Autore: Andrea Marton

Autore

Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
  • Le tabelle retributive CCNL sono ricostruite dai PDF ARAN e dai testi contrattuali depositati dalle parti firmatarie.
  • Vigenze e rinnovi sono verificati alla fonte e riportati con la data della verifica: quando un contratto viene rinnovato, le schede collegate vengono corrette.
  • Importi, aliquote e scadenze sono verificati sulle fonti primarie indicate in fondo a ogni scheda, con la data della verifica.
  • Gli errori segnalati vengono corretti e la correzione resta visibile nella pagina.

Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

Profilo LinkedIn ›

I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • Art. 136 sexies CPI – (Trattazione della controversia)

    Art. 136 Sexies CPI – (Trattazione della controversia)

    D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 – testo aggiornato

    1. La Commissione giudica con l’intervento del Presidente e di due componenti. In caso di assenza o impedimento del Presidente titolare, la Commissione è presieduta dal componente più anziano.

    2. Il relatore espone al collegio i fatti e le questioni della controversia.

    3. Se durante la discussione emergono fatti nuovi influenti sulla decisione, essi devono essere contestati alle parti.

    4. La Commissione, dopo che le parti si sono allontanate, delibera in Camera di consiglio.

    5. Dell’udienza è redatto processo verbale dal segretario.

    6. Fermo restando l’onere della prova a carico delle parti, la Commissione può chiedere alle parti stesse, anche d’ufficio, chiarimenti.

    7. La Commissione ha facoltà di disporre i mezzi istruttori che ritenga opportuni ed ha altresì facoltà di ordinare rinvio della decisione, o anche della discussione, ad altra seduta.

    8. Il Presidente, o il relatore da lui delegato, durante il corso dell’istruttoria, può inoltre sentire le parti per eventuali chiarimenti.

  • Art. 126 TUE – Certificazione di impianti

    Art. 126 TUE – Certificazione di impianti

    Art. 126 D.P.R. 380/2001 (TUE) – Certificazione di impianti

    In vigore dal 30/06/2003

    1. Il committente è esonerato dall’obbligo di presentazione del progetto di cui all’articolo 125 se, prima dell’inizio dei lavori, dichiari di volersi avvalere della facoltà di cui all’articolo 111, comma 2.

  • Art. 125 TUE – Denuncia dei lavori, relazione tecnica e progettazione degli impian…

    Art. 125 TUE – Denuncia dei lavori, relazione tecnica e progettazione degli impian…

    Art. 125 D.P.R. 380/2001 (TUE) – Denuncia dei lavori, relazione tecnica e progettazione degli impianti e delle opere relativi alle fonti rinnovabili di energia, al risparmio e all’uso razionale dell’energia

    In vigore dal 30/06/2003

    (legge 9 gennaio 1991, n. 10, art. 28) 1. Il proprietario dell’edificio, o chi ne ha titolo, deve depositare presso lo sportello unico, in duplice copia la denuncia dell’inizio dei lavori relativi alle opere di cui agli articoli 122 e 123, il progetto delle opere stesse corredato da una relazione tecnica, sottoscritta dal progettista o dai progettisti, che ne attesti la rispondenza alle prescrizioni del presente Capo. 2. Nel caso in cui la denuncia e la documentazione di cui al comma 1 non siano state presentate prima dell’inizio dei lavori, il Comune, fatta salva la sanzione amministrativa di cui all’articolo 133, ordina la sospensione dei lavori sino al compimento del suddetto adempimento. (1) 3. La documentazione deve essere compilata secondo le modalità stabilite con proprio decreto dal Ministro delle attività produttive. Una copia della documentazione è conservata dallo sportello unico ai fini dei controlli e delle verifiche di cui all’articolo 132. Altra copia della documentazione, restituita dallo sportello unico con l’attestazione dell’avvenuto deposito, deve essere consegnata a cura del proprietario dell’edificio, o di chi ne ha titolo, al direttore dei lavori ovvero, nel caso l’esistenza di questi non sia prevista dalla legislazione vigente, all’esecutore dei lavori. Il direttore ovvero l’esecutore dei lavori sono responsabili della conservazione di tale documentazione in cantiere. (1) Note: (1) Comma rettificato con comunicato 13.11.2001, pubblicato in G.U. 13.11.2001 n. 264.

  • Dimissioni nel CCNL Laterizi e Manufatti in Cemento: preavviso, modulo telematico, giusta causa

    CCNL Laterizi e Manufatti in Cemento

    Dimissioni nel CCNL Laterizi e Manufatti in Cemento: preavviso, modulo telematico, giusta causa

    Dare le dimissioni non significa solo «andare via»: la legge impone una procedura precisa — il modulo telematico — e prevede un preavviso la cui durata è fissata dal CCNL in base all’anzianità (per gli operai: 6, 8 o 10 giornate lavorative) e, per gli impiegati, anche alla categoria (da 1 a 4 mesi). Conoscere regole e tempi evita di perdere l’indennità di mancato preavviso o, nei casi gravi, di rinunciare alla NASpI.

    In sintesi

    Le dimissioni sono il recesso del lavoratore (art. 2118 c.c.) e vanno comunicate con il modulo telematico obbligatorio (art. 26 D.Lgs. 151/2015), revocabile entro 7 giorni. Va rispettato il preavviso fissato dal CCNL: operai 6, 8 o 10 giornate lavorative secondo l’anzianità; impiegati da 1 a 4 mesi secondo categoria e anzianità. Se non lo si lavora, si versa l’indennità sostitutiva. Per giusta causa (art. 2119 c.c.) niente preavviso e spetta la NASpI.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Confindustria Ceramica (Raggruppamento Laterizi) · Assobeton · Feneal-Uil · Filca-Cisl · Fillea-Cgil
    Istituti trattati
    Recesso con preavviso (art. 2118 c.c.) · Giusta causa (art. 2119 c.c.) · Dimissioni telematiche · Indennità di mancato preavviso
    Riferimenti
    Artt. 2118-2119 c.c. · Art. 26 D.Lgs. 151/2015 (dimissioni telematiche) · Artt. 83 e 96 del CCNL (preavviso)
    Fonte
    Testo del CCNL 12 febbraio 2020 e ipotesi di rinnovo del 31 maggio 2022 (artt. 83 e 96)

    Che cosa sono le dimissioni

    Le dimissioni sono l’atto con cui il lavoratore recede dal contratto. Nel rapporto a tempo indeterminato il recesso è libero, ma richiede un preavviso (art. 2118 c.c.); quando ricorre una causa che non consente la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto, le dimissioni possono essere date per giusta causa senza preavviso (art. 2119 c.c.). A differenza del licenziamento, qui è il dipendente a prendere l’iniziativa: per questo la legge circonda l’atto di garanzie, per evitare dimissioni «in bianco» o estorte.

