Autore: Andrea Marton

Autore

Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
  • Le tabelle retributive CCNL sono ricostruite dai PDF ARAN e dai testi contrattuali depositati dalle parti firmatarie.
  • Vigenze e rinnovi sono verificati alla fonte e riportati con la data della verifica: quando un contratto viene rinnovato, le schede collegate vengono corrette.
  • Importi, aliquote e scadenze sono verificati sulle fonti primarie indicate in fondo a ogni scheda, con la data della verifica.
  • Gli errori segnalati vengono corretti e la correzione resta visibile nella pagina.

Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

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I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • Articolo 805 Codice Civile: Donazioni irrevocabili

    Articolo 805 Codice Civile: Donazioni irrevocabili

    Art. 805 c.c. – Donazioni irrevocabili

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Non possono revocarsi per causa d’ingratitudine, né per sopravvenienza di figli, le donazioni rimuneratorie e quelle fatte in riguardo di un determinato matrimonio.

  • Articolo 784 Codice Civile: Donazione a nascituri

    Articolo 784 Codice Civile: Donazione a nascituri

    Art. 784 c.c. – Donazione a nascituri

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    La donazione può essere fatta anche a favore di chi è soltanto concepito, ovvero a favore dei figli di una determinata persona vivente al tempo della donazione, benchè non ancora concepiti.

    L’accettazione della donazione a favore di nascituri benchè non concepiti, è regolata dalle disposizioni degli articoli 320 e 321.

    Salvo diversa disposizione del donante, l’amministrazione dei beni donati spetta al donante o ai suoi eredi, i quali possono essere obbligati a prestare idonea garanzia. I frutti maturati prima della nascita sono riservati al donatario se la donazione è fatta a favore di un nascituro già concepito. Se è fatta a favore di un non concepito, i frutti sono riservati al donante sino al momento della nascita del donatario.

  • Articolo 785 Codice Civile: Donazione in riguardo di matrimonio

    Articolo 785 Codice Civile: Donazione in riguardo di matrimonio

    Art. 785 c.c. Donazione in riguardo di matrimonio

    In vigore

    La donazione fatta in riguardo di un determinato futuro matrimonio, sia dagli sposi tra loro, sia da altri a favore di uno o di entrambi gli sposi o dei figli nascituri da questi, si perfeziona senza bisogno che sia accettata, ma non produce effetto finché non segua il matrimonio. L’annullamento del matrimonio importa la nullità della donazione. Restano tuttavia salvi i diritti acquistati dai terzi di buona fede tra il giorno del matrimonio e il passaggio in giudicato della sentenza che dichiara la nullità del matrimonio. Il coniuge di buona fede non è tenuto a restituire i frutti percepiti anteriormente alla domanda di annullamento del matrimonio. La donazione in favore di figli nascituri rimane efficace per i figli rispetto ai quali si verificano gli effetti del matrimonio putativo.

  • Articolo 787 Codice Civile: Errore sul motivo della donazione

    Articolo 787 Codice Civile: Errore sul motivo della donazione

    Art. 787 c.c. – Errore sul motivo della donazione

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    La donazione può essere impugnata per errore sul motivo, sia esso di fatto o di diritto, quando il motivo risulta dall’atto ed è il solo che ha determinato il donante a compiere la liberalità.

  • Articolo 788 Codice Civile: Motivo illecito

    Articolo 788 Codice Civile: Motivo illecito

    Art. 788 c.c. – Motivo illecito

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Il motivo illecito rende nulla la donazione quando risulta dall’atto ed è il solo che ha determinato il donante alla liberalità.

  • Art. 789 Codice Civile: Inadempimento o ritardo nell’esecuzione

    Art. 789 Codice Civile: Inadempimento o ritardo nell’esecuzione

    Art. 789 c.c. – Inadempimento o ritardo nell’esecuzione

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Il donante, in caso d’inadempimento o di ritardo nell’eseguire la donazione, è responsabile soltanto per dolo o per colpa grave.

