Autore: Andrea Marton

Autore

Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
  • Le tabelle retributive CCNL sono ricostruite dai PDF ARAN e dai testi contrattuali depositati dalle parti firmatarie.
  • Vigenze e rinnovi sono verificati alla fonte e riportati con la data della verifica: quando un contratto viene rinnovato, le schede collegate vengono corrette.
  • Importi, aliquote e scadenze sono verificati sulle fonti primarie indicate in fondo a ogni scheda, con la data della verifica.
  • Gli errori segnalati vengono corretti e la correzione resta visibile nella pagina.

Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

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I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • Articolo 815 Codice Civile: Beni mobili iscritti in pubblici registri

    Articolo 815 Codice Civile: Beni mobili iscritti in pubblici registri

    Art. 815 c.c. – Beni mobili iscritti in pubblici registri

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    I beni mobili iscritti in pubblici registri sono soggetti alle disposizioni che li riguardano e, in mancanza, elle disposizioni relative ai beni mobili.

    Spiegazione

    I beni mobili iscritti in pubblici registri (come autoveicoli, navi e aeromobili) sono soggetti alle disposizioni speciali che li riguardano e, in mancanza, alle norme sui beni mobili.

    Come funziona e quando si applica

    Crea una categoria intermedia tra immobili e mobili: i «mobili registrati» seguono regole proprie (es. trascrizione/iscrizione nei pubblici registri, art. 2683), che li avvicinano per alcuni aspetti agli immobili.

    Esempio pratico

    La vendita di un’auto richiede la registrazione al PRA e segue regole proprie, diverse da quelle dei beni mobili comuni.

    Domande frequenti

    L’auto è un bene mobile come gli altri?

    No: è un bene mobile registrato, soggetto a regole proprie (iscrizione/trascrizione nei pubblici registri) e, per il resto, alle norme sui beni mobili.

    Norme collegate

    Spiegazione divulgativa a scopo informativo, aggiornata alla normativa vigente; non sostituisce una consulenza legale sul caso concreto.

  • Art. 135 bis TUE – Norme per l’infrastrutturazione digitale degli edifici

    Art. 135 bis TUE – Norme per l’infrastrutturazione digitale degli edifici

    Art. 135 bis D.P.R. 380/2001 (TUE) – Norme per l’infrastrutturazione digitale degli edifici

