Autore: Andrea Marton

Autore

Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
  • Le tabelle retributive CCNL sono ricostruite dai PDF ARAN e dai testi contrattuali depositati dalle parti firmatarie.
  • Vigenze e rinnovi sono verificati alla fonte e riportati con la data della verifica: quando un contratto viene rinnovato, le schede collegate vengono corrette.
  • Importi, aliquote e scadenze sono verificati sulle fonti primarie indicate in fondo a ogni scheda, con la data della verifica.
  • Gli errori segnalati vengono corretti e la correzione resta visibile nella pagina.

Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

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I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • Art. 752 c.c.: Ripartizione dei debiti ereditari tra gli eredi

    Art. 752 c.c.: Ripartizione dei debiti ereditari tra gli eredi

    Art. 752 c.c. – Ripartizione dei debiti ereditari tra gli eredi

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    I coeredi contribuiscono tra loro al pagamento dei debiti e pesi ereditari in proporzione delle loro quote ereditarie, salvo che il testatore abbia altrimenti disposto.

  • Articolo 753 Codice Civile: Immobili gravati da rendita redimibile

    Articolo 753 Codice Civile: Immobili gravati da rendita redimibile

    Art. 753 c.c. Immobili gravati da rendita redimibile

    In vigore

    Ogni coerede, quando i beni immobili dell’eredità sono gravati con ipoteca da una prestazione di rendita redimibile, può chiedere che gli immobili ne siano affrancati e resi liberi prima che si proceda alla formazione delle quote ereditarie. Se uno dei coeredi si oppone, decide l’autorità giudiziaria. Se i coeredi dividono l’eredità nello stato in cui si trova, l’immobile gravato deve stimarsi con gli stessi criteri con cui si stimano gli altri beni immobili, detratto dal valore di esso il capitale corrispondente alla prestazione, secondo le norme relative al riscatto della rendita, salvo che esista un patto speciale intorno al capitale da corrispondersi per l’affrancazione. Alla prestazione della rendita è tenuto solo l’erede, nella cui quota cade detto immobile, con l’obbligo di garantire i coeredi.

  • Articolo 754 Codice Civile: Pagamento dei debiti e rivalsa

    Articolo 754 Codice Civile: Pagamento dei debiti e rivalsa

    Art. 754 c.c. Pagamento dei debiti e rivalsa

    In vigore

    Gli eredi sono tenuti verso i creditori al pagamento dei debiti e pesi ereditari personalmente in proporzione della loro quota ereditaria e ipotecariamente per l’intero. Il coerede che ha pagato oltre la parte a lui incombente può ripetere dagli altri coeredi soltanto la parte per cui essi devono contribuire a norma dell’articolo 752, quantunque si sia fatto surrogare nei diritti dei creditori. Il coerede conserva la facoltà di chiedere il pagamento del credito a lui personale e garantito da ipoteca, non diversamente da ogni altro creditore, detratta la parte che deve sopportare come coerede.

  • Art. 755 c.c.: Quota di debito ipotecario non pagata da un coere

    Art. 755 c.c.: Quota di debito ipotecario non pagata da un coere

    Art. 755 c.c. – Quota di debito ipotecario non pagata da un coerede

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    In caso d’insolvenza di un coerede, la sua quota di debito ipotecario è ripartita in proporzione tra tutti gli altri coeredi.

  • Art. 756 c.c.: Esenzione del legatario dal pagamento dei debiti

    Art. 756 c.c.: Esenzione del legatario dal pagamento dei debiti

    Art. 756 c.c. – Esenzione del legatario dal pagamento dei debiti

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Il legatario non è tenuto a pagare i debiti ereditari, salvo ai creditori l’azione ipotecaria sul fondo legato e l’esercizio del diritto di separazione; ma il legatario che ha estinto il debito di cui era gravato il fondo legato subentra nelle ragioni del creditore contro gli eredi.

  • Art. 757 Codice Civile: Diritto dell’erede sulla propria quota

    Art. 757 Codice Civile: Diritto dell’erede sulla propria quota

    Art. 757 c.c. – Diritto dell’erede sulla propria quota

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Ogni coerede è reputato solo e immediato successore in tutti i beni componenti la sua quota o a lui pervenuti dalla successione, anche per acquisto all’incanto, e si considera come se non avesse mai avuto la proprietà degli altri beni ereditari.

  • Art. 740 Codice Civile: Donazioni fatte all’ascendente dell’erede

    Art. 740 Codice Civile: Donazioni fatte all’ascendente dell’erede

    Art. 740 c.c. – Donazioni fatte all’ascendente dell’erede

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Il discendente che succede per rappresentazione deve conferire ciò che è stato donato all’ascendente, anche nel caso in cui abbia rinunziato all’eredità di questo .

  • Articolo 741 Codice Civile: Collazione di assegnazioni varie

    Articolo 741 Codice Civile: Collazione di assegnazioni varie

    Art. 741 c.c. – Collazione di assegnazioni varie

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    È soggetto a collazione ciò che il defunto ha speso a favore dei suoi discendenti per assegnazioni fatte a causa di matrimonio, per avviarli all’esercizio di una attività produttiva o professionale, per soddisfare premi relativi a contratti di assicurazione sulla vita a loro favore o per pagare i loro debiti .

  • Articolo 742 Codice Civile: Spese non soggette a collazione

    Articolo 742 Codice Civile: Spese non soggette a collazione

    Art. 742 c.c. – Spese non soggette a collazione

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Non sono soggette a collazione le spese di mantenimento e di educazione e quelle sostenute per malattia, né quelle ordinarie fatte per abbigliamento o per nozze.

    Le spese per il corredo nuziale e quelle per l’istruzione artistica o professionale sono soggette a collazione solo per quanto eccedono notevolmente la misura ordinaria, tenuto conto delle condizioni economiche del defunto.

    Non sono soggette a collazione le liberalità previste dal secondo comma dell’art. 770.

  • Art. 743 Codice Civile: Società contratta con l’erede

    Art. 743 Codice Civile: Società contratta con l’erede

    Art. 743 c.c. – Società contratta con l’erede

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Non è dovuta collazione di ciò che si è conseguito per effetto di società contratta senza frode tra il defunto e alcuno dei suoi eredi, se le condizioni sono state regolate con atto di data certa.

  • Articolo 744 Codice Civile: Perimento della cosa donata

    Articolo 744 Codice Civile: Perimento della cosa donata

    Art. 744 c.c. – Perimento della cosa donata

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Non è soggetta a collazione la cosa perita per causa non imputabile al donatario.

  • Articolo 745 Codice Civile: Frutti e interessi

    Articolo 745 Codice Civile: Frutti e interessi

    Art. 745 c.c. – Frutti e interessi

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    I frutti delle cose e gli interessi sulle somme soggette a collazione non sono dovuti che dal giorno in cui si è aperta la successione.

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