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Ultimo aggiornamento: 27 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • L'UIBM tiene la raccolta ufficiale dei titoli di proprietà industriale concessi
  • La raccolta è pubblica e consultabile dai terzi interessati
  • Contiene brevetti, marchi, disegni e modelli, indicazioni geografiche e altri titoli
  • La pubblicazione assicura la conoscibilità ai terzi delle privative concesse

Testo dell'articoloVigente

Art. 185 CPI — Raccolta dei titoli di proprietà industriale

D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 — testo aggiornato

1. I titoli originali di proprietà industriale devono essere firmati dal dirigente dell’ufficio competente o da un funzionario da lui delegato.

2. I titoli di proprietà industriale sono contrassegnati, a seconda della tipologia, da un numero progressivo, secondo la data di concessione, e contengono: a) la data e il numero della domanda; b) il cognome, il nome, il domicilio del titolare e, nel caso delle varietà vegetali, del costitutore, la ragione ovvero la denominazione sociale e la sede, se trattasi di persona giuridica; c) il cognome, il nome, il domicilio del mandatario, se vi sia; d) il cognome ed il nome dell’inventore o dell’autore; e) gli estremi della priorità rivendicata; f) nel caso delle varietà vegetali, il genere o la specie di appartenenza della nuova varietà vegetale e la relativa denominazione.

3. Gli originali dei titoli di proprietà industriale sono riuniti in apposite raccolte . Tutti i riferimenti al registro dei marchi o dei brevetti contenuti nel Codice devono intendersi effettuati agli originali, in forma cartacea od informatica, dei corrispondenti titoli riuniti nelle raccolte.

4. Una copia certificata conforme del titolo di proprietà industriale è trasmessa al titolare. Nel caso delle privative per varietà vegetali l’ufficio informa il MIPAF della concessione.

Commento

La norma istituisce e disciplina la raccolta ufficiale dei titoli di proprietà industriale, strumento fondamentale per la conoscibilità e la certezza dei diritti di privativa. Si tratta di un registro pubblico che svolge una funzione informativa essenziale nel funzionamento del sistema.

Funzione della raccolta

La raccolta ha funzione di pubblicità verso i terzi: chiunque può consultarla per verificare l'esistenza, l'estensione e la titolarità dei diritti di proprietà industriale registrati o concessi in Italia. La conoscibilità è essenziale per il funzionamento del mercato, perché consente agli operatori di evitare conflitti involontari e di pianificare le proprie strategie commerciali e di innovazione.

Contenuto della raccolta

La raccolta contiene tutti i titoli di proprietà industriale concessi: brevetti per invenzione, modelli di utilità, certificati complementari, registrazioni di disegni e modelli, marchi nazionali e internazionali designanti l'Italia, registrazioni di topografie e altri titoli previsti dalla legge. Per ciascun titolo sono indicati gli elementi identificativi essenziali: numero, data, titolare, oggetto, eventuali trasferimenti o licenze annotate.

Accesso pubblico

La consultazione è generalmente possibile in via telematica, attraverso le banche dati pubblicate dall'ufficio. L'accesso è gratuito per le informazioni essenziali, mentre può essere subordinato al pagamento di diritti per estrazioni di copie autenticate o per accessi a documenti specifici. Tipicamente la trasparenza è massima per le registrazioni concesse, mentre alcune limitazioni esistono per i depositi non ancora pubblicati.

Aggiornamento e affidabilità

La raccolta è aggiornata regolarmente per riflettere le modifiche intervenute: rinnovi, decadenze, nullità, trasferimenti, costituzioni di garanzia, licenze. La tempestività dell'aggiornamento è essenziale, perché terzi che fanno affidamento sulle risultanze della raccolta devono poter contare sulla loro attualità. Eventuali disallineamenti possono incidere sulla buona fede dei terzi.

Funzione probatoria

La raccolta svolge anche una funzione probatoria: gli estratti rilasciati dall'ufficio fanno fede in giudizio dell'esistenza e del contenuto dei titoli. Tipicamente nelle controversie sulla titolarità o sull'ambito della privativa, i certificati estratti dalla raccolta costituiscono la prova documentale primaria. In linea generale, la qualità della raccolta è uno degli indicatori dell'affidabilità del sistema nazionale di proprietà industriale.

Domande frequenti

Posso consultare gratuitamente la raccolta?

Sì, le informazioni essenziali sui titoli di proprietà industriale sono accessibili gratuitamente in via telematica. Estrazioni di copie autenticate o accessi a documenti specifici possono essere a pagamento.

Cosa contiene la raccolta?

Tutti i titoli di proprietà industriale concessi: brevetti, modelli di utilità, certificati complementari, registrazioni di disegni e modelli, marchi nazionali e internazionali, topografie e altri titoli.

Gli estratti della raccolta hanno valore probatorio?

Sì, gli estratti rilasciati dall'ufficio fanno fede in giudizio dell'esistenza e del contenuto dei titoli, costituendo prova documentale primaria nelle controversie sulla titolarità.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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