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Ultimo aggiornamento: 27 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • Disciplina raccolta e trasmissione dei dati sulle emissioni nella Parte Quinta del Codice dell'Ambiente
  • Si fonda sul regime autorizzatorio degli stabilimenti (art. 269)
  • Impone il rispetto dei valori limite di emissione e delle BAT
  • Attua le direttive UE 2010/75 (IED) e 2008/50 (qualità dell'aria)
  • Affida i controlli ad ARPA sotto coordinamento regionale

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 274 Cod. Amb. — Raccolta e trasmissione dei dati sulle emissioni dei grandi impianti di combustione e dei medi impianti di combustione

D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 — testo aggiornato

1. Il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare trasmette alla Commissione europea, ogni tre anni, una relazione inerente le emissioni di biossido di zolfo, ossidi di azoto e polveri di tutti i grandi impianti di combustione di cui alla parte quinta del presente decreto, nella quale siano separatamente indicate le emissioni delle raffinerie. Tale relazione è trasmessa per la prima volta entro il 31 dicembre 2007 in relazione al periodo di tre anni che decorre dal 1° gennaio 2004 e, in seguito, entro dodici mesi dalla fine di ciascun successivo periodo di tre anni preso in esame. Il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare trasmette inoltre alla Commissione europea, su richiesta, i dati annuali relativi alle emissioni di biossido di zolfo, ossidi di azoto e polveri dei singoli impianti di combustione.

2. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 NOVEMBRE 2017, N. 183 .

3. PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 15 NOVEMBRE 2017, N. 183 . Il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio presenta alla Commissione europea entro il 31 dicembre di ogni anno, a partire dal 2017, per ciascun impianto di cui all’articolo 273, comma 5, la registrazione del numero di ore operative utilizzate dal 1° gennaio 2016 e, per ciascun impianto di cui all’articolo 273, comma 6, la percentuale della produzione di calore utile, calcolata come media mobile sui cinque anni civili precedenti, fornita ad una rete pubblica di teleriscaldamento sotto forma di vapore o di acqua calda. L’autorità competente, se diversa dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio, comunica a tale Ministero le predette deroghe contestualmente all’applicazione delle stesse specificando, per ciascun impianto, la potenza termica nominale totale, le tipologie di combustibili usati e i valori limite di emissione applicati per ossidi di zolfo, ossidi di azoto e polveri.

4. Entro il 31 maggio di ogni anno, a partire dal 2006, i gestori dei grandi impianti di combustione comunicano all’Istituto superiore per la prevenzione e la ricerca ambientale (ISPRA), con le modalità previste alla Parte III dell’Allegato II alla Parte Quinta, la tipologia dell’impianto gestito, la data di messa in esercizio dell’impianto e, con riferimento all’anno precedente, le emissioni totali, di biossido di zolfo, ossidi di azoto e polveri, determinate conformemente alle prescrizioni della Parte IV dell’Allegato II alla Parte Quinta, la quantità annua totale di energia prodotta rispettivamente dal carbone, dalla lignite, dalle biomasse, dalla torba, dagli altri combustibili solidi, dai combustibili liquidi, dal gas naturale e dagli altri gas, riferita al potere calorifico netto, le ore operative, nonché la caratterizzazione dei sistemi di abbattimento delle emissioni. In caso di mancata comunicazione dei dati e delle informazioni di cui al presente comma, il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, anche ai fini di quanto previsto dall’ articolo 650 del codice penale , ordina al gestore inadempiente di provvedere.

5. L’ISPRA, sulla base delle informazioni di cui al comma 4, elabora una relazione in cui sono riportate le emissioni di biossido di zolfo, ossidi di azoto e polveri di tutti i grandi impianti di combustione di cui alla parte quinta del presente decreto. Tale relazione deve riportare tutti gli elementi previsti dal comma

4. Almeno due mesi prima della scadenza prevista dal comma 1 per la trasmissione dei dati alla Commissione europea, l’ISPRA trasmette al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare la suddetta relazione, nonché i dati disaggregati relativi a ciascun impianto.

6. I dati di cui al comma 4 sono raccolti e inviati in formato elettronico. A tal fine debbono essere osservate, ove disponibili, le procedure indicate sul sito internet del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare. La relazione di cui al comma 5, nonché i dati disaggregati raccolti dall’ISPRA sono resi disponibili alle autorità competenti sul sito internet del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e sul sito internet dell’ISPRA.

7. Entro il 31 dicembre di ogni anno, a partire dal 2017, il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare comunica alla Commissione europea, con riferimento all’anno precedente: a) per gli impianti di combustione cui si applica la Parte II, sezione 1, lettera C, dell’Allegato II alla Parte Quinta, il tenore di zolfo del combustibile solido indigeno usato e il grado di desolforazione raggiunto come media mensile; la prima comunicazione indica anche la motivazione tecnica dell’impossibilità di rispettare i valori limite di emissione oggetto di deroga; b) il numero di ore operative annue utilizzate dagli impianti di combustione a cui sono state concesse le deroghe previste all’Allegato II, parte II, alla Parte Quinta, sezione I, lettera A, paragrafo 2, sezione 2, lettera A, paragrafo 2, sezione 4, lettera A, paragrafo 1, note 1, 4 e 5, e sezione 4, lettera A-bis, paragrafo

3. 8. L’autorità competente, se diversa dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio, comunica a tale Ministero le deroghe di cui alle lettere a) e b) contestualmente all’applicazione delle stesse.

