← Torna a TUEL — Testo Unico Enti Locali (D.Lgs. 267/2000)
Ultimo aggiornamento: 27 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • Il risultato di amministrazione è distinto in fondi liberi, vincolati, destinati e accantonati.
  • I fondi liberi possono essere utilizzati per nuove finalità decise dall'organo competente.
  • I fondi vincolati sono destinati a specifiche finalità per disposizione di legge o di terzi.
  • I fondi destinati agli investimenti derivano da entrate in conto capitale senza vincoli.
  • I fondi accantonati comprendono FCDE e accantonamenti per rischi futuri.

Testo dell'articoloVigente

Art. 187 TUEL — Articolo 187

D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 — testo aggiornato

1. Il risultato di amministrazione è distinto in fondi liberi, fondi vincolati, fondi destinati agli investimenti e fondi accantonati. I fondi destinati agli investimenti sono costituiti dalle entrate in c/capitale senza vincoli di specifica destinazione non spese, e sono utilizzabili con provvedimento di variazione di bilancio solo a seguito dell’approvazione del rendiconto. L’indicazione della destinazione nel risultato di amministrazione per le entrate in conto capitale che hanno dato luogo ad accantonamento al fondo crediti di dubbia e difficile esazione è sospeso, per l’importo dell’accantonamento, sino all’effettiva riscossione delle stesse. I trasferimenti in conto capitale non sono destinati al finanziamento degli investimenti e non possono essere finanziati dal debito e dalle entrate in conto capitale destinate al finanziamento degli investimenti. I fondi accantonati comprendono gli accantonamenti per passività potenziali e il fondo crediti di dubbia esigibilità. Nel caso in cui il risultato di amministrazione non sia sufficiente a comprendere le quote vincolate, destinate e accantonate, l’ente è in disavanzo di amministrazione. Tale disavanzo è iscritto come posta a se stante nel primo esercizio del bilancio di previsione secondo le modalità previste dall’art. 188.

2. 2. La quota libera dell’avanzo di amministrazione dell’esercizio precedente, accertato ai sensi dell’art. 186 e quantificato ai sensi del comma 1, può essere utilizzato con provvedimento di variazione di bilancio, per le finalità di seguito indicate in ordine di priorità: a) per la copertura dei debiti fuori bilancio; b) per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio di cui all’art. 193 ove non possa provvedersi con mezzi ordinari; c) LETTERA ABROGATA DALLA L. 30 DICEMBRE 2025, N. 199 ; d) LETTERA ABROGATA DALLA L. 30 DICEMBRE 2025, N. 199 ; La quota libera dell’avanzo di amministrazione può essere inoltre utilizzata, sulla base delle specifiche necessità, per il finanziamento di spese correnti a carattere non permanente, per il finanziamento di spese di investimento e per l’estinzione anticipata di prestiti. Resta salva la facoltà di impiegare l’eventuale quota del risultato di amministrazione “svincolata”, in occasione dell’approvazione del rendiconto, sulla base della determinazione dell’ammontare definitivo della quota del risultato di amministrazione accantonata per il fondo crediti di dubbia esigibilità, per finanziare lo stanziamento riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità nel bilancio di previsione dell’esercizio successivo a quello cui il rendiconto si riferisce. Nelle operazioni di estinzione anticipata di prestiti, qualora l’ente non disponga di una quota sufficiente di avanzo libero, nel caso abbia somme accantonate per una quota pari al 100 per cento del fondo crediti di dubbia esigibilità, può ricorrere all’utilizzo di quote dell’avanzo destinato a investimenti solo a condizione che garantisca, comunque, un pari livello di investimenti aggiuntivi.

3. Le quote del risultato presunto derivanti dall’esercizio precedente, costituite da accantonamenti risultanti dall’ultimo consuntivo approvato o derivanti da fondi vincolati possono essere utilizzate per le finalità cui sono destinate prima dell’approvazione del conto consuntivo dell’esercizio precedente, attraverso l’iscrizione di tali risorse, come posta a sé stante dell’entrata, nel primo esercizio del bilancio di previsione o con provvedimento di variazione al bilancio. L’utilizzo della quota vincolata o accantonata del risultato di amministrazione è consentito, sulla base di una relazione documentata del dirigente competente, anche in caso di esercizio provvisorio, esclusivamente per garantire la prosecuzione o l’avvio di attività soggette a termini o scadenza, la cui mancata attuazione determinerebbe danno per l’ente, secondo le modalità individuate al comma 3-quinquies.

