Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 237 Octies Cod. Amb. – (Condizioni di esercizio degli impianti di incenerimento e coincenerimento)

D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 – testo aggiornato

1. Nell’esercizio dell’impianto di incenerimento o di coincenerimento devono essere adottate tutte le misure affinchè le attrezzature utilizzate per la ricezione, gli stoccaggi, i pretrattamenti e la movimentazione dei rifiuti, nonché per la movimentazione o lo stoccaggio dei residui prodotti, siano progettate e gestite in modo da ridurre le emissioni e gli odori, secondo le migliori tecniche disponibili.

2. Gli impianti di incenerimento devono essere gestiti in modo da ottenere il più completo livello di incenerimento possibile, adottando, se necessario, adeguate tecniche di pretrattamento dei rifiuti. Le scorie e le ceneri pesanti prodotte dal processo di incenerimento non possono presentare un tenore di incombusti totali, misurato come carbonio organico totale, di seguito denominato TOC, superiore al 3 per cento in peso, o una perdita per ignizione superiore al 5 per cento in peso sul secco.

3. Gli impianti di incenerimento devono essere progettati, costruiti, equipaggiati e gestiti in modo tale che, dopo l’ultima immissione di aria di combustione, i gas prodotti dal processo di incenerimento siano portati, in modo controllato ed omogeneo, anche nelle condizioni più sfavorevoli, ad una temperatura di almeno 850° C per almeno due secondi. Tale temperatura è misurata in prossimità della parete interna della camera di combustione, o in un altro punto rappresentativo della camera di combustione indicato dall’autorità competente.

4. Gli impianti di coincenerimento devono essere progettati, costruiti, equipaggiati e gestiti in modo tale che i gas prodotti dal coincenerimento dei rifiuti siano portati, in modo controllato ed omogeneo, anche nelle condizioni più sfavorevoli previste, ad una temperatura di almeno 850°C per almeno due secondi.

5. Se vengono inceneriti e coinceneriti rifiuti pericolosi contenenti oltre l’1 per cento di sostanze organiche alogenate, espresse in cloro, la temperatura necessaria per osservare il disposto del secondo e terzo comma è pari ad almeno 1100°C per almeno due secondi.

6. Ciascuna linea dell’impianto di incenerimento deve essere dotata di almeno un bruciatore ausiliario da utilizzare, nelle fasi di avviamento e di arresto dell’impianto, per garantire l’innalzamento ed il mantenimento della temperatura minima stabilita ai sensi dei commi 3 e 5 e all’articolo 237-nonies, durante tali operazioni e fintantochè vi siano rifiuti nella camera di combustione. Tale bruciatore deve entrare in funzione automaticamente in modo da evitare, anche nelle condizioni più sfavorevoli, che la temperatura dei gas di combustione, dopo l’ultima immissione di aria di combustione, scenda al di sotto delle temperature minima stabilite ai commi 3 e 5 e all’articolo 237-nonies, fino a quando vi è combustione di rifiuto. Il bruciatore ausiliario non deve essere alimentato con combustibili che possano causare emissioni superiori a quelle derivanti dalla combustione di gasolio, gas liquefatto e gas naturale.

7. Prima dell’inizio delle operazioni di incenerimento o coincenerimento, l’autorità competente verifica che l’impianto sia conforme alle prescrizioni alle quali è stato subordinato il rilascio dell’autorizzazione. I costi di tale verifica sono a carico del titolare dell’impianto. L’esito della verifica non comporta in alcun modo una minore responsabilità per il gestore.

8. Qualora l’autorità competente non provvede alla verifica di cui al comma precedente entro trenta giorni dalla ricezione della relativa richiesta, il titolare può dare incarico ad un soggetto abilitato di accertare che l’impianto soddisfa le condizioni e le prescrizioni alle quali è stato subordinato il rilascio dell’autorizzazione. L’esito dell’accertamento è fatto pervenire all’autorità competente e, se positivo, trascorsi quindici giorni, consente l’attivazione dell’impianto.