    Le dimissioni telematiche: la procedura obbligatoria

    Dal 2016 le dimissioni (e le risoluzioni consensuali) si comunicano solo per via telematica, a pena di inefficacia (art. 26 D.Lgs. 151/2015). Una semplice lettera o un’e-mail non bastano.

    Come si fa

    Il modulo si compila e si trasmette in due modi:

    Modalità Come
    In autonomia Sul portale Servizi Lavoro del Ministero, con identità digitale (SPID/CIE)
    Con un intermediario Tramite patronato, organizzazione sindacale, consulente del lavoro, ente bilaterale o Ispettorato del lavoro
    Il modulo riporta la data di decorrenza che il lavoratore sceglie: è importante indicarla coerentemente con il preavviso dovuto al CCNL.

    La revoca

    Entro 7 giorni dalla trasmissione le dimissioni possono essere revocate, sempre con modalità telematica: in tal caso il rapporto di lavoro prosegue normalmente.

    Eccezioni alla forma telematica

    Non serve il modulo telematico per le dimissioni rese durante il periodo di prova, nel lavoro domestico e nelle sedi «protette» (conciliazioni in sede sindacale o davanti all’Ispettorato). Per i neogenitori entro i 3 anni del bambino resta invece necessaria la convalida presso l’Ispettorato del lavoro (art. 55 D.Lgs. 151/2001).

    Il preavviso: a cosa serve e quanto dura

    Chi recede dal contratto a tempo indeterminato deve dare un preavviso (art. 2118 c.c.): un periodo durante il quale il rapporto continua, per consentire all’azienda di organizzare la sostituzione. Il CCNL Laterizi e Manufatti in Cemento fissa la durata in modo diverso per operai (art. 83) e impiegati (art. 96).

    Preavviso degli operai (art. 83) – giornate lavorative
    Anzianità di servizio Preavviso
    Fino a 5 anni 6 giornate lavorative
    Oltre 5 e fino a 10 anni 8 giornate lavorative
    Oltre 10 anni 10 giornate lavorative
    Preavviso degli impiegati (art. 96)
    Categoria Fino a 5 anni Da 5 a 10 anni Oltre 10 anni
    A e AS 2 mesi 3 mesi 4 mesi
    B1 e C1 1,5 mesi 2 mesi 2,5 mesi
    D1 e E1 1 mese 1,5 mesi 2 mesi

    Per gli impiegati i termini valgono tanto per il licenziamento quanto per le dimissioni. Per gli operai il testo del 2020 riduceva alla metà il preavviso in caso di dimissioni; l’ipotesi di accordo di rinnovo del 31 maggio 2022 ha soppresso questa riduzione, per cui i termini sono quelli della tabella. Il periodo di preavviso è computato nell’anzianità e non può coincidere con le ferie.

    Se non lavoro il preavviso

    Il lavoratore può anche andarsene subito, ma in tal caso deve al datore un’indennità sostitutiva del preavviso pari alla retribuzione globale di fatto del periodo non lavorato (art. 83 e art. 96); per gli impiegati il datore può trattenerla da quanto dovuto. Il datore, dal canto suo, può rinunciare a tutto o parte del preavviso, troncando il rapporto senza alcun indennizzo (art. 96). Agli impiegati il datore concede permessi per la ricerca di una nuova occupazione durante il preavviso.

    Decorrenza

    Per gli impiegati i termini di disdetta decorrono dalla metà o dalla fine di ciascun mese (art. 96): presentare le dimissioni il giorno giusto può accorciare di parecchio i tempi effettivi. Per gli operai il preavviso può avere inizio in qualunque giorno (art. 83).

    Dimissioni volontarie e per giusta causa a confronto

    Aspetto Dimissioni volontarie Dimissioni per giusta causa
    Riferimento Art. 2118 c.c. Art. 2119 c.c.
    Preavviso Dovuto, secondo gli artt. 83 e 96 del CCNL Non dovuto (recesso immediato)
    Modulo telematico Sì Sì
    NASpI Di regola no Sì, spetta
    Esempi tipici Nuovo impiego, scelta personale Stipendi non pagati, mobbing, demansionamento grave, molestie
    La «giusta causa» deve essere reale e dimostrabile: conviene indicarne i motivi nel modulo e conservare la documentazione, perché da essa dipende il diritto alla NASpI.

    Dimissioni e NASpI: quando spetta la disoccupazione

    La NASpI è pensata per chi perde involontariamente il lavoro: per questo, di norma, non spetta a chi si dimette. Esistono però eccezioni in cui le dimissioni sono equiparate a una perdita involontaria dell’impiego:

    • dimissioni per giusta causa (art. 2119 c.c.);
    • dimissioni della lavoratrice madre o del lavoratore padre nel periodo tutelato (fino a 1 anno del bambino), con convalida all’Ispettorato;
    • risoluzione consensuale a seguito del rifiuto di un trasferimento a oltre 50 km o raggiungibile in oltre 80 minuti con i mezzi pubblici.

    In questi casi conviene attivarsi: la domanda di NASpI va presentata all’INPS entro 68 giorni dalla cessazione.

    Casi pratici

    Tizio — dimissioni con preavviso lavorato
    Tizio, operaio di categoria C2 con 7 anni di anzianità, trova un nuovo impiego. Invia il modulo telematico di dimissioni e lavora le 8 giornate lavorative di preavviso previste dall’art. 83 per la sua anzianità: alla cessazione riceve TFR e competenze maturate, senza alcuna trattenuta per mancato preavviso.
    Caia — uscita immediata e indennità
    Caia deve iniziare subito altrove e non lavora il preavviso. L’azienda le trattiene dal saldo l’indennità sostitutiva pari alla retribuzione del periodo non lavorato. Avrebbe potuto chiedere al datore di rinunciare al preavviso, ma questi ha preferito l’indennità.

