Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 184 Decies CPI – (Ricorso)
D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 – testo aggiornato
1. Il provvedimento con il quale l’Ufficio italiano brevetti e marchi dichiara irricevibile, inammissibile o estinta la procedura di decadenza o nullità ovvero accoglie, anche parzialmente, o respinge l’istanza, è comunicato alle parti.
2. Contro i provvedimenti di cui al comma 1, è ammesso il ricorso davanti alla Commissione dei ricorsi, ai sensi dell’articolo 135
Vedi anche
→art. 184-octies PROPRIETA→art. 184-novies PROPRIETA→art. 185 PROPRIETA→art. 185-bis PROPRIETA→art. 2598 c.c. (Concorrenza sleale)→art. 2569 c.c. (Marchio)→art. 2575 c.c. (Diritto autore)→art. 20 Cod. Cons. (Pratiche scorrette)→Art. 184 septies CPI – (Sospensione della procedura di nullità o decadenza)→Art. 184 sexies CPI – (Efficacia erga omnes e decorrenza degli effetti della decadenza e della nullità)→Art. 184 quinquies CPI – (Prova d’uso)→Art. 184 quater CPI – Esame della domanda di decadenza o di nullità e decisioni
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
L'articolo regola l'impugnazione delle decisioni amministrative in materia di decadenza e nullità del marchio davanti alla Commissione dei Ricorsi UIBM, organo specializzato di riesame. La disciplina è simmetrica a quella prevista per i ricorsi in materia di rifiuti e opposizioni.
Provvedimenti impugnabili
Sono impugnabili le decisioni dell'ufficio che chiudono il procedimento di decadenza o nullità: pronunce di accoglimento, di rigetto o di accoglimento parziale dell'istanza. Sono impugnabili anche le decisioni di inammissibilità e di estinzione, salvo i casi in cui queste si fondino su elementi non controvertibili. La logica è di assicurare un controllo effettivo sulle pronunce amministrative incidenti su posizioni soggettive.
Soggetti legittimati
Sono legittimati al ricorso entrambe le parti del procedimento, l'istante e il titolare del marchio. L'istante può ricorrere contro decisioni che hanno respinto la propria istanza; il titolare contro decisioni che hanno dichiarato la decadenza o la nullità del proprio marchio. Anche eventuali interventori sono legittimati nei limiti del loro interesse processuale.
Termine e contenuto del ricorso
Il ricorso si propone entro sessanta giorni dalla notifica del provvedimento. L'atto deve indicare il provvedimento impugnato, i motivi specifici di critica, le richieste e gli elementi probatori. È possibile allegare nuovi documenti e perizie tecniche, oltre a quanto già acquisito davanti all'ufficio. La completezza del ricorso è essenziale, perché i motivi non dedotti possono essere oggetto di preclusione.
Procedimento davanti alla Commissione
La Commissione dei Ricorsi UIBM decide con procedimento scritto, dopo aver raccolto le memorie delle parti. Il contraddittorio è strutturato secondo termini precisi. In casi particolari la Commissione può disporre audizioni o richiedere consulenze tecniche. La decisione è motivata e può confermare, riformare o annullare il provvedimento impugnato.
Impugnazione ulteriore
Le decisioni della Commissione sono impugnabili in sede giurisdizionale ordinaria, nei termini e con le forme previsti dalla legge. Tipicamente l'impugnazione segue le regole generali del processo civile, con le specificità derivanti dalla materia della proprietà industriale. In linea generale, una buona impostazione del fascicolo davanti alla Commissione costituisce la base anche per i successivi gradi giurisdizionali.
Casi pratici
Caso 1: ricorso del titolare
Tizio si vede dichiarare la decadenza per non uso del proprio marchio. Propone ricorso alla Commissione dei Ricorsi UIBM entro sessanta giorni, allegando documentazione supplementare sull'uso che non era stata depositata nel procedimento. La Commissione valuta gli elementi e riforma la decisione.
Caso 2: ricorso dell'istante
Caia aveva proposto istanza di nullità respinta dall'ufficio. Ricorre alla Commissione argomentando errori interpretativi nella valutazione della distintività del marchio. La Commissione, dopo il contraddittorio, accoglie il ricorso e dichiara la nullità.
Domande frequenti
Chi può proporre ricorso contro le decisioni di decadenza o nullità?
Entrambe le parti del procedimento. L'istante contro decisioni che hanno respinto la sua istanza, il titolare contro decisioni che hanno dichiarato la decadenza o nullità del marchio.
Qual è il termine per ricorrere?
Sessanta giorni dalla notifica del provvedimento. Il termine è perentorio e va rispettato a pena di inammissibilità del ricorso.
Le decisioni della Commissione sono definitive?
No, sono impugnabili in sede giurisdizionale ordinaria, secondo le forme previste dalla legge per le controversie in materia di proprietà industriale.