Autore: Andrea Marton

  • Art. 72 D.Lgs. 150/2022 – Modifiche al decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274

    Art. 72 D.Lgs. 150/2022 – Modifiche al decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274

    D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 – testo aggiornato

    1 . Al decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 , sono apportate le seguenti modificazioni: a) all’articolo 29, al comma 4, le parole: «di mediazione di centri e strutture pubbliche o private presenti sul territorio» sono sostituite dalle seguenti: «dei Centri per la giustizia riparativa presenti sul territorio»; b) dopo l’articolo 42, abrogato dall’ articolo 299 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 , è inserito il seguente: «Art. 42-bis (Esecuzione delle pene pecuniarie). – Le condanne a pena pecuniaria si eseguono a norma dell’ articolo 660 del codice di procedura penale .»; c) l’articolo 55 è sostituito dal seguente: «Art. 55 (Conversione delle pene pecuniarie). –

    1. Per i reati di competenza del giudice di pace, la pena pecuniaria non eseguita per insolvibilità del condannato entro il termine di cui all’ articolo 660 del codice di procedura penale indicato nell’ordine di esecuzione si converte, a richiesta del condannato, in lavoro di pubblica utilità da svolgere per un periodo non inferiore ad un mese e non superiore a sei mesi con le modalità indicate nell’articolo

    54. 2. Ai fini della conversione un giorno di lavoro di pubblica utilità equivale a 250 euro di pena pecuniaria.

    3. Quando è violato l’obbligo del lavoro di pubblica utilità conseguente alla conversione della pena pecuniaria, la parte di lavoro non ancora eseguito si converte nell’obbligo di permanenza domiciliare secondo i criteri di ragguaglio indicati nel comma

    5. 4. Se il condannato non richiede di svolgere il lavoro di pubblica utilità, ovvero se il mancato pagamento di cui al primo comma non è dovuto a insolvibilità, le pene pecuniarie non eseguite si convertono nell’obbligo di permanenza domiciliare con le forme e nei modi previsti dall’articolo 53, comma 1, e in questo caso non è applicabile al condannato il divieto di cui all’articolo 53, comma

    3. 5. Ai fini della conversione un giorno di permanenza domiciliare equivale a 250 euro di pena pecuniaria e la durata della permanenza non può essere superiore a quarantacinque giorni.

    6. Il condannato può sempre far cessare la pena del lavoro di pubblica utilità o della permanenza domiciliare pagando la pena pecuniaria, dedotta la somma corrispondente alla durata della pena da conversione espiata.». Note all’art. 72: – Si riporta il testo dell’articolo 29 del decreto legislativo 28 agosto 2000, 274 (Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma dell’ articolo 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468 ), come modificato dal presente decreto: “Art. 29 (Udienza di comparizione). –

    1. Almeno sette giorni prima della data fissata per l’udienza di comparizione, il pubblico ministero o la persona offesa nel caso previsto dall’articolo 21, depositano nella cancelleria del giudice di pace l’atto di citazione a giudizio con le relative notifiche.

    2. Fuori dei casi previsti dagli articoli 20 e 21, le parti che intendono chiedere l’esame dei testimoni, periti o consulenti tecnici nonché delle persone indicate nell’ articolo 210 del codice di procedura penale , devono, a pena di inammissibilità, almeno sette giorni prima della data fissata per l’udienza di comparizione, depositare in cancelleria le liste con l’indicazione delle circostanze su cui deve vertere l’esame.

    3. Nei casi in cui occorre rinnovare la convocazione o la citazione a giudizio ovvero le relative notificazioni, vi provvede il giudice di pace, anche d’ufficio.

    4. Il giudice, quando il reato è perseguibile a querela, promuove la conciliazione tra le parti. In tal caso, qualora sia utile per favorire la conciliazione, il giudice può rinviare l’udienza per un periodo non superiore a due mesi e, ove occorra, può avvalersi anche dell’attività dei Centri per la giustizia riparativa presenti sul territorio. In ogni caso, le dichiarazioni rese dalle parti nel corso dell’attività di conciliazione non possono essere in alcun modo utilizzate ai fini della deliberazione.

    5. In caso di conciliazione è redatto processo verbale attestante la remissione di querela o la rinuncia al ricorso di cui all’articolo 21 e la relativa accettazione. La rinuncia al ricorso produce gli stessi effetti della remissione della querela.

    6. Prima della dichiarazione di apertura del dibattimento l’imputato può presentare domanda di oblazione.

    7. Dopo la dichiarazione di apertura del dibattimento, se può procedersi immediatamente al giudizio, il giudice ammette le prove richieste escludendo quelle vietate dalla legge, superflue o irrilevanti e invita le parti ad indicare gli atti da inserire nel fascicolo per il dibattimento, provvedendo a norma dell’ articolo 431 del codice di procedura penale . Le parti possono concordare l’acquisizione al fascicolo del dibattimento di atti contenuti nel fascicolo del pubblico ministero, della documentazione relativa all’attività di investigazione difensiva, nonché della documentazione allegata al ricorso di cui all’articolo

    21. 8. Se occorre fissare altra udienza per il giudizio, il giudice autorizza ciascuna parte alla citazione dei propri testimoni o consulenti tecnici, escludendo le testimonianze vietate dalla legge e quelle manifestamente sovrabbondanti. La parte che omette la citazione decade dalla prova.”.

