Autore: Andrea Marton

Autore

Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
  • Le tabelle retributive CCNL sono ricostruite dai PDF ARAN e dai testi contrattuali depositati dalle parti firmatarie.
  • Vigenze e rinnovi sono verificati alla fonte e riportati con la data della verifica: quando un contratto viene rinnovato, le schede collegate vengono corrette.
  • Importi, aliquote e scadenze sono verificati sulle fonti primarie indicate in fondo a ogni scheda, con la data della verifica.
  • Gli errori segnalati vengono corretti e la correzione resta visibile nella pagina.

Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

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I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • Art. 104 TUE – Costruzioni in corso in zone sismiche di nuova

    Art. 104 TUE – Costruzioni in corso in zone sismiche di nuova

    Art. 104 D.P.R. 380/2001 (TUE) – Costruzioni in corso in zone sismiche di nuova classificazione (legge 3 febbraio 1974, n. 64, art. 30; articoli 107 e 109 del decreto legislativo n. 267 del 2000)

    In vigore dal 30/06/2003

    1. Tutti coloro che in una zona sismica di nuova DPR 6.6.2001 n. 380 – Art. 105-107 74 classificazione abbiano iniziato una costruzione prima dell’entrata in vigore del provvedimento di classificazione sono tenuti a farne denuncia, entro quindici giorni dall’entrata in vigore del provvedimento di classificazione, al competente ufficio tecnico della regione. 2. L’ufficio tecnico della regione, entro 30 giorni dalla ricezione della denunzia, accerta la conformità del progetto alle norme tecniche di cui all’articolo 83 e l’idoneità della parte già legittimamente realizzata a resistere all’azione delle possibili azioni sismiche. 3. Nel caso in cui l’accertamento di cui al comma 2 dia esito positivo, l’ufficio tecnico autorizza la prosecuzione della costruzione che deve, in ogni caso, essere ultimata entro due anni dalla data del provvedimento di classificazione; nel caso in cui la costruzione possa essere resa conforme alla normativa tecnica vigente mediante le opportune modifiche del progetto, l’autorizzazione può anche essere rilasciata condizionatamente all’impegno del costruttore di apportare le modifiche necessarie. In tal caso l’ufficio tecnico regionale rilascia apposito certificato al denunciante, inviandone copia al dirigente o responsabile del competente ufficio comunale per i necessari provvedimenti. 4. La Regione può, per edifici pubblici e di uso pubblico, stabilire, ove occorra, termini di ultimazione superiori ai due anni di cui al comma 3. (1) 5. Qualora l’accertamento di cui al comma 2 dia esito negativo e non sia possibile intervenire con modifiche idonee a rendere conforme il progetto o la parte già realizzata alla normativa tecnica vigente, il dirigente dell’ufficio tecnico annulla la concessione ed ordina la demolizione di quanto già costruito. 6. In caso di violazione degli obblighi stabiliti nel presente articolo si applicano le disposizioni della parte II, capo IV, sezione III del presente testo unico. Note: (1) Comma rettificato con comunicato 13.11.2001, pubblicato in G.U. 13.11.2001 n. 264.

  • CCNL Sanità Privata: periodo di prova

    CCNL Sanità Privata (AIOP, ARIS)

    In sintesi

    Nel CCNL Sanità Privata AIOP-ARIS la prova dura al massimo 3 mesi di calendario per le categorie A e B (ausiliari, OSS, impiegati d’ordine) e 6 mesi per le altre (C, D, DS, E: infermieri, tecnici, coordinatori); nei contratti a termine 1 mese per A e B e 3 mesi per le altre (art. 14). Durante la prova entrambe le parti possono recedere in qualsiasi momento senza preavviso. Se la prova è interrotta da un’assenza prevista dalla legge, il lavoratore la riprende se rientra entro 120 giorni. Il patto va scritto nella lettera di assunzione.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    AIOP · ARIS · FP CGIL · CISL FP · UIL FPL
    Ultimo rinnovo
    CCNL 2016-2018, firmato nel 2020 (minimi dal 1° luglio 2020); in ultrattività
    Vigenza
    Ultrattivo in attesa rinnovo
    Platea
    Circa 100.000 (infermieri, tecnici, OSS, ausiliari, amministrativi delle case di cura)

