Autore: Andrea Marton

  • Art. 182 CPI – (Ricorso)

    Art. 182 CPI – (Ricorso)

    D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 – testo aggiornato

    1. Il provvedimento con il quale l’Ufficio italiano brevetti e marchi dichiara irricevibile, inammissibile o estinta la procedura di opposizione ovvero accoglie, anche parzialmente, o respinge l’opposizione, è comunicato alle parti, le quali, entro il termine di cui all’articolo 135, comma 1, hanno facoltà di presentare ricorso alla Commissione dei ricorsi, di cui all’articolo

    135.

  • Art. 64 D.Lgs. 150/2022 – Forme di gestione

    Art. 64 D.Lgs. 150/2022 – Forme di gestione

    D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 – testo aggiornato

    1. I Centri per la giustizia riparativa assicurano, nello svolgimento dei servizi, i livelli essenziali e uniformi di cui all’articolo

    62. 2. I Centri possono avvalersi di mediatori esperti dell’ente locale di riferimento. Possono, altresì, dotarsi di mediatori esperti mediante la stipula di contratti di appalto ai sensi degli articoli 140 e seguenti del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 , ovvero avvalendosi di enti del terzo settore ai sensi dell’ articolo 55 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 , o mediante una convenzione stipulata ai sensi dell’articolo 56 del medesimo decreto.

    3. Nel contratto di appalto o nella convenzione sono indicati, tra l’altro, le caratteristiche e le modalità di svolgimento dei programmi di giustizia riparativa, la durata, gli obblighi e le modalità di copertura assicurativa, i rapporti finanziari, le forme del controllo amministrativo dell’ente locale di riferimento, i casi di decadenza e di risoluzione per inadempimento, tra i quali il mancato rispetto dei principi e delle garanzie disciplinati nel presente decreto.

    4. In ogni caso, il personale che svolge i programmi di giustizia riparativa deve possedere la qualifica di mediatore esperto ed essere inserito nell’elenco di cui all’articolo 60, comma

    2. Note all’art. 64: – Si riporta il testo degli articoli 140 e 141 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 ( Codice dei contratti pubblici ): “Art. 140 (Norme applicabili ai servizi sociali e ad altri servizi specifici dei settori speciali). –

    1. Gli appalti di servizi sociali e di altri servizi specifici di cui all’allegato IX sono aggiudicati in applicazione degli articoli 142, 143, 144, salvo quanto disposto nel presente articolo e fermo restando quanto previsto dal titolo VII del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 . Le disposizioni di cui all’articolo 142, comma 5-octies, si applicano ai servizi di cui all’articolo 142, comma 5-bis, nei settori speciali di importo inferiore alla soglia di cui all’articolo 35, comma 2, lettera c). Per quanto riguarda la disciplina della pubblicazione degli avvisi e dei bandi, gli enti aggiudicatori che intendono procedere all’aggiudicazione di un appalto per i servizi di cui al presente comma rendono nota tale intenzione con una delle seguenti modalità: a) mediante un avviso di gara; b) mediante un avviso periodico indicativo, che viene pubblicato in maniera continuativa. L’avviso periodico indicativo si riferisce specificamente ai tipi di servizi che saranno oggetto degli appalti da aggiudicare. Esso indica che gli appalti saranno aggiudicati senza successiva pubblicazione e invita gli operatori economici interessati a manifestare il proprio interesse per iscritto; c) mediante un avviso sull’esistenza di un sistema di qualificazione che viene pubblicato in maniera continuativa.

    2. Il comma 1 non si applica allorché una procedura negoziata senza previo avviso di gara sia stata utilizzata, conformemente all’articolo 63, per l’aggiudicazione di appalti pubblici di servizi.

    3. Gli enti aggiudicatori che hanno aggiudicato un appalto per i servizi di cui al presente articolo ne rendono noto il risultato mediante un avviso di aggiudicazione. Essi possono tuttavia raggruppare detti avvisi su base trimestrale. In tal caso essi inviano gli avvisi raggruppati al più tardi trenta giorni dopo la fine di ogni trimestre.

    4. I bandi e gli avvisi di gara di cui al presente articolo contengono le informazioni di cui all’allegato XIV, parte III, conformemente ai modelli di formulari stabiliti dalla Commissione europea mediante atti di esecuzione. Gli avvisi di cui al presente articolo sono pubblicati conformemente all’articolo 130.” “Art. 141 (Norme applicabili ai concorsi di progettazione e di idee nei settori speciali). –

    1. Ai concorsi di progettazione e di idee nei settori speciali si applicano le disposizioni di cui agli articoli 152, commi 1, 2, 3 e 5, primo, secondo, terzo e quarto periodo, 153, comma 1, 154, commi 1, 2, 4 e 5, 155 e

    156. 2. Gli enti aggiudicatori che hanno indetto un concorso di progettazione inviano un avviso sui risultati del concorso.

