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Ultimo aggiornamento: 27 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • Disciplina recupero di COV negli impianti di distribuzione benzina nella Parte Quinta del Codice dell'Ambiente
  • Si fonda sul regime autorizzatorio degli stabilimenti (art. 269)
  • Impone il rispetto dei valori limite di emissione e delle BAT
  • Attua le direttive UE 2010/75 (IED) e 2008/50 (qualità dell'aria)
  • Affida i controlli ad ARPA sotto coordinamento regionale

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 277 Cod. Amb. — Recupero di cov prodotti durante le operazioni di rifornimento presso gli impianti di distribuzione di benzina

D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 — testo aggiornato

1. I distributori degli impianti di distribuzione di benzina devono essere attrezzati con sistemi di recupero dei vapori di benzina prodotti durante le operazioni di rifornimento.

2. I nuovi impianti di distribuzione di benzina e quelli esistenti soggetti a ristrutturazione completa devono essere equipaggiati con sistemi di recupero dei vapori di benzina conformi ai requisiti previsti, per i sistemi di recupero di fase II, all’allegato VIII alla parte quinta del presente decreto, nonché essere sottoposti ai controlli previsti all’allegato VIII medesimo, se: a) il flusso è superiore a 500 m³/ anno; b) il flusso è superiore a 100 m³/ anno e sono situati in edifici utilizzati in modo permanente come luoghi di residenza o di lavoro.

3. Negli impianti esistenti di distribuzione di benzina, aventi un flusso superiore a 3.000 mc all’anno, i sistemi di recupero devono rispettare, entro il 31 dicembre 2018, i requisiti di efficienza e gli obblighi di controllo previsti per i sistemi di recupero di fase II dall’allegato VIII alla parte quinta del presente decreto.

4. Negli impianti di distribuzione di benzina esistenti, di cui ai commi 2 e 3, i sistemi di recupero devono rispettare, fino alla ristrutturazione completa o fino all’adeguamento previsto al comma 3, i requisiti di efficienza e gli obblighi di controllo previsti all’allegato VIII alla parte quinta del presente decreto per i sistemi di recupero diversi da quelli di fase II. È fatta comunque salva, presso tali impianti, la possibilità di rispettare i requisiti di efficienza e gli obblighi di controllo previsti per i sistemi di recupero di fase II.

5. I commi 2 e 3 non si applicano agli impianti di distribuzione di benzina utilizzati esclusivamente in relazione alla produzione e alla consegna di nuovi veicoli a motore ai fini del primo rifornimento di tali veicoli.

6. Negli impianti di distribuzione diversi da quelli di cui ai commi 2 e 3 i sistemi di recupero devono rispettare i requisiti di efficienza e gli obblighi di controllo previsti dall’allegato VIII alla parte quinta del presente decreto per i sistemi di recupero diversi da quelli di fase II.

7. Il flusso previsto dai commi 2 e 3 si calcola considerando la media degli anni civili in cui l’impianto è stato in esercizio nei tre anni antecedenti il 2012 oppure, se durante tale periodo non vi è stato almeno un anno civile di esercizio, … una stima effettuata dal gestore e documentata con atti da tenere a disposizione presso l’impianto; se la media della quantità di benzina scaricata nei tre anni civili successivi a quello della messa in esercizio dell’impianto supera, diversamente dalla stima, il flusso di cui al comma 3, il titolare dell’autorizzazione o della concessione dell’impianto è tenuto all’obbligo di adeguamento previsto da tale disposizione.

8. I dispositivi componenti i sistemi di recupero dei vapori devono essere omologati dal Ministero dell’interno, a cui il costruttore presenta apposita istanza corredata della documentazione necessaria ad identificare i dispositivi e dalla certificazione di cui all’allegato VIII alla parte quinta del presente decreto. Ai fini del rilascio dell’omologazione, il Ministero dell’interno verifica la rispondenza dei dispositivi ai requisiti di efficienza previsti dal presente articolo ed ai requisiti di sicurezza antincendio previsti dalla vigente normativa. In caso di mancata pronuncia l’omologazione si intende negata.

9. I dispositivi componenti i sistemi di recupero dei vapori che sono stati omologati dalle competenti autorità di altri Paesi appartenenti all’Unione europea possono essere utilizzati per attrezzare i distributori degli impianti di distribuzione, previo riconoscimento da parte del Ministero dell’interno, a cui il costruttore presenta apposita istanza, corredata dalla documentazione necessaria ad identificare i dispositivi, dalle certificazioni di prova rilasciate dalle competenti autorità estere e da una traduzione giurata in lingua italiana di tali documenti e certificazioni. Ai fini del riconoscimento, il Ministero dell’interno verifica i documenti e le certificazioni trasmessi, da cui deve risultare il rispetto dei requisiti di efficienza previsti dal presente articolo, e verifica la rispondenza dei dispositivi ai requisiti di sicurezza antincendio previsti dalla vigente normativa. In caso di mancata pronuncia il riconoscimento si intende negato.

10. Durante le operazioni di rifornimento i gestori degli impianti di distribuzione devono mantenere in funzione i sistemi di recupero dei vapori di cui al presente articolo.

