Autore: Andrea Marton

  • Art. 211 TUEL – Articolo 211

    Art. 211 TUEL – Articolo 211

    D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – testo aggiornato

    1. Per eventuali danni causati all’ente affidante o a terzi il tesoriere risponde con tutte le proprie attività e con il proprio patrimonio.

    2. Il tesoriere è responsabile di tutti i depositi, comunque costituiti, intestati all’ente.

  • Art. 184 bis CPI – Deposito dell’istanza di decadenza o nullità

    Art. 184 Bis CPI – Deposito dell’istanza di decadenza o nullità

    D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 – testo aggiornato

    1. Fatta salva la proponibilità dell’azione davanti all’autorità giudiziaria ai sensi dell’articolo 120, i soggetti legittimati ai sensi dell’articolo 184-ter possono presentare istanza, scritta e motivata, all’Ufficio italiano brevetti e marchi per l’accertamento della decadenza o la dichiarazione di nullità di un marchio d’impresa registrato.

    2. Nei casi di cui al comma 1, la decadenza può essere fatta valere per i motivi di cui agli articoli 13, comma 4, 14, comma 2, lettera a) e

    24. 3. Nei casi di cui al comma 1, la nullità del marchio può essere chiesta per i seguenti motivi: a) il marchio d’impresa non avrebbe dovuto essere registrato in quanto non soddisfa i requisiti di cui agli articoli 7, 9, 10, commi 1 e 1-bis , 13, commi 1, 2 e 3, 14, comma 1, lettere a), b), c-bis), c-ter), c-quater), c-quinquies) e d); b) il marchio d’impresa non avrebbe dovuto essere registrato a causa dell’esistenza di un diritto anteriore ai sensi dell’articolo 12, comma 1, lettere c), d), e) ed f); c) la domanda di registrazione del marchio d’impresa è stata presentata dall’agente o dal rappresentante senza il consenso del titolare o un giustificato motivo.

    4. L’istanza di decadenza o di nullità, che può riguardare una sola registrazione di marchio, è ricevibile se redatta in lingua italiana e contiene a pena di inammissibilità: a) in relazione al marchio di cui si chiede la dichiarazione di decadenza o di nullità, l’identificazione del titolare, il numero e la data di registrazione; b) in relazione al diritto dell’istante, quando tale diritto sia requisito di legittimazione attiva ai sensi dell’articolo 184-ter, l’identificazione del marchio, della denominazione di origine, della indicazione geografica, della menzione tradizionale per vino, della specialità tradizionale garantita, della denominazione di varietà vegetale o di altro diritto esclusivo anteriore; c) i motivi su cui si fonda la domanda e, nel caso di cui al comma 3, lettera c), l’eventuale istanza di trasferimento a proprio nome dell’attestato di registrazione del marchio a far data dal momento del deposito.

    5. L’istanza di decadenza o di nullità contiene altresì, in relazione al marchio di cui si chiede la dichiarazione di decadenza o di nullità, l’indicazione dei prodotti ed i servizi contro cui è proposta l’istanza di decadenza o la nullità; in mancanza di tale indicazione l’istanza è considerata diretta contro tutti i prodotti o i servizi contemplati dal marchio impugnato.

    6. L’istanza di decadenza o di nullità si considera ritirata se non è comprovato il pagamento dei diritti di deposito delle domande di decadenza o nullità entro i termini e con le modalità stabiliti dal decreto di cui all’articolo

    226. 7. All’istanza di decadenza o di nullità sono allegati: a) i documenti a prova dei fatti addotti; b) la documentazione volta a dimostrare la legittimazione a presentare la domanda di decadenza o di nullità, ove necessaria; c) l’atto di nomina ai sensi dell’articolo 201, se è stato nominato un mandatario.

    8. L’istanza di decadenza o di nullità può essere presentata sulla base di uno o più diritti anteriori, a condizione che appartengano tutti allo stesso titolare. 8-bis. Il titolare di uno o più diritti anteriori che abbia preliminarmente domandato la nullità o la decadenza del marchio non può presentare, a pena di inammissibilità, un’altra domanda di nullità o di decadenza fondata su un altro dei diritti che avrebbe potuto far valere a sostegno della prima domanda

    9. L’istanza di decadenza o di nullità è improcedibile qualora, su una domanda con il medesimo oggetto, i medesimi fatti costitutivi e fra le stesse parti, sia stata pronunciata una decisione o sia pendente un procedimento dinanzi all’Ufficio italiano brevetti e marchi o all’autorità giudiziaria adita ai sensi dell’articolo

    122. 10. Fuori dal caso di cui al comma 9, qualora un’istanza di decadenza o di nullità sia presentata all’Ufficio italiano brevetti e marchi in pendenza di un procedimento, amministrativo o giudiziario, connesso per l’oggetto, la trattazione dell’istanza può essere sospesa fino a che il procedimento pendente sia definito con provvedimento amministrativo inoppugnabile o con sentenza passata in cosa giudicata. In tal caso l’istante può chiedere la prosecuzione del procedimento sospeso, con istanza da presentare all’Ufficio italiano brevetti e marchi entro il termine perentorio di tre mesi dalla inoppugnabilità del provvedimento adottato nel procedimento amministrativo connesso o dal passaggio in giudicato della sentenza che definisce il processo connesso. In caso contrario, il procedimento sull’istanza di decadenza o di nullità si estingue.