    Periodo di prova CCNL Sanità Privata AIOP-ARIS: 3 o 6 mesi

    Durata massima del periodo di prova – CCNL AIOP-ARIS personale non medico, art. 14
    Categoria Profili tipici Tempo indeterminato Tempo determinato
    A Ausiliari, addetti alle pulizie, commessi 3 mesi di calendario 1 mese di calendario
    B Operatore socio sanitario (B2), impiegati d’ordine, autisti, OTA, cuochi 3 mesi di calendario 1 mese di calendario
    C Impiegati amministrativi di concetto, programmatori 6 mesi di calendario 3 mesi di calendario
    D Infermieri, ostetriche, tecnici sanitari 6 mesi di calendario 3 mesi di calendario
    DS Caposala, coordinatori 6 mesi di calendario 3 mesi di calendario
    E Direttore amministrativo, biologo, psicologo, farmacista 6 mesi di calendario 3 mesi di calendario

    Possono essere esonerati dalla prova i dipendenti che, su loro richiesta, passano ad altra struttura dello stesso gruppo dopo averla già superata. Fonte: art. 14 del testo del CCNL AIOP-ARIS 2016-2018 (AIOP), in ultrattività; inquadramento dei profili: art. 52.

    Durata per categoria

    Il CCNL non gradua la prova livello per livello ma per gruppi di categorie:

    • A e B: 3 mesi di calendario (1 mese nei contratti a termine). Vale anche per l’OSS, inquadrato in B2
    • C, D, DS ed E: 6 mesi di calendario (3 mesi nei contratti a termine). Vale per infermieri, tecnici sanitari e coordinatori

    Forma scritta obbligatoria

    La lettera di assunzione deve indicare espressamente la durata del periodo di prova. Senza clausola scritta: prova non pattuita, rapporto definitivo dall’inizio.

    Per gli infermieri: è anche prassi indicare nella lettera il numero di Albo e l’iscrizione all’Ordine delle professioni infermieristiche (OPI), che dal 2018 ha sostituito i collegi IPASVI.

    Recesso libero

    Durante la prova entrambe le parti possono recedere liberamente, senza preavviso né indennità sostitutiva. Il recesso non può essere discriminatorio.

    Il lavoratore riceve la retribuzione per le giornate o le ore lavorate (non inferiore al minimo della sua qualifica), i ratei di ferie e di tredicesima e il TFR maturato.

    Interruzione della prova per assenza

    Se la prova è interrotta da un’assenza prevista dalla legge (malattia, infortunio, maternità), il lavoratore può continuarla se è in grado di riprendere servizio entro 120 giorni; altrimenti il rapporto si intende risolto, salvo che per la lavoratrice in gravidanza. Le assenze che sospendono la prova sono pagate come per il resto del personale.

    L’anzianità decorre dal primo giorno di lavoro, non dalla fine della prova.

    Casi pratici

    Tizio – Infermiere D in prova 4 mesi
    Tizio è assunto come infermiere in categoria D a tempo indeterminato: la prova massima è di 6 mesi di calendario. Trascorso il periodo senza disdetta, è confermato in servizio e l’anzianità decorre dal primo giorno. Mesi di prova contano per ferie/13ª/TFR.
    Caia – OSS (B2) in prova 3 mesi
    Caia è OSS in prova. Dopo 2 mesi il datore comunica recesso per «mancato superamento». Recesso libero, nessun preavviso. Caia riceve i giorni lavorati, i ratei di ferie e tredicesima e il TFR maturato.
    Sempronio – Coordinatore DS in prova 6 mesi
    Sempronio è assunto come coordinatore in categoria DS con prova di 6 mesi di calendario, il massimo previsto dal CCNL. È il periodo per valutare leadership, gestione team, capacità organizzativa. Al termine: conferma definitiva.