    Domande frequenti

    Le dimissioni inviate per e-mail o con una lettera sono valide?
    No. Dal 2016 le dimissioni del lavoratore sono efficaci solo se trasmesse con il modulo telematico previsto dall’art. 26 del D.Lgs. 151/2015, in autonomia (portale Servizi Lavoro con SPID/CIE) o tramite patronato, sindacato, consulente o Ispettorato. Una lettera consegnata a mano, da sola, non basta.
    Devo per forza lavorare il preavviso?
    No, ma se non lo lavori devi al datore l’indennità sostitutiva del preavviso, pari alla retribuzione del periodo non lavorato, che ti viene trattenuta dalle spettanze finali. Il datore, in alternativa, può scegliere di rinunciare al preavviso e liberarti subito.
    Cosa cambia tra dimissioni e risoluzione consensuale?
    Le dimissioni sono un atto unilaterale del lavoratore; la risoluzione consensuale è un accordo tra le parti per chiudere il rapporto. Entrambe passano dal modulo telematico. La risoluzione consensuale può dare diritto alla NASpI solo in casi particolari (ad esempio dopo il rifiuto di un trasferimento molto distante).
    Quanto dura il preavviso di dimissioni nel mio caso?
    Dipende dalla qualifica e dall’anzianità. Operai: 6 giornate lavorative fino a 5 anni, 8 oltre 5 e fino a 10, 10 oltre 10 anni. Impiegati: 2, 3 o 4 mesi per le categorie A e AS, 1,5, 2 o 2,5 mesi per B1 e C1, 1, 1,5 o 2 mesi per D1 e E1 (fino a 5, da 5 a 10, oltre 10 anni).

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2025-2028, preavviso e licenziamento per livello, ferie, permessi e ROL, maternità, paternità e congedi parentali, tredicesima, quattordicesima e premi di risultato e malattia, infortunio e comporto.

    Contenuto divulgativo aggiornato alle regole generali di legge (artt. 2118-2119 c.c.; art. 26 D.Lgs. 151/2015; art. 55 D.Lgs. 151/2001). La durata del preavviso è quella degli artt. 83 e 96 del CCNL.

  • Lavoro notturno, festivo e domenicale nel CCNL Laterizi e Manufatti in Cemento: turni e maggiorazioni

    CCNL Laterizi e Manufatti in Cemento

    Lavoro notturno, festivo e domenicale nel CCNL Laterizi e Manufatti in Cemento: turni e maggiorazioni

    Nei cicli produttivi su turni il lavoro di notte, di domenica e nei giorni festivi è spesso la regola. La legge fissa limiti e tutele (durata, riposi, sorveglianza sanitaria), mentre la maggiorazione economica di queste prestazioni è stabilita dal CCNL (artt. 67 e 87). Vediamo cosa spetta e quali sono i paletti invalicabili.

    In sintesi

    Il lavoro notturno (D.Lgs. 66/2003) è quello svolto nel periodo di almeno 7 ore tra le 24 e le 5; per i lavoratori notturni l’orario medio non supera le 8 ore nelle 24 e spetta la sorveglianza sanitaria. Restano fermi il riposo di 11 ore al giorno e di 24 ore a settimana, di regola di domenica. Le maggiorazioni sono fissate dal CCNL: ad esempio notturno non in turni 35%, notturno in turni avvicendati 20%, festivo ordinario 45% per gli operai e 50% per gli impiegati, domenicale con riposo compensativo 23% (artt. 67 e 87).

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Confindustria Ceramica (Raggruppamento Laterizi) · Assobeton · Feneal-Uil · Filca-Cisl · Fillea-Cgil
    Istituti trattati
    Lavoro notturno (D.Lgs. 66/2003) · Maggiorazioni di turno · Festività · Riposo settimanale
    Riferimenti
    D.Lgs. 66/2003 (orario, notturno, riposi) · Art. 2109 c.c. · D.Lgs. 151/2001 (tutela maternità) · CCNL artt. 16, 67, 70 e 87
    Fonte
    Testo del CCNL 12 febbraio 2020 e rinnovi 2022 e 2025 (ipotesi di accordo sottoscritte dalle parti)

    Che cosa è il lavoro notturno per la legge

    Il D.Lgs. 66/2003 dà due definizioni che conviene tenere distinte. Il lavoro notturno è l’attività svolta in un periodo di almeno 7 ore consecutive che comprende l’intervallo tra la mezzanotte e le 5 del mattino. Il lavoratore notturno è invece chi svolge, in via non occasionale, almeno 3 ore di lavoro notturno per una parte rilevante dell’anno, secondo i criteri fissati dal CCNL. Questa qualifica fa scattare tutele aggiuntive.

    Limiti e tutele del lavoratore notturno

    • l’orario di lavoro non può superare, in media, le 8 ore nell’arco di 24 ore;
    • il lavoratore ha diritto a sorveglianza sanitaria periodica e gratuita;
    • se sopravviene un’inidoneità al notturno certificata, deve essere adibito, ove possibile, a mansioni diurne.

    Le maggiorazioni previste dal CCNL

    La legge non fissa l’importo della maggiorazione per il lavoro «disagiato»: lo fa il CCNL. Ai fini delle maggiorazioni il lavoro notturno è quello dalle 22 alle 6 per gli operai (nel settore laterizi, per infornatori, sfornatori, carriolanti ai forni e addetti ai mattoni a mano, previo accordo con la RSU, dalle 20 alle 4) e dalle 21 alle 6 per gli impiegati; le percentuali sono calcolate sul minimo mensile tabellare e sulla contingenza:

    Tipo di prestazione Operai (art. 67) Impiegati (art. 87)
    Lavoro notturno in turni avvicendati 20% 20%
    Lavoro diurno in turni avvicendati (solo laterizi) 4% 4%
    Lavoro notturno non in turni 35% 35%
    Lavoro festivo ordinario 45% 50%
    Lavoro festivo notturno non in turni 50% 67%
    Lavoro domenicale con riposo compensativo 23% 23%
    Notturno per i guardiani notturni 6% –
    Le percentuali non sono cumulabili: la maggiore assorbe la minore. Per lo straordinario (27% fino alla 48ª ora settimanale, 30% oltre, con percentuali dedicate se notturno o festivo) vedi la scheda su orario e straordinari. Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale di domenica; chi lavora di domenica gode del riposo in altro giorno prestabilito (art. 16).

