Autore: Andrea Marton

Autore

Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
  • Le tabelle retributive CCNL sono ricostruite dai PDF ARAN e dai testi contrattuali depositati dalle parti firmatarie.
  • Vigenze e rinnovi sono verificati alla fonte e riportati con la data della verifica: quando un contratto viene rinnovato, le schede collegate vengono corrette.
  • Importi, aliquote e scadenze sono verificati sulle fonti primarie indicate in fondo a ogni scheda, con la data della verifica.
  • Gli errori segnalati vengono corretti e la correzione resta visibile nella pagina.

Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

Profilo LinkedIn ›

I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • Art. 60 D.Lgs. 346/1990 – Rinvio

    Art. 60 D.Lgs. 346/1990 – Rinvio

    Art. 60 D.Lgs. 346/1990 (Imposta Successioni) – Rinvio

    In vigore dal 01/01/1991

    1. Per le modalità e i termini della liquidazione dell’imposta o maggiore imposta determinata a norma degli articoli 56, 56-bis e 57 (1), per la rettifica del valore dei beni e dei diritti, per l’applicazione dell’imposta in caso di omissione della richiesta di registrazione, per la riscossione e il rimborso dell’imposta, per i divieti e gli obblighi a carico di terzi e per le sanzioni si applicano, in quanto non diversamente disposto in questo titolo e nell’art. 34 commi 4 e 8, le disposizioni del testo unico sull’imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131. Note: (1) Le parole “56, 56-bis e 57” sono state sostituite alle precedenti “56 e 57” dall’art. 1, comma 1, lett. ddd), DLgs. 18.9.2024 n. 139, pubblicato in G.U. 2.10.2024 n. 231. Ai sensi del successivo art. 9, comma 3, la presente disposizione ha effetto a partire dall’1.1.2025 e si applica agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate o presentate per la registrazione a partire da tale data, nonché alle successioni aperte e agli atti a titolo gratuito fatti a partire da tale data. TITOLO IV – Disposizioni transitorie e finali

  • Art. 108 T.U. Edilizia – Soggetti abilitati (abrogato)

    Art. 108 T.U. Edilizia – Soggetti abilitati (abrogato)

    Art. 108 T.U. Edilizia – Soggetti abilitati

    D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 – Testo unico dell’edilizia

    Articolo abrogato. Non è più in vigore: l’abrogazione è stata disposta dal D.L. 28 dicembre 2006, n. 300 convertito, con modificazioni dalla L. 26 febbraio 2007, n. 17. Il testo previgente è riportato qui sotto a fini di consultazione storica.

    Testo previgente

    (L) Soggetti abilitati ( legge 18 maggio 1990, n. 46, art. 2 ; al comma 3 , è l’ art. 22 della legge 30 aprile 1999, n. 136 ) 1.

    Sono abilitate all’installazione, alla trasformazione, all’ampliamento e alla manutenzione degli impianti di cui all’articolo 107 tutte le imprese, singole o associate, regolarmente iscritte nel registro delle ditte di cui al regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011 , e successive modificazioni ed integrazioni, o nell’albo provinciale delle imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443 .

    2. L’esercizio delle attività di cui al comma 1 è subordinato al possesso dei requisiti tecnico-professionali, di cui all’articolo 109, da parte dell’imprenditore, il quale, qualora non ne sia in possesso, prepone all’esercizio delle attività di cui al medesimo comma 1 un responsabile tecnico che abbia tali requisiti.

    3. Sono, in ogni caso abilitate all’esercizio delle attività di cui al comma 1, le imprese in possesso di attestazione per le relative categorie rilasciata da una Società organismo di attestazione (SOA), debitamente autorizzata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34 .

    4. Possono effettuare il collaudo ed accertare la conformità alla normativa vigente degli impianti di cui all’articolo 107, comma 1, lettera f), i professionisti iscritti negli albi professionali, inseriti negli appositi elenchi della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, formati annualmente secondo quanto previsto dall’ articolo 9, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 6 dicembre 1991, n. 447

  • Art. 59 bis D.Lgs. 346/1990 – Esenzione per i veicoli iscritti al pubblico registro automobilistico

    Art. 59 bis D.Lgs. 346/1990 – Esenzione per i veicoli iscritti al pubblico registro automobilistico

    Art. 59 bis D.Lgs. 346/1990 (Imposta Successioni) – Esenzione per i veicoli iscritti al pubblico registro automobilistico

    In vigore dal 01/01/1991

    1. Non sono soggette ad imposta, anche nella ipotesi di cui all’articolo 59, comma 3, le donazioni di veicoli di cui all’articolo 12, comma 1, lettera l). Note: (1) Articolo inserito dall’art. 57, comma 2, DLgs. 15.12.1997 n. 446, pubblicato in G.U. 23.12.1997.

  • Art. 107 T.U. Edilizia – Ambito di applicazione (abrogato)

    Art. 107 T.U. Edilizia – Ambito di applicazione (abrogato)

    Art. 107 T.U. Edilizia – Ambito di applicazione

    D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 – Testo unico dell’edilizia

    Articolo abrogato. Non è più in vigore: l’abrogazione è stata disposta dal D.L. 28 dicembre 2006, n. 300 convertito, con modificazioni dalla L. 26 febbraio 2007, n. 17. Il testo previgente è riportato qui sotto a fini di consultazione storica.