    Domande frequenti

    Quanto dura la prova per un infermiere?
    6 mesi di calendario per gli infermieri (categoria D) assunti a tempo indeterminato, 3 mesi se a termine. Per OSS e ausiliari (categorie A e B) 3 mesi, 1 mese se a termine. Va sempre indicata per iscritto.
    Posso essere licenziata durante la prova?
    Sì, liberamente e senza preavviso. Riceverai la retribuzione per i giorni di lavoro effettivo, quota 13ª e ferie maturate. Il recesso non può essere discriminatorio.
    La malattia sospende la prova?
    La interrompe: se il lavoratore riprende servizio entro 120 giorni continua la prova, altrimenti il rapporto si intende risolto, salvo la lavoratrice in gravidanza (art. 14).
    La prova deve essere scritta?
    Sì, OBBLIGATORIAMENTE nella lettera di assunzione. Senza clausola scritta: prova non pattuita e rapporto definitivo dall’inizio.
    L'iscrizione all'Albo è obbligatoria?
    Sì, per infermieri (FNOPI), fisioterapisti (FNOFI), tecnici radiologi (FNCTSRMPSTRP). Senza iscrizione regolare non si può esercitare. L’iscrizione deve essere conservata durante tutto il periodo di lavoro.
    I mesi di prova contano per anzianità?
    Sì, l’anzianità decorre dal PRIMO giorno di lavoro effettivo. I mesi di prova contano per ferie, 13ª e TFR. Il CCNL AIOP-ARIS non prevede scatti di anzianità in cifra fissa.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive AIOP/ARIS, preavviso, dimissioni e licenziamento, ferie, festività e permessi, maternità, paternità e tutele, tredicesima e premi e malattia, infortunio e comporto.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Sanità Privata (AIOP, ARIS). Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 56 bis D.Lgs. 346/1990 – Accertamento delle liberalità indirette

    Art. 56 bis D.Lgs. 346/1990 – Accertamento delle liberalità indirette

    Art. 56 bis D.Lgs. 346/1990 (Imposta Successioni) – Accertamento delle liberalità indirette

