Autore: Andrea Marton

Autore

Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
  • Le tabelle retributive CCNL sono ricostruite dai PDF ARAN e dai testi contrattuali depositati dalle parti firmatarie.
  • Vigenze e rinnovi sono verificati alla fonte e riportati con la data della verifica: quando un contratto viene rinnovato, le schede collegate vengono corrette.
  • Importi, aliquote e scadenze sono verificati sulle fonti primarie indicate in fondo a ogni scheda, con la data della verifica.
  • Gli errori segnalati vengono corretti e la correzione resta visibile nella pagina.

Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

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I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • Articolo 808 Codice Civile: Effetti nei riguardi dei terzi

    Articolo 808 Codice Civile: Effetti nei riguardi dei terzi

    Art. 808 c.c. Effetti nei riguardi dei terzi

    In vigore

    La revocazione per ingratitudine o per sopravvenienza di figli non pregiudica i terzi che hanno acquistato diritti anteriormente alla domanda, salvi gli effetti della trascrizione di questa. Il donatario, che prima della trascrizione della domanda di revocazione ha costituito sui beni donati diritti reali che ne diminuiscono il valore, deve indennizzare il donante della diminuzione di valore sofferta dai beni stessi.

  • Art. 809 c.c.: Norme sulle donazioni applicabili ad altri atti di liberalità

    Art. 809 c.c.: Norme sulle donazioni applicabili ad altri atti di liberalità

    Art. 809 c.c. – Norme sulle donazioni applicabili ad altri atti di liberalità

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Le liberalità, anche se risultano da atti diversi da quelli previsti dall’art. 769, sono soggette alle stesse norme che regolano la revocazione delle donazioni per causa d’ingratitudine e per sopravvenienza di figli, nonché a quelle sulla riduzione delle donazioni per integrare la quota dovuta ai legittimari.

    Questa disposizione non si applica alle liberalità previste dal secondo comma dell’art. 770 e a quelle che a norma dell’art. 742 non sono soggette a collazione.

  • Articolo 795 Codice Civile: Divieto di sostituzione

    Articolo 795 Codice Civile: Divieto di sostituzione

    Art. 795 c.c. – Divieto di sostituzione

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Nelle donazioni non sono permesse le sostituzioni se non nei casi e nei limiti stabiliti per gli atti di ultima volontà.

    La nullità delle sostituzioni non importa nullità della donazione.

  • Articolo 796 Codice Civile: Riserva di usufrutto

    Articolo 796 Codice Civile: Riserva di usufrutto

    Art. 796 c.c. – Riserva di usufrutto

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    È permesso al donante di riservare l’usufrutto dei beni donati a proprio vantaggio, e dopo di lui a vantaggio di un’altra persona o anche di più persone, ma non successivamente.

  • Articolo 797 Codice Civile: Garanzia per evizione

    Articolo 797 Codice Civile: Garanzia per evizione

    Art. 797 c.c. Garanzia per evizione

    In vigore

    Il donante è tenuto a garanzia verso il donatario, per l’evizione che questi può soffrire delle cose donate, nei casi seguenti: 1) se ha espressamente promesso la garanzia; 2) se l’evizione dipende dal dolo o dal fatto personale di lui; 3) se si tratta di donazione che impone oneri al donatario, o di donazione rimuneratoria, nei quali casi la garanzia è dovuta fino alla concorrenza dell’ammontare degli oneri o dell’entità delle prestazioni ricevute dal donante.

  • Articolo 798 Codice Civile: Responsabilità per vizi della cosa

    Articolo 798 Codice Civile: Responsabilità per vizi della cosa

    Art. 798 c.c. – Responsabilità per vizi della cosa

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Salvo patto speciale, la garanzia del donante non si estende ai vizi della cosa, a meno che il donante sia stato in dolo.

  • Art. 799 c.c.: Conferma ed esecuzione volontaria di donazioni nulle

    Art. 799 c.c.: Conferma ed esecuzione volontaria di donazioni nulle

    Art. 799 c.c. – Conferma ed esecuzione volontaria di donazioni nulle

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    La nullità della donazione, da qualunque causa dipenda, non può essere fatta valere dagli eredi o aventi causa dal donante che, conoscendo la causa della nullità, hanno, dopo la morte di lui, confermato la donazione o vi hanno dato volontaria esecuzione.

  • Articolo 800 Codice Civile: Cause di revocazione

    Articolo 800 Codice Civile: Cause di revocazione

    Art. 800 c.c. – Cause di revocazione

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    La donazione può essere revocata per ingratitudine o per sopravvenienza di figli.

  • Articolo 801 Codice Civile: Revocazione per ingratitudine

    Articolo 801 Codice Civile: Revocazione per ingratitudine

    Art. 801 c.c. – Revocazione per ingratitudine

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    La domanda di revocazione per ingratitudine non può essere proposta che quando il donatario ha commesso uno dei fatti previsti dai numeri 1, 2 e 3 dell’art. 463, ovvero si è reso colpevole d’ingiuria grave verso il donante o ha dolosamente arrecato grave pregiudizio al patrimonio di lui o gli ha rifiutato indebitamente gli alimenti dovuti ai sensi degli articoli 433, 435 e 436.

  • Articolo 802 Codice Civile: Termini e legittimazione ad agire

    Articolo 802 Codice Civile: Termini e legittimazione ad agire

    Art. 802 c.c. Termini e legittimazione ad agire

    In vigore

    La domanda di revocazione per causa d’ingratitudine deve essere proposta dal donante o dai suoi eredi, contro il donatario o i suoi eredi, entro l’anno dal giorno in cui il donante è venuto a conoscenza del fatto che consente la revocazione. Se il donatario si è reso responsabile di omicidio volontario in persona del donante o gli ha dolosamente impedito di revocare la donazione, il termine per proporre l’azione è di un anno dal giorno in cui gli eredi hanno avuto notizia della causa di revocazione.

  • Articolo 803 Codice Civile: Revocazione per sopravvenienza di figli

    Articolo 803 Codice Civile: Revocazione per sopravvenienza di figli

    Art. 803 c.c. Revocazione per sopravvenienza di figli

    In vigore

    Le donazioni fatte da chi non aveva o ignorava di avere figli o discendenti al tempo della donazione, possono essere revocate per la sopravvenienza o l’esistenza di un figlio o discendente del donante. Possono inoltre essere revocate per il riconoscimento di un figlio, salvo che si provi che al tempo della donazione il donante aveva notizia dell’esistenza del figlio. La revocazione può essere domandata anche se il figlio del donante era già concepito al tempo della donazione.

  • Art. 804 Codice Civile: Termine per l’azione

    Art. 804 Codice Civile: Termine per l’azione

    Art. 804 c.c. – Termine per l’azione

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    L’azione di revocazione per sopravvenienza di figli deve essere proposta entro cinque anni dal giorno della nascita dell’ultimo figlio nato nel matrimonio o discendente …

    ovvero della notizia dell’esistenza del figlio o discendente, ovvero dell’avvenuto riconoscimento del figlio nato fuori del matrimonio .

    Il donante non può proporre o proseguire l’azione dopo la morte del figlio o del discendente.

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