8-bis. Il Ministero dell’ambiente trasmette alla Commissione europea, sulla base dei formati da questa adottati: a) entro il 1° gennaio 2021, una relazione contenente una stima delle emissioni totali annue di monossido di carbonio dei medi impianti di combustione e dei medi impianti termici civili e le informazioni relative alle concentrazioni di monossido di carbonio nelle emissioni di tali impianti, raggruppate per tipo di combustibile e classe di capacità; b) entro il 1° ottobre 2026 ed entro il 1° ottobre 2031, una relazione contenente le informazioni qualitative e quantitative relative all’applicazione delle norme vigenti in materia di medi impianti di combustione e medi impianti termici civili, incluse le attività finalizzate a verificare la conformità degli impianti. La prima relazione contiene anche una stima delle emissioni totali annue di polveri, ossidi di azoto e ossidi di zolfo dei medi impianti di combustione e dei medi impianti termici civili, raggruppate per tipo di impianto, tipo di combustibile e classe di capacità.

8-ter. Con decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare sono stabiliti i dati, i metodi di stima, i tempi e le modalità delle comunicazioni che i gestori dei medi impianti di combustione e le autorità competenti di cui ai titoli I e II alla Parte Quinta effettuano all’ISPRA ed al predetto Ministero ai fini della predisposizione delle relazioni previste al comma

8-bis. L’ISPRA, sulla base di tali informazioni, elabora un rapporto, conforme ai pertinenti formati adottati dalla Commissione europea, da inviare al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare almeno tre mesi prima dei termini previsti al comma

8-bis.

Commento

La Parte Quinta del Codice dell'Ambiente regola le emissioni in atmosfera degli stabilimenti, con un'architettura fondata sull'autorizzazione preventiva, sul rispetto di valori limite di emissione e sull'adozione delle migliori tecniche disponibili. La norma in esame contribuisce a definire il perimetro applicativo della disciplina, in attuazione della direttiva 2010/75/UE sulle emissioni industriali e della direttiva 2008/50/CE sulla qualità dell'aria.

Inquadramento sistematico

La disposizione relativa a raccolta e trasmissione dei dati sulle emissioni si colloca nella Parte Quinta del Codice dell'Ambiente, dedicata alle emissioni in atmosfera. obblighi di reporting verso ISPRA per inventari nazionali. Il sistema è strutturato attorno al regime autorizzatorio (art. 269) e a un articolato apparato di valori limite di emissione (VLE) contenuti negli allegati tecnici, periodicamente aggiornati per adeguamento alle migliori tecniche disponibili (BAT) e alle conclusioni di settore adottate in sede UE.

Coordinamento con AIA e AUA

Per gli stabilimenti soggetti ad AIA (art. 29-ter), l'autorizzazione integrata ambientale ricomprende anche il titolo per le emissioni. Per gli stabilimenti minori, la disciplina opera attraverso l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ex d.P.R. 59/2013 ovvero, per le attività in deroga dell'art. 272, attraverso autorizzazioni generali o comunicazioni semplificate. Il principio è quello dell'integrazione delle valutazioni ambientali per evitare duplicazioni procedimentali.

Migliori tecniche disponibili e VLE

I valori limite di emissione, fissati negli allegati alla Parte Quinta, non costituiscono un parametro statico: la norma impone all'autorità competente di prescrivere le condizioni necessarie a garantire l'utilizzo delle BAT, in coerenza con l'art. 269, comma 4. In linea generale, la giurisprudenza amministrativa ha riconosciuto un ampio margine di discrezionalità tecnica all'autorità regionale, sindacabile in sede giurisdizionale solo per macroscopica irragionevolezza.

Controlli e sanzioni

I controlli sulle emissioni sono affidati ad ARPA, sotto il coordinamento della Regione, secondo piani periodici e con campionamenti programmati o non programmati. Il sistema sanzionatorio dell'art. 279 è graduato: dalle contravvenzioni per esercizio di stabilimenti senza autorizzazione o in violazione delle prescrizioni, agli illeciti amministrativi per violazioni di obblighi formali. La Cassazione ha chiarito che il superamento dei VLE costituisce, in linea generale, illecito istantaneo, salvo che la condotta si protragga nel tempo configurando una pluralità di violazioni.

Connessioni con qualità dell'aria e tutela della salute

La disciplina delle emissioni si interseca con il d.lgs. 155/2010, di attuazione della direttiva 2008/50/CE sulla qualità dell'aria ambiente. Quando i piani regionali di tutela dell'aria rilevano superamenti dei valori obiettivo, l'autorità competente può imporre prescrizioni più stringenti agli stabilimenti, anche in modifica dei titoli abilitativi esistenti. La tutela della salute pubblica costituisce, in ultima istanza, il referente teleologico dell'intero impianto normativo.

Domande frequenti

Quale autorizzazione serve per le emissioni disciplinate dall'articolo 274?

Per gli stabilimenti soggetti ad AIA, il titolo è ricompreso nell'autorizzazione integrata. Per quelli minori, opera l'AUA (d.P.R. 59/2013) o, nei casi dell'art. 272, l'autorizzazione generale o la comunicazione. Il regime è graduato in funzione delle emissioni e della tipologia di attività.

Come si concilia la disciplina con le migliori tecniche disponibili?

L'autorità competente è tenuta a fissare prescrizioni coerenti con le BAT, in attuazione della direttiva 2010/75/UE. I valori limite di emissione costituiscono il punto di equilibrio tra sostenibilità tecnico-economica e tutela della salute e dell'ambiente.

Quali sanzioni si applicano in caso di superamento dei VLE?

Le sanzioni sono previste dall'art. 279. La giurisprudenza ha chiarito che, in linea generale, il superamento dei VLE costituisce illecito istantaneo, fermo restando che condotte protratte possono dar luogo a pluralità di violazioni. Le contravvenzioni possono essere oggetto della procedura estintiva di cui agli artt. 318-bis ss.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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