Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 185 Bis CPI – (Registro speciale dei marchi storici di interesse nazionale)
D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 – testo aggiornato
1. È istituito, presso l’Ufficio italiano brevetti e marchi, il registro speciale dei marchi storici come definiti dall’articolo
11-ter. 2. L’iscrizione al registro speciale dei marchi storici è effettuata su istanza del titolare o del licenziatario esclusivo del marchio
Vedi anche
→art. 184-decies PROPRIETA→art. 185 PROPRIETA→art. 186 PROPRIETA→art. 187 PROPRIETA→art. 2598 c.c. (Concorrenza sleale)→art. 2569 c.c. (Marchio)→art. 2575 c.c. (Diritto autore)→art. 20 Cod. Cons. (Pratiche scorrette)→Art. 185 ter CPI – [Abrogato]→Art. 184 novies CPI – (Attuazione ed entrata in vigore della procedura di decadenza o nullità)→Art. 184 octies CPI – Estinzione della procedura di decadenza o nullità→Art. 184 septies CPI – (Sospensione della procedura di nullità o decadenza)
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
L'articolo istituisce il registro speciale dei marchi storici di interesse nazionale, strumento introdotto per valorizzare quei segni che rappresentano una tradizione imprenditoriale di lunga durata e una componente del patrimonio economico-culturale italiano.
Funzione del registro
Il registro speciale ha una funzione di valorizzazione: riconoscere ufficialmente i marchi che, per la loro storicità, costituiscono un valore peculiare per il sistema produttivo nazionale. Si tratta di un riconoscimento qualificante, che può essere associato a forme di sostegno pubblico finalizzate a preservare la continuità produttiva e l'identità del marchio sul territorio.
Requisiti di iscrizione
Possono essere iscritti i marchi italiani in uso continuativo da almeno cinquanta anni per la commercializzazione di prodotti o servizi realizzati da un'impresa produttiva di eccellenza, storicamente collegata al territorio nazionale. La continuità d'uso deve essere documentata, e l'impresa deve essere ancora operativa al momento dell'iscrizione. Tipicamente la valutazione tiene conto del settore, delle dimensioni e della rilevanza simbolica del marchio.
Procedura di iscrizione
L'iscrizione avviene su istanza del titolare, che deve presentare documentazione comprovante i requisiti: storia del marchio, evidenze d'uso continuativo, legame con il territorio, qualità del prodotto. L'ufficio valuta l'istanza e, in caso di esito positivo, dispone l'iscrizione nel registro speciale. La gestione del registro è di norma affidata all'UIBM, anche con il supporto di organi consultivi.
Effetti dell'iscrizione
L'iscrizione produce diversi effetti: riconoscimento formale dello status di marchio storico, accesso a forme di sostegno pubblico (contributi, agevolazioni, programmi di promozione), tutela rafforzata contro tentativi di delocalizzazione o di alterazione dell'identità del marchio. In alcuni casi sono previsti obblighi informativi a carico del titolare in caso di cessione, trasferimento o cambio di sede produttiva.
Valorizzazione del made in Italy
Il registro si inserisce in una più ampia politica di valorizzazione del made in Italy e della tradizione imprenditoriale italiana. La tutela dei marchi storici è considerata un investimento sul patrimonio immateriale del Paese. In linea generale, l'iscrizione costituisce un asset di branding apprezzato sul mercato, che può essere comunicato al pubblico come elemento distintivo dell'offerta.
Casi pratici
Caso 1: marchio centenario di una manifattura
Una manifattura italiana attiva da oltre un secolo presenta istanza di iscrizione del proprio marchio nel registro speciale. Documenta la continuità d'uso, il legame con il territorio e la qualità produttiva. L'UIBM dispone l'iscrizione e l'impresa accede a forme di sostegno alla valorizzazione.
Caso 2: obbligo informativo in caso di cessione
Tizio è titolare di un marchio storico iscritto nel registro speciale e intende cederlo a un investitore estero. Adempie agli obblighi informativi previsti, comunicando le condizioni della cessione e gli impegni del cessionario in ordine alla continuità produttiva.
Domande frequenti
Quali requisiti deve avere un marchio per essere iscritto al registro storico?
Uso continuativo da almeno cinquanta anni, riferimento a prodotti o servizi di un'impresa di eccellenza storicamente collegata al territorio nazionale, e operatività dell'impresa al momento dell'iscrizione.
Quali sono gli effetti dell'iscrizione?
Riconoscimento formale dello status di marchio storico, accesso a forme di sostegno pubblico e tutela rafforzata contro delocalizzazioni o alterazioni dell'identità del marchio.
L'iscrizione comporta obblighi informativi?
Sì. In alcuni casi sono previsti obblighi a carico del titolare in caso di cessione, trasferimento o cambio di sede produttiva, in coerenza con la finalità di tutela del patrimonio storico imprenditoriale.