    Testo previgente

    (L) Ambito di applicazione ( legge 18 maggio 1990, n. 46, art. 1, primo comma ) 1.

    Sono soggetti all’applicazione del presente capo i seguenti impianti relativi agli edifici quale che ne sia la destinazione d’uso: a) gli impianti di produzione, di trasporto, di distribuzione e di utilizzazione dell’energia elettrica all’interno degli edifici a partire dal punto di consegna dell’energia fornita dall’ente distributore; b) gli impianti radiotelevisivi ed elettronici in genere, le antenne e gli impianti di protezione da scariche atmosferiche; c) gli impianti di riscaldamento e di climatizzazione azionati da fluido liquido, aeriforme, gassoso e di qualsiasi natura o specie; d) gli impianti idrosanitari nonché quelli di trasporto, di trattamento, di uso, di accumulo e di consumo di acqua all’interno degli edifici a partire dal punto di consegna dell’acqua fornita dall’ente distributore; e) gli impianti per il trasporto e l’utilizzazione di gas allo stato liquido o aeriforme all’interno degli edifici a partire dal punto di consegna del combustibile gassoso fornito dall’ente distributore; f) gli impianti di sollevamento di persone o di cose per mezzo di ascensori, di montacarichi, di scale mobili e simili; g) gli impianti di protezione antincendio

  • Art. 59 D.Lgs. 346/1990 – Applicazione dell’imposta in misura fissa

    Art. 59 D.Lgs. 346/1990 – Applicazione dell’imposta in misura fissa

    Art. 59 D.Lgs. 346/1990 (Imposta Successioni) – Applicazione dell’imposta in misura fissa

    In vigore dal 01/01/1991

    1. L’imposta si applica nella misura fissa prevista per l’imposta di registro; a) per le donazioni di beni culturali sottoposti a tutela (1) di cui all’art. 12, lettera g), a condizione che sia presentata all’ufficio dell’Agenzia delle entrate (2) la dichiarazione (3) prevista dall’art. 13, comma 2, salvo quanto stabilito nei commi 3, 4 e 5 dello stesso articolo; b) per le donazioni di ogni altro bene o diritto dichiarato esente dall’imposta a norma di legge, ad eccezione dei titoli di cui alle lettere h) ed i) dell’articolo 12. 2. […] (4) 3. Se i beni di cui al presente articolo sono compresi insieme con altri beni o diritti in uno stesso atto di donazione, del loro valore non si tiene conto nella determinazione dell’imposta a norma dell’art. 57. Note: (1) Le parole “sottoposti a tutela” sono state sostituite alla precedente “vincolati” dall’art. 1, comma 1, lett. ccc), DLgs. 18.9.2024 n. 139, pubblicato in G.U. 2.10.2024 n. 231. Ai sensi del successivo art. 9, comma 3, la presente disposizione ha effetto a partire dall’1.1.2025 e si applica agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate o presentate per la registrazione a partire da tale data, nonché alle successioni aperte e agli atti a titolo gratuito fatti a partire da tale data. (2) Le parole “ufficio dell’Agenzia delle entrate” sono state sostituite alle precedenti “ufficio del registro” dall’art. 1, comma 1, lett. a), DLgs. 18.9.2024 n. 139, pubblicato in G.U. 2.10.2024 n. 231. Ai sensi del successivo art. 9, comma 3, la presente disposizione ha effetto a partire dall’1.1.2025 e si applica agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate o presentate per la registrazione a partire da tale data, nonché alle successioni aperte e agli atti a titolo gratuito fatti a partire da tale data. (3) Le parole “la dichiarazione” sono state sostituite alle precedenti “l’attestazione” dall’art. 1, comma 1, lett. ccc), DLgs. 18.9.2024 n. 139, pubblicato in G.U. 2.10.2024 n. 231. Ai sensi del successivo art. 9, comma 3, la presente disposizione ha effetto a partire dall’1.1.2025 e si applica agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate o presentate per la registrazione a partire da tale data, nonché alle successioni aperte e agli atti a titolo gratuito fatti a partire da tale data. (4) Comma abrogato dall’art. 57, comma 2, DLgs. 15.12.1997 n. 446, pubblicato in G.U. 23.12.1997. Testo precedente: “Per le donazioni di veicoli di cui all’art. 12, lettera l), l’imposta si applica nelle misure fisse stabilite nell’art. 7 della parte prima della tariffa allegata al testo unico sull’imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, come modificato dall’art. 6, comma 4, del decreto-legge 30 settembre 1989, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 1989, n. 384.“.

