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Ultimo aggiornamento: 27 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • La domanda di brevetto deve contenere identificazione del richiedente, del mandatario se presente, e indicazione dell'invenzione in forma di titolo preciso e sintetico.
  • Una domanda non può contenere richiesta di più brevetti né di un solo brevetto per più invenzioni o modelli.
  • Alla domanda vanno uniti descrizione, rivendicazioni, disegni ove possibile, designazione dell'inventore e documenti di priorità.
  • La descrizione deve iniziare con un riassunto di informazione tecnica, seguito dalle rivendicazioni che definiscono l'ambito di protezione.

Testo dell'articoloVigente

Art. 160 CPI — Domanda di brevetto per invenzione e per modello di utilità

D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 — testo aggiornato

1. La domanda deve contenere: a) l’identificazione del richiedente e del mandatario, se vi sia; b) l’indicazione dell’invenzione o del modello, in forma di titolo, che ne esprima brevemente, ma con precisione, i caratteri e lo scopo.

2. Una medesima domanda non può contenere la richiesta di più brevetti, né di un solo brevetto per più invenzioni o modelli.

3. Alla domanda devono essere uniti: a) la descrizione e le rivendicazioni di cui all’articolo 51; b) i disegni dell’invenzione, ove sia possibile; c) la designazione dell’inventore; d) quando vi sia mandatario, anche l’atto di nomina ai sensi dell’articolo 201; e) in caso di rivendicazione di priorità i documenti relativi.

4. La descrizione dell’invenzione o del modello deve iniziare con un riassunto che ha solo fini di informazione tecnica e deve essere seguita da una o più rivendicazioni. Queste ultime devono essere presentate, ove non siano state accluse alla descrizione al momento del deposito, entro il termine di due mesi dalla data della domanda. In tale caso resta ferma la data di deposito già riconosciuta.

Commento

L'articolo 160 disciplina i requisiti formali della domanda di brevetto per invenzione industriale e per modello di utilità. La norma definisce il contenuto necessario del deposito brevettuale, costituendo il punto di partenza di un procedimento amministrativo complesso che porterà eventualmente alla concessione del titolo esclusivo sull'invenzione.

L'identificazione del richiedente e del mandatario

La domanda deve contenere l'identificazione del richiedente e del mandatario, se vi sia. La precisione identificativa è essenziale: dal richiedente derivano la titolarità del diritto, la legittimazione attiva per azioni di tutela, gli effetti delle cessioni e delle licenze. Il mandatario, quando presente, è il canale ufficiale di comunicazione con l'UIBM, particolarmente importante per le procedure brevettuali che possono comportare interazioni tecniche complesse durante l'esame.

Il titolo dell'invenzione

La domanda deve contenere l'indicazione dell'invenzione o del modello in forma di titolo che ne esprima brevemente, ma con precisione, i caratteri e lo scopo. Il titolo dell'invenzione è strumento di identificazione: deve essere sintetico ma sufficientemente preciso da consentire l'individuazione del trovato. Un titolo troppo generico (es. dispositivo elettronico) non è sufficiente; un titolo troppo specifico potrebbe limitare la successiva strategia interpretativa delle rivendicazioni. La buona pratica privilegia titoli che identificano la categoria tecnica e la funzione caratterizzante.

Il principio di unicità dell'invenzione

Una medesima domanda non può contenere la richiesta di più brevetti, né di un solo brevetto per più invenzioni o modelli. Si tratta del principio di unicità dell'invenzione: ogni domanda corrisponde a un'unica invenzione, salvo i casi specifici di unicità inventiva tra rivendicazioni connesse. Il rispetto del principio è essenziale per assicurare la chiarezza dell'esame brevettuale e la corretta identificazione dell'oggetto della tutela. Quando il principio è violato, l'UIBM invita alla divisione della domanda secondo l'articolo 161.

I documenti obbligatori allegati

Alla domanda devono essere uniti la descrizione e le rivendicazioni ai sensi dell'articolo 51, i disegni dell'invenzione ove sia possibile, la designazione dell'inventore, l'atto di nomina del mandatario se presente, i documenti relativi alla priorità eventualmente rivendicata. La descrizione è il cuore della divulgazione tecnica: deve permettere a un esperto del ramo di attuare l'invenzione. Le rivendicazioni definiscono l'ambito esatto della protezione richiesta. I disegni, quando opportuni, supportano la comprensione tecnica. La designazione dell'inventore tutela il diritto morale dell'inventore stesso.

Il riassunto e le rivendicazioni

La descrizione dell'invenzione o del modello deve iniziare con un riassunto a soli fini di informazione tecnica e deve essere seguita da una o più rivendicazioni. Il riassunto funge da indicizzazione e ricerca di anteriorità: aiuta i tecnici a comprendere rapidamente il contenuto dell'invenzione, particolarmente utile nei sistemi di ricerca brevettuale. Le rivendicazioni, se non sono state accluse alla descrizione al momento del deposito, devono essere presentate entro due mesi dalla data della domanda. In tale caso resta ferma la data di deposito già riconosciuta, garantendo flessibilità senza compromettere la priorità del richiedente.

Domande frequenti

Cosa serve per depositare una domanda di brevetto?

Identificazione del richiedente e del mandatario, titolo dell'invenzione preciso e sintetico, descrizione tecnica, rivendicazioni, disegni ove possibile, designazione dell'inventore, eventuale atto di nomina del mandatario e documenti di priorità.

Si può chiedere protezione per più invenzioni in una domanda?

No, vige il principio di unicità: una domanda corrisponde a un'unica invenzione, salvo le ipotesi di unicità inventiva tra rivendicazioni connesse. Quando il principio è violato, l'UIBM invita alla divisione secondo l'articolo 161.

Le rivendicazioni vanno depositate immediatamente?

Possono essere depositate entro due mesi dalla data della domanda se non accluse al momento iniziale. In tale caso la data di deposito già riconosciuta resta ferma, garantendo flessibilità senza pregiudizio della priorità.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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