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Ultimo aggiornamento: 27 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • La rivendicazione di priorità retrodata gli effetti del deposito alla data di una precedente domanda regolare all'estero
  • I documenti di priorità devono essere depositati nei termini previsti dalle convenzioni internazionali
  • La priorità copre solo l'oggetto effettivamente già divulgato nella domanda anteriore
  • Il regime si applica a brevetti, marchi, disegni e modelli secondo le rispettive convenzioni

Testo dell'articoloVigente

Art. 169 CPI — Rivendicazione di priorità

D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 — testo aggiornato

1. Quando si rivendichi la priorità di un deposito ai sensi dell’articolo 4 si deve unire copia della domanda prioritaria da cui si rilevino il nome del richiedente, l’entità e l’estensione del diritto di proprietà industriale e la data in cui il deposito è avvenuto , oppure indicare, in alternativa, un codice univoco, identificativo della stessa domanda, fornito dall’ente che detiene il fascicolo, che consenta all’Ufficio italiano brevetti e marchi di acquisire il fascicolo stesso .

2. Se il deposito è stato eseguito da altri, il richiedente deve anche dare la prova di essere successore o avente causa del primo depositante. Il documento di cessione del diritto di priorità può consistere in una dichiarazione di cessione o avvenuta cessione ai sensi dell’articolo 196, comma 1, lettera a).

3. Quando all’estero siano state depositate separate domande, in date diverse, per le varie parti di uno stesso marchio e di tali parti si voglia rivendicare il diritto di priorità, per ognuna di esse, ancorché costituiscano un tutto unico, deve depositarsi separata domanda. Ove con una sola domanda siano rivendicate più registrazioni o più depositi delle dette diverse parti di uno stesso marchio, alle nuove domande separate si applica l’articolo 158, commi 1, e

2. 4. Quando siano state depositate separate domande, in date diverse, per le varie parti di una stessa invenzione, il diritto di priorità può essere rivendicato con una unica domanda se vi sia unità di invenzione. Nel caso che con una sola domanda siano rivendicati più depositi e non si riscontri l’unità inventiva, alle nuove domande separate è applicabile l’articolo

161. 5. Quando sia intervenuto il decreto ministeriale per la protezione temporanea dei nuovi marchi apposti su prodotti o su materiali inerenti alla prestazione del servizio, che hanno figurato in una esposizione e si rivendichino i diritti di priorità per tale protezione temporanea, il richiedente deve allegare alla domanda di registrazione un certificato del comitato esecutivo o direttivo o della presidenza dell’esposizione, avente il contenuto prescritto nel relativo regolamento.

5-bis. La rivendicazione di priorità che non sia stata presentata al momento del deposito della domanda di brevetto o modello di utilità può essere presentata anche successivamente entro il termine di 16 mesi dalla data della prima priorità rivendicata. Entro lo stesso termine il richiedente può correggere i dati di una precedente dichiarazione di priorità, fermo restando che, ove tale correzione modifichi la data della prima priorità rivendicata, e questa data sia anteriore a quella originariamente indicata, il termine decorre dalla data effettiva di tale priorità, anziché da quella originariamente indicata. La rivendicazione di priorità che non sia stata presentata al momento della presentazione della domanda di disegno e modello o di marchio, può essere presentata entro il successivo termine di un mese per i disegni e modelli e di due mesi per i marchi dalla data di presentazione di detta domanda.

5-ter. L’istanza di correzione di cui al comma 5-bis relativa ad una precedente dichiarazione di priorità deve essere comunque depositata nel termine di quattro mesi dalla data di deposito della domanda di brevetto per invenzione industriale o per modello di utilità.

6. La brevettazione o la registrazione vengono effettuate senza menzione della priorità, qualora entro sei mesi dalla data di deposito della domanda non vengano prodotti, nelle forme dovute, i documenti di cui al comma

1. Per le invenzioni e i modelli di utilità il termine per deposito di tali documenti è di sedici mesi dalla data della domanda anteriore, di cui si rivendica la priorità, se tale termine è più favorevole al richiedente.

7. Qualora la priorità di un deposito compiuta agli effetti delle convenzioni internazionali vigenti venga comunque rifiutata, nel titolo di proprietà industriale deve farsi analoga annotazione del rifiuto.

8. La rivendicazione di priorità nella domanda di privativa per nuova varietà vegetale è rifiutata se è effettuata dopo il termine di dodici mesi dalla data di deposito della prima domanda e se il richiedente non ne ha diritto. Qualora priorità sia rifiutata non se ne fa menzione nella privativa.

Commento

La rivendicazione di priorità è uno dei pilastri del sistema internazionale della proprietà industriale. Nasce dall'esigenza di consentire al richiedente di chiedere protezione in più Paesi mantenendo come data utile quella della prima domanda regolare. La norma del CPI rinvia in larga parte alle convenzioni internazionali, in primis la Convenzione di Parigi del 1883.

Funzione della priorità

La priorità ha l'effetto di rendere irrilevanti, ai fini della novità, le divulgazioni intervenute tra la prima domanda e quelle successive depositate negli altri Paesi entro il termine di priorità. Per i brevetti il termine è normalmente di dodici mesi; per marchi, disegni e modelli è di sei mesi. Tipicamente la priorità è un'arma decisiva contro pubblicazioni intermedie che, altrimenti, potrebbero distruggere la novità.

Requisiti formali

Per essere efficace, la rivendicazione deve essere espressamente formulata nella domanda e accompagnata dal deposito di una copia certificata della domanda anteriore, secondo le modalità previste dai regolamenti. La produzione tardiva può essere ammessa in alcuni casi, ma esiste un termine massimo oltre il quale la rivendicazione si considera abbandonata. Conviene perciò pianificare il deposito dei documenti con largo anticipo.

Oggetto coperto

La priorità copre solo l'oggetto effettivamente già divulgato nella domanda anteriore. Eventuali aggiunte o modifiche introdotte nella domanda successiva non beneficiano della retroattività della data: per esse vale la data di deposito effettivo. La verifica della corrispondenza fra le due domande è uno dei controlli che l'ufficio o, in fase contenziosa, il giudice possono operare per accertare la portata della priorità.

Priorità multiple e parziali

Il sistema ammette priorità multiple, ovvero la rivendicazione di più domande anteriori per parti diverse della stessa domanda successiva. Sono ammesse anche priorità parziali, quando una sola porzione dell'oggetto era già contenuta nella domanda anteriore. In questi casi va prestata particolare attenzione alla coerenza fra le rivendicazioni e i documenti depositati.

Coordinamento con altri titoli

La rivendicazione di priorità è applicabile anche alle domande di marchio, disegno e modello, secondo i termini specifici previsti dalle convenzioni. La norma del CPI armonizza la disciplina interna con quella internazionale, garantendo che la prima domanda regolare presentata in uno Stato aderente costituisca base utile per le successive domande in Italia.

Domande frequenti

Quanto tempo si ha per rivendicare la priorità?

Per i brevetti il termine è di norma di dodici mesi dalla data della prima domanda; per marchi, disegni e modelli è di sei mesi, secondo le convenzioni internazionali applicabili.

La priorità copre anche le modifiche introdotte nella nuova domanda?

No. La priorità copre solo l'oggetto effettivamente già divulgato nella domanda anteriore. Le parti nuove valgono dalla data di deposito effettivo della domanda successiva.

Cosa succede se non si deposita il documento di priorità nei termini?

La rivendicazione può essere considerata abbandonata e il deposito perde il beneficio della retroattività, esponendo la domanda a eventuali anteriorità intermedie.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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