In sintesi
- Il risultato contabile di amministrazione è accertato con l'approvazione del rendiconto.
- È pari al fondo di cassa aumentato dei residui attivi e diminuito dei residui passivi.
- Tale risultato è ulteriormente articolato in fondi liberi, vincolati, destinati e accantonati.
- Costituisce sintesi dell'avanzo o disavanzo della gestione consolidata.
- Si raccorda con i principi della contabilità armonizzata.
Testo dell'articoloVigente
Art. 186 TUEL — Articolo 186
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 — testo aggiornato
1. Il risultato contabile di amministrazione è accertato con l’approvazione del rendiconto dell’ultimo esercizio chiuso ed è pari al fondo di cassa aumentato dei residui attivi e diminuito dei residui passivi. Tale risultato non comprende le risorse accertate che hanno finanziato spese impegnate con imputazione agli esercizi successivi, rappresentate dal fondo pluriennale vincolato determinato in spesa del conto del bilancio. 83
1-bis. In occasione dell’approvazione del bilancio di previsione è determinato l’importo del risultato di amministrazione presunto dell’esercizio precedente cui il bilancio si riferisce.
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Commento
L'articolo 186 disciplina il risultato contabile di amministrazione, sintesi finale della gestione finanziaria dell'ente che emerge dall'approvazione del rendiconto. Si tratta della rappresentazione consolidata della posizione finanziaria complessiva, ottenuta sommando algebricamente fondo di cassa, residui attivi e residui passivi.
La formula del risultato
Il risultato è pari al fondo di cassa aumentato dei residui attivi e diminuito dei residui passivi. La formula è apparentemente semplice ma cela la complessità della gestione finanziaria moderna: il fondo di cassa rappresenta la liquidità effettiva al 31 dicembre; i residui attivi sono le somme accertate ma non riscosse; i residui passivi sono gli impegni assunti ma non ancora pagati. L'algebra del risultato sintetizza l'intera dinamica gestionale, in piena sinergia con i principi di veridicità e attendibilità di cui all'articolo 162.
Il momento dell'accertamento
Il risultato è accertato con l'approvazione del rendiconto dell'ultimo esercizio chiuso. Solo con l'approvazione consiliare il risultato diventa definitivo e produce gli effetti previsti dalla normativa. Prima dell'approvazione, si dispone solo di risultati provvisori, suscettibili di revisione in sede di consuntivo. La sinergia con il calendario contabile è strutturale.
L'articolazione del risultato
Come precisato dall'articolo 187, il risultato è distinto in fondi liberi, fondi vincolati, fondi destinati agli investimenti e fondi accantonati. Si tratta di un'articolazione qualitativa essenziale: non tutto il risultato è liberamente utilizzabile; quote rilevanti sono vincolate da disposizioni di legge, da deliberazioni precedenti, da accantonamenti prudenziali (come quelli relativi al fondo crediti di dubbia esigibilità). Comprendere l'articolazione è cruciale per programmare correttamente l'utilizzo delle risorse.
La distinzione tra avanzo e disavanzo
Il risultato può essere positivo (avanzo) o negativo (disavanzo). L'avanzo, nella parte liberamente utilizzabile, può essere destinato a nuovi investimenti, a riduzione del debito, a integrazione di stanziamenti. Il disavanzo, invece, deve essere immediatamente applicato all'esercizio in corso e ripianato secondo le procedure previste. La distinzione ha conseguenze rilevanti sulla gestione successiva, in linea generale, e sulla capacità programmatoria.
La rilevanza per la programmazione
Il risultato di amministrazione è uno dei punti di partenza essenziali per la programmazione del nuovo esercizio. La conoscenza del risultato definitivo, dell'articolazione tra fondi, della parte liberamente utilizzabile, consente di costruire un bilancio realistico e sostenibile. Le pronunce della Corte dei conti, in linea generale, evidenziano la centralità di una corretta determinazione del risultato; le linee guida ANCI, gli orientamenti dell'Osservatorio sulla finanza locale e di Funzione Pubblica offrono indicazioni applicative, in piena sinergia con il buon andamento di cui all'articolo 97 della Costituzione.
Domande frequenti
Come si determina il risultato di amministrazione?
Il risultato è pari al fondo di cassa al 31 dicembre, aumentato dei residui attivi e diminuito dei residui passivi; la formula sintetizza l'intera dinamica gestionale dell'esercizio.
Quando è accertato il risultato?
Il risultato è accertato con l'approvazione del rendiconto dell'ultimo esercizio chiuso da parte del consiglio comunale o provinciale; prima dell'approvazione si dispone solo di risultati provvisori.
Come è articolato il risultato?
Il risultato è articolato in fondi liberi, fondi vincolati, fondi destinati agli investimenti e fondi accantonati; non tutto il risultato è liberamente utilizzabile, perché quote rilevanti sono vincolate o accantonate per finalità specifiche.
Vedi anche