    In vigore dal 01/01/1991

    1. Ferma l’esclusione delle donazioni o liberalità di cui agli articoli 742, 770, secondo comma, e 783 del codice civile, l’accertamento delle liberalità diverse dalle donazioni e da quelle risultanti da atti di donazione effettuati all’estero a favore di residenti può essere effettuato esclusivamente quando l’esistenza delle stesse risulti da dichiarazioni rese dall’interessato nell’ambito di procedimenti diretti all’accertamento di tributi. (2) 2. Alle liberalità di cui al comma 1 si applica l’aliquota dell’8 per cento di cui all’articolo 56, comma 1, lettera d), per la parte che eccede la fran- chigia ove prevista. (3) 3. Le liberalità di cui al comma 1 possono essere registrate volontariamente, ai sensi dell’articolo 8 del testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131. In tale caso si applica l’imposta con le aliquote e le franchigie (4) indicate all’articolo 56 […].(5) Note: (1) Articolo inserito dall’art. 69, comma 1, L. 21.11.2000 n. 342, pubblicata in G.U. 25.11.2000 n. 276, S.O. 194. (2) Comma sostituito dall’art. 1, comma 1, lett. aaa), n. 1), DLgs. 18.9.2024 n. 139, pubblicato in G.U. 2.10.2024 n. 231. Ai sensi del successivo art. 9, comma 3, la presente disposizione ha effetto a partire dall’1.1.2025 e si applica agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate o presentate per la registrazione a partire da tale data, nonché alle successioni aperte e agli atti a titolo gratuito fatti a partire da tale data. Testo precedente: “Ferma l’esclusione delle donazioni o liberalità di cui agli articoli 742 e 783 del codice civile, l’accertamento delle liberalità diverse dalle donazioni e da quelle risultanti da atti di donazione effettuati all’estero a favore di residenti può essere effettuato esclusivamente in presenza di entrambe le seguenti condizioni: a) quando l’esistenza delle stesse risulti da dichiarazioni rese dall’interessato nell’ambito di procedimenti diretti all’accertamento di tributi; b) quando le liberalità abbiano determinato, da sole o unitamente a quelle già effettuate nei confronti del medesimo beneficiario, un incremento patrimoniale superiore all’importo di 350 milioni di lire.“. (3) Comma sostituito dall’art. 1, comma 1, lett. aaa), n. 2), DLgs. 18.9.2024 n. 139, pubblicato in G.U. 2.10.2024 n. 231. Ai sensi del successivo art. 9, comma 3, la presente disposizione ha effetto a partire dall’1.1.2025 e si applica agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate o presentate per la registrazione a partire da tale data, nonché alle successioni aperte e agli atti a titolo gratuito fatti a partire da tale data. Testo precedente: “Alle liberalità di cui al comma 1 si applica l’aliquota del sette per cento, da calcolare sulla parte dell’incremento patrimoniale che supera l’importo di 350 milioni di lire.“. (4) Le parole “e le franchigie” sono state inserite dall’art. 1, comma 1, lett. aaa), n. 3), DLgs. 18.9.2024 n. 139, pubblicato in G.U. 2.10.2024 n. 231. Ai sensi del successivo art. 9, comma 3, la presente disposizione ha effetto a partire dall’1.1.2025 e si applica agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate o presentate per la registrazione a partire da tale data, nonché alle successioni aperte e agli atti a titolo gratuito fatti a partire da tale data. (5) Le parole “mentre qualora la registrazione volontaria sia effettuata entro il 31 dicembre 2001 , si applica l’aliquota del tre per cento” sono state soppresse dall’art. 1, comma 1, lett. aaa), n. 3), DLgs. 18.9.2024 n. 139, pubblicato in G.U. 2.10.2024 n. 231. Ai sensi del successivo art. 9, comma 3, la presente disposizione ha effetto a partire dall’1.1.2025 e si applica agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate o presentate per la registrazione a partire da tale data, nonché alle successioni aperte e agli atti a titolo gratuito fatti a partire da tale data. Ai sensi dell’art. 2, comma 47, DL 3.10.2006 n. 262, convertito, con modificazioni, dalla L. 24.11.2006 n. 286, è istituita l’imposta sulle successioni e donazioni sui trasferimenti di beni e diritti per causa di morte, per donazione o a titolo gratuito e sulla costituzione di vincoli di destinazione, secondo le disposizioni del presente decreto. Tale termine era stato prorogato al 30.6.2002, dall’art. 17, comma 2, L. 18.10.2001 n. 383, pubblicata G.U. 24.10.2001 n. 248.

  • Art. 103 TUE – Vigilanza per l’osservanza delle norme tecniche

    Art. 103 TUE – Vigilanza per l’osservanza delle norme tecniche

    Art. 103 D.P.R. 380/2001 (TUE) – Vigilanza per l’osservanza delle norme tecniche

    In vigore dal 30/06/2003

    29) 1. Nelle località di cui all’articolo 61 e in quelle sismiche di cui all’articolo 83 gli ufficiali di polizia giudiziaria, gli ingegneri e geometri degli uffici tecnici delle amministrazioni statali e degli uffici tecnici regionali, provinciali e comunali, le guardie doganali e forestali, gli ufficiali e sottufficiali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e in generale tutti gli agenti giurati a servizio dello Stato, delle province e dei comuni sono tenuti ad accertare che chiunque inizi costruzioni, riparazioni e sopraelevazioni sia in possesso dell’autorizzazione rilasciata dal competente ufficio tecnico della regione a norma degli articoli 61 e 94. 2. I funzionari di detto ufficio debbono altresì accertare se le costruzioni, le riparazioni e ricostruzioni procedano in conformità delle presenti norme. Ai fini dell’esercizio dell’attività prevista dal presente articolo, sono individuati come prioritari i lavori avviati o effettuati sulla base di autorizzazione rilasciata secondo le modalità di cui all’articolo 94, comma 2-bis. (1) 3. Eguale obbligo spetta agli ingegneri e geometri degli uffici tecnici succitati quando accedano per altri incarichi qualsiasi nei comuni danneggiati, compatibilmente coi detti incarichi. Note: (1) Periodo inserito dall’art. 10, comma 1, lett. p-quater), DL 16.7.2020 n. 76, convertito, con modificazioni, dalla L. 11.9.2020 n. 120. SEZIONE IV – DISPOSIZIONI FINALI