    Turni e rotazioni

    Nei cicli continui il personale ruota su turni (mattina, pomeriggio, notte). Il CCNL non prevede un’indennità di turno distinta: le maggiorazioni del 20% (notturno) e del 4% (diurno, solo laterizi) compensano il lavoro a turni e assorbono, fino a concorrenza, ogni altro trattamento per i turni (art. 70).

    I riposi: i paletti che restano sempre

    Qualunque sia l’organizzazione dei turni, due diritti non si toccano:

    Riposo Durata minima di legge Fonte
    Riposo giornaliero 11 ore consecutive ogni 24 ore Art. 7 D.Lgs. 66/2003
    Riposo settimanale 24 ore consecutive ogni 7 giorni, di regola di domenica Art. 9 D.Lgs. 66/2003; art. 2109 c.c.

    Il riposo settimanale può essere calcolato come media su un periodo non superiore a 14 giorni: nei settori a ciclo aperto questo consente di concentrare i turni e spostare il riposo, ma il diritto al recupero resta.

    Casi pratici

    Tizio — turno notturno abituale
    Tizio lavora stabilmente sul turno di notte in un ciclo continuo. Lavorando in turni avvicendati ha la maggiorazione del 20% sulle ore notturne, calcolata su minimo e contingenza; il CCNL non prevede un’indennità di turno distinta. La sua media oraria resta entro le 8 ore nelle 24 e viene sottoposto a sorveglianza sanitaria periodica.
    Caia — festivo lavorato
    Caia è chiamata a lavorare in un giorno festivo per un’urgenza di produzione. In busta paga compare la maggiorazione per il festivo: 45% per un’operaia, 50% per un’impiegata (artt. 67 e 87). Se la domenica lavorata dà diritto al riposo compensativo, la maggiorazione domenicale è del 23%.

    Domande frequenti

    Qual è la differenza tra lavoro notturno e lavoratore notturno?
    Il lavoro notturno è la singola prestazione resa nel periodo di almeno 7 ore che comprende l’intervallo tra mezzanotte e le 5. Il lavoratore notturno è invece chi svolge il notturno in modo abituale (almeno 3 ore per una parte rilevante dell’anno, secondo il CCNL): solo per lui scattano tutele come il limite delle 8 ore medie e la sorveglianza sanitaria.
    Il riposo settimanale deve cadere per forza di domenica?
    Di regola sì (art. 2109 c.c.), ma nei settori a ciclo aperto — dove si lavora anche la domenica — il riposo può essere collocato in un altro giorno. Resta comunque il diritto a 24 ore consecutive di riposo ogni 7 giorni, e il CCNL stabilisce che chi lavora di domenica goda del riposo in altro giorno prestabilito (art. 16), con maggiorazione del 23%.
    Le maggiorazioni per notturno e festivo si sommano allo straordinario?
    No: nel CCNL Laterizi le percentuali di maggiorazione non sono cumulabili e la maggiore assorbe la minore (artt. 67 e 87). Per lo straordinario notturno e festivo il contratto prevede percentuali specifiche, ad esempio, per gli operai, 37% per il notturno e 47% per il festivo fino alla 48ª ora settimanale.
    Di quanto è la maggiorazione per il lavoro notturno?
    La percentuale non è fissata dalla legge ma dal CCNL: 20% per il notturno in turni avvicendati, 35% per il notturno fuori dai turni, 50% per il festivo notturno non in turni degli operai (67% per gli impiegati), con calcolo su minimo tabellare e contingenza.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2025-2028, preavviso, modulo telematico, giusta causa, preavviso e licenziamento per livello, ferie, permessi e ROL, maternità, paternità e congedi parentali e tredicesima, quattordicesima e premi di risultato.

    Contenuto divulgativo aggiornato alle regole generali di legge (D.Lgs. 66/2003; art. 2109 c.c.; D.Lgs. 151/2001). Le percentuali di maggiorazione e le regole di cumulo sono quelle degli artt. 67 e 87 del CCNL.

  • Trasferimento e cambio mansioni nel CCNL Laterizi e Manufatti in Cemento: l’art. 2103 c.c.

    CCNL Laterizi e Manufatti in Cemento

    Trasferimento e cambio mansioni nel CCNL Laterizi e Manufatti in Cemento: l’art. 2103 c.c.

    Il datore può spostare l’operaio da un reparto all’altro o assegnargli macchine diverse, ma non in modo illimitato: l’art. 2103 del codice civile fissa i confini del cosiddetto jus variandi. Stesso discorso per il trasferimento a un’altra sede, che richiede ragioni serie e dimostrabili. Vediamo cosa può e cosa non può fare l’azienda.

    In sintesi

    L’art. 2103 c.c. consente di adibire il lavoratore alle mansioni dell’assunzione o ad altre dello stesso livello e categoria legale. Per le mansioni superiori il CCNL (art. 72) dà la categoria superiore dopo 30 giorni lavorativi in due mesi e mezzo, salvo sostituzione di un assente, e intanto spetta la differenza di retribuzione. Il demansionamento è ammesso solo in caso di riorganizzazione, con conservazione del livello e della retribuzione. Il trasferimento in altro Comune richiede comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive, comunicazione scritta motivata con 30 giorni di preavviso e un’indennità (art. 28).

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Confindustria Ceramica (Raggruppamento Laterizi) · Assobeton · Feneal-Uil · Filca-Cisl · Fillea-Cgil
    Istituti trattati
    Jus variandi (art. 2103 c.c.) · Mansioni equivalenti · Mansioni superiori e promozione · Trasferimento di sede
    Riferimenti
    Art. 2103 c.c. · Art. 28 (trasferimenti), art. 72 (passaggio di mansioni), art. 59 (mansioni promiscue) e art. 5 (classificazione) del CCNL · Art. 33 L. 104/1992
    Fonte
    Testo del CCNL Laterizi e Manufatti in Cemento del 12 febbraio 2020

    Il jus variandi: cosa può cambiare il datore

    Il potere del datore di modificare le mansioni del lavoratore — il cosiddetto jus variandi — è disciplinato dall’art. 2103 del codice civile, riscritto nel 2015. La regola di base è che il lavoratore deve essere adibito:

    • alle mansioni dell’assunzione o a quelle dell’inquadramento superiore eventualmente acquisito;
    • oppure a mansioni riconducibili allo stesso livello e alla stessa categoria legale di inquadramento.