  • CCNL Logistica: sicurezza sul lavoro, DVR, RLS e infortuni

    CCNL Logistica, Trasporto Merci e Spedizione

    In sintesi

    Il settore logistica e trasporto merci è ad alto rischio infortunio (manovre, carico-scarico, incidenti stradali). Il D.Lgs. 81/2008 impone DVR (Documento Valutazione Rischi), RLS (Rappresentante Lavoratori per la Sicurezza), formazione obbligatoria per tutti e DPI. Il CCNL (artt. 46 e 46 bis) aggiunge che il DVR deve valutare stress lavoro-correlato e temperature elevate, che le aziende assicurano assistenza legale al personale aggredito e che il RLS resta in carica 3 anni. Per ADR e CQC servono abilitazioni specifiche.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Confetra · Confcommercio · Confindustria · Filt-CGIL · Fit-CISL · Uiltrasporti
    Ultimo rinnovo
    6 dicembre 2024, per il triennio 2025-2027, approvato dalle assemblee il 27 gennaio 2025 con il 96,75% dei consensi (il precedente era del 18 maggio 2021)
    Vigenza
    1° gennaio 2025 – 31 dicembre 2027. I minimi crescono di 140 euro al livello B3 (90 euro da gennaio 2025, 40 da gennaio 2026, 10 da giugno 2027) e si aggiunge il nuovo Elemento Economico d’Area (EPA) di 120 euro (40 da gennaio 2025, 40 da gennaio 2027, 40 da giugno 2027): 260 euro complessivi a regime, circa il 14%
    Platea
    ~900.000 (autisti, magazzinieri, impiegati spedizione)

    Tabella riepilogativa

    Obblighi sicurezza CCNL Logistica
    Obbligo Destinatario Regola
    DVR (Doc. Valutazione Rischi) Datore Aggiornato a ogni modifica significativa; il CCNL (art. 46, c. 5 e 6) vi include stress lavoro-correlato e temperature elevate
    RLS (Rappresentante Lavoratori) Lavoratori (eletto o individuato tra le RSU) Mandato di 3 anni (art. 46 bis, c. 4)
    Formazione generale Tutti i lavoratori 4 ore, da fare all’assunzione e non più entro 60 giorni (Accordo Stato-Regioni 17 aprile 2025, in vigore dal 24 maggio 2025, che ha sostituito quello del 2011)
    Formazione specifica Tutti, secondo il rischio della mansione 4, 8 o 12 ore a seconda della classe di rischio dell’azienda; aggiornamento di 6 ore ogni 5 anni
    Sorveglianza sanitaria Lavoratori esposti ai rischi che la richiedono Visita preventiva e periodica del medico competente, secondo il protocollo
    DPI Forniti dal datore (art. 46, c. 7) In coerenza con la valutazione dei rischi; sostituiti se usurati
    CQC (autisti) Autisti professionali Formazione periodica di 35 ore ogni 5 anni
    ADR (trasporto pericoloso) Autisti ADR Certificato con esame, rinnovo ogni 5 anni

    DVR e RLS: organizzazione della sicurezza

    Il datore di lavoro è obbligato a:

    • Redigere il DVR (Documento Valutazione Rischi): elenca i rischi specifici di ogni mansione e le misure di prevenzione. Aggiornato a ogni modifica significativa. Per il CCNL (art. 46, c. 5) deve considerare anche i gruppi esposti a rischi particolari, come lo stress lavoro-correlato (guida del personale viaggiante, rischi da interferenza, front office), e le temperature elevate secondo il vademecum del Ministero del Lavoro del 20 luglio 2023 (c. 6)
    • Nominare il RSPP (Responsabile Servizio Prevenzione Protezione): può essere interno o esterno
    • Designare gli addetti emergenza: antincendio, primo soccorso, evacuazione
    • Promuovere l’elezione del RLS (Rappresentante Lavoratori per la Sicurezza): fino a 15 dipendenti è eletto direttamente dai lavoratori (o è un rappresentante territoriale), sopra i 15 si individua tra i componenti della RSU; resta in carica 3 anni (art. 46 bis). Dove ricorrono i presupposti di legge è prevista anche la figura del RLS di sito (art. 46, c. 2)

    Per il personale viaggiante e per chi fa front office le aziende assicurano la necessaria assistenza legale in caso di aggressioni o altri eventi (art. 46, c. 5).

    Formazione obbligatoria

    La formazione è obbligatoria per tutti i lavoratori e l’azienda deve aggiornarla quando cambiano i rischi, le mansioni o gli strumenti tecnologici (art. 46, c. 3 e 4):

    • Formazione generale: 4 ore all’ingresso (concetti base sicurezza)
    • Formazione specifica: 4, 8 o 12 ore a seconda della classe di rischio dell’azienda, con aggiornamento di 6 ore ogni 5 anni
    • Addetto antincendio: corso commisurato al livello di rischio di incendio, con aggiornamento periodico
    • Primo soccorso: corso di 12 ore (16 per le aziende del gruppo A), con aggiornamento ogni 3 anni
    • Carrellisti: patentino (corso teorico + pratico) + aggiornamento ogni 5 anni
    • RLS: formazione particolare durante l’orario di lavoro (art. 46 bis, c. 5)

    Il CCNL non dice che i corsi siano finanziati dall’ente bilaterale: Ebilog promuove studi e iniziative che consentano alle aziende di formare i lavoratori e di ridurre i premi INAIL (art. 52). Il rifiuto senza giustificato motivo di partecipare ai corsi di formazione obbligatoria è sanzionabile con la multa fino a 3 ore di retribuzione (art. 32, B).