  • Art. 56 D.Lgs. 346/1990 – Determinazione dell’imposta

    Art. 56 D.Lgs. 346/1990 – Determinazione dell’imposta

    Art. 56 D.Lgs. 346/1990 (Imposta Successioni) – Determinazione dell’imposta (1)

    In vigore dal 01/01/1991

    1. I trasferimenti di beni e diritti per donazione o a titolo gratuito, compresi i trasferimenti derivanti da trust e da altri vincoli di destinazione, sono soggetti all’imposta con le seguenti aliquote applicate al valore complessivo dei beni e dei diritti al netto degli oneri da cui è gravato il beneficiario diversi da quelli indicati dall’articolo 58, comma 1, ovvero, se la donazione è fatta congiuntamente a favore di più soggetti o se in uno stesso atto sono compresi più atti di disposizione a favore di soggetti diversi, al valore delle quote dei beni o diritti attribuiti: a) a favore del coniuge e dei parenti in linea retta sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 1.000.000 di euro: 4 per cento; b) a favore dei fratelli e delle sorelle sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 100.000 euro: 6 per cento; c) a favore degli altri parenti fino al quarto grado e degli affini in linea retta, nonchè degli affini in linea collaterale fino al terzo grado: 6 per cento; d) a favore di altri soggetti: 8 per cento. 2. Se il beneficiario dei trasferimenti è una persona con disabilità riconosciuta ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, l’imposta si applica esclusivamente sulla parte del valore della quota o del legato che supera l’ammontare di 1.500.000 euro. 3. Il valore dei beni e dei diritti donati è determinato a norma degli articoli da 14 a 19 e dell’articolo 34, commi 3, 4 e 5. 4. Si applicano le riduzioni previste nell’articolo 25, salvo quanto stabilito nell’articolo 13, commi 3, 4 e 5, e nell’articolo 51, comma 2. È inoltre detratta, se alla richiesta di registrazione dell’atto di donazione è allegata la fattura, l’imposta sul valore aggiunto afferente alla cessione. 5. Dall’imposta sulle donazioni determinata a norma del presente titolo si detraggono le imposte pagate all’estero in dipendenza della stessa donazione o liberalità e in relazione ai beni ivi esistenti, fino a concorrenza della parte dell’imposta sulle donazioni proporzionale al valore dei beni stessi, salva l’applicazione di trattati o accordi internazionali. Note: (1) Articolo sostituito dall’art. 1, comma 1, lett. zz), DLgs. 18.9.2024 n. 139, pubblicato in G.U. 2.10.2024 n. 231. Ai sensi del successivo art. 9, comma 3, la presente disposizione ha effetto a partire dall’1.1.2025 e si applica agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate o presentate per la registrazione a partire da tale data, nonché alle successioni aperte e agli atti a titolo gratuito fatti a partire da tale data. Testo precedente: “Art. 56 (Determinazione dell’imposta) – 1. […] 1-bis. […] 2. […] 3. […] 4. Il valore dei beni e dei diritti donati è determinato a norma degli articoli da 14 a 19 e dell’articolo 34, commi 3, 4 e 5. 5. Si applicano le riduzioni previste nell’art. 25, salvo quanto stabilito nell’art. 13, commi 3, 4 e 5, e nell’art. 51, comma 2, e si detrae l’imposta comunale sull’incremento di valore degli immobili liquidata a seguito di donazione, per ciascun immobile donato, fino a concorrenza della parte dell’imposta proporzionale al valore dell’immobile stesso. È inoltre detratta, se alla richiesta di registrazione dell’atto di donazione è allegata la fattura, l’imposta sul valore aggiunto afferente la cessione.“. Per le precedenti modifiche si vedano: – l’art. 2, comma 56, lett. c), DL 3.10.2006 n. 262, convertito, con modificazioni, dalla L. 24.11.2006 n. 286; – l’art. 69, comma 1, L. 21.11.2000 n. 342, pubblicata in G.U. 25.11.2000 n. 276, S.O. 194. (2) Per le aliquote sulle donazioni e gli atti di trasferimento a titolo gratuito di beni e diritti e la costituzione di vincoli di destinazione di beni, fino al 31.12.2024 era necessario consultare l’art. 2, comma 49, DL 3.10.2006 n. 262, convertito, con modificazioni, dalla L. 24.11.2006 n. 286.