  • Art. 275 Cod. Amb. – emissioni di cov

    Art. 275 Cod. Amb. – emissioni di cov

    D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 – testo aggiornato

    1. L’Allegato III alla parte quinta del presente decreto stabilisce, relativamente alle emissioni di composti organici volatili, i valori limite di emissione, le modalità di monitoraggio e di controllo delle emissioni, i criteri per la valutazione della conformità dei valori misurati ai valori limite e le modalità di redazione del piano di gestione dei solventi. Le disposizioni previste dal presente articolo per gli stabilimenti si intendono riferite anche alle installazioni soggette ad autorizzazione integrata ambientale. L’Allegato III alla Parte Quinta indica i casi in cui le attività degli stabilimenti esistenti di cui al comma 8 sono soggette a valori limite e prescrizioni speciali.

    2. Se nello stesso stabilimento sono esercitate, mediante uno o più impianti o macchinari e sistemi non fissi o operazioni manuali, una o più attività individuate nella parte II dell’Allegato III alla parte quinta del presente decreto le quali superano singolarmente le soglie di consumo di solvente ivi stabilite, a ciascuna di tali attività si applicano secondo le modalità di cui al comma 7, i valori limite per le emissioni convogliate e per le emissioni diffuse di cui al medesimo Allegato III, parte III, oppure i valori limite di emissione totale di cui a tale Allegato III, parti III e IV, nonché le prescrizioni ivi previste. Tale disposizione si applica anche alle attività che, nello stesso stabilimento, sono direttamente collegate e tecnicamente connesse alle attività individuate nel suddetto Allegato III, parte II, e che possono influire sulle emissioni di COV. Il superamento delle soglie di consumo di solvente è valutato con riferimento al consumo massimo teorico di solvente. Le attività di cui alla parte II dell’Allegato III alla parte quinta del presente decreto comprendono la pulizia delle apparecchiature e non comprendono la pulizia dei prodotti, fatte salve le diverse disposizioni ivi previste.

    3. Ai fini di quanto previsto dal comma 2, i valori limite per le emissioni convogliate si applicano a ciascun impianto che produce tali emissioni ed i valori limite per le emissioni diffuse si applicano alla somma delle emissioni non convogliate di tutti gli impianti, di tutti i macchinari e sistemi non fissi e di tutte le operazioni.

    4. Il gestore che intende effettuare le attività di cui al comma 2 presenta all’autorità competente una domanda di autorizzazione dello stabilimento in conformità all’articolo 269 e a quanto previsto nel presente articolo e nell’Allegato III alla parte quinta del presente decreto oppure, ricorrendone i presupposti, una domanda di adesione all’autorizzazione generale di cui all’articolo 272, comma

    3. In aggiunta ai casi previsti dall’articolo 269, comma 8, la domanda di autorizzazione deve essere presentata anche dal gestore dello stabilimento in cui sono esercitate delle attivitàche, a seguito di una modifica del consumo massimo teorico di solvente, rientrano tra quelle di cui al comma

    2.

    5. L’autorizzazione stabilisce, sulla base dei commi 2 e 7, i valori limite di emissione e le prescrizioni che devono essere rispettati. Per la captazione e il convogliamento si applica l’articolo

    270. Sono inoltre previste le precauzioni necessarie per ridurre al minimo le emissioni di COV durante le operazioni di avviamento e di arresto. Le autorizzazioni, incluse quelle rilasciate in sede di rinnovo ai sensi dell’articolo 281, assicurano che tali valori limite e prescrizioni si applichino a tutte le attività di cui al comma 2 e che i valori limite e le prescrizioni di cui all’ultimo periodo del comma 2 si possano applicare soltanto alle attività degli stabilimenti esistenti.

    5-bis. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 271, commi 14 e 20, il gestore informa tempestivamente l’autorità competente di qualsiasi violazione delle prescrizioni autorizzative.

    6. L’autorizzazione indica il consumo massimo teorico di solvente e l’emissione totale annua conseguente all’applicazione dei valori limite di cui al comma 2 nonché la periodicità dell’aggiornamento del piano di gestione di cui alla parte V dell’Allegato III alla parte quinta del presente decreto. Al fine di ammettere l’applicazione di valori limite espressi come emissioni totali equivalenti, ai sensi della parte V dell’allegato III alla parte quinta del presente decreto, negli stabilimenti caratterizzati da elevate soglie di consumo di solventi, l’autorità competente valuta anche, tenuto conto delle specifiche attività degli stabilimenti oggetto di autorizzazione, la sussistenza della possibilità di assicurare un efficace controllo sul rispetto di tali valori.

    7. Il rispetto dei valori limite di emissione previsti dal comma 2 è assicurato mediante l’applicazione delle migliori tecniche disponibili e, in particolare, utilizzando materie prime a ridotto o nullo tenore di solventi organici, ottimizzando l’esercizio e la gestione delle attività e, ove necessario, installando idonei dispositivi di abbattimento, in modo da minimizzare le emissioni di composti organici volatili.

