Autore: Andrea Marton

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Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
  • Le tabelle retributive CCNL sono ricostruite dai PDF ARAN e dai testi contrattuali depositati dalle parti firmatarie.
  • Vigenze e rinnovi sono verificati alla fonte e riportati con la data della verifica: quando un contratto viene rinnovato, le schede collegate vengono corrette.
  • Importi, aliquote e scadenze sono verificati sulle fonti primarie indicate in fondo a ogni scheda, con la data della verifica.
  • Gli errori segnalati vengono corretti e la correzione resta visibile nella pagina.

Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

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I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • Art. 191 TULPS – Locale meretricio abusivo (abrogato)

    Art. 191 TULPS

    R.D. 18 giugno 1931, n. 773 – Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza

    Nessun locale di meretricio può essere posto in esercizio prima della dichiarazione di cui all'articolo precedente.

    Il locale abusivamente aperto è fatto chiudere dall'autorità di pubblica sicurezza entro le 24 ore.

    Tale disposizione si applica anche ai locali occupati da una sola persona che eserciti abitualmente il meretricio.

    Il contravventore è punito con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da lire mille a diecimila .

  • Art. 119 T.U. Edilizia – Regolamento di attuazione (abrogato)

    Art. 119 T.U. Edilizia – Regolamento di attuazione (abrogato)

    Art. 119 T.U. Edilizia – Regolamento di attuazione

    D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 – Testo unico dell’edilizia

    Articolo abrogato. Non è più in vigore: l’abrogazione è stata disposta dal D.L. 28 dicembre 2006, n. 300 convertito, con modificazioni dalla L. 26 febbraio 2007, n. 17. Il testo previgente è riportato qui sotto a fini di consultazione storica.

    Testo previgente

    L) Regolamento di attuazione ( legge 18 maggio 1990, n. 46, art. 15 ) 1.

    Con regolamento di attuazione, emanato ai sensi dell’ articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 , sono precisati i limiti per i quali risulti obbligatoria la redazione del progetto di cui all’articolo 110 e sono definiti i criteri e le modalità di redazione del progetto stesso in relazione al grado di complessità tecnica dell’installazione degli impianti, tenuto conto dell’evoluzione tecnologica, per fini di prevenzione e di sicurezza

  • Art. 57 D.Lgs. 150/2022 – Relazione e comunicazioni all’autorità giudiziaria

    Art. 57 D.Lgs. 150/2022 – Relazione e comunicazioni all’autorità giudiziaria

    D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 – testo aggiornato

    1. Al termine del programma viene trasmessa all’autorità giudiziaria procedente una relazione redatta dal mediatore contenente la descrizione delle attività svolte e dell’esito riparativo raggiunto. Ulteriori informazioni sono trasmesse su richiesta dei partecipanti e con il loro consenso.

    2. Il mediatore comunica all’autorità giudiziaria procedente anche la mancata effettuazione del programma, l’interruzione dello stesso o il mancato raggiungimento di un esito riparativo, fermo restando quanto disposto dall’articolo 58.

  • Articolo 181 Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

    Articolo 181 Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

    Art. 181 CCII – Contratto di borsa a termine

    D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 – testo aggiornato ai correttivi D.Lgs. 83/2022 e D.Lgs. 136/2024.

    1. Il contratto di borsa a termine, se il termine scade dopo l’apertura della liquidazione giudiziale del patrimonio di uno dei contraenti, si scioglie alla data dell’apertura della procedura.

    2. La differenza fra il prezzo contrattuale e il valore delle cose o dei titoli alla data dell’apertura della procedura è versata al curatore, se il contraente il cui patrimonio è sottoposto a liquidazione giudiziale risulta in credito o è ammessa al passivo nel caso contrario.

  • Art. 114 T.U. Edilizia – Responsabilità del committente o del proprietario (legge 18 maggio 1990, n. 46, art. 10) (abrogato)

    Art. 114 T.U. Edilizia – Responsabilità del committente o del proprietario (legge 18 maggio 1990, n. 46, art. 10) (abrogato)

    Art. 114 T.U. Edilizia – Responsabilità del committente o del proprietario (legge 18 maggio 1990, n. 46, art. 10)

    D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 – Testo unico dell’edilizia

    Articolo abrogato. Non è più in vigore: l’abrogazione è stata disposta dal D.L. 28 dicembre 2006, n. 300 convertito, con modificazioni dalla L. 26 febbraio 2007, n. 17. Il testo previgente è riportato qui sotto a fini di consultazione storica.

    Testo previgente

    L) Responsabilità del committente o del proprietario ( legge 18 maggio 1990, n. 46, art. 10 ) 1.