    Non conta più, quindi, la «equivalenza professionale» in senso stretto: il datore può spostare il lavoratore tra mansioni diverse purché restino nello stesso livello contrattuale e nella stessa categoria legale (operai, impiegati, quadri, dirigenti).

    Mansioni superiori: quando scatta la promozione

    Se l’operaio viene adibito a mansioni di un livello superiore — ad esempio conduce stabilmente un macchinario più complesso — ha diritto fin da subito al trattamento economico corrispondente. Il CCNL (art. 72) riconosce al lavoratore adibito a mansioni della categoria superiore un compenso non inferiore alla differenza tra la retribuzione individuale di fatto e il minimo della categoria superiore; se il passaggio supera 30 giorni lavorativi in un periodo di due mesi e mezzo, il lavoratore acquista il diritto alla categoria relativa alle nuove mansioni. Se l’adibizione avviene per sostituire un lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto (malattia, infortunio, ferie, gravidanza e puerperio), non c’è passaggio di categoria per tutta la sostituzione, ma il compenso spetta dal secondo giorno. Per i quadri servono 6 mesi continuativi (art. 7). Il lavoratore adibito con continuità a mansioni di più categorie è inquadrato in quella superiore se le relative mansioni sono prevalenti o almeno equivalenti per tempo (art. 59).

    Il demansionamento «da riorganizzazione»

    L’art. 2103 c.c. ammette l’assegnazione a mansioni di un livello inferiore — purché della stessa categoria legale — solo quando c’è una modifica degli assetti organizzativi che incide sulla posizione del lavoratore. Anche in questo caso restano fermi il livello di inquadramento e il trattamento retributivo già raggiunti: lo stipendio non si tocca.

    Il trasferimento a un’altra sede

    Il trasferimento da un’unità produttiva a un’altra non è libero: l’ultimo comma dell’art. 2103 c.c. lo consente solo per comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive. Il datore deve poterle dimostrare; un trasferimento pretestuoso o ritorsivo è illegittimo e il lavoratore può opporvisi.

    Cosa prevede l’art. 28 del CCNL

    • Quando si applica: al trasferimento da un’unità produttiva a un’altra situata in diverso Comune, che deve essere connesso a comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive.
    • Forma e preavviso: comunicazione scritta, con la motivazione, e preavviso di 30 giorni.
    • Rimborsi: se comporta l’effettivo cambio di residenza, domicilio o stabile dimora, spese di trasporto per sé, per i familiari a carico e per gli effetti personali, nell’importo concordato con l’azienda, oltre alle spese per l’anticipata risoluzione del contratto d’affitto.
    • Indennità di trasferimento: mezza mensilità di retribuzione globale per il celibe senza congiunti conviventi a carico, una mensilità per il capofamiglia; la metà se l’azienda mette a disposizione un alloggio. Il tempo necessario al trasferimento è retribuito normalmente.
    • Trattamento economico: conservato, se più favorevole, quello goduto prima, escluse le voci legate alle condizioni locali o a prestazioni particolari dello stabilimento di origine.
    • Impossibilità a trasferirsi: se il lavoratore comprova seri motivi di salute o familiari, l’azienda esamina la possibilità di mantenerlo nella località di origine prima di licenziarlo; se è licenziato per non aver accettato il trasferimento ha diritto al preavviso o alla relativa indennità.
    • Rientro: se entro 5 anni dal trasferimento è licenziato per motivi non disciplinari, ha diritto al rimborso delle spese di ritorno per sé e la famiglia, se avviene entro 3 mesi dalla risoluzione.
    • Quadri e livelli AS, A e B: se all’assunzione è stata espressamente prevista la possibilità di trasferimento e non lo accettano, sono considerati dimissionari. Non spettano indennità e trattamento a chi ottiene il trasferimento su sua richiesta.

    Tutele rafforzate

    • chi assiste con continuità un familiare disabile e fruisce dei permessi della L. 104/1992 non può essere trasferito senza il suo consenso (art. 33);
    • analoga tutela vale per il lavoratore con disabilità;
    • il rappresentante sindacale non può essere trasferito dall’unità produttiva senza il nulla osta dell’associazione (art. 22 Statuto).
    La distanza della nuova sede può avere effetti anche sulla NASpI: il rifiuto di un trasferimento a oltre 50 km dalla residenza, o raggiungibile in oltre 80 minuti con i mezzi pubblici, può dare diritto all’indennità di disoccupazione.

    L’accordo per cambiare mansioni

    Datore e lavoratore possono concordare una modifica delle mansioni, anche in senso riduttivo, in sede protetta (ad esempio davanti alla commissione di conciliazione o in sede sindacale). L’accordo è valido se risponde all’interesse del lavoratore alla conservazione dell’occupazione, all’acquisizione di una diversa professionalità o al miglioramento delle condizioni di vita. La forma protetta serve a garantire che il consenso sia genuino e non imposto.

    Casi pratici

    Tizio — mansioni superiori e promozione
    Tizio, operaio, conduce stabilmente da otto mesi una linea che richiede un inquadramento superiore. Ha diritto dall’inizio alla differenza di retribuzione rispetto al minimo della categoria superiore e, avendo superato 30 giorni lavorativi in due mesi e mezzo, alla categoria superiore (art. 72), perché non sta sostituendo nessun collega assente.
    Caia — trasferimento senza ragioni provate
    Caia viene trasferita in un’altra unità produttiva senza che l’azienda indichi ragioni tecniche o organizzative concrete. Il trasferimento è illegittimo: l’art. 2103 c.c. lo consente solo per comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive, e l’art. 28 del CCNL richiede comunicazione scritta motivata con 30 giorni di preavviso.