    3. Il bando di concorso contiene le informazioni indicate nell’allegato XIX e l’avviso sui risultati di un concorso contiene le informazioni indicate nell’allegato XX nel formato stabilito per i modelli di formulari. Tali modelli di formulari sono stabiliti dalla Commissione europea mediante atti di esecuzione.

    4. L’avviso sui risultati di un concorso di progettazione è trasmesso all’Ufficio delle pubblicazioni dell’Unione europea entro trenta giorni dalla chiusura del medesimo. Si applica l’articolo 153, comma 2, secondo periodo.

    5. L’articolo 130, commi da 2 a 6 si applica anche agli avvisi relativi ai concorsi di progettazione.”. – Si riporta il testo degli articoli 55 e 56 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma dell’ articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106 ): “Art. 55 (Coinvolgimento degli enti del Terzo settore). –

    1. In attuazione dei principi di sussidiarietà, cooperazione, efficacia, efficienza ed economicità, omogeneità, copertura finanziaria e patrimoniale, responsabilità ed unicità dell’amministrazione, autonomia organizzativa e regolamentare, le amministrazioni pubbliche di cui all’ articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 , nell’esercizio delle proprie funzioni di programmazione e organizzazione a livello territoriale degli interventi e dei servizi nei settori di attività di cui all’articolo 5, assicurano il coinvolgimento attivo degli enti del Terzo settore, attraverso forme di co-programmazione e co-progettazione e accreditamento, poste in essere nel rispetto dei principi della legge 7 agosto 1990, n. 241 , nonché delle norme che disciplinano specifici procedimenti ed in particolare di quelle relative alla programmazione sociale di zona.

    2. La co-programmazione è finalizzata all’individuazione, da parte della pubblica amministrazione procedente, dei bisogni da soddisfare, degli interventi a tal fine necessari, delle modalità di realizzazione degli stessi e delle risorse disponibili.

    3. La co-progettazione è finalizzata alla definizione ed eventualmente alla realizzazione di specifici progetti di servizio o di intervento finalizzati a soddisfare bisogni definiti, alla luce degli strumenti di programmazione di cui comma

    2. 4. Ai fini di cui al comma 3, l’individuazione degli enti del Terzo settore con cui attivare il partenariato avviene anche mediante forme di accreditamento nel rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità, partecipazione e parità di trattamento, previa definizione, da parte della pubblica amministrazione procedente, degli obiettivi generali e specifici dell’intervento, della durata e delle caratteristiche essenziali dello stesso nonché dei criteri e delle modalità per l’individuazione degli enti partner.” “Art. 56 (Convenzioni). –

    1. Le amministrazioni pubbliche di cui all’ articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 , possono sottoscrivere con le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale, iscritte da almeno sei mesi nel Registro unico nazionale del Terzo settore, convenzioni finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale, se più favorevoli rispetto al ricorso al mercato.

    2. Le convenzioni di cui al comma 1 possono prevedere esclusivamente il rimborso alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni di promozione sociale delle spese effettivamente sostenute e documentate.

    3. L’individuazione delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale con cui stipulare la convenzione è fatta nel rispetto dei principi di imparzialità, pubblicità, trasparenza, partecipazione e parità di trattamento, mediante procedure comparative riservate alle medesime. Le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale devono essere in possesso dei requisiti di moralità professionale, e dimostrare adeguata attitudine, da valutarsi in riferimento alla struttura, all’attività concretamente svolta, alle finalità perseguite, al numero degli aderenti, alle risorse a disposizione e alla capacità tecnica e professionale, intesa come concreta capacità di operare e realizzare l’attività oggetto di convenzione, da valutarsi anche con riferimento all’esperienza maturata, all’organizzazione, alla formazione e all’aggiornamento dei volontari.

    3-bis. Le amministrazioni procedenti pubblicano sui propri siti informatici gli atti di indizione dei procedimenti di cui al presente articolo e i relativi provvedimenti finali. I medesimi atti devono altresì formare oggetto di pubblicazione da parte delle amministrazioni procedenti nella sezione “Amministrazione trasparente”, con l’applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 .