    Il committente o il proprietario è tenuto ad affidare i lavori di installazione, di trasformazione, di ampliamento e di manutenzione degli impianti di cui all’articolo 107 ad imprese abilitate ai sensi dell’articolo 108

  • Art. 32 D.Lgs. 201/2022 – Disposizioni di coordinamento in materia di trasporto pubblico locale

    Art. 32 D.Lgs. 201/2022 – Disposizioni di coordinamento in materia di trasporto pubblico locale

    Testo unico dei servizi pubblici locali di rilevanza economica (D.Lgs. 23 dicembre 2022, n. 201)

    1. Fermo restando quanto previsto dal titolo I e dal diritto dell’Unione europea, al settore del trasporto pubblico locale trovano diretta applicazione le disposizioni di cui al titolo III, fatto salvo quanto previsto dai commi 2 e 3, nonché gli articoli 29, 30 e 31.

    2. Ai fini della scelta delle modalità di gestione e affidamento del servizio, si tiene anche conto di quelle indicate dalla normativa europea di settore, nei casi e nei limiti dalla stessa previsti, ferma restando l’applicabilità dell’articolo 14, commi 2 e 3 e dell’articolo 17.

    3. Ai fini della tutela occupazionale dei lavoratori di cui all’articolo 20 nonché dell’applicazione delle disposizioni di cui al titolo II e al titolo IV e V, si tiene conto anche della vigente disciplina di settore.

    4. Ai fini dell’assolvimento dell’obbligo di cui all’ articolo 7, paragrafo 1 regolamento (CE) del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007, n. 1370, gli enti locali possono integrare la relazione di cui all’articolo 30 del presente decreto con i contenuti previsti dal predetto articolo 7, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1370 del 2007.

  • Art. 113 T.U. Edilizia – Dichiarazione di conformità (abrogato)

    Art. 113 T.U. Edilizia – Dichiarazione di conformità (abrogato)

    Art. 113 T.U. Edilizia – Dichiarazione di conformità

    D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 – Testo unico dell’edilizia

    Articolo abrogato. Non è più in vigore: l’abrogazione è stata disposta dal D.L. 28 dicembre 2006, n. 300 convertito, con modificazioni dalla L. 26 febbraio 2007, n. 17. Il testo previgente è riportato qui sotto a fini di consultazione storica.

    Testo previgente

    L) Dichiarazione di conformità ( legge 18 maggio 1990, n. 46, art. 9 ) 1.

    Al termine dei lavori l’impresa installatrice è tenuta a rilasciare al committente la dichiarazione di conformità degli impianti realizzati nel rispetto delle norme di cui all’articolo 112.

    Di tale dichiarazione, sottoscritta dal titolare dell’impresa installatrice e recante i numeri di partita IVA e di iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, faranno parte integrante la relazione contenente la tipologia dei materiali impiegati nonché, ove previsto, il progetto di cui all’articolo 110

  • Art. 112 T.U. Edilizia – Installazione degli impianti (abrogato)

    Art. 112 T.U. Edilizia – Installazione degli impianti (abrogato)

    Art. 112 T.U. Edilizia – Installazione degli impianti

    D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 – Testo unico dell’edilizia

    Articolo abrogato. Non è più in vigore: l’abrogazione è stata disposta dal D.L. 28 dicembre 2006, n. 300 convertito, con modificazioni dalla L. 26 febbraio 2007, n. 17. Il testo previgente è riportato qui sotto a fini di consultazione storica.

    Testo previgente

    L) Installazione degli impianti ( legge 18 maggio 1990, n. 46, art. 7 ) 1.

    Le imprese installatrici sono tenute ad eseguire gli impianti a regola d’arte utilizzando allo scopo materiali parimenti costruiti a regola d’arte.

    I materiali ed i componenti realizzati secondo le norme tecniche di sicurezza dell’Ente italiano di unificazione (UNI) e del Comitato elettrotecnico italiano (CEI), nonché nel rispetto di quanto prescritto dalla legislazione tecnica vigente in materia, si considerano costruiti a regola d’arte.

    2. In particolare gli impianti elettrici devono essere dotati di impianti di messa a terra e di interruttori differenziali ad alta sensibilità o di altri sistemi di protezione equivalenti.

    3. Tutti gli impianti realizzati alla data del 13 marzo 1990 devono essere adeguati a quanto previsto dal presente articolo.

    4. Con decreto del Ministro delle attività produttive, saranno fissati i termini e le modalità per l’adeguamento degli impianti di cui al comma 3. ————— Nota redazionale Il testo del presente articolo è già integrato con le correzioni apportate dall’avviso di rettifica pubblicato in G.U.