    DPI: equipaggiamento obbligatorio

    Il datore deve fornire gratuitamente i DPI (Dispositivi di Protezione Individuale), in coerenza con gli esiti della valutazione dei rischi (art. 46, c. 7); nel DVR la dotazione di indumenti protettivi e DPI va esaminata tenendo conto anche delle differenze di genere (c. 8). Tra i più comuni:

    • Scarpe antiinfortunistiche: con punta rinforzata e suola antiscivolo
    • Abiti ad alta visibilità: per autisti e operatori in piazzale
    • Guanti da lavoro: per manipolazione carichi
    • Casco: in aree con rischio di cadute oggetti
    • Protezione respiratoria: in caso di polveri o sostanze chimiche

    I DPI vanno sostituiti se usurati o danneggiati. Chi non usa correttamente i dispositivi di sicurezza individuali o quelli del mezzo incorre nella sospensione da 6 a 10 giorni (art. 32, B, n. 4); in caso di recidiva si applica la sanzione di grado immediatamente superiore.

    Trasporto pericoloso ADR e CQC

    Per il trasporto di merci pericolose si applica l’accordo internazionale ADR:

    • Certificato ADR per l’autista, con esame, da rinnovare ogni 5 anni
    • Veicolo conforme all’ADR: con scheda di sicurezza, etichette, dotazioni di emergenza
    • Consulente per la sicurezza dei trasporti (consigliere ADR): nominato dalle imprese che vi sono tenute
    • Istruzioni scritte di sicurezza a bordo per le merci trasportate

    Per il CCNL i conducenti adibiti a servizi di trasporto soggetti a specifiche normative e abilitazioni professionali (ATP, ADR, HACCP, trasporto animali vivi) sono inquadrati nella lettera C della qualifica 3 (patenti C-E con cronotachigrafo) o nella lettera F della qualifica 2, con indennità di trasferta (art. 62). Il lavoratore mobile che non comunica il ritiro della patente o della carta di qualificazione del conducente può essere licenziato (art. 32, C); chi si vede ritirare la patente conserva il posto per sei mesi, senza retribuzione, e può essere adibito ad altri lavori (art. 31).

    Infortuni

    L’infortunio sul lavoro è indennizzato dall’INAIL; il lavoratore deve dare immediata notizia di ogni infortunio, anche lieve, e la mancata comunicazione è sanzionabile (art. 32, B). Per il CCNL il posto è conservato per tutto il periodo di indennizzo INAIL e l’azienda riconosce lo stesso trattamento complessivo della malattia: i dettagli sono nella scheda su malattia, infortunio e comporto.

    Casi pratici

    Tizio – Autista ADR per cisterne chimiche
    Tizio è autista ADR per trasporto acido cloridrico. Certificato ADR aggiornato (rinnovo ogni 5 anni), veicolo etichettato, scheda sicurezza a bordo. Il suo servizio, soggetto ad abilitazione professionale, rientra nelle lettere superiori dei conducenti e gli spetta l’indennità di trasferta dell’art. 62.
    Caia – RLS in magazzino e-commerce
    Caia è eletta RLS (Rappresentante Lavoratori Sicurezza) in un magazzino con più di 15 dipendenti: viene individuata tra i componenti della RSU e resta in carica 3 anni (art. 46 bis). Riceve formazione particolare durante l’orario di lavoro e partecipa alle riunioni periodiche con RSPP e datore.
    Sempronio – Infortunio per mancato uso dei DPI
    Sempronio si ferisce alla mano per mancato uso dei guanti. L’infortunio è indennizzato dall’INAIL, ma il mancato uso corretto dei dispositivi di sicurezza individuali è sanzionabile con la sospensione da 6 a 10 giorni (art. 32, B, n. 4), preceduta da contestazione scritta e difese.

    Domande frequenti

    Cos'è il DVR?
    Documento Valutazione Rischi obbligatorio per ogni azienda. Elenca i rischi specifici di ogni mansione (es. caduta, taglio, urto, posture) e le misure di prevenzione. Aggiornato a ogni modifica significativa; per il CCNL deve considerare anche stress lavoro-correlato e temperature elevate (art. 46).
    Chi è il RLS?
    Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, eletto o individuato tra i componenti della RSU. Monitora la sicurezza, partecipa a riunioni periodiche, può accedere ai luoghi di lavoro. Resta in carica 3 anni (art. 46 bis) e riceve una formazione particolare durante l’orario di lavoro.
    La formazione sicurezza è gratuita?
    Sì, è obbligatoria e a carico del datore (art. 46 CCNL; art. 37 D.Lgs. 81/2008). Sono 4 ore di formazione generale più 4, 8 o 12 ore di formazione specifica secondo il rischio, con aggiornamenti di 6 ore ogni 5 anni. Per la CQC degli autisti sono 35 ore di formazione periodica ogni 5 anni.
    Devo usare i DPI anche se mi danno fastidio?
    Sì, è obbligatorio per legge (D.Lgs. 81/2008). Chi non usa correttamente i dispositivi di sicurezza individuali è sanzionabile con la sospensione da 6 a 10 giorni (art. 32 CCNL); in recidiva si applica la sanzione di grado superiore. Per problemi specifici (es. allergia): rivolgersi al medico competente.
    Cos'è il certificato ADR?
    Abilitazione per il trasporto di merci pericolose su strada: si ottiene con un corso e un esame e si rinnova ogni 5 anni. Per il CCNL i servizi soggetti ad abilitazioni come l’ADR sono inquadrati nelle lettere C (qualifica 3) e F (qualifica 2) dei conducenti, con indennità di trasferta (art. 62).
    Cosa succede in caso di incidente sul lavoro?
    La denuncia INAIL parte dal certificato medico. L’indennità è dell’INAIL (60% dal quarto giorno, 75% dopo i primi 90 giorni, salvo diverse previsioni di legge) e per il CCNL il posto è conservato per tutto il periodo di indennizzo, con lo stesso trattamento complessivo della malattia; l’assenza non si computa nel comporto. Dettagli nella scheda su malattia e infortunio.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi per livello, preavviso, dimissioni e licenziamento, ferie e festività di autisti e magazzinieri, maternità, paternità e congedi, tredicesima e premi annuali e malattia, infortunio e comporto.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Logistica, Trasporto Merci e Spedizione. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 106 TUE – Esenzione per le opere eseguite dal genio militare

