Autore: Andrea Marton

  • Art. 38 Codice della Navigazione – Anticipata occupazione di zone demaniali

    Art. 38 Codice della Navigazione – Anticipata occupazione di zone demaniali

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Qualora ne riconosca l'urgenza, l'autorità marittima può, su richiesta dell'interessato, consentire, previa cauzione, l'immediata occupazione e l'uso di beni del demanio marittimo, nonché l'esecuzione dei lavori all'uopo necessari, a rischio del richiedente, purché questo si obblighi ad osservare le condizioni che saranno stabilite nell'atto di concessione. Se la concessione è negata, il richiedente deve demolire le opere eseguite e rimettere i beni nel pristino stato.

  • Art. 173 CPI – Rilievi

    Art. 173 CPI – Rilievi

    D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 – testo aggiornato

    1. I rilievi ai quali dia luogo l’esame delle domande e delle istanze devono essere comunicati all’interessato con l’assegnazione di un termine per la risposta non inferiore a due mesi dalla data di ricezione della comunicazione.

    2. Le osservazioni dei terzi ed i rilievi ai quali dia luogo l’esame della domanda di privativa per nuova varietà vegetale sono comunicati all’interessato con l’assegnazione di un termine, non superiore a sei mesi, per la risposta. Nel caso in cui il rilievo riguardi la denominazione, la nuova proposta è corredata da una dichiarazione integrativa includente anche la dichiarazione di cui alla lettera e), del comma 1, dell’articolo

    165. L’ufficio ed il Ministero delle politiche agricole e forestali si comunicano reciprocamente le osservazioni ed i rilievi trasmessi al richiedente e le risposte ricevute.

    3. Quando, a causa di irregolarità nel conferimento del mandato, di cui all’articolo 201, il mancato adempimento ai rilievi comporta il rigetto delle domande e delle istanze connesse, il rilievo deve essere comunicato al richiedente.

    4. Quando il termine sia decorso senza che sia pervenuta risposta ai rilievi, la domanda o l’istanza è respinta con provvedimento, da notificare al titolare della domanda stessa o dell’istanza con raccomandata con avviso di ricevimento. Tuttavia, se il rilievo concerne la rivendicazione di un diritto di priorità, la mancata risposta comporta esclusivamente la perdita di tale diritto.

    5. La domanda di privativa per nuova varietà vegetale è rifiutata: a) in caso di mancata risposta ai rilievi dell’ufficio e del Ministero delle politiche agricole e forestali nei termini stabiliti; b) in caso di mancata consegna dei materiali per le prove varietali ai sensi dell’articolo 165, comma 1, lettera c), salvo che la mancata consegna sia dipesa da causa di forza maggiore; c) in caso di assenza di uno dei requisiti previsti dall’articolo 170, comma 1, lettera d).

    6. Se la domanda di privativa per nuova varietà vegetale non è accolta o se essa è ritirata, il compenso dovuto per i controlli tecnici è rimborsato solo quando non siano già stati avviati i controlli tecnici suddetti.

    7. Prima di respingere in tutto o in parte una domanda o una istanza ad essa connessa, per motivi che non siano stati oggetto di rilievi ai sensi del comma 1, l’Ufficio italiano brevetti e marchi assegna al richiedente il termine di due mesi per formulare osservazioni. Scaduto detto termine, se non sono state presentate osservazioni o l’Ufficio ritiene di non potere accogliere quelle presentate, la domanda o l’istanza è respinta in tutto o in parte.

    8. Per le domande di brevetto internazionale l’Ufficio italiano brevetti e marchi, compiuto l’accertamento di cui all’articolo 14 del Trattato di cooperazione in materia di brevetti del 19 giugno 1970, ratificato con legge 26 maggio 1978, n. 260 , invita il richiedente ad effettuare le eventuali correzioni … , fissando all’uopo un termine non superiore a mesi tre, ferma restando l’osservanza del termine per la trasmissione dell’esemplare originale della domanda internazionale, previsto dalla regola 22 del regolamento di esecuzione del Trattato di cooperazione in materia di brevetti. L’Ufficio italiano brevetti e marchi dichiara che la domanda s’intende ritirata nelle ipotesi previste dall’articolo 14 del Trattato di cooperazione in materia di brevetti.