9. Al fine di ridurre l’impatto dei trasporti di rifiuti destinati agli impianti di incenerimento in fase progettuale può essere prevista la realizzazione di appositi collegamenti ferroviari con oneri a carico dei soggetti gestori di impianti. L’approvazione di tale elemento progettuale nell’ambito della procedura di autorizzazione, costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico comunale e comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori.

10. La dismissione degli impianti deve avvenire nelle condizioni di massima sicurezza ed il sito deve essere bonificato e ripristinato ai sensi della normativa vigente.

11. Gli impianti di incenerimento e di coincenerimento sono dotati di un sistema automatico per impedire l’alimentazione di rifiuti in camera di combustione nei seguenti casi: a) all’avviamento, finchè non sia raggiunta la temperatura minima stabilita ai commi 3, 4 e 5 e la temperatura prescritta ai sensi dell’articolo 237-nonies; b) qualora la temperatura nella camera di combustione scenda al di sotto di quella minima stabilita ai sensi dei commi 3, 4 e 5, oppure della temperatura prescritta ai sensi dell’articolo 237-nonies; c) qualora le misurazioni in continuo degli inquinanti negli effluenti indichino il superamento di uno qualsiasi dei valori limite di emissione, a causa del cattivo funzionamento o di un guasto dei dispositivi di depurazione degli scarichi gassosi.

12. Il calore generato durante il processo di incenerimento o coincenerimento è recuperato per quanto tecnicamente possibile.

13. I rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo sono introdotti direttamente nel forno di incenerimento senza prima essere mescolati con altre categorie di rifiuti e senza manipolazione diretta.

14. La gestione operativa degli impianti di incenerimento o di coincenerimento dei rifiuti deve essere affidata a persone fisiche tecnicamente competenti.

In sintesi

  • Articolo 237-octies: condizioni di esercizio degli impianti di incenerimento e coincenerimento
  • Attuazione della direttiva 2010/75/UE (IED) sulle emissioni industriali
  • Procedimento autorizzativo coordinato con l'AIA (artt. 29-bis ss.)
  • Valori limite di emissione, monitoraggio in continuo e best available techniques
  • Trasparenza informativa e diritti di partecipazione del pubblico
  • Vigilanza delle agenzie regionali e ispezioni programmate periodiche
Indice dei contenuti

La disposizione fa parte della Sezione 5 della Parte IV del codice, dedicata agli impianti di incenerimento e coincenerimento dei rifiuti, in attuazione della direttiva 2010/75/UE (Industrial Emissions Directive). Sul tema specifico, condizioni di esercizio degli impianti di incenerimento e coincenerimento: parametri di processo (temperatura minima 850 C, tempo di residenza, tenore di ossigeno), regole di avviamento e fermata. L'inquadramento sistematico richiede di tenere insieme tre piani: la disciplina autorizzativa (AIA), le regole tecniche di esercizio e il regime di monitoraggio, controllo e trasparenza verso il pubblico.

Quadro autorizzativo e raccordo con l'AIA

Gli impianti di incenerimento e coincenerimento sono di regola soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi degli artt. 29-bis ss. del codice. L'AIA assorbe le valutazioni in materia di emissioni in atmosfera, scarichi idrici, rumore, gestione rifiuti e applica le BAT (Best Available Techniques) individuate dai BREF settoriali e dalle BAT Conclusions adottate con decisione della Commissione europea. La domanda di autorizzazione contiene una descrizione tecnica dell'impianto, l'elenco dei rifiuti ammessi con codici EER, i sistemi di abbattimento delle emissioni e il piano di monitoraggio e controllo.