    13/11/2001, n. 264 durante il periodo di “vacatio legis” È possibile visualizzare il testo originario accedendo alla versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione

  • Art. 63 D.Lgs. 346/1990 – Entrata in vigore

    Art. 63 D.Lgs. 346/1990 – Entrata in vigore

    Art. 63 D.Lgs. 346/1990 (Imposta Successioni) – Entrata in vigore

    In vigore dal 01/01/1991

    1. Il presente testo unico entra in vigore il 1° gennaio 1991 e si applica alle successioni aperte e alle donazioni fatte a partire da tale data. ALLEGATO Prospetto dei coefficienti (1) Note: (1) Allegato inserito dall’art. 1, comma 1, lett. fff), DLgs. 18.9.2024 n. 139, pubblicato in G.U. 2.10.2024 n. 231. Ai sensi del successivo art. 9, comma 3, la presente disposizione ha effetto a partire dall’1.1.2025 e si applica agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate o presentate per la registrazione a partire da tale data, nonché alle successioni aperte e agli atti a titolo gratuito fatti a partire da tale data. Si veda anche l’art. 1, comma 3, DM 27.12.2024, pubblicato in G.U. 31.12.2024 n. 305. DOCUMENTAZIONE – Tabella di raffronto tra le “vecchie” disposizioni e il nuovo Testo unico

  • Art. 62 D.Lgs. 346/1990 – Agevolazioni

    Art. 62 D.Lgs. 346/1990 – Agevolazioni

    Art. 62 D.Lgs. 346/1990 (Imposta Successioni) – Agevolazioni

    In vigore dal 01/01/1991

    1. Restano ferme le agevolazioni previste da altre disposizioni di legge.

  • Art. 109 T.U. Edilizia – Requisiti tecnico-professionali (abrogato)

    Art. 109 T.U. Edilizia – Requisiti tecnico-professionali (abrogato)

    Art. 109 T.U. Edilizia – Requisiti tecnico-professionali

    D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 – Testo unico dell’edilizia

    Articolo abrogato. Non è più in vigore: l’abrogazione è stata disposta dal D.L. 28 dicembre 2006, n. 300 convertito, con modificazioni dalla L. 26 febbraio 2007, n. 17. Il testo previgente è riportato qui sotto a fini di consultazione storica.

    Testo previgente

    (L) Requisiti tecnico-professionali ( legge 18 maggio 1990, n. 46, art. 3 ) 1.

    I requisiti tecnico-professionali di cui all’articolo 108, comma 2, sono i seguenti: a) laurea in materia tecnica specifica conseguita presso una università statale o legalmente riconosciuta; b) oppure diploma di scuola secondaria superiore conseguito, con specializzazione relativa al settore delle attività di cui all’articolo 110, comma 1, presso un istituto statale o legalmente riconosciuto, previo un periodo di inserimento, di almeno un anno continuativo, alle dirette dipendenze di una impresa del settore; c) oppure titolo o attestato conseguito ai sensi della legislazione vigente in materia di formazione professionale, previo un periodo di inserimento, di almeno due anni consecutivi, alle dirette dipendenze di una impresa del settore; d) oppure prestazione lavorativa svolta, alle dirette dipendenze di una impresa del settore, nel medesimo ramo di attività dell’impresa stessa, per un periodo non inferiore a tre anni, escluso quello computato ai fini dell’apprendistato, in qualità di operaio installatore con qualifica di specializzato nelle attività di installazione, di trasformazione, di ampliamento e di manutenzione degli impianti di cui all’articolo 107.

    2. È istituito presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura un albo dei soggetti in possesso dei requisiti professionali di cui al comma 1.

    Le modalità per l’accertamento del possesso dei titoli professionali, sono stabiliti con decreto del Ministero delle attività produttive. ————— Nota redazionale Il testo del presente articolo è già integrato con le correzioni apportate dall’avviso di rettifica pubblicato in G.U.

    13/11/2001, n. 264 durante il periodo di “vacatio legis” È possibile visualizzare il testo originario accedendo alla versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione

  • Art. 61 D.Lgs. 346/1990 – Vedi art. 80, secondo comma, T.U. registro (abrogato)

    Art. 61 D.Lgs. 346/1990 – Vedi art. 80, secondo comma, T.U. registro (abrogato)

    Art. 61 D.Lgs. 346/1990 – Vedi art. 80, secondo comma, T.U. registro

    D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346 – Testo unico dell’imposta sulle successioni e donazioni

    Articolo abrogato. Non è più in vigore: l’abrogazione è stata disposta dal D.Lgs. 18 settembre 2024, n. 139. Il testo previgente è riportato qui sotto a fini di consultazione storica.

    Testo previgente

    Consolidazione dell’usufrutto 1.

    L’imposta relativa alla riunione dell’usufrutto alla nuda proprietà trasferita a titolo gratuito o per causa di morte si applica solo se la consolidazione dell’usufrutto si è verificata anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 637 .

    Non si fa luogo a rimborso delle imposte già pagate

Informazione di carattere generale. I calcoli e le indicazioni di questa pagina hanno finalità divulgativa e si basano sulle fonti ufficiali indicate nel metodo editoriale. Non sostituiscono il parere di un professionista abilitato: per la valutazione del caso concreto è necessario rivolgersi a un avvocato, a un commercialista o a un consulente iscritto al proprio albo.