    11. L’istanza di decadenza o di nullità è altresì improcedibile qualora sia stata presentata contestualmente ad una domanda, con il medesimo oggetto, i medesimi fatti costitutivi e fra le stesse parti, proposta davanti all’autorità giudiziaria adita ai sensi dell’articolo 122.

  • Art. 182 decies L. Fall. – Abrogato (oggi CCII)

    Art. 182 decies L. Fall. – Abrogato (oggi CCII)

    Art. 182 Decies L. Fall. – Coobbligati e soci illimitatamente

    Coobbligati e soci illimitatamente

  • Art. 54 Codice della Navigazione – Occupazioni e innovazioni abusive

    Art. 54 Codice della Navigazione – Occupazioni e innovazioni abusive

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Qualora siano abusivamente occupate zone del demanio marittimo o vi siano eseguite innovazioni non autorizzate, il capo del compartimento ingiunge al contravventore di rimettere le cose in pristino entro il termine a tal fine stabilito e, in caso di mancata esecuzione dell'ordine, provvede d'ufficio, a spese dell'interessato.

  • Art. 144 CPI – Atti di pirateria e pratiche di Italian Sounding

    Art. 144 CPI – Atti di pirateria e pratiche di Italian Sounding

    D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 – testo aggiornato

    1. Agli effetti delle norme contenute nella presente sezione sono atti di pirateria le contraffazioni evidenti dei marchi, disegni e modelli registrati e le violazioni di altrui diritti di proprietà industriale realizzate dolosamente in modo sistematico.

    1-bis. Agli effetti delle norme contenute nella presente sezione sono pratiche di Italian Sounding le pratiche finalizzate alla falsa evocazione dell’origine italiana di prodotti

  • Art. 173 TUEL – Articolo 173

    Art. 173 TUEL – Articolo 173

    D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – testo aggiornato

    1. I valori monetari contenuti nel bilancio pluriennale e nella relazione previsionale e programmatica sono espressi con riferimento ai periodi ai quali si riferiscono, tenendo conto del tasso di inflazione programmato.

  • Art. 184 L. Fall. – Effetti del concordato

    Art. 184 L. Fall. – Effetti del concordato

    Art. 184 L. Fall. – Effetti del concordato per i creditori

    Effetti del concordato per i creditori

  • Art. 217 Cod. Amb. – (ambito di applicazione e finalità)

    Art. 217 Cod. Amb. – (ambito di applicazione e finalità)

    D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 – testo aggiornato

    1. Il presente titolo disciplina la gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio sia per prevenirne e ridurne l’impatto sull’ambiente, favorendo, fra l’altro, livelli sostenuti di riduzione dell’utilizzo di borse di plastica, nonché misure intese a prevenire la produzione di rifiuti di imballaggio, ad incentivare il riutilizzo degli imballaggi, il riciclaggio e altre forme di recupero dei rifiuti di imballaggio e, conseguentemente, la riduzione dello smaltimento finale di tali rifiuti, ed assicurare un elevato livello di tutela dell’ambiente, sia per garantire il funzionamento del mercato, nonché per evitare discriminazioni nei confronti dei prodotti importati, prevenire l’insorgere di ostacoli agli scambi e distorsioni della concorrenza e garantire il massimo rendimento possibile degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio, in conformità alla direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 dicembre 1994 , come integrata e modificata dalla direttiva 2004/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e dalla direttiva (UE) 2015/720 del Parlamento europeo e del Consiglio , , nonché dalla direttiva (UE) 2018/852 del Parlamento europeo e del Consiglio di cui la parte quarta del presente decreto costituisce recepimento nell’ordinamento interno. I sistemi di gestione devono essere aperti alla partecipazione degli operatori economici interessati.

    2. La disciplina di cui al comma 1 riguarda la gestione di tutti gli imballaggi immessi sul mercato dell’Unione europea e di tutti i rifiuti di imballaggio derivanti dal loro impiego, utilizzati o prodotti da industrie, esercizi commerciali, uffici, negozi, servizi, nuclei domestici o da qualunque altro soggetto che produce o utilizza imballaggi o rifiuti di imballaggio, qualunque siano i materiali che li compongono. Gli operatori delle rispettive filiere degli imballaggi nel loro complesso garantiscono, secondo i principi della “responsabilità condivisa”, che l’impatto ambientale degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio sia ridotto al minimo possibile per tutto il ciclo di vita.