  • Art. 102 TUE – Modalità per l’esecuzione d’ufficio

    Art. 102 TUE – Modalità per l’esecuzione d’ufficio

    Art. 102 D.P.R. 380/2001 (TUE) – Modalità per l’esecuzione d’ufficio

    In vigore dal 30/06/2003

    febbraio 1974, n. 64, art. 27) 1. Per gli adempimenti di cui all’articolo 99 le regioni iscrivono annualmente in bilancio una somma non inferiore a 25822 euro. (1) 2. Al recupero delle somme erogate su tale fondo per l’esecuzione di lavori di demolizione di opere in contravvenzione alle norme tecniche di cui al presente capo, si provvede a mezzo del competente ufficio comunale in base alla liquidazione dei lavori stessi fatta dal competente ufficio tecnico della regione. (1) 3. La riscossione delle somme dai contravventori, per il titolo suindicato e con l’aumento dell’aggio spettante al concessionario, è fatta mediante ruoli esecutivi. (1) 4. Il versamento delle somme stesse è fatto con imputazione ad apposito capitolo del bilancio dell’entrata. Note: (1) Comma rettificato con comunicato 13.11.2001, pubblicato in G.U. 13.11.2001 n. 264.

  • Art. 101 TUE – Comunicazione del provvedimento al competente ufficio tecnico della regione

    Art. 101 TUE – Comunicazione del provvedimento al competente ufficio tecnico della regione

    Art. 101 D.P.R. 380/2001 (TUE) – Comunicazione del provvedimento al competente ufficio tecnico della regione

    In vigore dal 30/06/2003

    (legge 3 febbraio 1974, n. 64, art. 26) 1. Copia della sentenza irrevocabile o del decreto esecutivo emessi in base alle precedenti disposizioni deve essere comunicata, a cura del cancelliere, al competente ufficio tecnico della regione entro quindici giorni da quello in cui la sentenza è divenuta irrevocabile o il decreto è diventato esecutivo.

  • Art. 55 D.Lgs. 346/1990 – Registrazione degli atti di donazione

    Art. 55 D.Lgs. 346/1990 – Registrazione degli atti di donazione

    Art. 55 D.Lgs. 346/1990 (Imposta Successioni) – Registrazione degli atti di donazione

    In vigore dal 01/01/1991

    1. Gli atti di donazione sono soggetti a registrazione secondo le disposizioni del testo unico sull’imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, concernenti gli atti da registrare in termine fisso. 1 bis. Sono soggetti a registrazione in termine fisso anche gli atti aventi a oggetto donazioni, dirette o indirette, nonchè gli atti di istituzione e di dotazione dei trust formati all’estero nei confronti di beneficiari residenti nello Stato. (1) 2. Gli atti che hanno per oggetto trasferimenti di cui all’art. 3 sono registrati gratuitamente, salvo il disposto del comma 3 dello stesso articolo. Note: (1) Comma sostituito dall’art. 1, comma 1, lett. vv), DLgs. 18.9.2024 n. 139, pubblicato in G.U. 2.10.2024 n. 231. Ai sensi del successivo art. 9, comma 3, la presente disposizione ha effetto a partire dall’1.1.2025 e si applica agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate o presentate per la registrazione a partire da tale data, nonché alle successioni aperte e agli atti a titolo gratuito fatti a partire da tale data. Testo precedente: “Sono soggetti a registrazione in termine fisso an- che gli atti aventi ad oggetto donazioni, dirette o indirette, formati all’estero nei confronti di beneficiari residenti nello Stato. Dall’imposta sulle donazioni determinata a norma del presente titolo si detraggono le imposte pagate all’estero in dipendenza della stessa donazione ed in relazione ai beni ivi esistenti, salva l’applicazione delle convenzioni contro le doppie imposizioni.“. In precedenza, il comma era stato inserito dall’art. 69, comma 1, L. 21.11.2000 n. 342, pubblicata in G.U. 25.11.2000 n. 276, S.O. 194.

