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Ultimo aggiornamento: 27 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • L'UIBM consente la consultazione degli atti dei procedimenti di proprietà industriale
  • I documenti pubblici sono accessibili dai terzi interessati
  • Per le domande non ancora pubblicate vigono limiti di accesso a tutela del depositante
  • L'ufficio cura la pubblicazione periodica dei dati essenziali

Testo dell'articoloVigente

Art. 186 CPI — Visioni e pubblicazioni

D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 — testo aggiornato

1. La raccolta dei titoli di proprietà industriale e la raccolta delle domande possono essere consultate dal pubblico, dietro autorizzazione dell’Ufficio italiano brevetti e marchi, in seguito a domanda.

2. L’Ufficio italiano brevetti e marchi, fermi i termini stabiliti per l’accessibilità al pubblico delle domande, tiene a disposizione gratuita del pubblico, perché possano essere consultati, i fascicoli inerenti una domanda, un brevetto, una registrazione o un’istanza, salve le limitazioni previste dal regolamento di attuazione.

3. L’Ufficio italiano brevetti e marchi può consentire che si estragga copia delle domande, delle descrizioni , delle rivendicazioni e dei disegni, nonché degli altri documenti di cui è consentita la visione al pubblico, a chi ne faccia domanda subordinatamente a quelle cautele che siano ritenute necessarie per evitare ogni guasto o deterioramento dei documenti a disposizione del pubblico.

4. Le copie per le quali si chiede l’autenticazione di conformità all’esemplare messo a disposizione del pubblico devono essere in regola con l’imposta di bollo. Il Ministero delle attività produttive può tuttavia stabilire che alla copiatura o comunque alla riproduzione, anche fotografica, degli atti e dei documenti anzidetti provveda esclusivamente l’Ufficio, previo pagamento dei diritti di segreteria.

5. Le copie di estratti dei titoli di proprietà industriale e di certificati relativi a notizie da estrarsi dalla relativa documentazione, nonché i duplicati degli originali, sono fatti esclusivamente dall’Ufficio italiano brevetti e marchi in seguito ad istanza nella quale sia indicato il numero d’ordine del titolo del quale si chiede la copia o l’estratto.

6. La certificazione di autenticità delle copie è soggetta all’imposta di bollo e al pagamento dei diritti di segreteria da corrispondersi all’Ufficio italiano brevetti e marchi per ogni foglio e per ogni tavola di disegno.

7. La misura dei diritti previsti dal presente codice è stabilita con decreto del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze. Sono determinate, nello stesso modo, le tariffe per i lavori di copiatura e quelli di riproduzione fotografica, ai quali provvede l’Ufficio italiano brevetti e marchi.

8. I titoli di proprietà industriale, distinti per classi, le trascrizioni avvenute e le sentenze di cui all’articolo 197, comma 6, sono pubblicati, almeno mensilmente, nel Bollettino ufficiale previsto per ciascun tipo di titoli dagli articoli 187, 188, 189 e

190. La pubblicazione conterrà le indicazioni fondamentali comprese in ciascun titolo e, rispettivamente, nelle domande di trascrizione. Il Bollettino potrà contenere, inoltre, sia gli indici analitici dei diritti di proprietà industriale, sia gli indici alfabetici dei titolari ed in esso potranno pure pubblicarsi i riassunti delle descrizioni.

9. Il Bollettino è reso disponibile in forma telematica e può essere distribuito gratuitamente alle Camere di commercio, nonché agli enti indicati in un elenco da compilarsi a cura del Ministro delle attività produttive.

Commento

La norma disciplina la disponibilità degli atti dei procedimenti davanti all'ufficio competente in materia di proprietà industriale, bilanciando il principio di pubblicità con le esigenze di riservatezza connesse alla natura tecnica e commerciale delle informazioni.

Pubblicità degli atti

Gli atti dei procedimenti sono di norma pubblici una volta intervenuta la pubblicazione della domanda. I terzi interessati possono consultare il fascicolo per esaminare la documentazione tecnica, le rivendicazioni dei brevetti, la rappresentazione dei marchi o dei modelli, le memorie depositate nelle opposizioni e i provvedimenti dell'ufficio. La pubblicità è funzionale alla certezza dei diritti e alla possibilità di valutare gli ambiti delle privative concesse.

Limiti per le domande non pubblicate

Per le domande non ancora pubblicate vigono limiti di accesso a tutela del depositante: il fascicolo è consultabile dal solo richiedente o dai soggetti autorizzati, fino al momento della pubblicazione. La tutela è motivata dall'esigenza di proteggere il vantaggio competitivo derivante dalla riservatezza del contenuto della domanda durante la fase di esame iniziale.

Modalità di accesso

L'accesso avviene di norma per via telematica, attraverso le piattaforme messe a disposizione dall'ufficio. Per specifiche esigenze è possibile richiedere il rilascio di copie autenticate, soggetto al versamento dei diritti previsti. La regolazione tariffaria è funzionale alla copertura dei costi del servizio, senza ostacolare l'accesso al pubblico.

Pubblicazione periodica

L'ufficio cura la pubblicazione periodica dei dati essenziali: domande depositate, titoli concessi, decisioni rilevanti, modifiche annotate nel registro. La pubblicazione assume forme diverse a seconda del tipo di titolo: bollettini ufficiali specializzati per marchi, brevetti, disegni e modelli, varietà vegetali. La regolarità della pubblicazione è essenziale per il funzionamento del sistema di tutela.

Funzione informativa

La pubblicazione svolge una funzione informativa che va oltre la mera certezza giuridica: consente agli operatori del settore di monitorare l'evoluzione del mercato delle innovazioni, di pianificare le proprie strategie di innovazione e tutela, di intervenire tempestivamente con osservazioni o opposizioni. Tipicamente le imprese attive nel settore organizzano servizi di monitoraggio sistematico delle pubblicazioni dell'ufficio.

Domande frequenti

Posso consultare gli atti di una domanda di brevetto?

Sì, una volta intervenuta la pubblicazione della domanda. Prima della pubblicazione l'accesso è limitato al richiedente o ai soggetti autorizzati, a tutela della riservatezza.

Come avviene l'accesso agli atti?

Di norma in via telematica, attraverso le piattaforme dell'ufficio. Per specifiche esigenze è possibile richiedere il rilascio di copie autenticate, soggetto a tariffe.

Quali pubblicazioni cura l'UIBM?

Bollettini ufficiali periodici per marchi, brevetti, disegni e modelli, certificati complementari, varietà vegetali, contenenti i dati essenziali delle domande e dei titoli concessi.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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