Art. 782 c.c. – Forma della donazione
Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)
La donazione deve essere fatta per atto pubblico, sotto pena di nullità. Se ha per oggetto cose mobili, essa non è valida che per quelle specificate con indicazione del loro valore nell’atto medesimo della donazione, ovvero in una nota a parte sottoscritta dal donante, dal donatario e dal notaio.
L’accettazione può essere fatta nell’atto stesso o con atto pubblico posteriore. In questo caso la donazione non è perfetta se non dal momento in cui l’atto di accettazione è notificato al donante.
Prima che la donazione sia perfetta, tanto il donante quanto il donatario possono revocare la loro dichiarazione.
COMMA ABROGATO DALLA L. 15 MAGGIO 1997, N. 127 COME MODIFICATA DALLA L. 22 GIUGNO 2000, N. 192 .
Spiegazione
La donazione rimuneratoria è quella fatta per riconoscenza o in considerazione dei meriti del donatario o per speciale rimunerazione. Non costituisce donazione la liberalità che si suole fare in occasione di servizi resi o comunque in conformità agli usi.
Come funziona e quando si applica
La donazione rimuneratoria resta una donazione (con le sue forme), ma con un regime in parte particolare (ad esempio non è soggetta a revoca per ingratitudine o sopravvenienza di figli, art. 805). Le liberalità d’uso, invece, non sono donazioni e non richiedono l’atto notarile.
Esempio pratico
Regalare un orologio di valore al professionista che ci ha aiutato gratuitamente, per riconoscenza, è una donazione rimuneratoria; la piccola mancia o il regalo d’uso, invece, non è donazione.
Domande frequenti
Cos’è una donazione rimuneratoria?
Una donazione fatta per riconoscenza, per i meriti del beneficiario o per speciale rimunerazione.
Il regalo d’uso è una donazione?
No: la liberalità conforme agli usi, fatta in occasione di servizi o ricorrenze, non è una vera donazione.
Norme collegate
Spiegazione divulgativa a scopo informativo, aggiornata alla normativa vigente; non sostituisce una consulenza legale sul caso concreto.