Autore: Andrea Marton

Autore

Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
  • Le tabelle retributive CCNL sono ricostruite dai PDF ARAN e dai testi contrattuali depositati dalle parti firmatarie.
  • Vigenze e rinnovi sono verificati alla fonte e riportati con la data della verifica: quando un contratto viene rinnovato, le schede collegate vengono corrette.
  • Importi, aliquote e scadenze sono verificati sulle fonti primarie indicate in fondo a ogni scheda, con la data della verifica.
  • Gli errori segnalati vengono corretti e la correzione resta visibile nella pagina.

Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

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I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • Articolo 761 Codice Civile: Annullamento per violenza o dolo

    Articolo 761 Codice Civile: Annullamento per violenza o dolo

    Art. 761 c.c. – Annullamento per violenza o dolo

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    La divisione può essere annullata quando è l’effetto di violenza o di dolo.

    L’azione si prescrive in cinque anni dal giorno in cui è cessata la violenza o in cui il dolo è stato scoperto.

  • Articolo 762 Codice Civile: Omissione di beni ereditari

    Articolo 762 Codice Civile: Omissione di beni ereditari

    Art. 762 c.c. – Omissione di beni ereditari

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    L’omissione di uno o più beni dell’eredità non dà luogo a nullità della divisione, ma soltanto a un supplemento della divisione stessa.

  • Articolo 763 Codice Civile: Rescissione per lesione

    Articolo 763 Codice Civile: Rescissione per lesione

    Art. 763 c.c. – Rescissione per lesione

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    La divisione può essere rescissa quando taluno dei coeredi prova di essere stato leso oltre il quarto.

    La rescissione è ammessa anche nel caso di divisione fatta dal testatore, quando il valore dei beni assegnati ad alcuno dei coeredi è inferiore di oltre un quarto all’entità della quota ad esso spettante.

    L’azione si prescrive in due anni dalla divisione.

  • Articolo 764 Codice Civile: Atti diversi dalla divisione

    Articolo 764 Codice Civile: Atti diversi dalla divisione

    Art. 764 c.c. – Atti diversi dalla divisione

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    L’azione di rescissione è anche ammessa contro ogni altro atto che abbia per effetto di far cessare tra i coeredi la comunione dei beni ereditari.

    L’azione non è ammessa contro la transazione con la quale si è posta fine alle questioni insorte a causa della divisione o dell’atto fatto in luogo della medesima, ancorché non fosse al riguardo incominciata alcuna lite.

  • Art. 765 c.c.: Vendita del diritto ereditario fatta al coerede

    Art. 765 c.c.: Vendita del diritto ereditario fatta al coerede

    Art. 765 c.c. – Vendita del diritto ereditario fatta al coerede

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    L’azione di rescissione non è ammessa contro la vendita del diritto ereditario fatta senza frode a uno dei coeredi, a suo rischio e pericolo, da parte degli altri coeredi o di uno di essi.

  • Articolo 766 Codice Civile: Stima dei beni

    Articolo 766 Codice Civile: Stima dei beni

    Art. 766 c.c. – Stima dei beni

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Per conoscere se vi è lesione si procede alla stima dei beni secondo il loro stato e valore al tempo della divisione.

  • Articolo 767 Codice Civile: Facoltà del coerede di dare il supplemento

    Articolo 767 Codice Civile: Facoltà del coerede di dare il supplemento

    Art. 767 c.c. – Facoltà del coerede di dare il supplemento

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Il coerede contro il quale è promossa l’azione di rescissione può troncarne il corso e impedire una nuova divisione, dando il supplemento della porzione ereditaria, in danaro o in natura, all’attore e agli altri coeredi che si sono a lui associati.

  • Art. 752 c.c.: Ripartizione dei debiti ereditari tra gli eredi

    Art. 752 c.c.: Ripartizione dei debiti ereditari tra gli eredi

    Art. 752 c.c. – Ripartizione dei debiti ereditari tra gli eredi

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    I coeredi contribuiscono tra loro al pagamento dei debiti e pesi ereditari in proporzione delle loro quote ereditarie, salvo che il testatore abbia altrimenti disposto.

  • Articolo 753 Codice Civile: Immobili gravati da rendita redimibile

    Articolo 753 Codice Civile: Immobili gravati da rendita redimibile

    Art. 753 c.c. Immobili gravati da rendita redimibile

    In vigore

    Ogni coerede, quando i beni immobili dell’eredità sono gravati con ipoteca da una prestazione di rendita redimibile, può chiedere che gli immobili ne siano affrancati e resi liberi prima che si proceda alla formazione delle quote ereditarie. Se uno dei coeredi si oppone, decide l’autorità giudiziaria. Se i coeredi dividono l’eredità nello stato in cui si trova, l’immobile gravato deve stimarsi con gli stessi criteri con cui si stimano gli altri beni immobili, detratto dal valore di esso il capitale corrispondente alla prestazione, secondo le norme relative al riscatto della rendita, salvo che esista un patto speciale intorno al capitale da corrispondersi per l’affrancazione. Alla prestazione della rendita è tenuto solo l’erede, nella cui quota cade detto immobile, con l’obbligo di garantire i coeredi.

  • Articolo 754 Codice Civile: Pagamento dei debiti e rivalsa

    Articolo 754 Codice Civile: Pagamento dei debiti e rivalsa

    Art. 754 c.c. Pagamento dei debiti e rivalsa

    In vigore

    Gli eredi sono tenuti verso i creditori al pagamento dei debiti e pesi ereditari personalmente in proporzione della loro quota ereditaria e ipotecariamente per l’intero. Il coerede che ha pagato oltre la parte a lui incombente può ripetere dagli altri coeredi soltanto la parte per cui essi devono contribuire a norma dell’articolo 752, quantunque si sia fatto surrogare nei diritti dei creditori. Il coerede conserva la facoltà di chiedere il pagamento del credito a lui personale e garantito da ipoteca, non diversamente da ogni altro creditore, detratta la parte che deve sopportare come coerede.

  • Art. 755 c.c.: Quota di debito ipotecario non pagata da un coere

    Art. 755 c.c.: Quota di debito ipotecario non pagata da un coere

    Art. 755 c.c. – Quota di debito ipotecario non pagata da un coerede

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    In caso d’insolvenza di un coerede, la sua quota di debito ipotecario è ripartita in proporzione tra tutti gli altri coeredi.

  • Art. 756 c.c.: Esenzione del legatario dal pagamento dei debiti

    Art. 756 c.c.: Esenzione del legatario dal pagamento dei debiti

    Art. 756 c.c. – Esenzione del legatario dal pagamento dei debiti

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Il legatario non è tenuto a pagare i debiti ereditari, salvo ai creditori l’azione ipotecaria sul fondo legato e l’esercizio del diritto di separazione; ma il legatario che ha estinto il debito di cui era gravato il fondo legato subentra nelle ragioni del creditore contro gli eredi.

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