- Disciplina controllo delle emissioni di COV nel ciclo della benzina nella Parte Quinta del Codice dell'Ambiente
- Si fonda sul regime autorizzatorio degli stabilimenti (art. 269)
- Impone il rispetto dei valori limite di emissione e delle BAT
- Attua le direttive UE 2010/75 (IED) e 2008/50 (qualità dell'aria)
- Affida i controlli ad ARPA sotto coordinamento regionale
Testo dell'articoloVigente
Art. 276 Cod. Amb. — controllo delle emissioni di cov derivanti dal deposito della benzina e dalla sua distribuzione dai terminali agli impianti di distribuzione
D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 — testo aggiornato
1. L’Allegato VII alla parte quinta del presente decreto stabilisce le prescrizioni che devono essere rispettate ai fini del controllo delle emissioni di COV relativamente: a) agli impianti di deposito presso i terminali; b) agli impianti di caricamento di benzina presso i terminali; c) agli impianti adibiti al deposito temporaneo di vapori presso i terminali; d) alle cisterne mobili e ai veicoli cisterna; e) agli impianti di deposito presso gli impianti di distribuzione dei carburanti; f) alle attrezzature per le operazioni di trasferimento della benzina presso gli impianti di distribuzione e presso terminali in cui è consentito il deposito temporaneo di vapori.
2. Per impianti di deposito ai sensi del presente articolo si intendono i serbatoi fissi adibiti allo stoccaggio di benzina. Per tali impianti di deposito situati presso i terminali le pertinenti prescrizioni dell’Allegato VII alla parte quinta del presente decreto costituiscono le misure che i gestori devono adottare ai sensi dell’articolo 269, comma
10. Con apposito provvedimento l’autorità competente può disporre deroghe a tali prescrizioni, relativamente agli obblighi di rivestimento, ove necessario ai fini della tutela di aree di particolare pregio sotto il profilo paesaggistico.
3. Per impianti di distribuzione, ai sensi del presente articolo, si intendono gli impianti in cui la benzina viene erogata ai serbatoi di tutti i veicoli a motore da impianti di deposito.
4. Nei terminali all’interno dei quali è movimentata una quantità di benzina inferiore a 10.000 tonnellate/anno e la cui costruzione è stata autorizzata prima del 3 dicembre 1997, ai sensi della normativa vigente al momento dell’autorizzazione, gli impianti di caricamento si adeguano alle disposizioni della parte II, paragrafo 2, dell’Allegato VII alla parte quinta del presente decreto entro il 17 maggio
2010. Fino alla data di adeguamento deve essere garantita l’agibilità delle operazioni di caricamento anche per i veicoli-cisterna con caricamento dall’alto. Per quantità movimentata si intende la quantità totale annua massima di benzina caricata in cisterne mobili dagli impianti di deposito del terminale nei tre anni precedenti il 17 maggio
2000. 5. Le prescrizioni di cui alla parte II, punto 3.2, dell’Allegato VII alla parte quinta del presente decreto si applicano ai veicoli cisterna collaudati dopo il 17 novembre 2000 e si estendono agli altri veicoli cisterna a partire dal 17 maggio
2010. Tali prescrizioni non si applicano ai veicoli cisterna a scomparti tarati, collaudati dopo il 1° gennaio 1990 e attrezzati con un dispositivo che garantisca la completa tenuta di vapori durante la fase di caricamento. A tali veicoli cisterna a scomparti tarati deve essere consentita l’agibilità delle operazioni di caricamento presso gli impianti di deposito dei terminali.
6. Gli stabilimenti in cui sono presenti gli impianti di cui al comma 1, lettera b), non sono soggetti all’autorizzazione di cui all’articolo
269.
Stesso numero, altri codici
- Art. 276 D.Lgs. 209/2005 — Liquidazione coatta amministrativa dell'ultima società controllante italiana
- Art. 276 Codice Civile: Legittimazione passiva
- Articolo 276 Codice della Crisi d'Impresa e dell’Insolvenza
- Articolo 276 Codice di Procedura Civile: Deliberazione
- Art. 276 c.p.p.: Provvedimenti in caso di trasgressione alle pre
- Art. 276 c.p.: Attentato contro il Presidente della Repubblica
Commento
La Parte Quinta del Codice dell'Ambiente regola le emissioni in atmosfera degli stabilimenti, con un'architettura fondata sull'autorizzazione preventiva, sul rispetto di valori limite di emissione e sull'adozione delle migliori tecniche disponibili. La norma in esame contribuisce a definire il perimetro applicativo della disciplina, in attuazione della direttiva 2010/75/UE sulle emissioni industriali e della direttiva 2008/50/CE sulla qualità dell'aria.
