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Ultimo aggiornamento: 27 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • La domanda di registrazione individua il richiedente, l'eventuale mandatario e il disegno o modello da proteggere
  • Devono essere allegate riproduzione grafica, descrizione (se necessaria) e atto di nomina del mandatario
  • In caso di priorità si depositano i documenti di rivendicazione previsti dalle convenzioni internazionali
  • L'esattezza del corredo documentale condiziona la regolarità formale della procedura davanti all'UIBM

Testo dell'articoloVigente

Art. 167 CPI — Domanda di registrazione di disegni e modelli

D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 — testo aggiornato

1. La domanda deve contenere: a) l’identificazione del richiedente ed anche del mandatario, se vi sia; b) l’indicazione del disegno o modello, in forma di titolo ed eventualmente l’indicazione delle caratteristiche dei prodotti che si intendono rivendicare.

2. Alla domanda devono essere uniti: a) la riproduzione grafica del disegno o modello, o la riproduzione grafica dei prodotti industriali la cui fabbricazione deve formare oggetto del diritto esclusivo, o un campione dei prodotti stessi quando trattasi di prodotti industriali aventi fondamentalmente due sole dimensioni; b) la descrizione del disegno o modello, se necessaria per l’intelligenza del disegno o modello medesimo; c) quando vi sia mandatario, l’atto di nomina ai sensi dell’articolo 201; d) in caso di rivendicazione di priorità i documenti relativi.

Commento

La norma fissa il contenuto minimo della domanda di registrazione di disegni e modelli, primo passo della tutela formale del design industriale. Si tratta di un atto formale, recettizio nei confronti dell'ufficio competente, dal quale dipendono la data di deposito, l'eventuale priorità e il perimetro stesso della futura privativa.

Identificazione del richiedente e del mandatario

La domanda deve indicare con precisione il soggetto richiedente, persona fisica o giuridica, e, quando previsto, il mandatario abilitato. La presenza del mandatario è obbligatoria per i richiedenti privi di domicilio in uno Stato dell'Unione europea, mentre è facoltativa negli altri casi: la sua nomina richiede tuttavia il deposito dell'atto previsto dall'art. 201 CPI, pena l'apertura di un rilievo formale.

Oggetto della domanda

Il disegno o modello va indicato attraverso un titolo identificativo e, se utile, mediante la specifica delle caratteristiche dei prodotti che si intendono rivendicare. Tale indicazione consente all'ufficio di delimitare l'ambito merceologico della protezione e di procedere all'eventuale esame di novità e individualità sulla base della classificazione di Locarno.

Documenti tecnici

L'elemento cardine è la riproduzione grafica del disegno o del modello, oppure dei prodotti che ne formano oggetto. Per i prodotti bidimensionali è ammesso il deposito di un campione. La qualità delle riproduzioni è essenziale: rappresentazioni sfocate, parziali o incoerenti possono pregiudicare l'estensione effettiva della tutela, perché solo ciò che è chiaramente visibile entra nella privativa. La descrizione testuale è facoltativa, ma può essere richiesta quando le immagini non bastano a comprendere il contenuto del modello.

Rivendicazione di priorità e mandato

Se la domanda rivendica una priorità unionista o convenzionale, devono essere depositati i documenti previsti dalle norme internazionali. La priorità retrodata gli effetti del deposito e va perciò documentata con rigore. Allo stesso modo, la procura al mandatario deve essere coeva o tempestivamente integrata, perché la sua mancanza può determinare la sospensione del procedimento.

Conseguenze procedimentali

Il rispetto integrale dei requisiti di forma assicura l'attribuzione della data di deposito e l'avvio dell'esame. Carenze sostanziali possono determinare rilievi, richieste di integrazione e, nei casi più gravi, il rifiuto della domanda. Tipicamente conviene verificare la completezza del fascicolo prima del deposito, anche perché alcune integrazioni postume non producono effetti retroattivi sulla data di priorità.

Domande frequenti

Quali documenti sono indispensabili per ottenere una data di deposito valida?

In linea generale occorrono l'identificazione del richiedente, l'indicazione del disegno o modello e una riproduzione grafica adeguata. Gli altri elementi possono essere oggetto di rilievi e integrazioni successive senza perdere la data originaria.

È sempre obbligatorio nominare un mandatario?

Il mandatario è obbligatorio per i richiedenti privi di domicilio in uno Stato dell'Unione europea; negli altri casi è facoltativo. Se nominato, va depositato l'atto formale di procura.

Cosa succede se la riproduzione grafica è di scarsa qualità?

La tutela copre solo ciò che è chiaramente visibile. Riproduzioni inadeguate possono ridurre l'ambito della privativa o generare rilievi formali da parte dell'ufficio competente.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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