    4. Le convenzioni devono contenere disposizioni dirette a garantire l’esistenza delle condizioni necessarie a svolgere con continuità le attività oggetto della convenzione, nonché il rispetto dei diritti e della dignità degli utenti, e, ove previsti dalla normativa nazionale o regionale, degli standard organizzativi e strutturali di legge. Devono inoltre prevedere la durata del rapporto convenzionale, il contenuto e le modalità dell’intervento volontario, il numero e l’eventuale qualifica professionale delle persone impegnate nelle attività convenzionate, le modalità di coordinamento dei volontari e dei lavoratori con gli operatori dei servizi pubblici, le coperture assicurative di cui all’articolo 18, i rapporti finanziari riguardanti le spese da ammettere a rimborso fra le quali devono figurare necessariamente gli oneri relativi alla copertura assicurativa, le modalità di risoluzione del rapporto, forme di verifica delle prestazioni e di controllo della loro qualità, la verifica dei reciproci adempimenti nonché le modalità di rimborso delle spese, nel rispetto del principio dell’effettività delle stesse, con esclusione di qualsiasi attribuzione a titolo di maggiorazione, accantonamento, ricarico o simili, e con la limitazione del rimborso dei costi indiretti alla quota parte imputabile direttamente all’attività oggetto della convenzione.”.

  • Art. 64 L. 689/1981 – (Modifica delle modalità di esecuzione delle pene sostitutive)

    Art. 64 L. 689/1981 – (Modifica delle modalità di esecuzione delle pene sostitutive)

    L. 24 novembre 1981, n. 689 – testo aggiornato

    ((Le prescrizioni imposte con l'ordinanza prevista dall'articolo 62, su istanza del condannato da inoltrare tramite l'ufficio di esecuzione penale esterna, possono essere modificate per comprovati motivi dal magistrato di sorveglianza, che procede nelle forme dell' articolo 678, comma 1-bis, del codice di procedura penale . Le prescrizioni imposte con la sentenza che applica il lavoro di pubblica utilità, su istanza del condannato da inoltrare tramite l'ufficio di esecuzione penale esterna, possono essere modificate per comprovati motivi dal giudice che ha applicato la pena sostitutiva, il quale provvede a norma dell' articolo 667, comma 4, del codice di procedura penale . I provvedimenti di cui al primo e al secondo comma sono immediatamente trasmessi all'ufficio di esecuzione penale esterna, all'organo di polizia o al direttore dell'istituto competenti per il controllo sull'adempimento delle prescrizioni. Non possono essere modificate le prescrizioni di cui all'articolo 56-ter, primo comma, numeri 1, 2, 4 e 5.))

  • Art. 145 CPI – Consiglio nazionale per la lotta alla contraffazione e all’Italian Sounding

    Art. 145 CPI – Consiglio nazionale per la lotta alla contraffazione e all’Italian Sounding

    D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 – testo aggiornato

    1. Presso il Ministero dello sviluppo economico è istituito il Consiglio nazionale per la lotta alla contraffazione e all’Italian Sounding , con funzioni di indirizzo, impulso e coordinamento delle azioni strategiche intraprese da ogni amministrazione, al fine di migliorare l’insieme dell’azione di contrasto della contraffazione a livello nazionale e della falsa evocazione dell’origine italiana .

    2. Il Consiglio nazionale per la lotta alla contraffazione e all’Italian Sounding è presieduto dal Ministro dello sviluppo economico o da un rappresentante da lui designato. Al fine di garantire la rappresentanza degli interessi pubblici e privati e assicurare le necessarie sinergie tra amministrazione pubblica e imprese, il Consiglio è composto da un rappresentante del Ministero dello sviluppo economico, da un rappresentante del Ministero dell’economia e delle finanze, da un rappresentante del Ministero degli affari esteri, da un rappresentante del Ministero della difesa, da un rappresentante del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, da un rappresentante del Ministero dell’interno, da un rappresentante del Ministero della giustizia, da un rappresentante del Ministero per i beni e le attività culturali, da un rappresentante del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da un rappresentante del Ministero della salute, e da un rappresentante del Dipartimento della funzione pubblica , da un rappresentante del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, e da un rappresentante designato dall’ANCI. Il Consiglio può invitare a partecipare ai propri lavori, in ragione dei temi trattati, rappresentanti di altre amministrazioni pubbliche nonché delle categorie di imprese, lavoratori e consumatori.

    3. Le modalità di funzionamento del Consiglio nazionale per la lotta alla contraffazione e all’Italian Sounding sono definite con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri dell’economia e delle finanze, degli affari esteri, della difesa, delle politiche agricole alimentari e forestali, dell’interno, della giustizia, per i beni e le attività culturali, del lavoro e delle politiche sociali e della salute. Le attività di segreteria sono svolte dalla Direzione generale per la lotta alla contraffazione – Ufficio italiano brevetti e marchi.