    In vigore dal 30/06/2003

    DPR 6.6.2001 n. 380 – Art. 136 82 1. Tutti gli edifici di nuova costruzione per i quali le domande di autorizzazione edilizia sono presentate dopo il 1º luglio 2015 devono essere equipaggiati con un’infrastruttura fisica multiservizio passiva interna all’edificio, costituita da adeguati spazi installativi e da impianti di comunicazione ad alta velocità in fibra ottica fino ai punti terminali di rete. Lo stesso obbligo si applica, a decorrere dal 1º luglio 2015, in caso di opere che richiedano il rilascio di un permesso di costruire ai sensi dell’articolo 10, comma 1, lettera c). Per infrastruttura fisica multiservizio interna all’edificio si intende il complesso delle installazioni presenti all’interno degli edifici contenenti reti di accesso cablate in fibra ottica con terminazione fissa o senza fili che permettono di fornire l’accesso ai servizi a banda ultralarga e di connettere il punto di accesso dell’edificio con il punto terminale di rete. 2. Tutti gli edifici di nuova costruzione per i quali le domande di autorizzazione edilizia sono presentate dopo il 1º luglio 2015 devono essere equipaggiati di un punto di accesso. Lo stesso obbligo si applica, a decorrere dal 1º luglio 2015, in caso di opere di ristrutturazione profonda che richiedano il rilascio di un permesso di costruire ai sensi dell’articolo 10. Per punto di accesso si intende il punto fisico, situato all’interno o all’esterno dell’edificio e accessibile alle imprese autorizzate a fornire reti pubbliche di comunicazione, che consente la connessione con l’infrastruttura interna all’edificio predisposta per i servizi di accesso in fibra ottica a banda ultralarga. 2 bis. Per i nuovi edifici nonché in caso di nuove opere che richiedono il rilascio di permesso di costruire ai sensi dei commi 1 e 2, per i quali la domanda di autorizzazione edilizia sia stata presentata dopo la data del 1° gennaio 2022, l’adempimento dei prescritti obblighi di equipaggiamento digitale degli edifici è attestato dall’etichetta necessaria di “edificio predisposto alla banda ultra larga”, rilasciata da un tecnico abilitato per gli impianti di cui all’articolo 1, comma 2, lettera b), del decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37, e secondo quanto previsto dalle Guide CEI 306-2, CEI 306-22 e 64-100/1, 2 e 3, su istanza del soggetto che ha richiesto il rilascio del permesso di costruire o di altro soggetto interessato. Tale attestazione è necessaria ai fini della segnalazione certificata di cui all’articolo 4. Su istanza del privato il tecnico che ha rilasciato l’attestazione di cui al primo periodo del presente comma comunica entro novanta giorni dalla data di presentazione della segnalazione certificata (2) i dati relativi agli edifici infrastrutturali al Sistema Informativo Nazionale Federato delle Infrastrutture (SINFI) ai sensi del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133 convertito con modificazioni dalla legge n. 164 del 2014. (3) 3. Gli edifici equipaggiati in conformità al presente articolo, per i quali la domanda di autorizzazione edilizia sia stata presentata prima del 1° gennaio 2022, possono beneficiare ai fini della cessione, dell’affitto o della vendita dell’immobile, dell’etichetta volontaria e non vincolante di ‘edificio predisposto alla banda ultra largà, rilasciata da un tecnico abilitato come previsto dal comma 2- bis. (4) Note: (1) Articolo inserito dall’art. 6-ter, comma 2, DL 12.9.2014 n. 133, convertito, con modificazioni, dalla L. 11.11.2014 n. 164. (2) Le parole “Su istanza del privato il tecnico che ha rilasciato l’attestazione di cui al primo periodo del presente comma comunica entro novanta giorni dalla data di presentazione della segnalazione certificata” sono state sostituite alle precedenti “Il Comune entro 90 giorni dalla ricezione della segnalazione è tenuto a comunicare” dall’art. 6, comma 1, DLgs. 24.3.2024 n. 48, pubblicato in G.U. 13.4.2024 n. 87. (3) Comma inserito dall’art. 4, comma 1, lett. c), DLgs. 8.11.2021 n. 207, pubblicato in G.U. 9.12.2021 n. 292, S.O. n. 43. (4) Comma sostituito dall’art. 4, comma 1, lett. d), DLgs. 8.11.2021 n. 207, pubblicato in G.U. 9.12.2021 n. 292, S.O. n. 43. Testo precedente: “Gli edifici equipaggiati in conformità al presente articolo possono beneficiare, ai fini della cessione, dell’affitto o della vendita dell’immobile, dell’etichetta volontaria e non vincolante dìedificio predisposto alla banda largà. Tale etichetta è rilasciata da un tecnico abilitato per gli impianti di cui all’articolo 1, comma 2, lettera b), del regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37, e secondo quanto previsto dalle Guide CEI 306-2 e 64-100/1, 2 e 3.“. PARTE III – DISPOSIZIONI FINALI CAPO I – DISPOSIZIONI FINALI

  • Art. 23 D.Lgs. 175/2016 – Clausola di salvaguardia

    Art. 23 D.Lgs. 175/2016 – Clausola di salvaguardia

    Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica (D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175)

    1. Le disposizioni del presente decreto si applicano nelle Regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

  • Art. 135 TUE – Applicazione (legge 9 gennaio 1991, n. 10, art. 37)

    Art. 135 TUE – Applicazione (legge 9 gennaio 1991, n. 10, art. 37)

    Art. 135 D.P.R. 380/2001 (TUE) – Applicazione (legge 9 gennaio 1991, n. 10, art. 37)

    In vigore dal 30/06/2003

    1. I decreti ministeriali di cui al presente capo entrano in vigore centottanta giorni dopo la data della loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e si applicano alle denunce di inizio lavori presentate ai comuni dopo tale termine di entrata in vigore. 2. Il decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1977, n. 1052, si applica, in quanto compatibile con il presente capo e il comma 1 degli articoli 128 e 130, nonchè con il titolo I della legge 9 gennaio 1991, n. 10, fino all’adozione dei decreti di cui ai commi 1, 2 e 4 dell’articolo 4 della legge medesima.

  • Art. 134 TUE – Irregolarità rilevate dall’acquirente o dal conduttore

    Art. 134 TUE – Irregolarità rilevate dall’acquirente o dal conduttore

    Art. 134 D.P.R. 380/2001 (TUE) – Irregolarità rilevate dall’acquirente o dal conduttore

    In vigore dal 30/06/2003

    136) 1. Qualora l’acquirente o il conduttore dell’immobile riscontra difformità dalle norme del presente testo unico, anche non emerse da eventuali precedenti verifiche, deve farne denuncia al comune entro un anno dalla constatazione, a pena di decadenza dal diritto di risarcimento del danno da parte del committente o del proprietario. (1) Note: (1) Comma rettificato con comunicato 13.11.2001, pubblicato in G.U. 13.11.2001 n. 264.