    Art. 106 TUE – Esenzione per le opere eseguite dal genio militare

    Art. 106 D.P.R. 380/2001 (TUE) – Esenzione per le opere eseguite dal genio militare

    In vigore dal 30/06/2003

    33) 1. Per le opere che si eseguono a cura del genio militare l’osservanza delle disposizioni di cui alle sezioni II e III del presente capo è assicurata dall’organo all’uopo individuato dal Ministero della difesa. CAPO V – NORME PER LA SICUREZZA DEGLI IMPIANTI

  • CCNL Sanità Privata 2026: tabelle retributive AIOP/ARIS

    CCNL Sanità Privata (AIOP, ARIS)

    In sintesi

    Nelle case di cura AIOP e ARIS si applica ancora il CCNL 2016-2018 del personale non medico, firmato nel 2020 e in ultrattività: il rinnovo non è stato fatto: a febbraio 2026 AIOP e ARIS hanno confermato di non voler aprire il tavolo senza la copertura dei costi da parte delle Regioni e il 17 aprile 2026 i sindacati hanno scioperato. I minimi in vigore sono quelli dal 1° luglio 2020: da 1.467,45 € (categoria A) a 3.554,39 € (E2) lordi al mese, per 13 mensilità. L’infermiere in categoria D parte da 1.953,87 €.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    AIOP · ARIS · FP CGIL · CISL FP · UIL FPL
    Ultimo rinnovo
    CCNL 2016-2018, firmato nel 2020 (minimi dal 1° luglio 2020); in ultrattività
    Vigenza
    Ultrattivo in attesa rinnovo
    Platea
    Circa 100.000 (infermieri, tecnici, OSS, ausiliari, amministrativi delle case di cura)

    Tabella riepilogativa

    Minimi tabellari mensili lordi – CCNL Sanità Privata AIOP-ARIS, personale non medico (13 mensilità)
    Livello Minimo mensile lordo
    E2 3.554,39 €
    E1 2.936,33 €
    E 2.410,22 €
    DS4 2.418,05 €
    DS3 2.345,38 €
    DS2 2.261,56 €
    DS1 2.180,26 €
    DS 2.101,08 €
    D4 2.209,98 €
    D3 2.147,12 €
    D2 2.084,77 €
    D1 2.022,94 €
    D 1.953,87 €
    C4 2.076,38 €
    C3 1.984,10 €
    C2 1.921,25 €
    C1 1.857,14 €
    C 1.803,61 €
    B4 1.733,54 €
    B3 1.697,76 €
    B2 1.669,36 €
    B1 1.624,54 €
    B 1.579,86 €
    A4 1.592,19 €
    A3 1.566,67 €
    A2 1.544,35 €
    A1 1.506,44 €
    A 1.467,45 €

    Minimi del CCNL Case di cura AIOP-ARIS (personale non medico), su 13 mensilità. Sono i minimi in vigore dal 1° luglio 2020, ultima tranche del CCNL 2016-2018, e restano tali finché il contratto non viene rinnovato. Per ogni categoria (A, B, C, D, DS, E) la tabella elenca più posizioni economiche con minimi crescenti. Sono esclusi indennità e maggiorazioni.

    Ultrattività e accordi ponte

    Il contratto in vigore è il CCNL 2016-2018, firmato nel 2020 da AIOP e ARIS con FP CGIL, CISL FP e UIL FPL dopo quattordici anni di attesa: aumento medio di 154 € al mese in categoria D e una tantum di 1.000 €. È scaduto da anni ma continua ad applicarsi in ultrattività.

    Per questo contratto non ci sono stati accordi ponte con nuovi aumenti: i minimi sono fermi al 1° luglio 2020. L’accordo ponte firmato il 3 ottobre 2023, con aumenti da 118 a 301 € al mese, riguarda un contratto diverso, quello delle RSA AIOP. Nel 2026 la trattativa per il rinnovo non era ancora partita: AIOP e ARIS chiedevano prima risorse certe a Ministero della salute e Regioni.

    Rinnovo contratto sanità privata AIOP-ARIS: a che punto è

    • 8 ottobre 2020: firma del CCNL 2016-2018, ultimo contratto pubblicato da AIOP per il personale non medico; i minimi a regime decorrono dal 1° luglio 2020.
    • 12 febbraio 2026: il tentativo di conciliazione al Ministero del lavoro si chiude con un verbale di mancato accordo; AIOP e ARIS subordinano l’apertura della trattativa alla copertura integrale dei costi contrattuali da parte delle Regioni.
    • 17 aprile 2026: sciopero nazionale di FP CGIL, CISL FP e UIL FPL in tutte le strutture che applicano i contratti AIOP-ARIS Sanità privata, AIOP RSA e ARIS RSA-CdR.
    • Ottobre 2026: nessun nuovo contratto firmato; sul sito AIOP l’ultimo CCNL del personale non medico resta quello 2016-2018. Restano quindi i minimi della tabella sopra.