    8. Si considerano esistenti, ai fini del presente articolo, gli stabilimenti che al 1° aprile 2001 erano in esercizio in base agli atti autorizzativi all’epoca previsti o per i quali è stata presentata una domanda completa di autorizzazione prima di tale data ove lo stabilimento sia stato messo in funzione entro il 1° aprile

    2002. Si considerano nuovi gli altri stabilimenti. Ai fini dell’applicazione degli articoli 270, 271 e 281 gli stabilimenti previsti dal presente articolo, escluse le installazioni sottoposte ad autorizzazione integrata ambientale, si considerano anteriori al 1988, anteriori al 2006 e nuovi sulla base delle definizioni previste dall’articolo

    268. 9. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 4 MARZO 2014, N. 46 .

    10. Sono fatte salve le autorizzazioni rilasciate prima del 13 marzo 2004 che conseguono un maggiore contenimento delle emissioni di composti organici volatili rispetto a quello ottenibile con l’applicazione delle indicazioni di cui alle parti III e IV dell’Allegato III alla parte quinta del presente decreto. In tal caso rimangono validi i metodi di campionamento e di analisi precedentemente in uso. È fatta salva la facoltà del gestore di chiedere all’autorità competente di rivedere dette autorizzazioni sulla base delle disposizioni della parte quinta del presente decreto.

    11. In caso di modifiche sostanziali di attività svolte negli stabilimenti esistenti l’autorizzazione dispone che le attività oggetto di modifica sostanziale: a) siano soggette alle prescrizioni relative alle attività degli stabilimenti nuovi; b) siano soggette alle prescrizioni relative alle attività degli stabilimenti esistenti se le emissioni totali di tutte le attività svolte nello stabilimento non superano quelle che si producono in caso di applicazione della lettera a).

    12. Se il gestore comprova all’autorità competente che, pur utilizzando la migliore tecnica disponibile, non è possibile, per uno specifico stabilimento, rispettare il valore limite per le emissioni diffuse, tale autorità può autorizzare deroghe a detto valore limite, purché ciò non comporti rischi per la salute umana o per l’ambiente e purché le migliori tecniche disponibili siano comunque applicate.

    13. Nei casi previsti nella parte III dell’Allegato III alla parte quinta del presente decreto, l’autorità competente può esentare il gestore dall’applicazione delle prescrizioni ivi stabilite se le emissioni non possono essere convogliate ai sensi dell’articolo 270, commi 1 e

    2. In tal caso si applica quanto previsto dalla parte IV dell’Allegato III alla parte quinta del presente decreto, salvo il gestore comprovi all’autorità competente che il rispetto di detto Allegato non è, nel caso di specie, tecnicamente ed economicamente fattibile e che l’impianto utilizza la migliore tecnica disponibile.

    14. L’autorità competente comunica al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, nella relazione di cui al comma 18, le deroghe autorizzate ai sensi dei commi 12 e

    13. 15. Se due o più attività effettuate nello stesso stabilimento superano singolarmente le soglie di cui al comma 2, l’autorità competente può: a) applicare i valori limite previsti da tale comma a ciascuna singola attività o b) applicare un valore di emissione totale, riferito alla somma delle emissioni di tali attività, non superiore a quello che si avrebbe applicando quanto previsto dalla lettera a); la presente opzione non si estende alle emissioni delle sostanze indicate nel comma

    17. 16. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 4 MARZO 2014, N. 46 .

    17. La parte I dell’Allegato III alla parte quinta del presente decreto stabilisce appositi valori limite di emissione per le sostanze caratterizzate da particolari rischi per la salute e l’ambiente.

    18. Le autorità competenti trasmettono al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, ogni tre anni ed entro il 30 aprile, a partire dal 2005, una relazione relativa all’applicazione del presente articolo, in conformità a quanto previsto dalla decisione della Commissione europea 2010/681/UE del 9 novembre

    2010. Copia della relazione è inviata dalle autorità competenti alla regione o alla provincia autonoma. Il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare invia tali informazioni alla Commissione europea.

    18-bis. Con apposito decreto, da adottare ai sensi dell’articolo 281, comma 6, si provvede ad inserire all’Allegato III alla Parte Quinta una specifica disciplina delle attività di relazione e di comunicazione alla Commissione europea in merito all’applicazione del presente articolo, in conformità ai provvedimenti comunitari di attuazione dell’ articolo 72 della direttiva 2010/75/UE . Il comma 18 non trova applicazione a decorrere dalla data prevista dal predetto decreto.

    19. COMMA SOPPRESSO DAL D.LGS 29 GIUGNO 2010, N. 128 .

    20. I gestori degli stabilimenti costituiti da uno o più impianti a ciclo chiuso di pulizia a secco di tessuti e di pellami, escluse le pellicce, e delle pulitintolavanderie a ciclo chiuso, per i quali l’autorità competente non abbia adottato autorizzazioni di carattere generale, comunicano a tali autorità di aderire all’autorizzazione di cui alla parte VII dell’Allegato III alla parte quinta del presente decreto. È fatto salvo il potere delle medesime autorità di adottare successivamente nuove autorizzazioni di carattere generale, ai sensi dell’articolo 272, l’obbligatoria adesione alle quali comporta, per il soggetto interessato, la decadenza di quella prevista dalla parte VII dell’Allegato III alla parte quinta del presente decreto relativamente al territorio a cui tali nuove autorizzazioni si riferiscono. A tali attività non si applicano le prescrizioni della parte I, paragrafo 3, punti 3.2, 3.3. e 3.4 dell’Allegato III alla parte quinta del presente decreto.