    9. Qualora la domanda sia accolta, l’Ufficio italiano brevetti e marchi provvede alla concessione del titolo.

    10. I fascicoli degli atti e dei documenti relativi alle domande di brevettazione o di registrazione , nonché le raccolte dei titoli di proprietà industriale e le raccolte delle domande sono conservati dall’Ufficio italiano brevetti e marchi fino a dieci anni dopo l’estinzione dei diritti corrispondenti. Dopo la scadenza di tale termine l’Ufficio può distruggere i fascicoli anche senza il parere dell’Archivio centrale di Stato, previa acquisizione informatica su dispositivi non alterabili degli originali, degli atti e dei documenti in essi contenuti .

  • Art. 81 Codice della Navigazione – Altre attribuzioni di polizia

    Art. 81 Codice della Navigazione – Altre attribuzioni di polizia

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Il comandante del porto provvede per tutto quanto concerne in generale la sicurezza e la polizia del porto o dell'approdo e delle relative adiacenze.

  • Art. 233 Cod. Amb. – Consorzio nazionale di raccolta e trattamento degli oli e dei grassi vegetali ed animali esausti

    Art. 233 Cod. Amb. – Consorzio nazionale di raccolta e trattamento degli oli e dei grassi vegetali ed animali esausti

    D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 – testo aggiornato

    1. Al fine di razionalizzare ed organizzare la gestione degli oli e dei grassi vegetali e animali esausti, tutti gli operatori della filiera costituiscono un Consorzio. I sistemi di gestione adottati devono conformarsi ai principi di cui all’articolo

    237. 2. il Consorzio di cui al comma 1, già riconosciuto dalla previgente normativa, ha personalità giuridica di diritto privato senza scopo di lucro e adegua il proprio statuto in conformità allo schema tipo approvato dal Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, entro centoventi giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, e ai principi contenuti nel presente decreto ed in particolare a quelli di trasparenza, efficacia, efficienza ed economicità, nonché di libera concorrenza nelle attività di settore. Nel consiglio di amministrazione del Consorzio il numero dei consiglieri di amministrazione in rappresentanza dei raccoglitori e dei riciclatori dei rifiuti deve essere uguale a quello dei consiglieri di amministrazione in rappresentanza dei produttori di materie prime. Lo statuto adottato dal consorzio è trasmesso entro quindici giorni al Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, che lo approva di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, salvo motivate osservazioni cui il Consorzio è tenuto ad adeguarsi nei successivi sessanta giorni. Qualora il Consorzio non ottemperi nei termini prescritti, le modifiche allo statuto sono apportate con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico; il decreto ministeriale di approvazione dello statuto del Consorzio è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

    3. I Consorzio svolgono per tutto il territorio nazionale i seguenti compiti: a) assicurano la raccolta presso i soggetti di cui al comma 12, il trasporto, lo stoccaggio, il trattamento e il recupero degli oli e dei grassi vegetali e animali esausti; b) assicurano, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di inquinamento, lo smaltimento di oli e grassi vegetali e animali esausti raccolti dei quali non sia possibile o conveniente la rigenerazione; c) promuovono lo svolgimento di indagini di mercato e di studi di settore al fine di migliorare, economicamente e tecnicamente, il ciclo di raccolta, trasporto, stoccaggio, trattamento e recupero degli oli e grassi vegetali e animali esausti.

    4. Le deliberazioni degli organi dei Consorzio, adottate in relazione alle finalità della parte quarta del presente decreto ed a norma dello statuto, sono vincolanti per tutte le imprese partecipanti.

    5. Partecipano ai Consorzio: a) le imprese che producono, importano o detengono oli e grassi vegetali ed animali esausti; b) le imprese che riciclano e recuperano oli e grassi vegetali e animali esausti; c) le imprese che effettuano la raccolta, il trasporto e lo stoccaggio di oli e grassi vegetali e animali esausti; d) eventualmente, le imprese che abbiano versato contributi di riciclaggio ai sensi del comma 10, lettera d).

