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Ultimo aggiornamento: 27 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • Le domande di registrazione di marchio collettivo o di certificazione richiedono i documenti dell'articolo 156 più copia del regolamento d'uso.
  • Il regolamento del marchio collettivo deve indicare richiedente, soggetti legittimati, condizioni d'uso, prodotti e servizi e sanzioni per le violazioni.
  • Il regolamento del marchio di certificazione contiene attestazione dei requisiti dell'articolo 11-bis, caratteristiche certificate e condizioni d'uso.
  • Entrambi i regolamenti garantiscono trasparenza sull'uso del marchio e funzionalità collettiva o certificatoria del segno.

Testo dell'articoloVigente

Art. 157 CPI — Domanda di registrazione di marchio collettivo o di certificazione

D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 — testo aggiornato

1. Alla domanda di registrazione per marchio collettivo o di certificazione è allegata oltre ai documenti di cui all’articolo 156, commi 1 e 2, anche copia dei regolamenti di cui all’articolo 11 e all’articolo 11-bis .

1-bis. Il regolamento d’uso dei marchi collettivi di cui all’articolo 11 contiene le seguenti indicazioni: a) il nome del richiedente; b) lo scopo dell’associazione di categoria o lo scopo per il quale è stata costituita la persona giuridica di diritto pubblico; c) i soggetti legittimati a rappresentare l’associazione di categoria o la persona giuridica di diritto pubblico; d) nel caso di associazione di categoria, le condizioni di ammissione dei membri; e) la rappresentazione del marchio collettivo; f) i soggetti legittimati ad usare il marchio collettivo; g) le eventuali condizioni d’uso del marchio collettivo, nonché le sanzioni per le infrazioni regolamentari; h) i prodotti o i servizi contemplati dal marchio collettivo, ivi comprese, se del caso, le eventuali limitazioni introdotte a seguito dell’applicazione della normativa in materia di denominazioni di origine, indicazioni geografiche, specialità tradizionali garantite, menzioni tradizionali per vini; i) se del caso, l’autorizzazione a diventare membri dell’associazione titolare del marchio di cui all’articolo 11, comma

4. 1-ter. Il regolamento d’uso dei marchi di certificazione di cui all’articolo 11-bis contiene le seguenti indicazioni: a) il nome del richiedente; b) una dichiarazione attestante che il richiedente soddisfa le condizioni di cui all’articolo 11-bis; c) la rappresentazione del marchio di certificazione; d) i prodotti o i servizi contemplati dal marchio di certificazione; e) le caratteristiche dei prodotti o dei servizi che devono essere certificate dal marchio di certificazione; f) le condizioni d’uso del marchio di certificazione, nonché le sanzioni previste per i casi di infrazione alle norme regolamentari; g) le persone legittimate ad usare il marchio di certificazione; h) le modalità di verifica delle caratteristiche e di sorveglianza dell’uso del marchio di certificazione da parte dell’organismo di certificazione.

Commento

L'articolo 157 disciplina i requisiti specifici delle domande di registrazione dei marchi collettivi e di certificazione, due figure speciali del sistema dei segni distintivi che presentano caratteristiche peculiari rispetto al marchio individuale. La norma richiede un quadro documentale più ampio, riflettendo la complessità funzionale di questi marchi che servono finalità collettive o di garanzia qualitativa.

Il quadro documentale aggiuntivo

Alla domanda di registrazione di marchio collettivo o di certificazione, oltre ai documenti dell'articolo 156, va allegata copia dei regolamenti previsti dagli articoli 11 e 11-bis. Si tratta di un'integrazione essenziale: i marchi collettivi e di certificazione non operano come segni di provenienza imprenditoriale individuale, ma come strumenti di identificazione collettiva o di garanzia di caratteristiche. Senza il regolamento d'uso, non si può comprendere chi può utilizzare il marchio e per quali finalità.

Il contenuto del regolamento del marchio collettivo

Il regolamento d'uso del marchio collettivo deve indicare il nome del richiedente, lo scopo dell'associazione di categoria o lo scopo per il quale è stata costituita la persona giuridica di diritto pubblico, i soggetti legittimati a rappresentare l'associazione o l'ente, le condizioni di ammissione dei membri se trattasi di associazione, la rappresentazione del marchio collettivo, i soggetti legittimati a usarlo, le eventuali condizioni d'uso e le sanzioni per le infrazioni regolamentari, i prodotti o servizi contemplati con eventuali limitazioni connesse a denominazioni di origine o indicazioni geografiche.

La funzione collettiva del marchio

Il marchio collettivo serve a distinguere prodotti o servizi forniti da membri di un'associazione di categoria o da una persona giuridica di diritto pubblico. La sua funzione differisce dal marchio individuale: non identifica una specifica impresa, ma una categoria di operatori che condividono determinate caratteristiche, qualità o appartenenza associativa. Il regolamento è il documento che traduce questa funzione in regole operative: chi può usare il marchio, a quali condizioni, con quali controlli, con quali sanzioni in caso di violazione.

Il regolamento del marchio di certificazione

Il regolamento del marchio di certificazione contiene il nome del richiedente, una dichiarazione attestante che il richiedente soddisfa le condizioni dell'articolo 11-bis, la rappresentazione del marchio, i prodotti o servizi contemplati, le caratteristiche che devono essere certificate e le condizioni d'uso. La funzione del marchio di certificazione è ancora diversa: il titolare non usa direttamente il marchio per i propri prodotti, ma lo concede a terzi che soddisfino requisiti qualitativi predefiniti, fungendo da garante delle caratteristiche certificate.

Trasparenza e tutela degli utenti

L'esigenza di regolamenti dettagliati per marchi collettivi e di certificazione riflette la necessità di trasparenza verso il pubblico: i consumatori che vedono un marchio collettivo o di certificazione hanno aspettative specifiche sui prodotti o servizi contrassegnati. La pubblicazione del regolamento consente di verificare quali aspetti sono effettivamente garantiti, quali requisiti sono richiesti per l'uso, quali controlli sono previsti per assicurare il rispetto delle regole. Si tratta di uno strumento essenziale per la tutela del consumatore e per la corretta competizione tra operatori che operano sotto lo stesso marchio.

Domande frequenti

Cosa serve in più per registrare un marchio collettivo?

Oltre ai documenti dell'articolo 156, è necessaria copia del regolamento d'uso ai sensi dell'articolo 11, che deve indicare scopo dell'associazione, soggetti legittimati all'uso, condizioni d'uso, prodotti e sanzioni per le violazioni regolamentari.

Che caratteristiche ha un marchio di certificazione?

Identifica prodotti o servizi che soddisfano caratteristiche qualitative predefinite. Il titolare non usa direttamente il marchio ma lo concede a terzi che rispettino i requisiti, fungendo da garante delle qualità certificate verso il pubblico.

Perché serve il regolamento del marchio collettivo?

Per garantire trasparenza sull'uso del marchio: chi può utilizzarlo, a quali condizioni, con quali controlli, con quali sanzioni in caso di violazione. Tutela i consumatori che fanno affidamento sul significato collettivo del segno.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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