3-bis. L’avanzo di amministrazione non vincolato non può essere utilizzato nel caso in cui l’ente si trovi in una delle situazioni previste dagli articoli 195 e 222, fatto salvo l’utilizzo per i provvedimenti di riequilibrio di cui all’articolo 193.

3-ter. 3-ter. Costituiscono quota vincolata del risultato di amministrazione le entrate accertate e le corrispondenti economie di bilancio: a) nei casi in cui la legge o i principi contabili generali e applicati individuano un vincolo di specifica destinazione dell’entrata alla spesa; b) derivanti da mutui e finanziamenti contratti per il finanziamento di investimenti determinati; c) derivanti da trasferimenti erogati a favore dell’ente per una specifica destinazione determinata; d) derivanti da entrate accertate straordinarie, non aventi natura ricorrente, cui l’amministrazione ha formalmente attribuito una specifica destinazione. È possibile attribuire un vincolo di destinazione alle entrate straordinarie non aventi natura ricorrente solo se l’ente non ha rinviato la copertura del disavanzo di amministrazione negli esercizi successivi e ha provveduto nel corso dell’esercizio alla copertura di tutti gli eventuali debiti fuori bilancio, compresi quelli di cui all’art. 193. L’indicazione del vincolo nel risultato di amministrazione per le entrate vincolate che hanno dato luogo ad accantonamento al fondo crediti di dubbia e difficile esazione è sospeso, per l’importo dell’accantonamento, sino all’effettiva riscossione delle stesse. Il regime vincolistico di competenza si estende alla cassa solo relativamente alle entrate di cui alle lettere b) e c).

3-quater. Se il bilancio di previsione impiega quote vincolate del risultato di amministrazione presunto ai sensi del comma 3, entro il 31 gennaio la Giunta verifica l’importo delle quote vincolate del risultato di amministrazione presunto sulla base di un preconsuntivo relativo alle entrate e alle spese vincolate ed approva l’aggiornamento dell’allegato al bilancio di previsione di cui all’ art. 11, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 , e successive modificazioni. Se la quota vincolata del risultato di amministrazione presunto è inferiore rispetto all’importo applicato al bilancio di previsione, l’ente provvede immediatamente alle necessarie variazioni di bilancio che adeguano l’impiego del risultato di amministrazione vincolato.

3-quinquies. Le variazioni di bilancio che, in attesa dell’approvazione del consuntivo, applicano al bilancio quote vincolate o accantonate del risultato di amministrazione, sono effettuate solo dopo l’approvazione del prospetto aggiornato del risultato di amministrazione presunto da parte della Giunta di cui al comma 3-quater. Le variazioni consistenti nella mera re-iscrizione di economie di spesa derivanti da stanziamenti di bilancio dell’esercizio precedente corrispondenti a entrate vincolate, possono essere disposte dai dirigenti se previsto dal regolamento di contabilità o, in assenza di norme, dal responsabile finanziario. In caso di esercizio provvisorio tali variazioni sono di competenza della Giunta.

3-sexies. Le quote del risultato presunto derivante dall’esercizio precedente costituite dagli accantonamenti effettuati nel corso dell’esercizio precedente possono essere utilizzate prima dell’approvazione del conto consuntivo dell’esercizio precedente, per le finalità cui sono destinate, con provvedimento di variazione al bilancio, se la verifica di cui al comma 3-quater e l’aggiornamento dell’allegato al bilancio di previsione di cui all’ art. 11, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 , e successive modificazioni, sono effettuate con riferimento a tutte le entrate e le spese dell’esercizio precedente e non solo alle entrate e alle spese vincolate.