  • Articolo 790 Codice Civile: Riserva di disporre di cose determinate

    Articolo 790 Codice Civile: Riserva di disporre di cose determinate

    Art. 790 c.c. – Riserva di disporre di cose determinate

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Quando il donante si è riservata la facoltà di disporre di qualche oggetto compreso nella donazione o di una determinata somma sui beni donati, e muore senza averne disposto, tale facoltà non può essere esercitata dagli eredi.

  • Articolo 791 Codice Civile: Condizione di riversibilità

    Articolo 791 Codice Civile: Condizione di riversibilità

    Art. 791 c.c. Condizione di riversibilità

    In vigore

    Il donante può stipulare la riversibilità delle cose donate, sia per il caso di premorienza del solo donatario, sia per il caso di premorienza del donatario e dei suoi discendenti. Nel caso in cui la donazione è fatta con generica indicazione della riversibilità, questa riguarda la premorienza, non solo del donatario, ma anche dei suoi discendenti. Non si fa luogo a riversibilità che a beneficio del solo donante. Il patto a favore di altri si considera non apposto.

  • Articolo 792 Codice Civile: Effetti della riversibilità

    Articolo 792 Codice Civile: Effetti della riversibilità

    Art. 792 c.c. Effetti della riversibilità

    In vigore

    Il patto di riversibilità produce l’effetto di risolvere tutte le alienazioni dei beni donati e di farli ritornare al donante liberi da ogni peso o ipoteca, ad eccezione dell’ipoteca iscritta a garanzia della dote o di altre convenzioni matrimoniali, quando gli altri beni del coniuge donatario non sono sufficienti, e nel caso soltanto in cui la donazione è stata fatta con lo stesso contratto matrimoniale da cui l’ipoteca risulta. È valido il patto per cui la riversione non deve pregiudicare la quota di riserva spettante al coniuge superstite sul patrimonio del donatario, compresi in esso i beni donati.

  • Articolo 793 Codice Civile: Donazione modale

    Articolo 793 Codice Civile: Donazione modale

    Art. 793 c.c. – Donazione modale

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    La donazione può essere gravata da un onere.

    Il donatario è tenuto all’adempimento dell’onere entro i limiti del valore della cosa donata.

    Per l’adempimento dell’onere può agire, oltre il donante, qualsiasi interessato, anche durante la vita del donante stesso.

    La risoluzione per inadempimento dell’onere, se preveduta nell’atto di donazione, può essere domandata dal donante o dai suoi eredi.

  • Articolo 794 Codice Civile: Onere illecito o impossibile

    Articolo 794 Codice Civile: Onere illecito o impossibile

    Art. 794 c.c. – Onere illecito o impossibile

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    L’onere illecito o impossibile si considera non apposto; rende tuttavia nulla la donazione se ne ha costituito il solo motivo determinante.

  • Articolo 782 Codice Civile: Forma della donazione

    Articolo 782 Codice Civile: Forma della donazione

    Art. 782 c.c. – Forma della donazione

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    La donazione deve essere fatta per atto pubblico, sotto pena di nullità. Se ha per oggetto cose mobili, essa non è valida che per quelle specificate con indicazione del loro valore nell’atto medesimo della donazione, ovvero in una nota a parte sottoscritta dal donante, dal donatario e dal notaio.

    L’accettazione può essere fatta nell’atto stesso o con atto pubblico posteriore. In questo caso la donazione non è perfetta se non dal momento in cui l’atto di accettazione è notificato al donante.

    Prima che la donazione sia perfetta, tanto il donante quanto il donatario possono revocare la loro dichiarazione.

    COMMA ABROGATO DALLA L. 15 MAGGIO 1997, N. 127 COME MODIFICATA DALLA L. 22 GIUGNO 2000, N. 192 .

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