Autore: Andrea Marton

Autore

Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
  • Le tabelle retributive CCNL sono ricostruite dai PDF ARAN e dai testi contrattuali depositati dalle parti firmatarie.
  • Vigenze e rinnovi sono verificati alla fonte e riportati con la data della verifica: quando un contratto viene rinnovato, le schede collegate vengono corrette.
  • Importi, aliquote e scadenze sono verificati sulle fonti primarie indicate in fondo a ogni scheda, con la data della verifica.
  • Gli errori segnalati vengono corretti e la correzione resta visibile nella pagina.

Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

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I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • Articolo 773 Codice Civile: Donazione a più donatari

    Articolo 773 Codice Civile: Donazione a più donatari

    Art. 773 c.c. – Donazione a più donatari

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    La donazione fatta congiuntamente a favore di più donatari s’intende fatta per parti uguali, salvo che dall’atto risulti una diversa volontà.

    È valida la clausola con cui il donante dispone che, se uno dei donatari non può o non vuole accettare, la sua parte si accresca agli altri.

  • Articolo 774 Codice Civile: Capacità di donare

    Articolo 774 Codice Civile: Capacità di donare

    Art. 774 c.c. – Capacità di donare

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Non possono fare donazione coloro che non hanno la piena capacità di disporre dei propri beni. È tuttavia valida la donazione fatta dal minore e dall’inabilitato nel loro contratto di matrimonio a norma degli articoli 165 e 166.

    Le disposizioni precedenti si applicano anche al minore emancipato autorizzato all’esercizio di un’impresa commerciale.

  • Art. 775 Codice Civile: Donazione fatta da persona incapace d’intendere o di volere

    Art. 775 Codice Civile: Donazione fatta da persona incapace d’intendere o di volere

    Art. 775 c.c. – Donazione fatta da persona incapace d’intendere o di volere

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    La donazione fatta da persona che, sebbene non interdetta, si provi essere stata per qualsiasi causa, anche transitoria, incapace d’intendere o di volere al momento in cui la donazione è stata fatta, può essere annullata su istanza del donante, dei suoi eredi o aventi causa.

    L’azione si prescrive in cinque anni dal giorno in cui la donazione è stata fatta.

  • Art. 776 Codice Civile: Donazione fatta dall’inabilitato

    Art. 776 Codice Civile: Donazione fatta dall’inabilitato

    Art. 776 c.c. – Donazione fatta dall’inabilitato

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    La donazione fatta dall’inabilitato, anche se anteriore alla sentenza d’inabilitazione o alla nomina del curatore provvisorio, può essere annullata se fatta dopo che è stato promosso il giudizio d’inabilitazione.

    Il curatore dell’inabilitato per prodigalità può chiedere l’annullamento della donazione, anche se fatta nei sei mesi anteriori all’inizio del giudizio d’inabilitazione.

  • Art. 777 c.c.: Donazioni fatte da rappresentanti di persone inca

    Art. 777 c.c.: Donazioni fatte da rappresentanti di persone inca

    Art. 777 c.c. – Donazioni fatte da rappresentanti di persone incapaci

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Il padre e il tutore non possono fare donazioni per la persona incapace da essi rappresentata.

    Sono consentite, con le forme abilitative richieste, le liberalità in occasione di nozze a favore dei discendenti dell’interdetto o dell’inabilitato.

  • Articolo 778 Codice Civile: Mandato a donare

    Articolo 778 Codice Civile: Mandato a donare

    Art. 778 c.c. Mandato a donare

    In vigore

    È nullo il mandato con cui si attribuisce ad altri la facoltà di designare la persona del donatario o di determinare l’oggetto della donazione. È peraltro valida la donazione a favore di persona che un terzo sceglierà tra più persone designate dal donante o appartenenti a determinate categorie, o a favore di una persona giuridica tra quelle indicate dal donante stesso. È del pari valida la donazione che ha per oggetto una cosa che un terzo determinerà tra più cose indicate dal donante o entro i limiti di valore dal donante stesso stabiliti.

  • Articolo 779 Codice Civile: Donazione a favore del tutore o protutore

    Articolo 779 Codice Civile: Donazione a favore del tutore o protutore

    Art. 779 c.c. – Donazione a favore del tutore o protutore

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    È nulla la donazione a favore di chi è stato tutore o protutore del donante, se fatta prima che sia stato approvato il conto o sia estinta l’azione per il rendimento del conto medesimo.