Commento

L'articolo 187, profondamente rivisto dalla riforma contabile, disciplina l'articolazione del risultato di amministrazione in quattro categorie, fornendo lo strumento qualitativo essenziale per comprendere effettivamente la situazione finanziaria dell'ente al di là del mero dato aggregato.

L'articolazione in quattro categorie

La quadripartizione individua: fondi liberi, fondi vincolati, fondi destinati agli investimenti, fondi accantonati. Ciascuna categoria ha natura e regime giuridico distinti, e l'articolazione consente di leggere il risultato non come grandezza unitaria ma come somma di componenti con diversa libertà di utilizzo, in piena sinergia con i principi di veridicità e attendibilità di cui all'articolo 162 e con il buon andamento ex articolo 97 della Costituzione.

I fondi destinati agli investimenti

I fondi destinati agli investimenti sono costituiti dalle entrate in conto capitale senza vincoli specifici di destinazione, non spese e confluite nel risultato. Tali fondi devono essere utilizzati per finanziare nuovi investimenti, non potendo essere distratti verso spese correnti. La logica è chiara: le entrate in conto capitale, in linea generale, devono restare nel circuito degli investimenti, garantendo la sostenibilità intergenerazionale della finanza pubblica.

I fondi vincolati

I fondi vincolati sono quote del risultato vincolate a specifiche finalità per disposizione di legge, per atto di trasferimento da parte di terzi (Stato, Regione, UE), per scelte deliberative dell'ente. L'utilizzo è rigidamente legato alla finalità del vincolo; la distrazione costituisce violazione contabile e può configurare responsabilità erariale. La gestione dei fondi vincolati richiede tracciabilità puntuale, in linea generale.

I fondi accantonati

I fondi accantonati comprendono il fondo crediti di dubbia esigibilità, i fondi per passività potenziali (contenzioso), il fondo perdite società partecipate, altri accantonamenti previsti dalla normativa. La logica accantonativa risponde a esigenze prudenziali: si sottraggono dal risultato libero quote destinate a coprire perdite future probabili, garantendo che la rappresentazione contabile non sopravvaluti la capacità finanziaria effettiva dell'ente.

I fondi liberi

I fondi liberi sono quanto residua dopo la determinazione delle altre tre categorie. Costituiscono la quota effettivamente disponibile per nuove finalità decise dagli organi competenti. La loro misura è significativamente inferiore al risultato aggregato: una rappresentazione che attribuisse all'ente la libera disponibilità dell'intero avanzo sarebbe ingannevole, perché ignorerebbe i vincoli e gli accantonamenti che limitano l'effettiva manovrabilità.

Le ricadute decisionali

La conoscenza della corretta articolazione del risultato è essenziale per le decisioni di programmazione. Quando il consiglio approva il rendiconto e decide sull'utilizzo dell'avanzo, deve operare nella consapevolezza dei vincoli effettivi. Le pronunce della Corte dei conti, in linea generale, evidenziano frequentemente la criticità di una rappresentazione semplicistica del risultato; le linee guida ANCI, gli orientamenti dell'Osservatorio sulla finanza locale e di Funzione Pubblica offrono indicazioni interpretative essenziali, in piena sinergia con la Legge 241/1990 sulla trasparenza dell'azione amministrativa.

Domande frequenti

Come si articola il risultato di amministrazione?

Si articola in quattro categorie: fondi liberi (effettivamente disponibili), fondi vincolati (a specifiche finalità di legge o per atto di terzi), fondi destinati agli investimenti (da entrate in conto capitale) e fondi accantonati (FCDE, contenzioso, perdite partecipate).

I fondi vincolati possono essere utilizzati per altre finalità?

No, i fondi vincolati devono essere utilizzati esclusivamente per le finalità che hanno determinato il vincolo (di legge, di trasferimento da terzi, di deliberazione dell'ente); la distrazione costituisce violazione contabile e può configurare responsabilità erariale.

A cosa servono i fondi accantonati?

I fondi accantonati rispondono a esigenze prudenziali: coprono perdite future probabili (crediti dubbi, contenzioso, perdite partecipate) garantendo che la rappresentazione contabile non sopravvaluti la capacità finanziaria effettiva dell'ente.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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