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Art. 184 sexies CPI — (Efficacia erga omnes e decorrenza degli effetti della decadenza e della nullità)

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Art. 184 Sexies CPI — (Efficacia erga omnes e decorrenza degli effetti della decadenza e della nullità)

D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 — testo aggiornato

1. La decadenza o la nullità, anche parziale, di una registrazione di marchio ha efficacia nei confronti di tutti quando sia dichiarata con provvedimento dell’Ufficio italiano brevetti e marchi divenuto inoppugnabile.

2. La decadenza della registrazione di un marchio d’impresa, per tutti o per una parte di prodotti o servizi, produce effetti a decorrere dalla data di deposito della domanda di decadenza o, su istanza del richiedente, di quella anteriore in cui è maturata una delle cause di decadenza.

3. La nullità della registrazione di un marchio di impresa, per tutti o per una parte di prodotti o servizi, produce effetti fin dalla data della registrazione