    6. Le quote di partecipazione ai Consorzio sono determinate in base al rapporto tra la capacità produttiva di ciascun consorziato e la capacità produttiva complessivamente sviluppata da tutti i consorziati appartenenti alla medesima categoria.

    7. La determinazione e l’assegnazione delle quote compete al consiglio di amministrazione dei Consorzio che vi provvede annualmente secondo quanto stabilito dallo statuto.

    8. Nel caso di incapacità o di impossibilità di adempiere, per mezzo delle stesse imprese consorziate, agli obblighi di raccolta, trasporto, stoccaggio, trattamento e riutilizzo degli oli e dei grassi vegetali e animali esausti stabiliti dalla parte quarta del presente decreto, il consorzio può, nei limiti e nei modi determinati dallo statuto, stipulare con le imprese pubbliche e private contratti per l’assolvimento degli obblighi medesimi.

    9. Gli operatori che non provvedono ai sensi del comma 1 possono, entro centoventi giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dello Statuto tipo ai sensi del comma 2, organizzare autonomamente, la gestione degli oli e grassi vegetali e animali esausti su tutto il territorio nazionale. In tale ipotesi gli operatori stessi devono richiedere all’Autorità di cui all’articolo 207, previa trasmissione di idonea documentazione, il riconoscimento del sistema adottato. A tal fine i predetti operatori devono dimostrare di aver organizzato il sistema secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità, che il sistema è effettivamente ed autonomamente funzionante e che è in grado di conseguire, nell’ambito delle attività svolte, gli obiettivi fissati dal presente articolo. Gli operatori devono inoltre garantire che gli utilizzatori e gli utenti finali siano informati sulle modalità del sistema adottato. L’Autorità, dopo aver acquisito i necessari elementi di valutazione, si esprime entro novanta giorni dalla richiesta. In caso di mancata risposta nel termine sopra indicato, l’interessato chiede al Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare l’adozione dei relativi provvedimenti sostitutivi da emanarsi nei successivi sessanta giorni. L’Autorità è tenuta a presentare una relazione annuale di sintesi relativa a tutte le istruttorie esperite. 88

    10. I Consorzio sono tenuti a garantire l’equilibrio della propria gestione finanziaria. Le risorse finanziarie dei Consorzio sono costituite: a) dai proventi delle attività svolte dai Consorzio; b) dalla gestione patrimoniale del fondo consortile; c) dalle quote consortili; d) dal contributo ambientale a carico dei produttori e degli importatori di oli e grassi vegetali e animali per uso alimentare destinati al mercato interno e ricadenti nelle finalità consortili di cui al comma 1, determinati annualmente con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle attività produttive, al fine di garantire l’equilibrio di gestione dei Consorzio.

    11. I Consorzio di cui al comma 1 ed i soggetti di cui al comma 9 trasmettono annualmente al Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare ed al Ministro delle attività produttive i bilanci preventivo e consuntivo entro sessanta giorni dalla loro approvazione; inoltre, entro il 31 maggio di ogni anno, tali soggetti presentano agli stessi Ministri una relazione tecnica sull’attività complessiva sviluppata dagli stessi e dai loro singoli aderenti nell’anno solare precedente.

    12. Decorsi novanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di approvazione dello Statuto di cui al comma 2, chiunque, in ragione della propria attività professionale, detiene oli e grassi vegetali e animali esausti è obbligato a conferirli ai Consorzio direttamente o mediante consegna a soggetti incaricati dai Consorzio, fermo restando quanto previsto al comma

    9. L’obbligo di conferimento non esclude la facoltà per il detentore di cedere oli e grassi vegetali e animali esausti ad imprese di altro Stato membro della Comunità europea.

    13. Chiunque, in ragione della propria attività professionale ed in attesa del conferimento ai Consorzio, detenga oli e grassi animali e vegetali esausti è obbligato a stoccare gli stessi in apposito contenitore conforme alle disposizioni vigenti in materia di smaltimento.

