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Ultimo aggiornamento: 27 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • Il costitutore deve dichiarare che la varietà è nuova ai sensi dell'articolo 103 e presenta i requisiti previsti.
  • Deve attestare di aver ottenuto le autorizzazioni dei titolari di altre varietà eventualmente occorrenti per la produzione di quella richiesta.
  • Si impegna a fornire al Ministero competente il materiale di riproduzione o moltiplicazione vegetativa destinato all'esame.
  • Deve indicare se sono state depositate domande per la stessa varietà in altri Stati e rinunciare al marchio di impresa identico alla denominazione proposta.

Testo dell'articoloVigente

Art. 165 CPI — Dichiarazione del costitutore

D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 — testo aggiornato

1. Il costitutore dichiara che: a) la varietà di cui chiede la protezione costituisce, a sua conoscenza, una nuova, varietà vegetale ai sensi dell’articolo 103 e presenta i requisiti della suddetta norma; b) ha ottenuto l’autorizzazione dei titolari di altre nuove varietà vegetali eventualmente occorrenti per la produzione di quella richiesta; c) s’impegna a fornire, a richiesta dei competenti organi del Ministero delle politiche agricole e forestali, di seguito indicato con la sigla MIPAF, e nei termini da essi stabiliti, il materiale di riproduzione o di moltiplicazione vegetativa della varietà destinato a consentire l’esame della stessa; d) è stata depositata per la stessa varietà domanda di protezione in altri Stati e quale ne sia stato l’esito; e) rinuncia al marchio d’impresa eventualmente utilizzato, qualora sia identico alla denominazione proposta per la varietà.

Commento

L'articolo 165 disciplina la dichiarazione del costitutore che accompagna la domanda di privativa per varietà vegetale. La norma definisce il contenuto e gli impegni assunti dal richiedente, configurando una sorta di attestazione qualificata sui requisiti sostanziali della varietà e sulle modalità di collaborazione con l'autorità competente per l'esame e la verifica.

L'attestazione sulla novità della varietà

Il costitutore dichiara che la varietà di cui chiede la protezione costituisce, a sua conoscenza, una nuova varietà vegetale ai sensi dell'articolo 103 e presenta i requisiti della suddetta norma. L'attestazione è essenziale: la novità è uno dei requisiti fondamentali della privativa varietale, insieme a distintività, omogeneità e stabilità. La dichiarazione è resa sotto la responsabilità del costitutore, che assume l'onere di rispondere di eventuali falsità o omissioni. L'autorità competente verifica successivamente attraverso esami in coltura, ma la dichiarazione costituisce la base di partenza dell'accertamento.

L'autorizzazione dei titolari di altre varietà

Il costitutore dichiara di aver ottenuto l'autorizzazione dei titolari di altre nuove varietà vegetali eventualmente occorrenti per la produzione di quella richiesta. La regola riflette il principio di rispetto dei diritti altrui: chi sviluppa una nuova varietà partendo da materiale genetico protetto di altri titolari deve aver previamente ottenuto le necessarie licenze o consensi. Questo rispetta la disciplina sulle varietà essenzialmente derivate e le varietà che combinano elementi protetti, garantendo correttezza nella catena di sviluppo varietale.

L'impegno a fornire il materiale di riproduzione

Il costitutore si impegna a fornire, a richiesta del Ministero delle politiche agricole e forestali e nei termini stabiliti, il materiale di riproduzione o di moltiplicazione vegetativa della varietà destinato all'esame. L'impegno è cruciale: senza materiale fisico di riproduzione, l'autorità competente non può effettuare gli esami in coltura necessari per verificare i requisiti DUS (distintività, omogeneità, stabilità). La fornitura del materiale è la condizione operativa che consente l'accertamento tecnico delle caratteristiche della varietà.

L'indicazione delle domande estere

Il costitutore dichiara se sia stata depositata per la stessa varietà domanda di protezione in altri Stati e quale ne sia stato l'esito. L'informazione consente all'autorità italiana di coordinarsi con i sistemi esteri, evitare duplicazioni inutili di accertamenti tecnici e beneficiare di esami già effettuati altrove. Nel sistema UPOV è prassi consolidata che gli uffici nazionali e il CPVO comunitario scambino informazioni e talvolta riconoscano gli esami DUS reciprocamente, valorizzando l'efficienza del sistema globale di tutela varietale.

La rinuncia al marchio identico alla denominazione

Il costitutore rinuncia al marchio d'impresa eventualmente utilizzato, qualora sia identico alla denominazione proposta per la varietà. La regola previene conflitti tra denominazione varietale e marchio: la denominazione di una varietà protetta diventa il nome generico con cui la varietà è identificata, mentre il marchio di impresa identifica una specifica fonte commerciale. La sovrapposizione tra i due segni creerebbe confusione e potrebbe limitare la libera circolazione del materiale varietale dopo la scadenza della privativa. La rinuncia al marchio coincidente è quindi condizione di accettabilità della denominazione varietale proposta.

Domande frequenti

Cosa dichiara il costitutore con la domanda?

Che la varietà è nuova ai sensi dell'articolo 103, che ha ottenuto le autorizzazioni di altri titolari eventualmente occorrenti, che fornirà il materiale di riproduzione su richiesta, le eventuali domande estere e la rinuncia al marchio identico alla denominazione.

Perché serve l'autorizzazione di altri costitutori?

Perché lo sviluppo di una varietà che parta da materiale genetico protetto richiede consenso dei titolari delle varietà di partenza. La regola rispetta la disciplina sulle varietà essenzialmente derivate e garantisce correttezza nella catena di sviluppo varietale.

Perché si rinuncia al marchio identico alla denominazione varietale?

Per evitare conflitti tra denominazione varietale, che diventa nome generico identificativo della varietà, e marchio di impresa, che identifica una specifica fonte commerciale. La sovrapposizione creerebbe confusione e limiterebbe la libera circolazione del materiale dopo la scadenza della privativa.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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