    21. Costituisce modifica sostanziale, ai sensi del presente articolo: a) per le attività di ridotte dimensioni, una modifica del consumo massimo teorico di solventi che comporta un aumento delle emissioni di composti organici volatili superiore al venticinque per cento; b) per tutte le altre attività, una modifica del consumo massimo teorico di solventi che comporta un aumento delle emissioni di composti organici volatili superiore al dieci per cento; c) qualsiasi modifica che, a giudizio dell’autorità competente, potrebbe avere effetti negativi significativi sulla salute umana o sull’ambiente; d) qualsiasi modifica del consumo massimo teorico di solventi che comporti la variazione dei valori limite applicabili;

    22. Per attività di ridotte dimensioni, ai sensi del comma 21, si intendono le attività di cui alla parte III, punti 1, 3, 4, 5, 8, 10, 13, 16 o 17 dell’Allegato III alla parte quinta del presente decreto aventi un consumo massimo teorico di solventi inferiore o uguale alla più bassa tra le soglie di consumo ivi indicate in terza colonna e le altre attività di cui alla parte III del medesimo Allegato III aventi un consumo massimo teorico di solventi inferiore a 10 tonnellate l’anno.

  • Art. 167 CPI – Domanda di registrazione di disegni e modelli

    Art. 167 CPI – Domanda di registrazione di disegni e modelli

    D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 – testo aggiornato

    1. La domanda deve contenere: a) l’identificazione del richiedente ed anche del mandatario, se vi sia; b) l’indicazione del disegno o modello, in forma di titolo ed eventualmente l’indicazione delle caratteristiche dei prodotti che si intendono rivendicare.

    2. Alla domanda devono essere uniti: a) la riproduzione grafica del disegno o modello, o la riproduzione grafica dei prodotti industriali la cui fabbricazione deve formare oggetto del diritto esclusivo, o un campione dei prodotti stessi quando trattasi di prodotti industriali aventi fondamentalmente due sole dimensioni; b) la descrizione del disegno o modello, se necessaria per l’intelligenza del disegno o modello medesimo; c) quando vi sia mandatario, l’atto di nomina ai sensi dell’articolo 201; d) in caso di rivendicazione di priorità i documenti relativi.

  • Art. 186 TUEL – Articolo 186

    Art. 186 TUEL – Articolo 186

    D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – testo aggiornato

    1. Il risultato contabile di amministrazione è accertato con l’approvazione del rendiconto dell’ultimo esercizio chiuso ed è pari al fondo di cassa aumentato dei residui attivi e diminuito dei residui passivi. Tale risultato non comprende le risorse accertate che hanno finanziato spese impegnate con imputazione agli esercizi successivi, rappresentate dal fondo pluriennale vincolato determinato in spesa del conto del bilancio. 83

    1-bis. In occasione dell’approvazione del bilancio di previsione è determinato l’importo del risultato di amministrazione presunto dell’esercizio precedente cui il bilancio si riferisce.

    83

  • Art. 276 Cod. Amb. – controllo delle emissioni di cov derivanti dal deposito della benzina e dalla sua distribuzione dai terminali agli impianti di distribuzione

    Art. 276 Cod. Amb. – controllo delle emissioni di cov derivanti dal deposito della benzina e dalla sua distribuzione dai terminali agli impianti di distribuzione

    D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 – testo aggiornato

    1. L’Allegato VII alla parte quinta del presente decreto stabilisce le prescrizioni che devono essere rispettate ai fini del controllo delle emissioni di COV relativamente: a) agli impianti di deposito presso i terminali; b) agli impianti di caricamento di benzina presso i terminali; c) agli impianti adibiti al deposito temporaneo di vapori presso i terminali; d) alle cisterne mobili e ai veicoli cisterna; e) agli impianti di deposito presso gli impianti di distribuzione dei carburanti; f) alle attrezzature per le operazioni di trasferimento della benzina presso gli impianti di distribuzione e presso terminali in cui è consentito il deposito temporaneo di vapori.

    2. Per impianti di deposito ai sensi del presente articolo si intendono i serbatoi fissi adibiti allo stoccaggio di benzina. Per tali impianti di deposito situati presso i terminali le pertinenti prescrizioni dell’Allegato VII alla parte quinta del presente decreto costituiscono le misure che i gestori devono adottare ai sensi dell’articolo 269, comma

    10. Con apposito provvedimento l’autorità competente può disporre deroghe a tali prescrizioni, relativamente agli obblighi di rivestimento, ove necessario ai fini della tutela di aree di particolare pregio sotto il profilo paesaggistico.

    3. Per impianti di distribuzione, ai sensi del presente articolo, si intendono gli impianti in cui la benzina viene erogata ai serbatoi di tutti i veicoli a motore da impianti di deposito.