    14. Restano ferme le disposizioni comunitarie e nazionali vigenti in materia di prodotti, sottoprodotti e rifiuti di origine animale.

    15. I soggetti giuridici appartenenti alle categorie di cui al comma 5 che vengano costituiti o inizino comunque una delle attività proprie delle categorie medesime successivamente all’entrata in vigore della parte quarta del presente decreto aderiscono ad uno dei Consorzio di cui al comma 1 o adottano il sistema di cui al comma 9, entro sessanta giorni dalla data di costituzione o di inizio della propria attività. PERIODO SOPPRESSO DAL D.Lgs. 16 GENNAIO 2008, N.4 .

  • Art. 11 Codice della Navigazione – Legge regolatrice della contribuzione alle avarie comuni

    Art. 11 Codice della Navigazione – Legge regolatrice della contribuzione alle avarie comuni

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    La contribuzione alle avarie comuni è regolata dalla legge nazionale della nave o dell'aeromobile. 43 ————- AGGIORNAMENTO Il D.P.R. 21 febbraio 1990, n. 66 ha disposto (con l'art. 8, comma 1, lettera b che durante il periodo di temporanea abilitazione alla navigazione ed all'uso della bandiera italiana si intende per "legge nazionale della nave" quella italiana ai fini di cui al presente articolo. Ha inoltre disposto (con l'art. 14, comma 1, lettera b che durante il periodo di sospensione temporanea dell'abilitazione alla navigazione ed all'uso della bandiera fatte salve le disposizioni di cui all'art. 29, commi 2 e 3, della legge 14 giugno 1989, n. 234, in materia di lavoro marittimo, ai fini di cui al presente articolo, si intende per "legge nazionale della nave" quella dello Stato straniero nei cui appositi registri la nave è iscritta.

  • Art. 74 D.Lgs. 150/2022 – Modifiche al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 272

    Art. 74 D.Lgs. 150/2022 – Modifiche al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 272

    D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 – testo aggiornato

    1 . Al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 272 , sono apportate le seguenti modificazioni: a) all’articolo 11, al comma 1 e nella rubrica le parole «e semidetenzione» sono soppresse; b) all’articolo 24, comma 1, la parola «sanzioni» è sostituita dalla seguente: «pene». Note all’art. 74: – Si riporta il testo degli articoli 11 e 24 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 272 (Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448 , recante disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni), come modificato dal presente decreto: “Art. 11 (Organizzazione degli istituti di semilibertà). –

    1. Gli istituti di semilibertà sono organizzati e gestiti in modo da assicurare una effettiva integrazione con la comunità esterna.

    2. Nelle attività scolastiche, di formazione lavoro e di tempo libero, sono valorizzate, in collaborazione con i servizi degli enti locali, le risorse del territorio.” “Art. 24 (Esecuzione di provvedimenti limitativi della libertà personale). –

    1. Le misure cautelari, le misure penali di comunità, le altre misure alternative, le pene sostitutive, le pene detentive e le misure di sicurezza si eseguono secondo le norme e con le modalità previste per i minorenni anche nei confronti di coloro che nel corso dell’esecuzione abbiano compiuto il diciottesimo ma non il venticinquesimo anno di età, sempre che non ricorrano particolari ragioni di sicurezza valutate dal giudice competente, tenuto conto altresì delle finalità rieducative ovvero quando le predette finalità non risultano in alcun modo perseguibili a causa della mancata adesione al trattamento in atto. L’esecuzione rimane affidata al personale dei servizi minorili.

    2. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche quando l’esecuzione ha inizio dopo il compimento del diciottesimo anno di età.”.