11. Presso gli impianti di distribuzione attrezzati con sistemi di recupero dei vapori di benzina di fase II, deve essere esposto, sui distributori o vicino agli stessi, un cartello, una etichetta o un altro tipo di supporto che informi i consumatori circa l’esistenza di tale sistema. Presso gli impianti di distribuzione esistenti previsti dal comma 4 che, alla data del 1° gennaio 2012, sono già attrezzati con sistemi di recupero dei vapori di benzina di fase II, tale obbligo di informazione si applica entro i due mesi successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto.

12. I gestori degli impianti di distribuzione di benzina devono rispettare gli obblighi di documentazione previsti dall’allegato VIII alla parte quinta del presente decreto.

Commento

La Parte Quinta del Codice dell'Ambiente regola le emissioni in atmosfera degli stabilimenti, con un'architettura fondata sull'autorizzazione preventiva, sul rispetto di valori limite di emissione e sull'adozione delle migliori tecniche disponibili. La norma in esame contribuisce a definire il perimetro applicativo della disciplina, in attuazione della direttiva 2010/75/UE sulle emissioni industriali e della direttiva 2008/50/CE sulla qualità dell'aria.

Inquadramento sistematico

La disposizione relativa a recupero di COV negli impianti di distribuzione benzina si colloca nella Parte Quinta del Codice dell'Ambiente, dedicata alle emissioni in atmosfera. fase 2: sistemi di recupero vapori al rifornimento veicoli. Il sistema è strutturato attorno al regime autorizzatorio (art. 269) e a un articolato apparato di valori limite di emissione (VLE) contenuti negli allegati tecnici, periodicamente aggiornati per adeguamento alle migliori tecniche disponibili (BAT) e alle conclusioni di settore adottate in sede UE.

Coordinamento con AIA e AUA

Per gli stabilimenti soggetti ad AIA (art. 29-ter), l'autorizzazione integrata ambientale ricomprende anche il titolo per le emissioni. Per gli stabilimenti minori, la disciplina opera attraverso l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ex d.P.R. 59/2013 ovvero, per le attività in deroga dell'art. 272, attraverso autorizzazioni generali o comunicazioni semplificate. Il principio è quello dell'integrazione delle valutazioni ambientali per evitare duplicazioni procedimentali.

Migliori tecniche disponibili e VLE

I valori limite di emissione, fissati negli allegati alla Parte Quinta, non costituiscono un parametro statico: la norma impone all'autorità competente di prescrivere le condizioni necessarie a garantire l'utilizzo delle BAT, in coerenza con l'art. 269, comma 4. In linea generale, la giurisprudenza amministrativa ha riconosciuto un ampio margine di discrezionalità tecnica all'autorità regionale, sindacabile in sede giurisdizionale solo per macroscopica irragionevolezza.

Controlli e sanzioni

I controlli sulle emissioni sono affidati ad ARPA, sotto il coordinamento della Regione, secondo piani periodici e con campionamenti programmati o non programmati. Il sistema sanzionatorio dell'art. 279 è graduato: dalle contravvenzioni per esercizio di stabilimenti senza autorizzazione o in violazione delle prescrizioni, agli illeciti amministrativi per violazioni di obblighi formali. La Cassazione ha chiarito che il superamento dei VLE costituisce, in linea generale, illecito istantaneo, salvo che la condotta si protragga nel tempo configurando una pluralità di violazioni.

Connessioni con qualità dell'aria e tutela della salute

La disciplina delle emissioni si interseca con il d.lgs. 155/2010, di attuazione della direttiva 2008/50/CE sulla qualità dell'aria ambiente. Quando i piani regionali di tutela dell'aria rilevano superamenti dei valori obiettivo, l'autorità competente può imporre prescrizioni più stringenti agli stabilimenti, anche in modifica dei titoli abilitativi esistenti. La tutela della salute pubblica costituisce, in ultima istanza, il referente teleologico dell'intero impianto normativo.

Domande frequenti

Quale autorizzazione serve per le emissioni disciplinate dall'articolo 277?

Per gli stabilimenti soggetti ad AIA, il titolo è ricompreso nell'autorizzazione integrata. Per quelli minori, opera l'AUA (d.P.R. 59/2013) o, nei casi dell'art. 272, l'autorizzazione generale o la comunicazione. Il regime è graduato in funzione delle emissioni e della tipologia di attività.

Come si concilia la disciplina con le migliori tecniche disponibili?

L'autorità competente è tenuta a fissare prescrizioni coerenti con le BAT, in attuazione della direttiva 2010/75/UE. I valori limite di emissione costituiscono il punto di equilibrio tra sostenibilità tecnico-economica e tutela della salute e dell'ambiente.

Quali sanzioni si applicano in caso di superamento dei VLE?

Le sanzioni sono previste dall'art. 279. La giurisprudenza ha chiarito che, in linea generale, il superamento dei VLE costituisce illecito istantaneo, fermo restando che condotte protratte possono dar luogo a pluralità di violazioni. Le contravvenzioni possono essere oggetto della procedura estintiva di cui agli artt. 318-bis ss.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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