    4. Nei terminali all’interno dei quali è movimentata una quantità di benzina inferiore a 10.000 tonnellate/anno e la cui costruzione è stata autorizzata prima del 3 dicembre 1997, ai sensi della normativa vigente al momento dell’autorizzazione, gli impianti di caricamento si adeguano alle disposizioni della parte II, paragrafo 2, dell’Allegato VII alla parte quinta del presente decreto entro il 17 maggio

    2010. Fino alla data di adeguamento deve essere garantita l’agibilità delle operazioni di caricamento anche per i veicoli-cisterna con caricamento dall’alto. Per quantità movimentata si intende la quantità totale annua massima di benzina caricata in cisterne mobili dagli impianti di deposito del terminale nei tre anni precedenti il 17 maggio

    2000. 5. Le prescrizioni di cui alla parte II, punto 3.2, dell’Allegato VII alla parte quinta del presente decreto si applicano ai veicoli cisterna collaudati dopo il 17 novembre 2000 e si estendono agli altri veicoli cisterna a partire dal 17 maggio

    2010. Tali prescrizioni non si applicano ai veicoli cisterna a scomparti tarati, collaudati dopo il 1° gennaio 1990 e attrezzati con un dispositivo che garantisca la completa tenuta di vapori durante la fase di caricamento. A tali veicoli cisterna a scomparti tarati deve essere consentita l’agibilità delle operazioni di caricamento presso gli impianti di deposito dei terminali.

    6. Gli stabilimenti in cui sono presenti gli impianti di cui al comma 1, lettera b), non sono soggetti all’autorizzazione di cui all’articolo

    269.

  • Art. 88 bis D.Lgs. 150/2022 – (Disposizioni transitorie in materia di indagini preliminari)

    Art. 88 Bis D.Lgs. 150/2022 – (Disposizioni transitorie in materia di indagini preliminari)

    D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 – testo aggiornato

    1. Le disposizioni degli articoli 335-quater , 407-bis e 415-ter del codice di procedura penale , come introdotte dal presente decreto, non si applicano nei procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto in relazione alle notizie di reato delle quali il pubblico ministero ha già disposto l’iscrizione nel registro di cui all’ articolo 335 del codice di procedura penale , nonché in relazione alle notizie di reato iscritte successivamente, quando ricorrono le condizioni previste dall’ articolo 12 del codice di procedura penale e, se si procede per taluno dei delitti indicati nell’ articolo 407, comma 2, del codice di procedura penale , anche quando ricorrono le condizioni previste dall’articolo 371, comma 2, lettere b) e c), del medesimo codice. Tuttavia, le disposizioni dell’ articolo 335-quater del codice di procedura penale , come introdotte dal presente decreto, si applicano in ogni caso in relazione alle iscrizioni che hanno ad oggetto notizie di reati commessi dopo la data di entrata in vigore del presente decreto.

    2. Nei procedimenti di cui al comma 1 continuano ad applicarsi le disposizioni degli articoli 405 , 406 , 407 , 412 e 415-bis del codice di procedura penale e dell’articolo 127 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale , di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 , nel testo vigente prima della data di entrata in vigore del presente decreto

  • Art. 52 Codice della Navigazione – Impianto ed esercizio di depositi e stabilimenti

    Art. 52 Codice della Navigazione – Impianto ed esercizio di depositi e stabilimenti

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Le concessioni per l'impianto e l'esercizio di depositi e stabilimenti, i quali siano situati anche soltanto in parte entro i confini del demanio marittimo o del mare territoriale, ovvero siano comunque collegati al mare, a corsi d'acqua o canali marittimi, sono fatte a norma delle disposizioni del presente titolo. Per l'impianto e l'esercizio di stabilimenti o di depositi costieri di sostanze infiammabili o esplosive è richiesta inoltre l'autorizzazione del ministro per le comunicazioni. L'impianto e l'esercizio dei depositi e stabilimenti predetti sono sottoposti alle disposizioni di polizia stabilite dall'autorità marittima. L'impianto e l'esercizio dei depositi e stabilimenti di cui al secondo comma sono sottoposti inoltre alle speciali disposizioni in materia.

  • Art. 113 L. 689/1981 – Aumento delle pene pecuniarie

    Art. 113 L. 689/1981 – Aumento delle pene pecuniarie

    L. 24 novembre 1981, n. 689 – testo aggiornato

    Le pene pecuniarie comminate per i reati previsti dal codice penale o dalle leggi speciali, nonché le sanzioni pecuniarie comminate per le infrazioni previste dal codice di procedura penale , aumentate per effetto della legge 12 luglio 1961, n. 603 , sono moltiplicate per cinque. Sono altresì moltiplicate per cinque le pene pecuniarie comminate per reati previsti da leggi entrate in vigore dopo il 21 ottobre 1947 e prima della legge 12 luglio 1961, n. 603 . Le pene pecuniarie comminate per reati previsti da leggi entrate in vigore dopo la legge 12 luglio 1961, n. 603 , e fino al 31 dicembre 1970 sono moltiplicate per tre. Quelle comminate per reati previsti da leggi entrate in vigore dopo il 31 dicembre 1970 e fino al 31 dicembre 1975, ad eccezione delle leggi in materia di imposte dirette e di tasse ed imposte indirette sugli affari, sono moltiplicate per due. Quando, tenuto conto degli aumenti previsti nei commi precedenti, la legge stabilisce la pena dell'ammenda inferiore nel minimo a lire quattromila o nel massimo a lire diecimila, i limiti edittali sono elevati rispettivamente a lire diecimila e a lire venticinquemila. ((4))

  • Art. 208 Cod. Amb. – autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti

    Art. 208 Cod. Amb. – autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti

    D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 – testo aggiornato

    1. I soggetti che intendono realizzare e gestire nuovi impianti di smaltimento o di recupero di rifiuti, anche pericolosi, devono presentare apposita domanda alla regione competente per territorio, allegando il progetto definitivo dell’impianto e la documentazione tecnica prevista per la realizzazione del progetto stesso dalle disposizioni vigenti in materia urbanistica, di tutela ambientale, di salute di sicurezza sul lavoro e di igiene pubblica. Ove l’impianto debba essere sottoposto alla procedura di valutazione di impatto ambientale ai sensi della normativa vigente, alla domanda è altresì allegata la comunicazione del progetto all’autorità competente ai predetti fini; i termini di cui ai commi 3 e 8 restano sospesi fino all’acquisizione della pronuncia sulla compatibilità ambientale ai sensi della parte seconda del presente decreto.