  • Art. 80 L. 689/1981 – Esclusioni soggettive

    Art. 80 L. 689/1981 – Esclusioni soggettive

    L. 24 novembre 1981, n. 689 – testo aggiornato

    Il provvedimento di cui all'articolo 77 non può essere emesso nei confronti di chi in precedenza ne ha già beneficiato o nei confronti di chi ha riportato condanna a pena detentiva.(2) ((5))

  • Art. 185 ter CPI – [Abrogato]

    Art. 185 Ter CPI – Articolo abrogato

    Articolo abrogato

  • Art. 80 D.Lgs. 150/2022 – Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115

    Art. 80 D.Lgs. 150/2022 – Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115

    D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 – testo aggiornato

    1 . Al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 , sono apportate le seguenti modificazioni: a) all’articolo 1, comma 1, le parole: «delle pene pecuniarie,» sono soppresse; b) all’articolo 200, comma 1, le parole: «le pene pecuniarie,» sono soppresse; c) all’articolo 211, comma 1, le parole: «per le pene pecuniarie,» sono soppresse; d) all’articolo 235: 1) al comma 1, le parole: «e alle pene pecuniarie,» sono soppresse; 2) al comma 2, le parole: «e delle pene pecuniarie» sono soppresse. Note all’art. 80: – Si riporta il testo degli articoli 1 , 200 , 211 e 235 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 ( Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia ), come modificato dal presente decreto: “Art. 1 (Oggetto). –

    1. Le norme del presente testo unico disciplinano le voci e le procedure di spesa dei processi: il pagamento da parte dell’erario, il pagamento da parte dei privati, l’annotazione e la riscossione. Disciplinano, inoltre, il patrocinio a spese dello Stato, la riscossione delle spese di mantenimento, delle sanzioni amministrative pecuniarie e delle sanzioni pecuniarie processuali.” “Art. 200 (Applicabilità della procedura nel processo penale). –

    1. Secondo le disposizioni di questa parte sono recuperate le spese processuali penali, le sanzioni amministrative pecuniarie e le spese di mantenimento dei detenuti, nonché le spese nei casi di ammissione al patrocinio a spese dello Stato.” “Art. 211 (Quantificazione dell’importo dovuto). –

    1. In applicazione dell’ articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237 , il funzionario addetto all’ufficio quantifica l’importo dovuto per spese sulla base degli atti, dei registri, delle norme che individuano la somma da recuperare, e prende atto degli importi stabiliti nei provvedimenti giurisdizionali per le sanzioni amministrative pecuniarie e per le sanzioni pecuniarie processuali, specificando le varie voci dell’importo complessivo.

    2. Il funzionario addetto all’ufficio, altresì, corregge eventuali propri errori, d’ufficio o su istanza di parte.” “Art. 235 (Annullamento del credito per irreperibilità e possibile reviviscenza). –

    1. Se l’invito al pagamento è riferito alle spese dopo l’annullamento del credito ai sensi dell’articolo 219, l’ufficio procede all’iscrizione a ruolo solo se il debitore risulta reperibile.

    2. Se l’invito al pagamento delle spese si riferisce a reati per i quali c’è stata condanna a pena detentiva, l’ufficio, quando la notifica si ha per eseguita ai sensi dell’ articolo 143 del codice di procedura civile , annulla il credito e rimette gli atti al pubblico ministero per l’esecuzione con il rito degli irreperibili.

    3. Divenuto reperibile il debitore, il pubblico ministero rimette gli atti all’ufficio per l’iscrizione a ruolo del credito.”.

  • Art. 177 TUEL – Articolo 177

    Art. 177 TUEL – Articolo 177

    D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – testo aggiornato

    1. Il responsabile del servizio, nel caso in cui ritiene necessaria una modifica della dotazione assegnata per sopravvenute esigenze successive all’adozione degli atti di programmazione, propone la modifica con modalità definite dal regolamento di contabilità.

    2. La mancata accettazione della proposta di modifica della dotazione deve essere motivata dall’organo esecutivo.

  • Art. 220 Cod. Amb. – Obiettivi di recupero e di riciclaggio

    Art. 220 Cod. Amb. – Obiettivi di recupero e di riciclaggio

    D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 – testo aggiornato

    1. Per conformarsi ai principi di cui all’articolo 219, i produttori e gli utilizzatori devono conseguire gli obiettivi finali di riciclaggio e di recupero dei rifiuti di imballaggio in conformità alla disciplina comunitaria indicati nell’Allegato E alla parte quarta del presente decreto.