    Cosa cambia dal 2027: l’adeguamento dei contratti scaduti. L’art. 10 del D.L. 62/2026, come modificato in conversione, prevede che se un contratto non è rinnovato entro nove mesi dalla scadenza, in assenza di diverse pattuizioni le retribuzioni siano adeguate al 50% della variazione dell’IPCA-NEI, come anticipo forfetario del rinnovo. Per i contratti già scaduti, come questo, la norma si applica dal 1° gennaio 2027. Per le strutture che erogano prestazioni sanitarie e sociosanitarie per conto del Servizio sanitario nazionale, individuate con decreto del Ministro del lavoro, la misura non è automatica: la fissa la contrattazione collettiva in base a indicatori di settore, entro lo stesso tetto del 50%. Per le case di cura accreditate AIOP-ARIS non esiste quindi, oggi, un importo di aumento già determinato (art. 10 D.L. 62/2026 su Normattiva).

    Profili e categorie: quanto prende un OSS, un infermiere, un caposala

    L’inquadramento dipende dal profilo indicato nelle declaratorie del contratto (art. 52). Qui i profili più cercati con il minimo di ingresso dal 1° luglio 2020:

    Profili tipici per posizione economica, CCNL AIOP-ARIS personale non medico
    Profilo Posizione di ingresso Minimo mensile lordo
    Ausiliario, addetto alle pulizie, commesso A 1.467,45 €
    Impiegato d’ordine, centralinista, autista, OTA, cuoco B 1.579,86 €
    Operatore socio sanitario (OSS) B2 1.669,36 €
    Impiegato amministrativo di concetto, programmatore C 1.803,61 €
    Infermiere, ostetrica, tecnici sanitari (laboratorio, radiologia) D 1.953,87 €
    Caposala, capo-ostetrica, coordinatore delle professioni sanitarie DS 2.101,08 €
    Direttore amministrativo fino a 150 posti letto; biologo, psicologo, farmacista assistenti E 2.410,22 €

    Come si passa alla posizione economica superiore

    Le posizioni con il numero (A1, B3, D1…) si raggiungono in larga parte con l’anzianità nella stessa qualifica e nello stesso ente o gruppo, dal mese successivo al compimento degli anni richiesti:

    • OSS: da B2 a B3 (1.697,76 €) dopo 3 anni nella qualifica, con decorrenza non anteriore al 1° aprile 2020 (art. 48, lett. B);
    • infermieri e professioni sanitarie della categoria D: D1 dopo 15 anni, D2 dopo 20, D3 dopo 25. Sono le anzianità ridotte di cinque anni dal 1° aprile 2020 (prima erano 20, 25 e 30) in via sperimentale per la vigenza del contratto. Per tecnici sanitari e della riabilitazione l’anzianità maturata fino al 19 gennaio 2005 conta al 100% fino al 15° anno e al 50% per il resto;
    • coordinamento: l’infermiere o il tecnico a cui sono attribuite funzioni di coordinamento passa in DS dopo almeno 24 mesi nell’incarico;
    • ausiliari: da A ad A1 dopo 2 anni; impiegati d’ordine da B a B1 e impiegati di concetto da C a C1 dopo 5 anni.

    Alcuni professionisti sanitari passati dalla categoria C alla D con il CCNL 2000-2001 hanno anche un assegno ad personam (tabella 2 del contratto). Il testo integrale, con declaratorie e tabelle, è nel PDF del CCNL AIOP-ARIS 2016-2018 pubblicato da AIOP. Chi lavora in una RSA o cerca il contratto della sanità pubblica deve guardare un altro CCNL: per il comparto pubblico vedi CCNL Sanità 2025-2027.

    Differenze rispetto al SSN

    Infermieri e tecnici delle case di cura private hanno categorie simili a quelle del Servizio sanitario nazionale, ma un contratto diverso: il CCNL Sanità pubblica è stato rinnovato più volte dopo il 2020, quello AIOP-ARIS no. Il confronto va fatto sulla busta paga completa, indennità comprese, non solo sul minimo.

    Indennità e maggiorazioni

    Le indennità si sommano al minimo:

    • Indennità di turno per chi lavora su turni a rotazione;
    • maggiorazioni per il lavoro notturno e festivo;
    • indennità di funzione per i ruoli di coordinamento.

    Importi e condizioni sono quelli del contratto e degli accordi aziendali: in busta paga ciascuna voce compare separata dal minimo.