  • Art. 100 TUE – Competenza della Regione

    Art. 100 TUE – Competenza della Regione

    Art. 100 D.P.R. 380/2001 (TUE) – Competenza della Regione

    In vigore dal 30/06/2003

    1974, n. 64, art. 25) DPR 6.6.2001 n. 380 – Art. 101-104 73 1. Qualora il reato sia estinto per qualsiasi causa, la Regione ordina, con provvedimento definitivo, sentito l’organo tecnico consultivo della regione, la demolizione delle opere o delle parti di esse eseguite in violazione delle norme del presente capo e delle norme tecniche di cui agli articoli 52 e 83, ovvero l’esecuzione di modifiche idonee a renderle conformi alle norme stesse. (1) 2. In caso di inadempienza si applica il disposto dell’articolo 99. Note: (1) Comma rettificato con comunicato 13.11.2001, pubblicato in G.U. 13.11.2001 n. 264.

  • Art. 54 D.Lgs. 346/1990 – Determinazione della sanzione amministrativa

    Art. 54 D.Lgs. 346/1990 – Determinazione della sanzione amministrativa

    Art. 54 D.Lgs. 346/1990 (Imposta Successioni) – Determinazione della sanzione amministrativa

    In vigore dal 01/01/1991

    1. Nella determinazione della sanzione commisurata all’imposta o alla maggiore imposta, questa è assunta al netto delle riduzioni e delle detrazioni di cui agli articoli 25 e 26. Note: (1) Rubrica modificata dall’art. 1, comma 1, lett. uu), n. 1), DLgs. 18.9.2024 n. 139, pubblicato in G.U. 2.10.2024 n. 231. Ai sensi del successivo art. 9, comma 3, la presente disposizione ha effetto a partire dall’1.1.2025 e si applica agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate o presentate per la registrazione a partire da tale data, nonché alle successioni aperte e agli atti a titolo gratuito fatti a partire da tale data. Testo precedente: “Determinazione della sanzione pecuniaria”. TITOLO III – Applicazione dell’imposta alle donazioni

  • Articolo 807 Codice Civile: Effetti della revocazione

    Articolo 807 Codice Civile: Effetti della revocazione

    Art. 807 c.c. – Effetti della revocazione

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Revocata la donazione per ingratitudine o sopravvenienza di figli, il donatario deve restituire i beni in natura, se essi esistono ancora, e i frutti relativi, a partire dal giorno della domanda.

    Se il donatario ha alienato i beni, deve restituirne il valore, avuto riguardo al tempo della domanda, e i frutti relativi, a partire dal giorno della domanda stessa.

  • Articolo 808 Codice Civile: Effetti nei riguardi dei terzi

    Articolo 808 Codice Civile: Effetti nei riguardi dei terzi

    Art. 808 c.c. Effetti nei riguardi dei terzi

    In vigore

    La revocazione per ingratitudine o per sopravvenienza di figli non pregiudica i terzi che hanno acquistato diritti anteriormente alla domanda, salvi gli effetti della trascrizione di questa. Il donatario, che prima della trascrizione della domanda di revocazione ha costituito sui beni donati diritti reali che ne diminuiscono il valore, deve indennizzare il donante della diminuzione di valore sofferta dai beni stessi.

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