- La domanda di privativa per varietà vegetale richiede identificazione del richiedente, indicazione del genere o specie, denominazione proposta, nome dell'autore e priorità rivendicata.
- Vanno allegati descrizione della varietà, riproduzione fotografica, informazioni sulle prove di coltivazione, dichiarazione del costitutore e documenti di priorità.
- Per le varietà ibride i componenti genealogici possono essere riservati su richiesta del costitutore.
- La varietà va descritta evidenziando metodo di ottenimento e caratteri morfologici o fisiologici che la differenziano dalle varietà conosciute.
Testo dell'articoloVigente
Art. 164 CPI — Domanda di privativa per varietà vegetale
D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 — testo aggiornato
1. La domanda di privativa per varietà vegetale deve contenere: a) l’identificazione del richiedente ed anche del mandatario, se vi sia; b) l’indicazione in italiano ed in latino del genere o della specie cui la varietà appartiene; c) la denominazione proposta, specificando se trattasi di codice o di nome di fantasia; d) il nome e la nazionalità dell’autore della varietà vegetale; e) l’eventuale rivendicazione della priorità; f) l’elenco dei documenti allegati.
2. Alla domanda devono essere uniti: a) la descrizione della varietà vegetale. In caso di varietà ibrida, a richiesta del costitutore, le informazioni relative ai componenti genealogici non sono messi a disposizione del pubblico dall’ufficio ricevente; b) la riproduzione fotografica della varietà vegetale e delle sue caratteristiche specifiche; c) ogni informazione e documentazione ritenuta utile ai fini dell’esame della domanda, e, in particolare, i risultati degli esami in coltura eventualmente già intrapresi in Italia o all’estero. La documentazione redatta in lingua straniera è corredata da una traduzione in lingua italiana, dichiarata conforme dal richiedente o dal suo mandatario; d) la dichiarazione di cui all’articolo 165; e) i documenti comprovanti le priorità eventualmente rivendicate; f) quando vi sia mandatario, l’atto di nomina ai sensi dell’articolo 201; g) LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS 13 AGOSTO 2010, N. 131 .
3. I documenti indicati al comma 2, lettere d), ed e), possono essere depositati successivamente, ma non oltre il termine di sei mesi dal deposito della domanda. I documenti indicati al comma 2, lettera c), possono essere presentate successivamente ma non oltre la data d’inizio delle prove di coltivazione della varietà.
4. La varietà è descritta in modo da mettere chiaramente in evidenza in quale maniera essa è stata ottenuta e quali sono i caratteri di natura morfologica o fisiologica che la differenziano da altre varietà similari conosciute.
5. Nella descrizione è indicata anche la denominazione proposta dal costitutore.
6. Se trattasi di varietà essenzialmente derivata ai sensi del comma 4 dell’articolo 107, è indicata la varietà iniziale. Se trattasi di varietà geneticamente modificata sono indicati l’origine e la natura della modifica genetica.
Commento
L'articolo 164 disciplina la domanda di privativa per varietà vegetale, configurando il sistema italiano di tutela delle nuove varietà vegetali secondo principi coerenti con la normativa internazionale UPOV e con il sistema comunitario gestito dall'Ufficio comunitario delle varietà vegetali (CPVO). La norma riconosce la peculiarità delle invenzioni vegetali, che richiedono procedure specifiche di accertamento basate su esami in coltura piuttosto che su analisi documentale.
Gli elementi identificativi della domanda
La domanda deve contenere l'identificazione del richiedente e del mandatario, l'indicazione in italiano e in latino del genere o della specie cui la varietà appartiene, la denominazione proposta, il nome e la nazionalità dell'autore della varietà vegetale, l'eventuale rivendicazione della priorità, l'elenco dei documenti allegati. L'uso del nome scientifico latino è essenziale per la precisa identificazione tassonomica della varietà nel sistema internazionale di classificazione, evitando ambiguità che la sola denominazione comune potrebbe generare.
I documenti tecnici
Alla domanda devono essere uniti la descrizione della varietà vegetale, la riproduzione fotografica della varietà e delle sue caratteristiche specifiche, ogni informazione utile ai fini dell'esame, in particolare i risultati degli esami in coltura eventualmente già intrapresi in Italia o all'estero. La documentazione fotografica è particolarmente importante per le varietà vegetali, dove le caratteristiche visive (forma, colore, dimensioni) sono spesso elementi distintivi essenziali. Gli esami in coltura sono lo strumento tecnico per verificare i requisiti di distintività, omogeneità e stabilità.
La tutela dei componenti genealogici delle ibride
In caso di varietà ibrida, a richiesta del costitutore, le informazioni relative ai componenti genealogici non sono messe a disposizione del pubblico dall'ufficio ricevente. La regola tutela il know-how del costitutore: la combinazione genetica che produce una varietà ibrida può essere informazione strategicamente sensibile, e la sua divulgazione potrebbe consentire a concorrenti di replicare l'ibridazione. Il sistema bilancia trasparenza e protezione dell'investimento del costitutore.
Le tempistiche di presentazione dei documenti
I documenti relativi alla dichiarazione del costitutore e ai documenti comprovanti le priorità possono essere depositati successivamente, non oltre sei mesi dal deposito della domanda. I risultati degli esami in coltura possono essere presentati successivamente ma non oltre la data d'inizio delle prove di coltivazione della varietà. La flessibilità sulle tempistiche tiene conto della complessità della documentazione richiesta e dei tempi tipici delle procedure agronomiche, consentendo al richiedente di gestire ordinatamente le proprie attività.
La descrizione della varietà
La varietà è descritta in modo da mettere chiaramente in evidenza in quale maniera essa è stata ottenuta e quali sono i caratteri di natura morfologica o fisiologica che la differenziano da altre varietà similari conosciute. La descrizione costituisce il fondamento dell'esame: deve fornire all'autorità competente gli elementi per valutare i requisiti di novità, distintività, omogeneità e stabilità. La denominazione proposta dal costitutore è inserita nella descrizione e deve rispettare i requisiti dell'articolo 166 sui criteri di accettabilità delle denominazioni varietali. Per le varietà essenzialmente derivate, il rapporto con la varietà originaria deve essere espressamente indicato.
Domande frequenti
Cosa serve per ottenere una privativa su varietà vegetale?
Identificazione del richiedente, indicazione tassonomica in italiano e latino, denominazione proposta, nome dell'autore, descrizione tecnica, riproduzione fotografica, risultati degli esami in coltura e dichiarazione del costitutore. Eventuali priorità vanno documentate.
Si possono mantenere riservati i genitori di una varietà ibrida?
Sì, a richiesta del costitutore, le informazioni sui componenti genealogici di una varietà ibrida non sono rese pubbliche dall'ufficio ricevente. La regola tutela il know-how del costitutore evitando che la divulgazione consenta replicazioni non autorizzate.
Quando si possono presentare i documenti?
Alcuni documenti possono essere depositati successivamente: dichiarazione del costitutore e priorità entro sei mesi dal deposito, risultati degli esami in coltura non oltre l'inizio delle prove di coltivazione. La flessibilità tiene conto dei tempi tecnici delle procedure agronomiche.
Vedi anche