← Torna a Codice Proprietà Industriale (D.Lgs. 30/2005)
Ultimo aggiornamento: 27 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • Ogni domanda di brevetto deve avere per oggetto una sola invenzione, secondo il principio di unicità inventiva.
  • Se la domanda comprende più invenzioni, l'UIBM invita l'interessato a limitarla a una sola, con facoltà di presentare domande separate per le rimanenti.
  • Le domande separate hanno effetto dalla data della domanda primitiva, preservando la priorità originaria.
  • Il richiedente può esercitare la facoltà di divisione anche spontaneamente, prima della concessione del brevetto.

Testo dell'articoloVigente

Art. 161 CPI — Unicità dell’invenzione e divisione della domanda

D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 — testo aggiornato

1. Ogni domanda deve avere per oggetto una sola invenzione.

2. Se la domanda comprende più invenzioni, l’Ufficio italiano brevetti e marchi inviterà l’interessato, assegnandogli un termine, a limitare tale domanda ad una sola invenzione, con facoltà di presentare, per le rimanenti invenzioni, altrettante domande, che avranno effetto dalla data della domanda primitiva. Tale facoltà può essere esercitata dal richiedente, anche in mancanza dell’invito dell’ Ufficio italiano brevetti e marchi, prima che quest’ultimo abbia provveduto alla concessione del brevetto.

3. Il ricorso alla Commissione dei ricorsi sospende il termine assegnato dall’Ufficio.

Commento

L'articolo 161 disciplina il principio di unicità dell'invenzione nella domanda di brevetto e regola la facoltà di divisione quando il principio è violato. La norma riflette un'esigenza essenziale del sistema brevettuale: l'esame e la concessione devono riguardare un'unica invenzione, individuabile e identificabile in modo univoco, evitando confusione tra trovati tecnicamente distinti.

Il principio di unicità dell'invenzione

Ogni domanda deve avere per oggetto una sola invenzione. Si tratta di uno dei principi cardine del diritto brevettuale, ispirato sia a esigenze di chiarezza dell'esame sia alla logica dei diritti esclusivi: ogni brevetto corrisponde a un'invenzione, di cui il titolare ottiene esclusiva industriale per la durata di legge. La pluralità di invenzioni in un'unica domanda renderebbe complesso l'esame, incerto l'ambito della tutela, problematica la gestione successiva del titolo.

Il limite dell'unicità inventiva

Il principio di unicità non impedisce che una domanda contenga più rivendicazioni: ciò che è essenziale è che le rivendicazioni siano collegate da un unico concetto inventivo. Quando più trovati condividono il medesimo nucleo innovativo, possono essere protetti con un'unica domanda contenente rivendicazioni indipendenti collegate. La giurisprudenza europea e l'EPO hanno sviluppato criteri dettagliati sul concetto di unicità inventiva, che vengono applicati anche dall'UIBM nell'esame delle domande nazionali.

L'invito alla limitazione

Se la domanda comprende più invenzioni non collegate da unicità inventiva, l'UIBM invita l'interessato, assegnandogli un termine, a limitare la domanda a una sola invenzione. Si tratta di una procedura amministrativa che attiva la collaborazione del richiedente per regolarizzare il deposito. L'invito non costituisce rigetto definitivo: offre al richiedente la possibilità di selezionare quale invenzione mantenere nella domanda originaria, riservando la facoltà di proseguire con altre domande per i trovati esclusi.

La presentazione di domande separate

Per le invenzioni rimanenti, il richiedente ha facoltà di presentare altrettante domande che avranno effetto dalla data della domanda primitiva. La regola tutela il richiedente da preclusioni temporali: l'errore di includere più invenzioni in un'unica domanda non comporta perdita di priorità per quelle scorporate, ma può essere sanato con iniziative specifiche che conservano la data originaria. È un meccanismo di salvaguardia coerente con l'obiettivo di non penalizzare formalmente errori procedurali sanabili.

La divisione spontanea

La facoltà di divisione può essere esercitata dal richiedente anche in mancanza dell'invito dell'UIBM, prima che l'Ufficio abbia provveduto alla concessione del brevetto. La regola riconosce l'autonomia del richiedente nella gestione strategica della propria domanda: anche senza contestazioni dell'UIBM, il richiedente può ritenere utile dividere la domanda originaria, per ragioni commerciali, per organizzare il portafoglio brevettuale, per gestire singole anteriorità o opposizioni in modo separato. Il ricorso alla Commissione dei ricorsi sospende il termine assegnato dall'Ufficio.

Domande frequenti

Si possono brevettare più invenzioni con un'unica domanda?

No, vige il principio di unicità: ogni domanda deve avere per oggetto una sola invenzione. È ammessa la pluralità di rivendicazioni purché collegate da unico concetto inventivo, secondo la nozione di unicità inventiva sviluppata dalla giurisprudenza europea.

Cosa accade se la domanda contiene più invenzioni?

L'UIBM invita l'interessato a limitarla a una sola, assegnando un termine. Il richiedente può poi presentare per le invenzioni rimanenti altrettante domande separate che mantengono la data della domanda primitiva, salvaguardando la priorità.

Si può dividere spontaneamente una domanda?

Sì, la facoltà di divisione può essere esercitata anche in mancanza di invito UIBM, prima della concessione del brevetto. Consente di gestire strategicamente il portafoglio, ad esempio per affrontare separatamente anteriorità o opposizioni su specifiche invenzioni.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.