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Art. 184 octies CPI — Estinzione della procedura di decadenza o nullità

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Art. 184 Octies CPI — Estinzione della procedura di decadenza o nullità

D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 — testo aggiornato

1. La procedura di decadenza o nullità si estingue: a) se il marchio sul quale si fonda l’istanza è stato dichiarato nullo o decaduto con sentenza passata in giudicato o con un provvedimento inoppugnabile; b) se la rinuncia all’istanza di decadenza o nullità è accettata, senza riserve o condizioni, dalle parti costituite che potrebbero avere interesse alla prosecuzione; c) se la domanda o la registrazione, oggetto dell’istanza di decadenza o nullità, è ritirata , rinunciata o rigettata con provvedimento inoppugnabile per i prodotti e servizi controversi; d) se non è presentata istanza di prosecuzione nei casi di cui all’articolo 184-bis, comma 10, ultimo periodo, e di cui all’articolo 184-septies, comma 2, secondo periodo; e) se la domanda di protezione della denominazione di origine o della indicazione geografica sulla quale si fonda l’istanza di nullità è ritirata o rigettata; f) se la denominazione di origine protetta o l’indicazione geografica protetta o la specialità tradizionale garantita, sulla quale si fonda la domanda di nullità, è cancellata; g) se è venuto meno l’interesse ad agire.