    Si applicano le disposizioni dell’art. 599.

  • Art. 780 Codice Civile: Abrogato

    Art. 780 Codice Civile: Abrogato

    Art. 780 c.c.

    Articolo abrogato dalla L. 19 maggio 1975, n. 151. Fonte: Normattiva.

  • Articolo 781 Codice Civile: [Dichiarata incostituzionale]

    Articolo 781 Codice Civile: [Dichiarata incostituzionale]

    Art. 781 c.c. – Donazione tra coniugi

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    I coniugi non possono, durante il matrimonio, farsi l’uno all’altro alcuna liberalità, salve quelle conformi agli usi.

  • Articolo 782 Codice Civile: Forma della donazione

    Articolo 782 Codice Civile: Forma della donazione

    Art. 782 c.c. – Forma della donazione

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    La donazione deve essere fatta per atto pubblico, sotto pena di nullità. Se ha per oggetto cose mobili, essa non è valida che per quelle specificate con indicazione del loro valore nell’atto medesimo della donazione, ovvero in una nota a parte sottoscritta dal donante, dal donatario e dal notaio.

    L’accettazione può essere fatta nell’atto stesso o con atto pubblico posteriore. In questo caso la donazione non è perfetta se non dal momento in cui l’atto di accettazione è notificato al donante.

    Prima che la donazione sia perfetta, tanto il donante quanto il donatario possono revocare la loro dichiarazione.

    COMMA ABROGATO DALLA L. 15 MAGGIO 1997, N. 127 COME MODIFICATA DALLA L. 22 GIUGNO 2000, N. 192 .

  • Articolo 783 Codice Civile: Donazioni di modico valore

    Articolo 783 Codice Civile: Donazioni di modico valore

    Art. 783 c.c. – Donazioni di modico valore

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    La donazione di modico valore che ha per oggetto beni mobili è valida anche se manca l’atto pubblico, purché vi sia stata la tradizione.

    La modicità deve essere valutata anche in rapporto alle condizioni economiche del donante.

  • Articolo 770 Codice Civile: Donazione rimuneratoria

    Articolo 770 Codice Civile: Donazione rimuneratoria

    Art. 770 c.c. – Donazione rimuneratoria

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    È donazione anche la liberalità fatta per riconoscenza o in considerazione dei meriti del donatario o per speciale rimunerazione.

    Non costituisce donazione la liberalità che si suole fare in occasione di servizi resi o comunque in conformità agli usi.

    Spiegazione

    La donazione rimuneratoria è quella fatta per riconoscenza o in considerazione dei meriti del donatario o per speciale rimunerazione. Non costituisce donazione la liberalità che si suole fare in occasione di servizi resi o comunque in conformità agli usi.

    Come funziona e quando si applica

    La donazione rimuneratoria resta una donazione (con le sue forme), ma con un regime in parte particolare (ad esempio non è soggetta a revoca per ingratitudine o sopravvenienza di figli, art. 805). Le liberalità d’uso, invece, non sono donazioni e non richiedono l’atto notarile.

    Esempio pratico

    Regalare un orologio di valore al professionista che ci ha aiutato gratuitamente, per riconoscenza, è una donazione rimuneratoria; la piccola mancia o il regalo d’uso, invece, non è donazione.

    Domande frequenti

    Cos’è una donazione rimuneratoria?

    Una donazione fatta per riconoscenza, per i meriti del beneficiario o per speciale rimunerazione.

    Il regalo d’uso è una donazione?

    No: la liberalità conforme agli usi, fatta in occasione di servizi o ricorrenze, non è una vera donazione.

    Norme collegate

    Spiegazione divulgativa a scopo informativo, aggiornata alla normativa vigente; non sostituisce una consulenza legale sul caso concreto.

Informazione di carattere generale. I calcoli e le indicazioni di questa pagina hanno finalità divulgativa e si basano sulle fonti ufficiali indicate nel metodo editoriale. Non sostituiscono il parere di un professionista abilitato: per la valutazione del caso concreto è necessario rivolgersi a un avvocato, a un commercialista o a un consulente iscritto al proprio albo.