    D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – testo aggiornato

    1. Il regolamento di contabilità dell’ente stabilisce le procedure per la fornitura dei modelli e per la registrazione delle entrate; disciplina, altresì le modalità per la comunicazione delle operazioni di riscossione eseguite, nonché la relativa prova documentale.

    1-bis. Il tesoriere non gestisce i codici della transazione elementare di cui agli articoli da 5 a 7, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 , inseriti nei campi liberi dell’ordinativo a disposizione dell’ente.

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  • Art. 203 TUEL – Articolo 203

    Art. 203 TUEL – Articolo 203

    D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – testo aggiornato

    1. 1. Il ricorso all’indebitamento è possibile solo se sussistono le seguenti condizioni : a) avvenuta approvazione del rendiconto dell’esercito del penultimo anno precedente quello in cui si intende deliberare il ricorso a forme di indebitamento; b) avvenuta deliberazione del bilancio di previsione nel quale sono iscritti i relativi stanziamenti . 83

    2. Ove nel corso dell’esercizio si renda necessario attuare nuovi investimenti o variare quelli già in atto, l’organo consiliare adotta apposita variazione al bilancio di previsione , fermo restando l’adempimento degli obblighi di cui al comma 1. Contestualmente adegua il documento unico di programmazione e di conseguenza le previsioni del bilancio degli esercizi successivi per la copertura degli oneri derivanti dall’indebitamento e per la copertura delle spese di gestione. 83