  • Art. 133 TUE – Provvedimenti di sospensione dei lavori

    Art. 133 TUE – Provvedimenti di sospensione dei lavori

    Art. 133 D.P.R. 380/2001 (TUE) – Provvedimenti di sospensione dei lavori

    In vigore dal 30/06/2003

    (legge 9 gennaio 1991, n. 10, art. 35; decreto legislativo n. 267 del 2000, articoli 107 e 109) 1. Il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale, con il provvedimento mediante il quale ordina la sospensione dei lavori, ovvero le modifiche necessarie per l’adeguamento dell’edificio, deve fissare il termine per la regolarizzazione. L’inosservanza del termine comporta l’ulteriore irrogazione della sanzione amministrativa e l’esecuzione forzata delle opere con spese a carico del proprietario.

  • Art. 132 TUE – Sanzioni

    Art. 132 TUE – Sanzioni

    Art. 132 D.P.R. 380/2001 (TUE) – Sanzioni

    In vigore dal 30/06/2003

    34) 1. L’inosservanza dell’obbligo di cui al comma 1 dell’articolo 125 è punita con la sanzione amministrativa non inferiore a 516 euro e non superiore a 2582 euro. (1) 2. Il proprietario dell’edificio nel quale sono eseguite opere difformi dalla documentazione depositata ai sensi dell’articolo 125 e che non osserva le disposizioni degli articoli 123 e 124 è punito con la sanzione amministrativa in misura non inferiore al 5 per cento e non superiore al 25 per cento del valore delle opere. DPR 6.6.2001 n. 380 – Art. 133-135 bis 81 3. Il costruttore e il direttore dei lavori che omettono la certificazione di cui all’articolo 127, ovvero che rilasciano una certificazione non veritiera nonchè il progettista che rilascia la relazione di cui al comma 1 dell’articolo 126 non veritiera, sono puniti in solido con la sanzione amministrativa non inferiore all’1 per cento e non superiore al 5 per cento del valore delle opere, fatti salvi i casi di responsabilità penale. 4. Il collaudatore che non ottempera a quanto stabilito dall’articolo 127 è punito con la sanzione amministrativa pari al 50 per cento della parcella calcolata secondo la vigente tariffa professionale. 5. Il proprietario o l’amministratore del condominio, o l’eventuale terzo che se ne è assunta la responsabilità, che non ottempera a quanto stabilito dall’articolo 129, commi 1 e 2, è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 516 euro e non superiore a 2582 euro. Nel caso in cui venga sottoscritto un contratto nullo ai sensi del comma 4 dell’articolo 129, le parti sono punite ognuna con la sanzione amministrativa pari a un terzo dell’importo del contratto sottoscritto, fatta salva la nullità dello stesso. (1) 6. L’inosservanza delle prescrizioni di cui all’articolo 130 è punita con la sanzione amministrativa non inferiore a 2582 euro e non superiore a 25822 euro, fatti salvi i casi di responsabilità penale. (1) 7. Qualora soggetto della sanzione amministrativa sia un professionista, l’autorità che applica la sanzione deve darne comunicazione all’ordine professionale di appartenenza per i provvedimenti disciplinari conseguenti. 8. L’inosservanza, della disposizione che impone la nomina, ai sensi dell’articolo 19 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, del tecnico responsabile per la conservazione e l’uso razionale dell’energia, è punita con la sanzione amministrativa non inferiore a 5164 euro e non superiore a 51645 euro. (1) Note: (1) Comma rettificato con comunicato 13.11.2001, pubblicato in G.U. 13.11.2001 n. 264.

  • Art. 131 TUE – Controlli e verifiche

    Art. 131 TUE – Controlli e verifiche

    Art. 131 D.P.R. 380/2001 (TUE) – Controlli e verifiche

    In vigore dal 30/06/2003

    10, art. 33; decreto legislativo n. 267 del 2000, articoli 107 e 109) 1. Il comune procede al controllo dell’osservanza delle norme del presente capo in relazione al progetto delle opere in corso d’opera ovvero entro cinque anni dalla data di fine lavori dichiarata dal committente. 2. La verifica può essere effettuata in qualunque momento anche su richiesta e a spese del committente, dell’acquirente dell’immobile, del conduttore, ovvero dell’esercente gli impianti. 3. In caso di accertamento di difformità in corso d’opera, il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale ordina la sospensione dei lavori. 4. In caso di accertamento di difformità su opere terminate il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale ordina, a carico del proprietario, le modifiche necessarie per adeguare l’edificio alle caratteristiche previste dal presente capo. 5. Nei casi previsti dai commi 3 e 4 il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale irroga le sanzioni di cui all’articolo 132.