Inquadramento sistematico
La disposizione relativa a controllo delle emissioni di COV nel ciclo della benzina si colloca nella Parte Quinta del Codice dell'Ambiente, dedicata alle emissioni in atmosfera. fasi 1 e 2: terminali, deposito, distribuzione, rifornimento. Il sistema è strutturato attorno al regime autorizzatorio (art. 269) e a un articolato apparato di valori limite di emissione (VLE) contenuti negli allegati tecnici, periodicamente aggiornati per adeguamento alle migliori tecniche disponibili (BAT) e alle conclusioni di settore adottate in sede UE.
Coordinamento con AIA e AUA
Per gli stabilimenti soggetti ad AIA (art. 29-ter), l'autorizzazione integrata ambientale ricomprende anche il titolo per le emissioni. Per gli stabilimenti minori, la disciplina opera attraverso l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ex d.P.R. 59/2013 ovvero, per le attività in deroga dell'art. 272, attraverso autorizzazioni generali o comunicazioni semplificate. Il principio è quello dell'integrazione delle valutazioni ambientali per evitare duplicazioni procedimentali.
Migliori tecniche disponibili e VLE
I valori limite di emissione, fissati negli allegati alla Parte Quinta, non costituiscono un parametro statico: la norma impone all'autorità competente di prescrivere le condizioni necessarie a garantire l'utilizzo delle BAT, in coerenza con l'art. 269, comma 4. In linea generale, la giurisprudenza amministrativa ha riconosciuto un ampio margine di discrezionalità tecnica all'autorità regionale, sindacabile in sede giurisdizionale solo per macroscopica irragionevolezza.
Controlli e sanzioni
I controlli sulle emissioni sono affidati ad ARPA, sotto il coordinamento della Regione, secondo piani periodici e con campionamenti programmati o non programmati. Il sistema sanzionatorio dell'art. 279 è graduato: dalle contravvenzioni per esercizio di stabilimenti senza autorizzazione o in violazione delle prescrizioni, agli illeciti amministrativi per violazioni di obblighi formali. La Cassazione ha chiarito che il superamento dei VLE costituisce, in linea generale, illecito istantaneo, salvo che la condotta si protragga nel tempo configurando una pluralità di violazioni.
Connessioni con qualità dell'aria e tutela della salute
La disciplina delle emissioni si interseca con il d.lgs. 155/2010, di attuazione della direttiva 2008/50/CE sulla qualità dell'aria ambiente. Quando i piani regionali di tutela dell'aria rilevano superamenti dei valori obiettivo, l'autorità competente può imporre prescrizioni più stringenti agli stabilimenti, anche in modifica dei titoli abilitativi esistenti. La tutela della salute pubblica costituisce, in ultima istanza, il referente teleologico dell'intero impianto normativo.
Domande frequenti
Quale autorizzazione serve per le emissioni disciplinate dall'articolo 276?
Per gli stabilimenti soggetti ad AIA, il titolo è ricompreso nell'autorizzazione integrata. Per quelli minori, opera l'AUA (d.P.R. 59/2013) o, nei casi dell'art. 272, l'autorizzazione generale o la comunicazione. Il regime è graduato in funzione delle emissioni e della tipologia di attività.
Come si concilia la disciplina con le migliori tecniche disponibili?
L'autorità competente è tenuta a fissare prescrizioni coerenti con le BAT, in attuazione della direttiva 2010/75/UE. I valori limite di emissione costituiscono il punto di equilibrio tra sostenibilità tecnico-economica e tutela della salute e dell'ambiente.
Quali sanzioni si applicano in caso di superamento dei VLE?
Le sanzioni sono previste dall'art. 279. La giurisprudenza ha chiarito che, in linea generale, il superamento dei VLE costituisce illecito istantaneo, fermo restando che condotte protratte possono dar luogo a pluralità di violazioni. Le contravvenzioni possono essere oggetto della procedura estintiva di cui agli artt. 318-bis ss.
Vedi anche