    2. Per le installazioni di cui all’articolo 6, comma 13, l’autorizzazione integrata ambientale sostituisce l’autorizzazione di cui al presente articolo. A tal fine, in relazione alle attività di smaltimento o di recupero dei rifiuti: a) ove un provvedimento di cui al presente articolo sia stato già emanato, la domanda di autorizzazione integrata ambientale ne riporta gli estremi; b) se l’istanza non riguarda esclusivamente il rinnovo o l’adeguamento dell’autorizzazione all’esercizio, prevedendo invece nuove realizzazioni o modifiche, la partecipazione alla conferenza di servizi di cui all’articolo 29-quater, comma 5, è estesa a tutti i partecipanti alla conferenza di servizio di cui all’articolo 208, comma 3; c) la Regione, o l’autorità da essa delegata, specifica in conferenza le garanzie finanziarie da richiedere ai sensi dell’articolo 208, comma 11, lettera g); d) i contenuti dell’AIA sono opportunamente integrati con gli elementi di cui all’articolo 208, comma 11; e) le garanzie finanziarie di cui all’articolo 208, comma 11, sono prestate a favore della Regione, o dell’autorità da essa delegata alla gestione della materia; f) la comunicazione di cui all’articolo 208, comma 18, è effettuata dall’amministrazione che rilascia l’autorizzazione integrata ambientale; g) la comunicazione di cui all’articolo 208, comma 19, è effettuata dal soggetto pubblico che accerta l’evento incidente.

    3. Entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di cui al comma 1, la regione individua il responsabile del procedimento e convoca apposita conferenza di servizi. Alla conferenza dei servizi partecipano, con un preavviso di almeno 20 giorni, i responsabili degli uffici regionali competenti e i rappresentanti delle autorità d’ambito e degli enti locali sul cui territorio è realizzato l’impianto, nonché il richiedente l’autorizzazione o un suo rappresentante al fine di acquisire documenti, informazioni e chiarimenti. Nel medesimo termine di 20 giorni, la documentazione di cui al comma 1 è inviata ai componenti della conferenza di servizi. La decisione della conferenza dei servizi è assunta a maggioranza e le relative determinazioni devono fornire una adeguata motivazione rispetto alle opinioni dissenzienti espresse nel corso della conferenza.

    4. Entro novanta giorni dalla sua convocazione, la Conferenza di servizi: a) procede alla valutazione dei progetti; b) acquisisce e valuta tutti gli elementi relativi alla compatibilità del progetto con quanto previsto dall’articolo 177, comma 4; c) acquisisce, ove previsto dalla normativa vigente, la valutazione di compatibilità ambientale; d) trasmette le proprie conclusioni con i relativi atti alla regione.

    5. Per l’istruttoria tecnica della domanda le regioni possono avvalersi delle Agenzie regionali per la protezione dell’ambiente.

    6. Entro 30 giorni dal ricevimento delle conclusioni della Conferenza dei servizi, valutando le risultanze della stessa, la regione, in caso di valutazione positiva del progetto, autorizza la realizzazione e la gestione dell’impianto. L’approvazione sostituisce ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali, costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico e comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori.

    7. Nel caso in cui il progetto riguardi aree vincolate ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 , si applicano le disposizioni dell’articolo 146 di tale decreto in materia di autorizzazione.

    8. L’istruttoria si conclude entro centocinquanta giorni dalla presentazione della domanda di cui al comma 1 con il rilascio dell’autorizzazione unica o con il diniego motivato della stessa.

    9. I termini di cui al comma 8 sono interrotti, per una sola volta, da eventuali richieste istruttorie fatte dal responsabile del procedimento al soggetto interessato e ricominciano a decorrere dal ricevimento degli elementi forniti dall’interessato.

    10. Ferma restando la valutazione delle eventuali responsabilità ai sensi della normativa vigente, ove l’autorita competente non provveda a concludere il procedimento di rilascio dell’autorizzazione unica entro i termini previsti al comma 8, si applica il potere sostitutivo di cui all’ articolo 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 .