    Casi pratici

    Tizio – Infermiere in categoria D
    Tizio è infermiere in una casa di cura AIOP, inquadrato in categoria D. Il suo minimo è 1.953,87 € lordi al mese, cioè 25.400,31 € su 13 mensilità. Se lavora su turni, in busta paga si aggiungono indennità di turno e maggiorazioni per notti e festivi, ciascuna su una riga separata.
    Caia – Lavora in una RSA, non in una casa di cura
    Caia è operatrice in una RSA associata ad AIOP. Il suo contratto non è quello di questa scheda ma il CCNL AIOP RSA, che con l’accordo ponte del 3 ottobre 2023 ha avuto aumenti da 118 a 301 € al mese secondo la professione. Prima di confrontare la busta paga con questa tabella deve controllare quale contratto è indicato nella lettera di assunzione.
    Sempronio – Ausiliario in categoria A
    Sempronio è ausiliario in categoria A. Il suo minimo è 1.467,45 € lordi al mese, 19.076,85 € su 13 mensilità, invariato dal luglio 2020. Finché il contratto non viene rinnovato, aumenti possono arrivare solo da accordi aziendali o dal passaggio a una posizione economica superiore.

    Domande frequenti

    Quanto guadagna un infermiere in clinica privata?
    Il minimo della categoria D, dove sono inquadrati gli infermieri, è 1.953,87 € lordi al mese (25.400,31 € su 13 mensilità), fermo dal 1° luglio 2020. Le posizioni economiche superiori (da D1 a D4) arrivano a 2.209,98 €. A questo si aggiungono indennità di turno, notti e festivi.
    Differenza tra Sanità Privata e SSN?
    Sono due contratti diversi: il CCNL Sanità pubblica è stato rinnovato più volte dopo il 2020, quello AIOP-ARIS delle case di cura è fermo ai minimi del 2020. Per confrontare due offerte conviene guardare la retribuzione completa, indennità comprese.
    Quando ci sarà il rinnovo del CCNL?
    Non c’è una data. Il 12 febbraio 2026 AIOP e ARIS hanno confermato al Ministero del lavoro che apriranno la trattativa solo con la copertura dei costi da parte delle Regioni; i sindacati hanno scioperato il 17 aprile 2026. A ottobre 2026 non risulta firmato un nuovo contratto. Fino al rinnovo restano i minimi del 2020.
    Le indennità sono detassate?
    Di regola no: indennità di turno e maggiorazioni sono retribuzione e scontano l’IRPEF ordinaria. Hanno una tassazione agevolata solo le somme che rientrano in regimi specifici, come i premi di risultato previsti da accordi aziendali.
    Gli scatti di anzianità sono previsti?
    Il contratto articola ogni categoria in più posizioni economiche (per esempio D, D1, D2, D3, D4), con minimi crescenti: la tabella sopra le riporta tutte. Non ci sono scatti in cifra fissa: si sale di posizione economica con l’anzianità nella qualifica. Per gli infermieri D1 dopo 15 anni, D2 dopo 20 e D3 dopo 25; per gli OSS B3 dopo 3 anni.
    Quanto prende un OSS con il contratto AIOP?
    L’operatore socio sanitario è inquadrato in B2, con un minimo di 1.669,36 € lordi al mese per 13 mensilità; dopo 3 anni nella qualifica passa in B3, 1.697,76 €. Si aggiungono turni, notti e festivi.
    A che livello è inquadrato il caposala?
    In DS, posizione del coordinamento: 2.101,08 € lordi al mese. Infermieri e tecnici con funzioni di coordinamento arrivano in DS dopo almeno 24 mesi nell’incarico.
    Dove si scarica il CCNL AIOP-ARIS in PDF?
    Il testo del CCNL 2016-2018 del personale non medico, con declaratorie e tabelle, è pubblicato da AIOP: CCNL AIOP-ARIS personale non medico 2016-2018.

    Fonti: tabella minimi dal 1/7/2020 · preintesa 2020 · stato del rinnovo 2026 · testo CCNL 2016-2018, tabelle 1 e 2 e art. 48 (AIOP) · pagina CCNL personale non medico AIOP · resoconto conciliazione 12/2/2026 (FP CGIL) · proclamazione sciopero 17/4/2026. Dati verificati su queste fonti a ottobre 2026.

    Stesso CCNL: consulta anche preavviso, dimissioni e licenziamento, ferie, festività e permessi, maternità, paternità e tutele, tredicesima e premi, malattia, infortunio e comporto e periodo di prova.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Sanità Privata (AIOP, ARIS). Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 58 D.Lgs. 346/1990 – Disposizioni varie

    Art. 58 D.Lgs. 346/1990 – Disposizioni varie

    Art. 58 D.Lgs. 346/1990 (Imposta Successioni) – Disposizioni varie

    In vigore dal 01/01/1991

    1. Gli oneri da cui è gravata la donazione, che hanno per oggetto prestazioni a soggetti terzi determinati individualmente, si considerano donazioni a favore dei beneficiari. 2. Per le donazioni sottoposte a condizione si applicano le disposizioni relative all’imposta di registro. Le donazioni a favore di nascituri e quelle a favore di enti di cui all’art. 31, comma 2, lettere g) e h), si considerano sottoposte a condizione sospensiva. 3. Se nell’atto di donazione è prevista la sostituzione di cui all’art. 692 del codice civile si applicano le disposizioni dell’art. 45. 4. Il rimborso dell’imposta pagata spetta anche nei casi di cui all’art. 42, comma 1, lettere b), d) e g). 5. Le disposizioni di questo titolo si applicano, in quanto compatibili, anche per gli atti di liberalità tra vivi diversi dalla donazione.

