← Torna a Codice Proprietà Industriale (D.Lgs. 30/2005)
Ultimo aggiornamento: 27 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • Contro i provvedimenti dell'UIBM è ammesso ricorso alla Commissione dei Ricorsi UIBM
  • Il ricorso si propone entro sessanta giorni dalla notifica del provvedimento
  • La Commissione decide in camera di consiglio dopo contraddittorio scritto
  • Le decisioni della Commissione sono impugnabili davanti al giudice ordinario

Testo dell'articoloVigente

Art. 182 CPI — (Ricorso)

D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 — testo aggiornato

1. Il provvedimento con il quale l’Ufficio italiano brevetti e marchi dichiara irricevibile, inammissibile o estinta la procedura di opposizione ovvero accoglie, anche parzialmente, o respinge l’opposizione, è comunicato alle parti, le quali, entro il termine di cui all’articolo 135, comma 1, hanno facoltà di presentare ricorso alla Commissione dei ricorsi, di cui all’articolo

135.

Commento

L'articolo disciplina il ricorso amministrativo contro i provvedimenti dell'ufficio competente in materia di proprietà industriale. La Commissione dei Ricorsi UIBM è un organo specializzato con funzioni decisorie, espressamente preposto al riesame dei provvedimenti dell'ufficio.

Provvedimenti impugnabili

Sono impugnabili davanti alla Commissione dei Ricorsi UIBM i provvedimenti dell'ufficio che incidono su posizioni soggettive: rifiuti di registrazione, decisioni sulle opposizioni, dinieghi di trascrizione, provvedimenti su istanze di nullità o decadenza amministrativa, dinieghi di altre richieste presentate al procedimento. Sono escluse, in linea generale, le decisioni meramente endoprocedimentali.

Termine per il ricorso

Il ricorso si propone entro sessanta giorni dalla notifica del provvedimento. Il termine è perentorio: il suo decorso preclude l'impugnazione amministrativa, salva la possibilità di azione giudiziale ordinaria nei casi previsti. Conviene perciò organizzare un controllo sistematico delle notifiche per non perdere l'occasione di tutela.

Forma e contenuto

Il ricorso si propone con atto scritto che indica il provvedimento impugnato, i motivi di impugnazione, le richieste e gli elementi probatori. Sono ammessi documenti integrativi, perizie tecniche, riferimenti normativi e giurisprudenziali. La Commissione valuta il fascicolo nel suo complesso, sulla base del materiale acquisito davanti all'ufficio e di quello prodotto in sede di ricorso.

Procedimento davanti alla Commissione

La Commissione dei Ricorsi UIBM decide in camera di consiglio, dopo aver raccolto le memorie delle parti. Il procedimento è scritto, salvo casi particolari in cui la Commissione disponga audizioni. La decisione è motivata e può confermare, riformare o annullare il provvedimento impugnato, con rinvio all'ufficio per i conseguenti adempimenti.

Impugnazione ulteriore

Le decisioni della Commissione sono impugnabili davanti al giudice ordinario nei termini e con le forme previsti dalla legge. Tipicamente la fase davanti al giudice consente di rivalutare la legittimità del provvedimento sotto profili anche di merito. In linea generale, la buona costruzione del fascicolo davanti alla Commissione è essenziale, perché ne costituirà la base anche nei successivi gradi.

Domande frequenti

Quali provvedimenti sono impugnabili davanti alla Commissione dei Ricorsi UIBM?

I provvedimenti dell'ufficio che incidono su posizioni soggettive: rifiuti di registrazione, decisioni sulle opposizioni, dinieghi di trascrizione e altri atti definitivi del procedimento.

Qual è il termine per proporre ricorso?

Sessanta giorni dalla notifica del provvedimento. Il termine è perentorio e va rispettato a pena di inammissibilità del ricorso.

Le decisioni della Commissione sono definitive?

No, sono impugnabili davanti al giudice ordinario nei termini e con le forme previsti dalla legge, con possibilità di ulteriori gradi giurisdizionali.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.