    11. L’autorizzazione individua le condizioni e le prescrizioni necessarie per garantire l’attuazione dei principi di cui all’articolo 178 e contiene almeno i seguenti elementi: a) i tipi ed i quantitativi di rifiuti che possono essere trattati; b) Per ciascun tipo di operazione autorizzata, i requisiti tecnici con particolare riferimento alla compatibilità del sito, alle attrezzature utilizzate, ai tipi ed ai quantitativi massimi di rifiuti e alla modalità di verifica, monitoraggio e controllo della conformità dell’impianto al progetto approvato; c) le misure precauzionali e di sicurezza da adottare; d) la localizzazione dell’impianto autorizzato; e) il metodo da utilizzare per ciascun tipo di operazione; f) le disposizioni relative alla chiusura e agli interventi ad essa successivi che si rivelino necessarie; g) le garanzie finanziarie richieste, che devono essere prestate solo al momento dell’avvio effettivo dell’esercizio dell’impianto; le garanzie finanziarie per la gestione della discarica, anche per la fase successiva alla sua chiusura, dovranno essere prestate conformemente a quanto diposto dall’ articolo 14 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 ; h) la data di scadenza dell’autorizzazione, in conformità con quanto previsto al comma 12; i) i limiti di emissione in atmosfera per i processi di trattamento termico dei rifiuti, anche accompagnati da recupero energetico.

    11-bis. Le autorizzazioni concernenti l’incenerimento o il coincenerimento con recupero di energia sono subordinate alla condizione che il recupero avvenga con un livello elevato di efficienza energetica, tenendo conto delle migliori tecniche disponibili.

    12. Salva l’applicazione dell’articolo 29-octies per le installazioni di cui all’articolo 6, comma 13, l’autorizzazione di cui al comma 1 è concessa per un periodo di dieci anni ed è rinnovabile. A tale fine, almeno centottanta giorni prima della scadenza dell’autorizzazione, deve essere presentata apposita domanda alla regione che decide prima della scadenza dell’autorizzazione stessa. In ogni caso l’attività può essere proseguita fino alla decisione espressa, previa estensione delle garanzie finanziarie prestate. Le prescrizioni dell’autorizzazione possono essere modificate, prima del termine di scadenza e dopo almeno cinque anni dal rilascio, nel caso di condizioni di criticità ambientale, tenendo conto dell’evoluzione delle migliori tecnologie disponibili e nel rispetto delle garanzie procedimentali di cui alla legge n. 241 del 1990 .

    12-bis. Per impianti di smaltimento o di recupero di rifiuti ricompresi in un’installazione di cui all’articolo 6, comma 13, il rinnovo, l’aggiornamento e il riesame dell’autorizzazione di cui al presente articolo sono disciplinati dal Titolo III-bis della Parte Seconda, previa estensione delle garanzie finanziarie già prestate.

    13. Ferma restando l’applicazione delle norme sanzionatorie di cui al titolo VI della parte quarta del presente decreto, in caso di inosservanza delle prescrizioni dell’autorizzazione l’autorità competente procede, secondo la gravità dell’infrazione: a) alla diffida, stabilendo un termine entro il quale devono essere eliminate le inosservanze; b) alla diffida e contestuale sospensione dell’autorizzazione per un tempo determinato, ove si manifestino situazioni di pericolo per la salute pubblica e per l’ambiente; c) alla revoca dell’autorizzazione in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida e in caso di reiterate violazioni che determinino situazione di pericolo per la salute pubblica e per l’ambiente.

    14. Il controllo e l’autorizzazione delle operazioni di carico, scarico, trasbordo, deposito e maneggio di rifiuti in aree portuali sono disciplinati dalle specifiche disposizioni di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84 e di cui al decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 182 di attuazione della direttiva 2000/59/CE sui rifiuti prodotti sulle navi e dalle altre disposizioni previste in materia dalla normativa vigente. Nel caso di trasporto transfrontaliero di rifiuti, l’autorizzazione delle operazioni di imbarco e di sbarco non può essere rilasciata se il richiedente non dimostra di avere ottemperato agli adempimenti di cui all’articolo 193, comma 1, del presente decreto.

    15. Gli impianti mobili di smaltimento o di recupero, esclusi gli impianti mobili che effettuano la disidratazione dei fanghi generati da impianti di depurazione e reimmettono l’acqua in testa al processo depurativo presso il quale operano, ed esclusi i casi in cui si provveda alla sola riduzione volumetrica e separazione delle frazioni estranee, sono autorizzati, in via definitiva, dalla regione ove l’interessato ha la sede legale o la società straniera proprietaria dell’impianto ha la sede di rappresentanza. Per lo svolgimento delle singole campagne di attività sul territorio nazionale, l’interessato, almeno venti giorni prima dell’installazione dell’impianto, deve comunicare alla regione nel cui territorio si trova il sito prescelto le specifiche dettagliate relative alla campagna di attività, allegando l’autorizzazione di cui al comma 1 e l’iscrizione all’Albo nazionale gestori ambientali, nonché l’ulteriore documentazione richiesta. La regione può adottare prescrizioni integrative oppure può vietare l’attività con provvedi mento motivato qualora lo svolgimento della stessa nello specifico sito non sia compatibile con la tutela dell’ambiente o della salute pubblica. 218

    16. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della parte quarta del presente decreto, eccetto quelli per i quali sia completata la procedura di valutazione di impatto ambientale.

    17. Fatti salvi l’obbligo di tenuta dei registri di carico e scarico da parte dei soggetti di cui all’articolo 190 ed il divieto di miscelazione di cui all’articolo 187, le disposizioni del presente articolo non si applicano al deposito temporaneo prima della raccolta effettuato nel rispetto delle condizioni stabilite dall’articolo

    185-bis. 17-bis. L’autorizzazione di cui al presente articolo deve essere comunicata, a cura dell’amministrazione competente al rilascio della stessa, al registro nazionale per la raccolta delle autorizzazioni rilasciate e delle procedure semplificate concluse (RECER), di cui al comma 3-septies dell’articolo 184-ter, interoperabile con il Catasto dei rifiuti di cui all’articolo 189 e secondo gli standard concordati con ISPRA, accessibile al pubblico, indicando i seguenti elementi identificativi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica: a) ragione sociale; b) sede legale dell’impresa autorizzata; c) sede dell’impianto autorizzato; d) attività di gestione autorizzata; e) i rifiuti oggetto dell’attività di gestione; f) quantità autorizzate; g) scadenza dell’autorizzazione.