  • Art. 105 TUE – Costruzioni eseguite col sussidio dello Stato

    Art. 105 TUE – Costruzioni eseguite col sussidio dello Stato

    Art. 105 D.P.R. 380/2001 (TUE) – Costruzioni eseguite col sussidio dello Stato

    In vigore dal 30/06/2003

    (legge 3 febbraio 1974, n. 64, art. 33) 1. L’inosservanza delle norme del presente capo, nel caso di edifici per i quali sia stato già concesso il sussidio dello Stato, importa, oltre alle sanzioni penali, anche la decadenza dal beneficio statale, qualora l’interessato non si sia attenuto alle prescrizioni di cui al presente capo.

  • Art. 57 D.Lgs. 346/1990 – Donazioni anteriori

    Art. 57 D.Lgs. 346/1990 – Donazioni anteriori

    Art. 57 D.Lgs. 346/1990 (Imposta Successioni) – Donazioni anteriori

    In vigore dal 01/01/1991

    1. Il valore delle quote spettanti o dei beni e diritti attribuiti a ciascun donatario è maggiorato, ai soli fini delle franchigie di cui all’articolo 56, di un importo pari al valore delle donazioni a lui anteriormente fatte dal donante, comprese quelle presunte di cui all’articolo 1, comma 3, ed escluse quelle indicate nell’articolo 1, comma 4, e quelle registrate gratuitamente o con pagamento dell’imposta in misura fissa a norma degli articoli 55 e 59. Per valore delle donazioni anteriori si intende il valore attuale dei beni e dei diritti donati; si considerano anteriori alla donazione, se dai relativi atti non risulta diversamente, anche le altre donazioni di pari data. (1) 2. Negli atti di donazione e negli atti di cui all’art. 26 del testo unico sull’imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986 n. 131, devono essere indicati gli estremi delle donazioni anteriormente fatte dal donante al donatario o ad alcuno dei donatari e i relativi valori alla data degli atti stessi. Per l’omissione, l’incompletezza o l’inesattezza di tale indicazione si applica, a carico solidalmente dei donanti e dei donatari, la sanzione amministrativa (2) da una a due volte la maggiore imposta dovuta. Note: (1) Comma sostituito dall’art. 1, comma 1, lett. bbb), n. 1), DLgs. 18.9.2024 n. 139, pubblicato in G.U. 2.10.2024 n. 231. Ai sensi del successivo art. 9, comma 3, la presente disposizione ha effetto a partire dall’1.1.2025 e si applica agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate o presentate per la registrazione a partire da tale data, nonché alle successioni aperte e agli atti a titolo gratuito fatti a partire da tale data. Testo precedente: “Il valore globale netto dei beni e dei diritti oggetto della donazione è maggiorato […] di un importo pari al valore complessivo di tutte le donazioni, anteriormente fatte dal donante al donatario, comprese quelle presunte di cui all’art. 1, comma 3, ed escluse quelle indicate nell’art. 1, comma 4, e quelle registrate gratuitamente o con pagamento dell’imposta in misura fissa a norma degli articoli 55 e 59. Agli stessi fini, nelle ipotesi di cui all’art. 56, comma 2, il valore globale netto di tutti i beni e diritti complessivamente donati è maggiorato di un importo pari al valore complessivo di tutte le donazioni anteriormente fatte ai donatari e il valore delle quote spettanti o dei beni e diritti attribuiti a ciascuno di essi è maggiorato di un importo pari al valore delle donazioni a lui anteriormente fatte dal donante. Per valore delle donazioni anteriori si intende il valore attuale dei beni e dei diritti donati; si considerano anteriori alla donazione, se dai relativi atti non risulta diversamente, anche le altre donazioni di pari data.“. In precedenza le parole “, ai soli fini della determinazione delle ali- quote applicabili a norma dell’art. 56,“ erano state soppresse dall’art. 69, comma 1, L. 21.11.2000 n. 342, pubblicata in G.U. 25.11.2000 n. 276, S.O. 194. (2) Le parole “la sanzione amministrativa” sono state sostituite alle precedenti “la pena pecuniaria” dall’art. 1, comma 1, lett. bbb), n. 2), DLgs. 18.9.2024 n. 139, pubblicato in G.U. 2.10.2024 n. 231. Ai sensi del successivo art. 9, comma 3, la presente disposizione ha effetto a partire dall’1.1.2025 e si applica agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate o presentate per la registrazione a partire da tale data, nonché alle successioni aperte e agli atti a titolo gratuito fatti a partire da tale data.

  • Art. 55 D.Lgs. 79/2011 – Il Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo

    Art. 55 D.Lgs. 79/2011 – Il Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo

    Codice del turismo (D.Lgs. 23 maggio 2011, n. 79)

    1. Il Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo è la struttura di supporto delle politiche del Governo nell’area funzionale relativa al settore turismo.

    2. Il Dipartimento per lo svolgimento delle proprie attività si avvale degli altri organismi costituiti e delle società partecipate. articolo precedente articolo successivo

Informazione di carattere generale. I calcoli e le indicazioni di questa pagina hanno finalità divulgativa e si basano sulle fonti ufficiali indicate nel metodo editoriale. Non sostituiscono il parere di un professionista abilitato: per la valutazione del caso concreto è necessario rivolgersi a un avvocato, a un commercialista o a un consulente iscritto al proprio albo.