    Domande frequenti

    Il datore può assegnarmi qualsiasi mansione?
    No. Può assegnarti le mansioni dell’assunzione o altre riconducibili allo stesso livello e alla stessa categoria legale di inquadramento (art. 2103 c.c.). Non può invece spostarti liberamente a mansioni di livello inferiore: il demansionamento è ammesso solo in casi tassativi, conservando livello e retribuzione.
    Cosa rischia il datore se mi demansiona illegittimamente?
    Il demansionamento illegittimo espone il datore a una condanna a ripristinare le mansioni dovute e a risarcire il danno, che può comprendere sia la perdita di professionalità sia il pregiudizio alla salute e alla dignità del lavoratore. In casi gravi il lavoratore può anche dimettersi per giusta causa.
    Posso rifiutare un trasferimento?
    Puoi opporti se il datore non dimostra comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive (art. 2103 c.c.). Esistono poi tutele speciali: chi assiste un familiare disabile con i permessi della L. 104/1992, il lavoratore disabile e i rappresentanti sindacali non possono essere trasferiti senza il loro consenso o senza nulla osta.
    Se svolgo mansioni superiori da mesi, ho diritto al passaggio di livello?
    Sì. Hai diritto alla differenza di retribuzione rispetto al minimo della categoria superiore e, se il passaggio supera 30 giorni lavorativi in due mesi e mezzo, alla categoria superiore (art. 72 del CCNL); per i quadri servono 6 mesi continuativi. L’unica eccezione è quando stai sostituendo un collega assente che ha diritto alla conservazione del posto.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2025-2028, preavviso, modulo telematico, giusta causa, preavviso e licenziamento per livello, ferie, permessi e ROL, maternità, paternità e congedi parentali e tredicesima e premio di risultato.

    Contenuto divulgativo aggiornato alle regole generali di legge (art. 2103 c.c.; D.Lgs. 81/2015; art. 33 L. 104/1992). Per il CCNL Laterizi e Manufatti in Cemento si veda il testo del 12 febbraio 2020 (artt. 5, 7, 28, 59 e 72), che non risulta modificato dalle ipotesi di accordo del 2022 e del 2025 su questi punti.

  • Scatti di anzianità nel CCNL Laterizi e Manufatti in Cemento: come maturano e quanto valgono

    CCNL Laterizi e Manufatti in Cemento

    Scatti di anzianità nel CCNL Laterizi e Manufatti in Cemento: come maturano e quanto valgono

    Con il passare degli anni in azienda la busta paga cresce anche grazie agli scatti di anzianità: aumenti periodici che premiano l’esperienza maturata. Non li prevede la legge, ma il CCNL, che ne fissa cadenza, numero e importo per livello. Vediamo come maturano, quando si vedono in busta paga e perché incidono anche su TFR e mensilità aggiuntive.

    In sintesi

    Gli scatti di anzianità sono aumenti periodici della retribuzione legati all’anzianità di servizio, previsti dal CCNL (non dalla legge). Nel CCNL Laterizi e Manufatti in Cemento sono 5 aumenti biennali, di importo fisso per livello (da 6,79 € per il livello F a 14,72 € per il livello AS), per un massimo di cinque volte l’importo unitario. Una volta maturati restano acquisiti e, essendo parte della retribuzione, incidono su TFR e tredicesima.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Confindustria Ceramica (Raggruppamento Laterizi) · Assobeton · Feneal-Uil · Filca-Cisl · Fillea-Cgil
    Istituti trattati
    Scatti di anzianità · Cadenza biennale · Importo per livello · Passaggio di categoria · Incidenza su TFR e tredicesima
    Riferimenti
    Art. 2099 c.c. (retribuzione) · Art. 36 Cost. · Art. 2120 c.c. (incidenza TFR) · Art. 22 del CCNL (aumenti periodici di anzianità)
    Fonte
    Testo del CCNL 12 febbraio 2020 (art. 22), non modificato dai rinnovi del 2022 e del 2025

    Che cosa sono gli scatti di anzianità

    Gli scatti di anzianità sono aumenti periodici della retribuzione che maturano automaticamente con il crescere dell’anzianità di servizio presso lo stesso datore. Non sono previsti dalla legge: sono un istituto della contrattazione collettiva. La legge si limita a stabilire che la retribuzione è determinata anche dal contratto collettivo (art. 2099 c.c.) e deve essere proporzionata e sufficiente (art. 36 Cost.); il come — cadenza, numero, importo — lo decide il CCNL.

    La logica è semplice: più cresce l’esperienza maturata in azienda, più aumenta, entro certi limiti, la retribuzione. A differenza degli aumenti dei minimi tabellari — che valgono per tutti e arrivano con i rinnovi — lo scatto è legato alla posizione individuale del singolo lavoratore.

    Quanti scatti e ogni quanto: la struttura

    Ai lavoratori assunti dopo il 1° gennaio 1980 l’art. 22 riconosce, per l’anzianità maturata presso la stessa azienda o gruppo industriale, 5 aumenti periodici biennali. L’importo è fisso e dipende dalla categoria di appartenenza:

    Importo di ogni scatto biennale per categoria (art. 22 CCNL Laterizi e Manufatti in Cemento)
    Categoria Importo per scatto Massimo (5 scatti)
    AS 14,72 € 73,60 €
    A 11,71 € 58,55 €
    B 9,60 € 48,00 €
    CS 8,70 € 43,50 €
    C 8,32 € 41,60 €
    D 7,87 € 39,35 €
    E 7,23 € 36,15 €
    F 6,79 € 33,95 €
    L’erogazione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello in cui si compie il biennio di anzianità. La cifra massima raggiungibile è pari a cinque volte l’importo unitario della categoria. Per i lavoratori in forza al 31 dicembre 1979 valgono disposizioni particolari (art. 22): per gli impiegati in forza al 26 luglio 1979 gli scatti biennali sono fino a 14 e gli importi sono più alti; per gli operai si applica la regola generale.

    Cosa succede con il passaggio di categoria

    In caso di passaggio di categoria il lavoratore mantiene l’importo degli scatti già maturati e matura ulteriori scatti nella misura fissata per la nuova categoria, fino al massimo previsto per quest’ultima (comprensivo di quanto già maturato). La differenza tra il massimo della nuova categoria e quanto già percepito viene corrisposta alla maturazione del quinto scatto, o subito se tutti e cinque erano già maturati. La frazione di biennio in corso al passaggio vale per il successivo scatto.

