In sintesi
- Le decisioni in materia di decadenza e nullità sono impugnabili davanti alla Commissione dei Ricorsi UIBM
- Il ricorso si propone entro sessanta giorni dalla notifica
- La Commissione decide con procedimento scritto e contraddittorio
- Le decisioni della Commissione sono impugnabili in sede giurisdizionale
Testo dell'articoloVigente
Art. 184 Decies CPI — (Ricorso)
D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 — testo aggiornato
1. Il provvedimento con il quale l’Ufficio italiano brevetti e marchi dichiara irricevibile, inammissibile o estinta la procedura di decadenza o nullità ovvero accoglie, anche parzialmente, o respinge l’istanza, è comunicato alle parti.
2. Contro i provvedimenti di cui al comma 1, è ammesso il ricorso davanti alla Commissione dei ricorsi, ai sensi dell’articolo 135
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Commento
L'articolo regola l'impugnazione delle decisioni amministrative in materia di decadenza e nullità del marchio davanti alla Commissione dei Ricorsi UIBM, organo specializzato di riesame. La disciplina è simmetrica a quella prevista per i ricorsi in materia di rifiuti e opposizioni.
Provvedimenti impugnabili
Sono impugnabili le decisioni dell'ufficio che chiudono il procedimento di decadenza o nullità: pronunce di accoglimento, di rigetto o di accoglimento parziale dell'istanza. Sono impugnabili anche le decisioni di inammissibilità e di estinzione, salvo i casi in cui queste si fondino su elementi non controvertibili. La logica è di assicurare un controllo effettivo sulle pronunce amministrative incidenti su posizioni soggettive.
Soggetti legittimati
Sono legittimati al ricorso entrambe le parti del procedimento, l'istante e il titolare del marchio. L'istante può ricorrere contro decisioni che hanno respinto la propria istanza; il titolare contro decisioni che hanno dichiarato la decadenza o la nullità del proprio marchio. Anche eventuali interventori sono legittimati nei limiti del loro interesse processuale.
Termine e contenuto del ricorso
Il ricorso si propone entro sessanta giorni dalla notifica del provvedimento. L'atto deve indicare il provvedimento impugnato, i motivi specifici di critica, le richieste e gli elementi probatori. È possibile allegare nuovi documenti e perizie tecniche, oltre a quanto già acquisito davanti all'ufficio. La completezza del ricorso è essenziale, perché i motivi non dedotti possono essere oggetto di preclusione.
Procedimento davanti alla Commissione
La Commissione dei Ricorsi UIBM decide con procedimento scritto, dopo aver raccolto le memorie delle parti. Il contraddittorio è strutturato secondo termini precisi. In casi particolari la Commissione può disporre audizioni o richiedere consulenze tecniche. La decisione è motivata e può confermare, riformare o annullare il provvedimento impugnato.
Impugnazione ulteriore
Le decisioni della Commissione sono impugnabili in sede giurisdizionale ordinaria, nei termini e con le forme previsti dalla legge. Tipicamente l'impugnazione segue le regole generali del processo civile, con le specificità derivanti dalla materia della proprietà industriale. In linea generale, una buona impostazione del fascicolo davanti alla Commissione costituisce la base anche per i successivi gradi giurisdizionali.
Domande frequenti
Chi può proporre ricorso contro le decisioni di decadenza o nullità?
Entrambe le parti del procedimento. L'istante contro decisioni che hanno respinto la sua istanza, il titolare contro decisioni che hanno dichiarato la decadenza o nullità del marchio.
Qual è il termine per ricorrere?
Sessanta giorni dalla notifica del provvedimento. Il termine è perentorio e va rispettato a pena di inammissibilità del ricorso.
Le decisioni della Commissione sono definitive?
No, sono impugnabili in sede giurisdizionale ordinaria, secondo le forme previste dalla legge per le controversie in materia di proprietà industriale.
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