    2. Per garantire il controllo del raggiungimento degli obiettivi di riciclaggio e di recupero, il Consorzio nazionale degli imballaggi di cui all’articolo 224 acquisisce da tutti i soggetti che operano nel settore degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggi i dati relativi al riciclaggio e al recupero degli stessi e comunica annualmente alla Sezione nazionale del Catasto dei rifiuti, utilizzando il modello unico di dichiarazione di cui all’ articolo 1 della legge 25 gennaio 1994, n. 70 , i dati, riferiti all’anno solare precedente, relativi al quantitativo degli imballaggi per ciascun materiale e per tipo di imballaggio immesso sul mercato, nonché, per ciascun materiale, la quantità degli imballaggi riutilizzati e dei rifiuti di imballaggio riciclati e recuperati provenienti dal mercato nazionale. Le predette comunicazioni sono presentate dai soggetti di cui all’articolo 221, comma 3, lettere a) e c), per coloro i quali hanno aderito ai sistemi gestionali ivi previsti ed inviate contestualmente al Consorzio nazionale imballaggi. I rifiuti di imballaggio esportati fuori dell’Unione sono considerati ai fini del conseguimento degli obiettivi di recupero e riciclaggio di cui all’allegato E soltanto se i requisiti di cui al presente comma sono soddisfatti e se, in conformità al regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006 , l’esportatore può provare che la spedizione di rifiuti sia conforme agli obblighi di tale regolamento e il trattamento dei rifiuti di imballaggio al di fuori dell’Unione ha avuto luogo in condizioni sostanzialmente equivalenti agli obblighi previsti al riguardo dalla legislazione europea. PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 23 DICEMBRE 2022, N. 213 .

    3. COMMA SOPPRESSO DAL D.LGS. 16 GENNAIO 2008, N. 4

    4. Le pubbliche amministrazioni e i gestori incoraggiano, ove opportuno, l’uso di materiali ottenuti da rifiuti di imballaggio riciclati per la fabbricazione di imballaggi e altri prodotti mediante: a) il miglioramento delle condizioni di mercato per tali materiali; b) la revisione delle norme esistenti che impediscono l’uso di tali materiali.

    5. Fermo restando quanto stabilito dall’articolo 224, comma 3, lettera e), qualora gli obiettivi complessivi di riciclaggio e di recupero dei rifiuti di imballaggio come fissati al comma 1 non siano raggiunti alla scadenza prevista, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro delle attività produttive, alle diverse tipologie di materiali di imballaggi sono applicate misure di carattere economico, proporzionate al mancato raggiungimento di singoli obiettivi, il cui introito è versato all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnato con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze ad apposito capitolo del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare. Dette somme saranno utilizzate per promuovere la prevenzione, la raccolta differenziata, il riciclaggio e il recupero dei rifiuti di imballaggio.

    6. Il calcolo degli obiettivi di cui al comma 1 è effettuato su base nazionale con le seguenti modalità: a) è calcolato il peso dei rifiuti di imballaggio prodotti e riciclati in un determinato anno civile. La quantità di rifiuti di imballaggio prodotti può essere considerata equivalente alla quantità di imballaggi immessi sul mercato nel corso dello stesso anno; b) il peso dei rifiuti di imballaggio riciclati è calcolato come il peso degli imballaggi diventati rifiuti che, dopo essere stati sottoposti a tutte le necessarie operazioni di controllo, cernita e altre operazioni preliminari, per eliminare i materiali di scarto che non sono interessati dal successivo ritrattamento e per garantire un riciclaggio di elevata qualità, sono immessi nell’operazione di riciclaggio sono effettivamente ritrattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze; c) ai fini della lettera a), il peso dei rifiuti di imballaggio riciclati è misurato all’atto dell’immissione dei rifiuti nell’operazione di riciclaggio. In deroga il peso dei rifiuti di imballaggio riciclati può essere misurato in uscita dopo qualsiasi operazione di cernita, a condizione che: 1) tali rifiuti in uscita siano successivamente riciclati; 2) il peso dei materiali o delle sostanze che sono rimossi con ulteriori operazioni precedenti l’operazione di riciclaggio e che non sono successivamente riciclati non sia incluso nel peso dei rifiuti comunicati come riciclati. Il controllo della qualità e di tracciabilità dei rifiuti di imballaggio è assicurato dal sistema previsto dall’articolo

