Testo dell'articoloVigente
Art. 237 Quinquies Cod. Amb. – (Domanda di autorizzazione)
D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 – testo aggiornato
1. La realizzazione e l’esercizio degli impianti di incenerimento e coincenerimento dei rifiuti rientranti nell’ambito di applicazione del presente titolo devono essere autorizzati ai sensi delle seguenti disposizioni: a) per gli impianti non sottoposti ad autorizzazione integrata ambientale ai sensi dell’articolo 6, comma 13, si applica l’articolo 208; b) per gli impianti sottoposti ad autorizzazione integrata ambientale ai sensi dell’articolo 6, comma 13 del presente decreto legislativo si applicano le disposizioni del Titolo III-bis della Parte Seconda.
2. La domanda per il rilascio dell’autorizzazione deve contenere in particolare una descrizione delle misure previste per garantire che siano rispettate le seguenti prescrizioni: a) l’impianto è progettato e attrezzato e sarà gestito e sottoposto a manutenzione in maniera conforme ai requisiti del presente titolo, tenendo conto delle categorie di rifiuti da incenerire o da coincenerire; b) il calore generato durante il processo di incenerimento e di coincenerimento è recuperato, per quanto praticabile, attraverso la produzione di calore, vapore o energia; c) i residui sono ridotti al minimo in quantità e nocività e riciclati ove opportuno; d) lo smaltimento dei residui che non possono essere evitati, limitati o riciclati sarà effettuato nel rispetto della Parte IV; e) le tecniche di misurazione proposte per le emissioni negli effluenti gassosi e nelle acque di scarico sono conformi ai requisiti dell’Allegato 1, lettera C, e dell’Allegato 2, lettera C, al presente Titolo.
3. Per gli impianti di produzione di energia elettrica tramite coincenerimento, per cui il produttore fornisca documentazione atta a dimostrare che la producibilità imputabile a fonti rinnovabili, per il quinquennio successivo alla data prevista di entrata in esercizio dell’impianto, sia superiore al 50 per cento della producibilità complessiva di energia elettrica, si applica il procedimento di cui all’ articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 .
In sintesi
Indice dei contenuti
La disposizione fa parte della Sezione 5 della Parte IV del codice, dedicata agli impianti di incenerimento e coincenerimento dei rifiuti, in attuazione della direttiva 2010/75/UE (Industrial Emissions Directive). Sul tema specifico, domanda di autorizzazione per impianti di incenerimento e coincenerimento: contenuti obbligatori dell'istanza, documentazione tecnica e raccordo con il procedimento AIA quando dovuto. L'inquadramento sistematico richiede di tenere insieme tre piani: la disciplina autorizzativa (AIA), le regole tecniche di esercizio e il regime di monitoraggio, controllo e trasparenza verso il pubblico.
Quadro autorizzativo e raccordo con l'AIA
Gli impianti di incenerimento e coincenerimento sono di regola soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi degli artt. 29-bis ss. del codice. L'AIA assorbe le valutazioni in materia di emissioni in atmosfera, scarichi idrici, rumore, gestione rifiuti e applica le BAT (Best Available Techniques) individuate dai BREF settoriali e dalle BAT Conclusions adottate con decisione della Commissione europea. La domanda di autorizzazione contiene una descrizione tecnica dell'impianto, l'elenco dei rifiuti ammessi con codici EER, i sistemi di abbattimento delle emissioni e il piano di monitoraggio e controllo.
Condizioni di esercizio e parametri di processo
Le regole di esercizio impongono il rispetto dei parametri termodinamici fissati dalla direttiva IED: temperatura minima della camera di post-combustione di 850 C (1100 C per rifiuti pericolosi con tenore di sostanze alogenate organiche superiore all'1%), tempo di residenza minimo di due secondi, tenore minimo di ossigeno. Sono regolate le fasi di avviamento e di fermata, durante le quali non puo essere alimentato rifiuto se i parametri di processo non sono stabilizzati. In linea generale, la giurisprudenza amministrativa ha valorizzato il rigore di questi parametri, censurando deroghe non giustificate.
Emissioni, monitoraggio e controlli
L'allegato 1 alla Parte V del codice fissa i valori limite di emissione (VLE) per i principali inquinanti: polveri totali, composti organici totali (TOC), HCl, HF, SO2, NOx, metalli pesanti, diossine e furani (PCDD/PCDF). Il monitoraggio e in continuo (CEMS) per i parametri di processo e per i principali inquinanti gassosi, con misurazioni periodiche per i metalli pesanti e per le diossine. I dati sono trasmessi all'autorita competente e all'agenzia regionale di protezione ambientale, che effettua controlli programmati e su segnalazione, anche tramite ispezioni in sito.
Trasparenza e partecipazione
In attuazione della Convenzione di Aarhus del 1998 e del d.lgs. 195/2005 sull'informazione ambientale, i dati di monitoraggio sono resi disponibili al pubblico nel portale dell'autorita competente. Il rapporto annuale di esercizio (RAE) deve essere pubblicato. I cittadini hanno diritto di accesso alle informazioni ambientali senza obbligo di dimostrare un interesse qualificato. Le associazioni ambientaliste possono partecipare ai procedimenti autorizzativi e impugnare i provvedimenti.
Connessioni sistemiche
La disposizione si coordina con la disciplina AIA (artt. 29-bis ss.), con i valori limite della Parte V (emissioni in atmosfera), con la Parte III (scarichi idrici) e con i criteri di classificazione dei rifiuti dell'art. 184 e dell'Allegato D. Rileva inoltre il coordinamento con la disciplina del danno ambientale (Parte VI) e con la responsabilita amministrativa degli enti (d.lgs. 231/2001, art. 25-undecies).
Casi pratici
Caso 1: Tizio gestore di un termovalorizzatore
Tizio gestisce un impianto di incenerimento di rifiuti urbani e durante un controllo dell'agenzia regionale di protezione ambientale viene rilevato un superamento del valore limite di emissione per gli ossidi di azoto in una giornata. Deve comunicare immediatamente l'evento, attivare le misure correttive previste dal piano di gestione delle anomalie e produrre una relazione tecnica sulle cause e sui rimedi adottati.
Caso 2: Caio impianto di coincenerimento in cementificio
Caio gestisce un cementificio che utilizza CSS (combustibile solido secondario) come parziale sostituto del combustibile fossile. L'impianto opera in regime di coincenerimento, soggetto ad AIA e ai valori limite applicabili. Per modificare la tipologia di rifiuti ammessi deve presentare istanza di modifica, che l'autorita competente qualifica come sostanziale o non sostanziale in base ai criteri tecnici di settore.
Domande frequenti
L'autorizzazione richiamata dall'art. 237-quinquies coincide con l'AIA?
Di regola si: gli impianti di incenerimento e coincenerimento sono soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi degli artt. 29-bis ss. del codice, che assorbe le valutazioni su emissioni, scarichi, rumore e gestione rifiuti.
Quali sono i principali valori limite di emissione?
L'allegato 1 alla Parte V fissa valori limite per polveri, TOC, HCl, HF, SO2, NOx, metalli pesanti e diossine/furani. Il monitoraggio e in continuo per i parametri di processo e per i principali inquinanti gassosi, con misurazioni periodiche per i micro-inquinanti.
Quale ruolo hanno le agenzie regionali di protezione ambientale?
Effettuano ispezioni programmate e su segnalazione, validano i dati di monitoraggio, partecipano alla conferenza di servizi per il rilascio dell'AIA ed esprimono pareri tecnici vincolanti su questioni ambientali specialistiche.