    3. Restano fermi i vigenti requisiti in materia di qualità degli imballaggi, come quelli relativi alla sicurezza, alla protezione della salute e all’igiene dei prodotti imballati, nonché le vigenti disposizioni in materia di trasporto e sui rifiuti pericolosi.

    3-bis. In attuazione dell’ articolo 18 della direttiva 94/62/CE e fatte salve le ipotesi di deroga a tale disposizione previste dalla medesima direttiva o da altre disposizioni dell’ordinamento europeo, è garantita l’immissione sul mercato nazionale degli imballaggi conformi alle previsioni del presente titolo e ad ogni altra disposizione normativa adottata nel rispetto di quanto previsto dalla direttiva 94/62/CE .

  • Art. 262 Codice Civile: Cognome del figlio nato fuori del matrimonio

    Art. 262 Codice Civile: Cognome del figlio nato fuori del matrimonio

    Art. 262 c.c. – Cognome del figlio nato fuori del matrimonio

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Cognome del figlio nato fuori del matrimonio.

    Il figlio assume il cognome del genitore che per primo lo ha riconosciuto. Se il riconoscimento è stato effettuato contemporaneamente da entrambi i genitori il figlio assume il cognome del padre.

    Se la filiazione nei confronti del padre è stata accertata o riconosciuta successivamente al riconoscimento da parte della madre, il figlio può assumere il cognome del padre aggiungendolo, anteponendolo o sostituendolo a quello della madre.

    Se la filiazione nei confronti del genitore è stata accertata o riconosciuta successivamente all’attribuzione del cognome da parte dell’ufficiale dello stato civile, si applica il primo e il secondo comma del presente articolo; il figlio può mantenere il cognome precedentemente attribuitogli, ove tale cognome sia divenuto autonomo segno della sua identità personale, aggiungendolo, anteponendolo o sostituendolo al cognome del genitore che per primo lo ha riconosciuto o al cognome dei genitori in caso di riconoscimento da parte di entrambi.

    Nel caso di minore età del figlio, il giudice decide circa l’assunzione del cognome del genitore, previo ascolto del figlio minore, che abbia compiuto gli anni dodici e anche di età inferiore ove capace di discernimento.

  • Art. 58 Codice della Navigazione – Concessioni

    Art. 58 Codice della Navigazione – Concessioni

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Sono parimenti applicabili alle zone portuali della navigazione interna le disposizioni stabilite per le concessioni di beni del demanio marittimo dagli articoli 36 a 49; 53, limitatamente alle concessioni attinenti al servizio della navigazione. Per le concessioni e per l'utilizzazione in genere di beni compresi nelle zone portuali da parte di altre amministrazioni dello Stato per fini non attinenti al servizio della navigazione, è richiesto il consenso dell'amministrazione della navigazione interna.

  • Art. 48 L. 689/1981 – Omessa trasmissione dell’elenco dei protesti cambiari

    Art. 48 L. 689/1981 – Omessa trasmissione dell’elenco dei protesti cambiari

    L. 24 novembre 1981, n. 689 – testo aggiornato

    L' articolo 235 del regio-decreto 16 marzo 1942, n. 267 , modificato per effetto della legge 24 dicembre 1975, n. 706 , è sostituito dal seguente: "Art.

    235. – (Omessa trasmissione dell'elenco dei protesti cambiari). – Il pubblico ufficiale abilitato a levare protesti cambiari che, senza giustificato motivo, omette di inviare nel termine prescritto al presidente del tribunale gli elenchi dei protesti cambiari per mancato pagamento, o invia elenchi incompleti, è punito con l'ammenda fino a lire cinquecentomila. La stessa pena si applica al procuratore del registro che nel termine prescritto non trasmette l'elenco delle dichiarazioni di rifiuto di pagamento a norma dell'articolo 13, secondo comma, o trasmette un elenco incompleto".

  • Art. 141 CPI – Espropriazione

    Art. 141 CPI – Espropriazione

    D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 – testo aggiornato

    1. Con esclusione dei diritti sui marchi, i diritti di proprietà industriale, ancorché in corso di registrazione o di brevettazione, possono essere espropriati dallo Stato nell’interesse della difesa militare del Paese o per altre ragioni di pubblica utilità.

    2. L’espropriazione può essere limitata al diritto di uso per i bisogni dello Stato, fatte salve le previsioni in materia di licenze obbligatorie in quanto compatibili.

    3. Con l’espropriazione anzidetta, quando sia effettuata nell’interesse della difesa militare del Paese e riguardi titoli di proprietà industriale di titolari italiani, è trasferito all’amministrazione espropriante anche il diritto di chiedere titoli di proprietà industriale all’estero.