    17-ter. La comunicazione dei dati di cui al comma 17-bis deve avvenire senza nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica tra i sistemi informativi regionali esistenti, e il registro nazionale per la raccolta delle autorizzazioni rilasciate e delle procedure semplificate concluse (RECER) secondo standard condivisi.

    18. In caso di eventi incidenti sull’autorizzazione, questi sono comunicati, previo avviso all’interessato, al Catasto dei rifiuti di cui all’articolo

    189. 19. Le procedure di cui al presente articolo si applicano anche per la realizzazione di varianti sostanziali in corso d’opera o di esercizio che comportino modifiche a seguito delle quali gli impianti non sono più conformi all’autorizzazione rilasciata.

    19-bis. Alle utenze non domestiche che effettuano il compostaggio aerobico individuale per residui costituiti da sostanze naturali non pericolose prodotti nell’ambito delle attività agricole e vivaistiche e alle utenze domestiche che effettuano compostaggio aerobico individuale per i propri rifiuti organici da cucina, sfalci e potature da giardino è applicata una riduzione della tariffa dovuta per la gestione dei rifiuti urbani.

    20. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 3 DICEMBRE 2010, N. 205 .

  • Art. 196 TUEL – Articolo 196

    Art. 196 TUEL – Articolo 196

    D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – testo aggiornato

    1. Al fine di garantire la realizzazione degli obiettivi programmati la corretta ed economica gestione delle risorse pubbliche, l’imparzialità ed il buon andamento della pubblica amministrazione e la trasparenza dell’azione amministrativa, gli enti locali , ad esclusione dei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, applicano il controllo di gestione secondo le modalità stabilite dal presente titolo, dai propri statuti e regolamenti di contabilità.

    2. Il controllo di gestione è la procedura diretta a verificare lo stato di attuazione degli obiettivi programmanti e, attraverso l’analisi delle risorse acquisite e della comparazione tra i costi e la quantità e qualità dei servizi offerti, la funzionalità dell’organizzazione dell’ente, l’efficacia, l’efficienza ed il livello di economicità nell’attività di realizzazione dei predetti obiettivi.

  • Art. 253 Cod. Amb. – oneri reali e privilegi speciali

    Art. 253 Cod. Amb. – oneri reali e privilegi speciali

    D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 – testo aggiornato

    1. Gli interventi di cui al presente titolo costituiscono onere reale sui siti contaminati qualora effettuati d’ufficio dall’autorità competente ai sensi degli articoli 250 e 252, comma 5 . L’onere reale viene iscritto nei registri immobiliari tenuti dagli uffici dell’Agenzia del territorio a seguito della approvazione del progetto di bonifica e deve essere indicato nel certificato di destinazione urbanistica.

    2. Le spese sostenute per gli interventi di cui al comma 1 sono assistite da privilegio speciale immobiliare sulle aree medesime, ai sensi e per gli effetti dell’ articolo 2748, secondo comma, del codice civile . Detto privilegio si può esercitare anche in pregiudizio dei diritti acquistati dai terzi sull’immobile.

    3. Il privilegio e la ripetizione delle spese possono essere esercitati, nei confronti del proprietario del sito incolpevole dell’inquinamento o del pericolo di inquinamento, solo a seguito di provvedimento motivato dell’autorità competente che giustifichi, tra l’altro, l’impossibilità di accertare l’identità del soggetto responsabile ovvero che giustifichi l’impossibilità di esercitare azioni di rivalsa nei confronti del medesimo soggetto ovvero la loro infruttuosità.

    4. In ogni caso, il proprietario non responsabile dell’inquinamento può essere tenuto a rimborsare, sulla base di provvedimento motivato e con l’osservanza delle disposizioni di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241 , le spese degli interventi adottati dall’autorità competente soltanto nei limiti del valore di mercato del sito determinato a seguito dell’esecuzione degli interventi medesimi. Nel caso in cui il proprietario non responsabile dell’inquinamento abbia spontaneamente provveduto alla bonifica del sito inquinato, ha diritto di rivalersi nei confronti del responsabile dell’inquinamento per le spese sostenute e per l’eventuale maggior danno subito.

    5. Gli interventi di bonifica dei siti inquinati possono essere assistiti, sulla base di apposita disposizione legislativa di finanziamento, da contributi pubblici entro il limite massimo del cinquanta per cento delle relative spese qualora sussistano preminenti interessi pubblici connessi ad esigenze di tutela igienico-sanitaria e ambientale o occupazionali. Ai predetti contributi pubblici non si applicano le disposizioni di cui ai commi 1 e 2.

  • Art. 247 L. Fall. – Abrogato (oggi CCII)

    Art. 247 L. Fall. – Abrogato (oggi CCII)

    Art. 247 L. Fall. – Delegazione dei creditori

    Delegazione dei creditori