Condizioni di esercizio e parametri di processo

Le regole di esercizio impongono il rispetto dei parametri termodinamici fissati dalla direttiva IED: temperatura minima della camera di post-combustione di 850 C (1100 C per rifiuti pericolosi con tenore di sostanze alogenate organiche superiore all'1%), tempo di residenza minimo di due secondi, tenore minimo di ossigeno. Sono regolate le fasi di avviamento e di fermata, durante le quali non puo essere alimentato rifiuto se i parametri di processo non sono stabilizzati. In linea generale, la giurisprudenza amministrativa ha valorizzato il rigore di questi parametri, censurando deroghe non giustificate.

Emissioni, monitoraggio e controlli

L'allegato 1 alla Parte V del codice fissa i valori limite di emissione (VLE) per i principali inquinanti: polveri totali, composti organici totali (TOC), HCl, HF, SO2, NOx, metalli pesanti, diossine e furani (PCDD/PCDF). Il monitoraggio e in continuo (CEMS) per i parametri di processo e per i principali inquinanti gassosi, con misurazioni periodiche per i metalli pesanti e per le diossine. I dati sono trasmessi all'autorita competente e all'agenzia regionale di protezione ambientale, che effettua controlli programmati e su segnalazione, anche tramite ispezioni in sito.

Trasparenza e partecipazione

In attuazione della Convenzione di Aarhus del 1998 e del d.lgs. 195/2005 sull'informazione ambientale, i dati di monitoraggio sono resi disponibili al pubblico nel portale dell'autorita competente. Il rapporto annuale di esercizio (RAE) deve essere pubblicato. I cittadini hanno diritto di accesso alle informazioni ambientali senza obbligo di dimostrare un interesse qualificato. Le associazioni ambientaliste possono partecipare ai procedimenti autorizzativi e impugnare i provvedimenti.

Connessioni sistemiche

La disposizione si coordina con la disciplina AIA (artt. 29-bis ss.), con i valori limite della Parte V (emissioni in atmosfera), con la Parte III (scarichi idrici) e con i criteri di classificazione dei rifiuti dell'art. 184 e dell'Allegato D. Rileva inoltre il coordinamento con la disciplina del danno ambientale (Parte VI) e con la responsabilita amministrativa degli enti (d.lgs. 231/2001, art. 25-undecies).

Casi pratici

Caso 1: Tizio gestore di un termovalorizzatore

Tizio gestisce un impianto di incenerimento di rifiuti urbani e durante un controllo dell'agenzia regionale di protezione ambientale viene rilevato un superamento del valore limite di emissione per gli ossidi di azoto in una giornata. Deve comunicare immediatamente l'evento, attivare le misure correttive previste dal piano di gestione delle anomalie e produrre una relazione tecnica sulle cause e sui rimedi adottati.

Caso 2: Caio impianto di coincenerimento in cementificio

Caio gestisce un cementificio che utilizza CSS (combustibile solido secondario) come parziale sostituto del combustibile fossile. L'impianto opera in regime di coincenerimento, soggetto ad AIA e ai valori limite applicabili. Per modificare la tipologia di rifiuti ammessi deve presentare istanza di modifica, che l'autorita competente qualifica come sostanziale o non sostanziale in base ai criteri tecnici di settore.

Domande frequenti

L'autorizzazione richiamata dall'art. 237-octies coincide con l'AIA?

Di regola si: gli impianti di incenerimento e coincenerimento sono soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi degli artt. 29-bis ss. del codice, che assorbe le valutazioni su emissioni, scarichi, rumore e gestione rifiuti.

Quali sono i principali valori limite di emissione?

L'allegato 1 alla Parte V fissa valori limite per polveri, TOC, HCl, HF, SO2, NOx, metalli pesanti e diossine/furani. Il monitoraggio e in continuo per i parametri di processo e per i principali inquinanti gassosi, con misurazioni periodiche per i micro-inquinanti.

Quale ruolo hanno le agenzie regionali di protezione ambientale?

Effettuano ispezioni programmate e su segnalazione, validano i dati di monitoraggio, partecipano alla conferenza di servizi per il rilascio dell'AIA ed esprimono pareri tecnici vincolanti su questioni ambientali specialistiche.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-21
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.