    Decorrenza, irreversibilità e calcolo

    Tre principi valgono anche in questo contratto:

    • decorrenza: lo scatto si vede in busta paga dal primo giorno del mese successivo a quello in cui si compie il biennio di anzianità (art. 22);
    • irreversibilità: una volta maturato, lo scatto entra stabilmente nella retribuzione e non può essere tolto;
    • incidenza: essendo parte della retribuzione, gli scatti concorrono al calcolo del TFR (art. 54 del CCNL: la retribuzione annua comprende il minimo contrattuale, la contingenza, gli scatti di anzianità, le maggiorazioni per turni avvicendati, la tredicesima e altre voci elencate) e la tredicesima si calcola sulla retribuzione globale di fatto (art. 26).
    Per il lavoro a tempo parziale la retribuzione diretta e indiretta e tutti gli istituti del contratto sono proporzionati all’orario di lavoro (art. 12): anche gli scatti seguono questa regola.

    Casi pratici

    Tizio — il primo scatto
    Tizio, operaio di categoria C assunto a tempo indeterminato nel 2024, compie il biennio di anzianità a marzo 2026. Dal 1° aprile 2026 la sua busta paga aumenta di 8,32 € lordi mensili (primo scatto della categoria C); l’aumento resta acquisito anche in futuro e arriverà al massimo di 41,60 € dopo cinque scatti.
    Caia — scatti e TFR
    Caia, categoria B, ha maturato tre scatti (3 × 9,60 = 28,80 € al mese). Quando cessa il rapporto, gli scatti — essendo parte stabile della retribuzione — concorrono alla base di calcolo del TFR (art. 54 del CCNL) e della tredicesima: il loro effetto va quindi ben oltre il singolo cedolino.

    Domande frequenti

    Gli scatti di anzianità sono obbligatori per legge?
    No. Sono un istituto previsto dal CCNL (art. 22), non dalla legge. La legge stabilisce solo che la retribuzione è fissata anche dal contratto collettivo (art. 2099 c.c.) e deve essere proporzionata e sufficiente (art. 36 Cost.).
    Ogni quanto matura uno scatto?
    Ogni due anni di anzianità presso la stessa azienda o gruppo industriale, per un massimo di 5 scatti. L’importo decorre dal primo giorno del mese successivo al compimento del biennio.
    Se cambio azienda riparto da zero con gli scatti?
    Di regola sì: il contratto computa l’anzianità maturata presso la stessa azienda o gruppo industriale (il complesso facente capo alla stessa società). Con un nuovo datore fuori dal gruppo si riparte.
    Gli scatti di anzianità si perdono se cambio mansione o livello?
    No: in caso di passaggio di categoria il lavoratore mantiene l’importo degli scatti già maturati e matura ulteriori scatti nella misura della nuova categoria, fino al massimo previsto per quest’ultima; l’eventuale differenza è corrisposta alla maturazione del quinto scatto.
    Quanto vale ogni scatto?
    Dipende dalla categoria: 14,72 € per AS, 11,71 € per A, 9,60 € per B, 8,70 € per CS, 8,32 € per C, 7,87 € per D, 7,23 € per E, 6,79 € per F, come da tabella dell’art. 22.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2025-2028, preavviso, modulo telematico, giusta causa, preavviso e licenziamento per livello, ferie, permessi e ROL, maternità, paternità e congedi parentali e tredicesima, quattordicesima e premi di risultato.

    Contenuto divulgativo aggiornato al testo del CCNL (art. 22) e ai principi generali (art. 2099 c.c.; art. 36 Cost.; art. 2120 c.c.).

  • Art. 124 TUE – Limiti ai consumi di energia

    Art. 124 TUE – Limiti ai consumi di energia

    Art. 124 D.P.R. 380/2001 (TUE) – Limiti ai consumi di energia

    In vigore dal 30/06/2003

    1991, n. 10, art. 27) 1. I consumi di energia termica ed elettrica ammessi per gli edifici sono limitati secondo quanto previsto dai decreti di cui all’articolo 4 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, in particolare in relazione alla destinazione d’uso degli edifici stessi, agli impianti di cui sono dotati e alla zona climatica di appartenenza.

  • Art. 123 TUE – Progettazione, messa in opera ed esercizio di edifici e di impianti…

    Art. 123 TUE – Progettazione, messa in opera ed esercizio di edifici e di impianti…

    Art. 123 D.P.R. 380/2001 (TUE) – Progettazione, messa in opera ed esercizio di edifici e di impianti (legge 9 gennaio 1991, n. 10, art. 26)

    In vigore dal 30/06/2003

    1. Ai nuovi impianti, lavori, opere, modifiche, installazioni, relativi alle fonti rinnovabili di energia, alla conservazione, al risparmio e all’uso razionale dell’energia, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 17, commi 3 e 4, nel rispetto delle norme urbanistiche, di tutela artistico-storica, ambientale e dell’assetto idrogeologico (1). Gli interventi di utilizzo delle fonti di energia di cui all’articolo 1 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, fatta eccezione per quelli relativi alle fonti rinnovabili di energia, (2) in edifici ed impianti industriali non sono soggetti ad autorizzazione specifica e sono assimilati a tutti gli effetti alla manutenzione straordinaria di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a). […] (3) 2. Per gli interventi in parti comuni di edifici, volti al contenimento del consumo energetico degli edifici stessi ed all’utilizzazione delle fonti di energia di cui all’articolo 1 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, ivi compresi quelli di cui all’articolo 8 della legge medesima, sono valide le relative decisioni prese a maggioranza delle quote millesimali. 3. Gli edifici pubblici e privati, qualunque ne sia la destinazione d’uso, e gli impianti non di processo ad essi associati devono essere progettati e messi in opera in modo tale da contenere al massimo, in relazione al progresso della tecnica, i consumi di energia termica ed elettrica. 4. Ai fini di cui al comma 3 e secondo quanto previsto dal comma 1 dell’articolo 4 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, sono regolate, con riguardo ai momenti della progettazione, della messa in opera e dell’esercizio, le caratteristiche energetiche degli edifici e degli impianti non di processo ad essi associati, nonchè dei componenti degli edifici e degli impianti. 5. Per le innovazioni relative all’adozione di sistemi di termoregolazione e di contabilizzazione del calore e per il conseguente riparto degli oneri di riscaldamento in base al consumo effettivamente registrato, l’assemblea di condominio decide a maggioranza, in deroga agli articoli 1120 e 1136 del codice civile. 6. Gli impianti di riscaldamento al servizio di edifici di nuova costruzione, il cui permesso di costruire, sia rilasciato dopo il 25 luglio 1991, devono essere progettati e realizzati in modo tale da consentire l’adozione di sistemi di termoregolazione e di contabilizzazione del calore per ogni singola unità immobiliare. 7. Negli edifici di proprietà pubblica o adibiti ad uso pubblico è fatto obbligo di soddisfare il fabbisogno energetico degli stessi favorendo il ricorso a fonti rinnovabili di energia o assimilate salvo impedimenti di natura tecnica od economica. 8. La progettazione di nuovi edifici pubblici deve prevedere la realizzazione di ogni impianto, opera ed installazione utili alla conservazione, al risparmio e all’uso razionale dell’energia. Note: (1) Le parole “, ambientale e dell’assetto idrogeologico” sono state sostituite alle precedenti “e ambientale” dall’art. 54, comma 1, lett. l), L. 28.12.2015 n. 221, pubblicata in G.U. 18.1.2016 n. 13. (2) Le parole “fatta eccezione per quelli relativi alle fonti rinnovabili di energia,“ sono state inserite dall’art. 14, comma 10, lett. b), n. 1), DLgs. 25.11.2024, n. 190, pubblicato in GU 12.12.2024 n. 291. DPR 6.6.2001 n. 380 – Art. 124-128 79 (3) Periodo soppresso dall’art. 14, comma 10, lett. b), n. 2), DLgs. 25.11.2024, n. 190, pubblicato in GU 12.12.2024 n. 291. Testo precedente: “L’installazione di impianti solari e di pompe di calore da parte di installatori qualificati, destinati unicamente alla produzione di acqua calda e di aria negli edifici esistenti e negli spazi liberi privati annessi, è considerata estensione dell’impianto idrico-sanitario già in opera.“.