    4. La partecipazione al Consiglio nazionale per la lotta alla contraffazione e all’Italian Sounding non dà luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti, indennità o rimborsi spese. All’attuazione dei commi 1, 2 e 3 si provvede nell’ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

  • Art. 272 Codice Civile: Dichiarazione giudiziale di maternità

    Art. 272 Codice Civile: Dichiarazione giudiziale di maternità

    Art. 272 c.c. [Dichiarazione giudiziale di maternità] (1)

    Articolo abrogato dalla l. 19 maggio 1975, n. 151

    [Abrogato]

  • Art. 111 L. 689/1981 – Disposizioni transitorie

    Art. 111 L. 689/1981 – Disposizioni transitorie

    L. 24 novembre 1981, n. 689 – testo aggiornato

    Le norme sulla conversione delle pene pecuniarie si applicano ai reati commessi successivamente all'entrata in vigore della presente legge. In deroga a quanto disposto dall' articolo 172 del codice penale , la pena della multa inflitta, anche congiuntamente a quella della reclusione, per reati commessi prima della entrata in vigore della presente legge, si estingue col decorso del termine di dieci anni dalla data di entrata in vigore della presente legge; tuttavia, se la sentenza di condanna e divenuta irrevocabile successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, la pena della multa si estingue col decorso di dieci anni dal passaggio in giudicato della sentenza.

  • Art. 209 L. Fall. – Abrogato (oggi CCII)

    Art. 209 L. Fall. – Abrogato (oggi CCII)

    Art. 209 L. Fall. – Formazione dello stato passivo

    Formazione dello stato passivo

  • Art. 103-bis L. 689/1981 – (Inapplicabilità delle misure alternative alla detenzione)

    Art. 103-bis L. 689/1981 – (Inapplicabilità delle misure alternative alla detenzione)

    L. 24 novembre 1981, n. 689 – testo aggiornato

    ((Le misure alternative alla detenzione, di cui al Capo VI del Titolo I della legge 26 luglio 1975 n. 354 , non si applicano al condannato alla semilibertà sostitutiva o alla detenzione domiciliare sostitutiva derivanti da conversione della pena pecuniaria ai sensi del presente Capo.))

  • Art. 28 D.Lgs. 33/2013 – Pubblicità dei rendiconti dei gruppi consiliari regionali e provinciali

    Art. 28 D.Lgs. 33/2013 – Pubblicità dei rendiconti dei gruppi consiliari regionali e provinciali

    D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 – testo aggiornato

    1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 9-bis, le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano e le province pubblicano i rendiconti di cui all’ articolo 1, comma 10, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 , convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213 , dei gruppi consiliari regionali e provinciali, con evidenza delle risorse trasferite o assegnate a ciascun gruppo, con indicazione del titolo di trasferimento e dell’impiego delle risorse utilizzate. Sono altresì pubblicati gli atti e le relazioni degli organi di controllo.

    2. La mancata pubblicazione dei rendiconti comporta la riduzione del 50 per cento delle risorse da trasferire o da assegnare nel corso dell’anno.

  • Art. 252 Codice Civile: Affidamento del figlio nato fuori del

    Art. 252 Codice Civile: Affidamento del figlio nato fuori del

    Art. 252 c.c. Affidamento del figlio nato fuori del

    In vigore

    matrimonio e suo inserimento nella famiglia del genitore (1) Qualora il figlio nato fuori del matrimonio (1) di uno dei coniugi sia riconosciuto durante il matrimonio il giudice, valutate le circostanze, decide in ordine all’affidamento del minore e adotta ogni altro provvedimento a tutela del suo interesse morale e materiale. L’eventuale inserimento del figlio nato fuori del matrimonio (2) nella famiglia legittima di uno dei genitori può essere autorizzato dal giudice qualora ciò non sia contrario all’interesse del minore e sia accertato il consenso dell’altro coniuge convivente e degli altri figli (3) che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età e siano conviventi, nonché dell’altro genitore (4) che abbia effettuato il riconoscimento. In questo caso il giudice stabilisce le condizioni cui ciascun genitore deve attenersi (5). Qualora il figlio […] (6) sia riconosciuto anteriormente al matrimonio, il suo inserimento nella famiglia […] (7) è subordinato al consenso dell’altro coniuge, a meno che il figlio fosse già convivente con il genitore all’atto del matrimonio o l’altro coniuge conoscesse l’esistenza del figlio […] (6). È altresì richiesto il consenso dell’altro genitore […] (8) che abbia effettuato il riconoscimento. In caso di disaccordo tra i genitori, ovvero di mancato consenso degli altri figli conviventi, la decisione è rimessa al giudice tenendo conto dell’interesse dei minori. Prima dell’adozione del provvedimento, il giudice dispone l’ascolto dei figli minori che abbiano compiuto gli anni dodici e anche di età inferiore ove capaci di discernimento (9).

  • Art. 242 TUEL – Articolo 242

    Art. 242 TUEL – Articolo 242

    D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – testo aggiornato

    3. Le norme di cui al presente capo si applicano a comuni, province e comunità montane.

  • Art. 54 L. 689/1981 – Articolo abrogato

    Art. 54 L. 689/1981 – Articolo abrogato

    L. 24 novembre 1981, n. 689 – testo aggiornato

    Articolo abrogato