    188-bis. 6-bis. Per il raggiungimento degli obiettivi di cui al presente articolo la quantità di rifiuti di imballaggio biodegradabili in ingresso al trattamento aerobico o anaerobico può essere considerata come riciclata se il trattamento produce compost, digestato o altro prodotto in uscita con analoga quantità di contenuto riciclato rispetto ai rifiuti immessi, destinato a essere utilizzato come prodotto, materiale o sostanza riciclati. Quando il prodotto in uscita è utilizzato sul terreno, può essere considerato come riciclato solo se il suo utilizzo comporta benefici per l’agricoltura o un miglioramento sul piano ecologico.

    6-ter. La quantità di materiali dei rifiuti di imballaggio che hanno cessato di essere rifiuti a seguito di un’operazione preparatoria prima di essere ritrattati può essere considerata riciclata, purché tali materiali siano destinati al successivo ritrattamento al fine di ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Tuttavia, i materiali che hanno cessato di essere rifiuti e che devono essere utilizzati come combustibili o altri mezzi per produrre energia o devono essere inceneriti, usati per operazioni di riempimento o smaltiti in discarica non possono essere considerati ai fini del conseguimento degli obiettivi di riciclaggio.

    6-quater. Per il calcolo degli obiettivi di cui al comma 1, il riciclaggio dei metalli separati dopo l’incenerimento dei rifiuti, proporzionalmente alla quota di rifiuti di imballaggio inceneriti, può essere computato ai fini del raggiungimento a condizione che i metalli riciclati soddisfino determinati criteri di qualità stabiliti dalla decisione di esecuzione (UE) 2019/665 della Commissione del 17 aprile

    2019. 6-quinquies. I rifiuti di imballaggio inviati in un altro Stato membro per essere riciclati in quello stesso Stato possono essere considerati ai fini del conseguimento degli obiettivi di cui al comma 1 esclusivamente dallo Stato membro in cui sono stati raccolti tali rifiuti di imballaggio.

    6-sexies. I rifiuti di imballaggio esportati fuori dell’Unione europea sono considerati ai fini del conseguimento degli obiettivi di cui al comma 1 da parte dello Stato membro nel quale sono stati raccolti soltanto se i requisiti di cui all’articolo 188-bis sono soddisfatti e se, in conformità del regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio , l’esportatore può provare che la spedizione di rifiuti è conforme agli obblighi di tale regolamento e il trattamento dei rifiuti di imballaggio al di fuori dell’Unione europea ha avuto luogo in condizioni sostanzialmente equivalenti agli obblighi previsti dal pertinente diritto ambientale dell’Unione.

    7. Il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministro delle attività produttive notificano alla Commissione dell’Unione europea, ai sensi e secondo le modalità di cui agli articoli 12 e 16 della direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 dicembre 1994 , la relazione sull’attuazione delle disposizioni del presente titolo accompagnata dai dati acquisiti ai sensi del comma 2 e i progetti delle misure che si intendono adottare nell’ambito del titolo medesimo.

    8. Il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministro delle attività produttive forniscono periodicamente all’Unione europea e agli altri Paesi membri i dati sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio secondo le tabelle e gli schemi adottati dalla Commissione dell’Unione europea con la decisione 2005/270/CE del 22 marzo 2005 .

  • Art. 256 Codice Civile: Irrevocabilità del riconoscimento

    Art. 256 Codice Civile: Irrevocabilità del riconoscimento

    Art. 256 c.c. – Irrevocabilità del riconoscimento

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Il riconoscimento è irrevocabile. Quando è contenuto in un testamento ha effetto dal giorno della morte del testatore, anche se il testamento è stato revocato .