  • Art. 111 bis L. Fall. – Disciplina dei crediti prededucibili

    Art. 111 bis L. Fall. – Disciplina dei crediti prededucibili

    Art. 111-bis L. Fall. – Disciplina dei crediti prededucibili

    Testo vigente (aggiornato da Normattiva)

    I crediti prededucibili devono essere accertati con le modalità di cui al capo V, con esclusione di quelli non contestati per collocazione e ammontare, anche se sorti durante l’esercizio provvisorio, e di quelli sorti a seguito di provvedimenti di liquidazione di compensi dei soggetti nominati ai sensi dell’articolo 25; in questo ultimo caso, se contestati, devono essere accertati con il procedimento di cui all’articolo 26.

    COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 12 SETTEMBRE 2007, N. 169 .

    I crediti prededucibili vanno soddisfatti per il capitale, le spese e gli interessi con il ricavato della liquidazione del patrimonio mobiliare e immobiliare, tenuto conto delle rispettive cause di prelazione , con esclusione di quanto ricavato dalla liquidazione dei beni oggetto di pegno ed ipoteca per la parte destinata ai creditori garantiti.

    Il corso degli interessi cessa al momento del pagamento.

    I crediti prededucibili sorti nel corso del fallimento che sono liquidi, esigibili e non contestati per collocazione e per ammontare, possono essere soddisfatti ai di fuori del procedimento di riparto se l’attivo è presumibilmente sufficiente a soddisfare tutti i titolari di tali crediti.

    Il pagamento deve essere autorizzato dal comitato dei creditori ovvero dal giudice delegato … .

    Se l’attivo è insufficiente, la distribuzione deve avvenire secondo i criteri della graduazione e della proporzionalità, conformemente all’ordine assegnato dalla legge.

    Norma superata, non abrogata. Su Normattiva questo articolo non risulta abrogato. Il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14) è in vigore dal 15 luglio 2022 (art. 389) e disciplina le procedure aperte da quella data; l’art. 390 stabilisce però che i ricorsi e le domande depositati prima restano definiti secondo la legge fallimentare. Per una situazione attuale il riferimento è il Codice della crisi.

  • Art. 122 TUE – Ambito di applicazione

    Art. 122 TUE – Ambito di applicazione

    Art. 122 D.P.R. 380/2001 (TUE) – Ambito di applicazione

    In vigore dal 30/06/2003

    1991, n. 10, art. 25) 1. Sono regolati dalle norme del presente capo i consumi di energia negli edifici pubblici e privati, qualunque ne sia la destinazione d’uso, nonchè, mediante il disposto dell’articolo 129, l’esercizio e la manutenzione degli impianti esistenti. 2. Nei casi di recupero del patrimonio edilizio esistente, l’applicazione del presente capo è graduata in relazione al tipo di intervento, secondo la tipologia individuata dall’articolo 3, comma 1, del presente testo unico.

  • Art. 34-bis Cont. Trib. – udienza a distanza

    Art. 34-bis Cont. Trib. – udienza a distanza

    Art. 34 Bis Cont. Trib. – Udienza a distanza

    D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 – testo aggiornato

    1. I contribuenti e i loro difensori, gli enti impositori e i soggetti della riscossione, i giudici e il personale amministrativo delle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado possono partecipare alle udienze di cui agli articoli 33 e 34 da remoto. La discussione da remoto è chiesta nel ricorso, nel primo atto difensivo o in apposita istanza notificata alle altre parti costituite entro il termine di cui all’articolo 32, comma 2, ed è depositata in segreteria unitamente alla prova della notificazione. Nei casi di trattazione delle cause da remoto la segreteria comunica, almeno tre giorni prima della udienza, l’avviso dell’ora e delle modalità di collegamento. Nel verbale di udienza viene dato atto delle modalità con cui si accerta l’identità dei partecipanti e della loro libera volontà di parteciparvi, anche ai fini della disciplina sulla protezione dei dati personali. I verbali e le decisioni deliberate all’esito dell’udienza o della camera di consiglio si considerano, rispettivamente, formati ed assunte nel comune in cui ha sede l’ufficio giudiziario presso il quale è stato iscritto il ricorso trattato. Il luogo dal quale si collegano i giudici, i difensori, le parti che si difendono personalmente e il personale amministrativo è considerato aula di udienza a tutti gli effetti di legge.

Informazione di carattere generale. I calcoli e le indicazioni di questa pagina hanno finalità divulgativa e si basano sulle fonti ufficiali indicate nel metodo editoriale. Non sostituiscono il parere di un professionista abilitato: per la valutazione del caso concreto è necessario rivolgersi a un avvocato, a un commercialista o a un consulente iscritto al proprio albo.