  • Art. 130 TUE – Certificazioni e informazioni ai consumatori

    Art. 130 TUE – Certificazioni e informazioni ai consumatori

    Art. 130 D.P.R. 380/2001 (TUE) – Certificazioni e informazioni ai consumatori

    In vigore dal 30/06/2003

    (legge 9 gennaio 1991, n. 10, art. 32) 1. Ai fini della commercializzazione, le caratteristiche e le prestazioni energetiche dei componenti degli edifici e degli impianti devono essere certificate secondo le modalità stabilite con proprio decreto dal Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. (1) 2. Le imprese che producono o commercializzano i componenti di cui al comma 1 sono obbligate a riportare su di essi gli estremi dell’avvenuta certificazione. Note: (1) Comma rettificato con comunicato 13.11.2001, pubblicato in G.U. 13.11.2001 n. 264.

  • Art. 129 TUE – Esercizio e manutenzione degli impianti

    Art. 129 TUE – Esercizio e manutenzione degli impianti

    Art. 129 D.P.R. 380/2001 (TUE) – Esercizio e manutenzione degli impianti

    In vigore dal 30/06/2003

    (legge 9 gennaio 1991, n. 10, art. 31) 1. Durante l’esercizio degli impianti il proprietario, o per esso un terzo, che se ne assume la responsabilità, deve adottare misure necessarie per contenere i consumi di energia, entro i limiti di rendimento previsti dalla normativa vigente in materia. 2. Il proprietario, o per esso un terzo, che se ne assume la responsabilità, è tenuto a condurre gli impianti e a disporre tutte le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria secondo le prescrizioni della vigente normativa UNI e CEI. 3. I comuni con più di quarantamila abitanti e le province per la restante parte del territorio effettuano i controlli necessari e verificano con cadenza almeno biennale l’osservanza delle norme relative al rendimento di combustione, anche avvalendosi di organismi esterni aventi specifica competenza tecnica, con onere a carico degli utenti. 4. I contratti relativi alla fornitura di energia e alla conduzione degli impianti di cui al presente capo, contenenti clausole in contrasto con essa, sono nulli. Ai contratti che contengono clausole difformi si applica l’articolo 1339 del codice civile.

  • Art. 128 TUE – Certificazione energetica degli edifici

    Art. 128 TUE – Certificazione energetica degli edifici

    Art. 128 D.P.R. 380/2001 (TUE) – Certificazione energetica degli edifici

    In vigore dal 30/06/2003

    gennaio 1991, n. 10, art. 30) 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, adottato previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle attività produttive, sentito il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Consiglio superiore dei lavori pubblici e l’ENEA, sono emanate norme per la certificazione energetica degli edifici. Tale decreto individua tra l’altro i soggetti abilitati alla certificazione. (1) 2. Nei casi di compravendita o di locazione il certificato di collaudo e la certificazione energetica devono essere portati a conoscenza dell’acquirente o del locatario dell’intero immobile o della singola unità immobiliare. 3. Il proprietario o il locatario possono richiedere al comune ove è ubicato l’edificio la certificazione energetica dell’intero immobile o della singola unità immobiliare. Le spese relative di certificazione sono a carico del soggetto che ne fa richiesta. DPR 6.6.2001 n. 380 – Art. 129-132 80 4. L’attestato relativo alla certificazione energetica ha una validità temporale di cinque anni a partire dal momento del suo rilascio. Note: (1) Comma rettificato con comunicato 13.11.2001, pubblicato in G.U. 13.11.2001 n. 264.

  • Art. 127 TUE – Certificazione delle opere e collaudo

    Art. 127 TUE – Certificazione delle opere e collaudo

    Art. 127 D.P.R. 380/2001 (TUE) – Certificazione delle opere e collaudo

    In vigore dal 30/06/2003

    gennaio 1999, n. 10, art 29) 1. Per la certificazione e il collaudo delle opere previste dal presente capo si applicano le corrispondenti disposizioni di cui al capo quinto della parte seconda.

Informazione di carattere generale. I calcoli e le indicazioni di questa pagina hanno finalità divulgativa e si basano sulle fonti ufficiali indicate nel metodo editoriale. Non sostituiscono il parere di un professionista abilitato: per la valutazione del caso concreto è necessario rivolgersi a un avvocato, a un commercialista o a un consulente iscritto al proprio albo.