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Ultimo aggiornamento: 27 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • La domanda di registrazione di marchio deve contenere identificazione del richiedente, eventuale rivendicazione di priorità, rappresentazione del marchio ed elenco dei prodotti e servizi.
  • L'elenco di prodotti e servizi va organizzato secondo le classi dell'Accordo di Nizza, con chiarezza e precisione sufficienti.
  • Quando vi è un mandatario, alla domanda va allegato l'atto di nomina ai sensi dell'articolo 201 del codice.
  • La precisione nell'elencazione dei prodotti determina l'ambito effettivo della protezione richiesta.

Testo dell'articoloVigente

Art. 156 CPI — Domanda di registrazione di marchio

D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 — testo aggiornato

1. La domanda di registrazione di marchio deve contenere: a) l’identificazione del richiedente ed anche del mandatario, se vi sia; b) la eventuale rivendicazione della priorità ovvero della data da cui decorrono gli effetti della domanda in seguito ad accoglimento di conversione di precedente domanda comunitaria o di registrazione internazionale ai sensi del protocollo relativo all’Accordo di Madrid per la registrazione internazionale dei marchi del 27 giugno 1989, ratificato con legge 12 marzo 1996, n. 169 ; c) la rappresentazione del marchio, che soddisfa i requisiti di cui all’articolo 7, comma 1, lettera b); d) l’elenco dei prodotti o dei servizi che il marchio è destinato a contraddistinguere, raggruppati secondo le classi della classificazione di cui all’Accordo di Nizza sulla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, testo di Ginevra del 13 maggio 1977, ratificato con legge 27 aprile 1982, n. 243 . I prodotti e i servizi per i quali è chiesta la protezione sono identificati dal richiedente con chiarezza e precisione sufficienti a consentire alle autorità competenti e agli operatori economici di determinare, esclusivamente su tale base, l’ambito della protezione richiesta.

2. Quando vi sia mandatario, alla domanda deve essere unito l’atto di nomina ai sensi dell’articolo 201.

Commento

L'articolo 156 disciplina i requisiti essenziali della domanda di registrazione di marchio, costituendo il punto di partenza formale del procedimento di registrazione. La norma definisce con precisione gli elementi obbligatori, in modo da consentire all'UIBM una valutazione tecnica chiara e ai terzi una corretta percezione dell'ambito di protezione richiesta.

L'identificazione del richiedente

La domanda deve contenere l'identificazione del richiedente e del mandatario, se vi sia. L'identificazione precisa è essenziale: dal richiedente derivano la titolarità del diritto, gli effetti del trasferimento, la possibilità di azioni di tutela. Quando il richiedente opera tramite mandatario abilitato (consulente in proprietà industriale o altro soggetto qualificato), l'indicazione del rappresentante è altrettanto importante perché definisce il canale ufficiale di comunicazione con l'UIBM.

La rivendicazione di priorità

La domanda può contenere l'eventuale rivendicazione di priorità, ovvero della data da cui decorrono gli effetti della domanda in seguito ad accoglimento di conversione di precedente domanda comunitaria o di registrazione internazionale ai sensi del Protocollo di Madrid. La rivendicazione di priorità è strumento essenziale per chi ha già iniziato il percorso di tutela in altri Paesi o presso l'EUIPO: consente di mantenere la data del primo deposito ai fini delle anteriorità, garantendo continuità della protezione attraverso giurisdizioni diverse.

La rappresentazione del marchio

La domanda deve contenere la rappresentazione del marchio, che soddisfi i requisiti di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b). Si tratta del cuore della domanda: il marchio è ciò che si vuole proteggere, e la sua rappresentazione deve essere chiara, precisa, autonoma, facilmente accessibile, intelligibile, durevole e oggettiva. La giurisprudenza europea ha sviluppato criteri rigorosi sulla rappresentazione, applicabili anche ai marchi non tradizionali come quelli di posizione, di forma, di colore, sonori, di movimento.

L'elenco dei prodotti e servizi

L'elenco dei prodotti o dei servizi che il marchio è destinato a contraddistinguere deve essere raggruppato secondo le classi della classificazione di cui all'Accordo di Nizza. I prodotti e servizi devono essere identificati con chiarezza e precisione sufficienti a consentire alle autorità competenti e agli operatori economici di determinare, esclusivamente su tale base, l'ambito della protezione richiesta. La precisione nell'identificazione è fondamentale perché determina l'ambito reale della tutela: classi generiche possono essere sufficienti per la registrazione ma generano poi incertezze nei contenziosi successivi.

L'atto di nomina del mandatario

Quando vi è mandatario, alla domanda deve essere unito l'atto di nomina ai sensi dell'articolo 201. La regola assicura la legittimazione del rappresentante: solo soggetti formalmente nominati possono interloquire validamente con l'UIBM per conto del richiedente. L'atto di nomina deve essere conforme ai requisiti dell'articolo 201, che disciplina i mandatari abilitati e le forme dell'incarico, garantendo qualificazione professionale e regolarità della rappresentanza tecnica.

Domande frequenti

Cosa deve contenere la domanda di registrazione di marchio?

Identificazione del richiedente e del mandatario, eventuale rivendicazione di priorità, rappresentazione del marchio conforme all'articolo 7, comma 1, lettera b), e elenco dei prodotti e servizi raggruppati secondo le classi dell'Accordo di Nizza.

Come si identificano i prodotti e servizi nel deposito?

Raggruppati secondo le classi dell'Accordo di Nizza e identificati con chiarezza e precisione sufficienti a determinare l'ambito di protezione. Indicazioni generiche o vaghe possono causare contestazioni e incertezze nel successivo contenzioso.

Serve un mandatario per il deposito?

Non è obbligatorio: la legge consente al richiedente di depositare personalmente. Quando si utilizza un mandatario, è necessario allegare l'atto di nomina ai sensi dell'articolo 201, che disciplina le qualifiche dei rappresentanti abilitati e le forme dell'incarico.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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