Autore: Andrea Marton

  • Art. 51 L. 689/1981 – Modifica dell’articolo 17 delle disposizioni relative al mercato mobiliare ed al trattamento fiscale dei titoli azionari

    Art. 51 L. 689/1981 – Modifica dell’articolo 17 delle disposizioni relative al mercato mobiliare ed al trattamento fiscale dei titoli azionari

    L. 24 novembre 1981, n. 689 – testo aggiornato

    L'ultimo comma dell' articolo 17 del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95 , convertito con modificazioni nella legge 7 giugno 1974 n. 216 , modificato per effetto della legge 24 dicembre 1975, n. 706 , è sostituito dal seguente: "I soggetti indicati nel primo comma che non eseguano le dichiarazioni e comunicazioni prescritte dal presente articolo nei termini ivi stabiliti sono puniti con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire 2 milioni a lire 40 milioni; ove le eseguano con un ritardo non superiore a trenta giorni sono puniti con l'ammenda da lire 1 milione a lire 20 milioni; ove eseguano dichiarazioni e comunicazioni false sono puniti con l'arresto fino a tre anni".

  • Art. 176 CPI – Deposito dell’opposizione

    Art. 176 CPI – Deposito dell’opposizione

    D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 – testo aggiornato

    1. 1 soggetti legittimati ai sensi dell’articolo 177 possono presentare all’Ufficio italiano brevetti e marchi opposizione avverso gli atti di cui alle lettere a), b) e c), la quale, a pena di inammissibilità, deve essere scritta, motivata e documentata entro il termine perentorio di tre mesi: a) dalla data di pubblicazione di una domanda di registrazione, ritenuta registrabile ai sensi dell’articolo 170, comma 1, lettera a), ovvero ritenuta registrabile in base a sentenza di accoglimento passata in giudicato; b) dalla data di pubblicazione della registrazione di un marchio, la cui domanda non è stata pubblicata ai sensi dell’articolo 179, comma 2; c) dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è avvenuta la pubblicazione del marchio internazionale nella Gazette de l’Organisation Mondiale de la Proprietè Intellectuelle des Marques Internationales.

    2. L’opposizione, che può riguardare una sola domanda o registrazione di marchio, è ricevibile solo se redatta in lingua italiana e deve contenere a pena di inammissibilità: a) in relazione al marchio oggetto dell’opposizione, l’identificazione del richiedente, il numero e la data della domanda o della registrazione e i prodotti ed i servizi contro cui è proposta l’opposizione; b) in relazione al marchio o diritto dell’opponente, l’identificazione del marchio o dei marchi anteriori di cui all’articolo 12, comma 1, lettere c), d) ed e), nonché dei prodotti e servizi sui quali è basata l’opposizione oppure del diritto di cui all’articolo 8; c) i motivi su cui si fonda l’opposizione. c-bis) se è stato nominato un mandatario, l’atto di nomina, ai sensi dell’articolo 201, o la dichiarazione di riserva di deposito ad esso relativa. Se è formulata riserva, l’atto di nomina è depositato entro il termine perentorio di due mesi dalla data del deposito dell’opposizione.

    3. L’opposizione si considera ritirata se non è comprovato il pagamento dei diritti di opposizione entro i termini e con le modalità stabiliti dal decreto di cui all’articolo

    226. 4. Chi presenta l’opposizione deve depositare entro il termine perentorio di due mesi dalla data di scadenza del termine per il raggiungimento di un accordo di conciliazione di cui all’articolo 178, comma 1: a) copia della domanda o del certificato di registrazione del marchio , della denominazione di origine o della indicazione geografica su cui è basata l’opposizione, ove non si tratti di domande o di certificati nazionali e, se del caso, la documentazione relativa al diritto di priorità o di preesistenza di cui esso beneficia, nonché la loro traduzione in lingua italiana; nel caso della preesistenza, questa deve essere già stata rivendicata in relazione a domanda od a registrazione di marchio dell’Unione europea ; b) ogni altra documentazione a prova dei fatti addotti; c) la documentazione necessaria a dimostrare la legittimazione a presentare opposizione, qualora il marchio anteriore non risulti a suo nome dal Registro tenuto dall’Ufficio italiano brevetti e marchi , ovvero nei casi di cui all’articolo 177, comma 1, lettere d-bis) e d-ter ); d) LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 20 FEBBRAIO 2019, N. 15 .

    5. Con l’opposizione possono farsi valere gli impedimenti alla registrazione del marchio previsti dall’articolo 12, comma 1, lettere c), d), e) ed f), e dall’articolo 14, comma 1, lettera c)-bis , per tutti o per una parte dei prodotti o servizi per i quali è stata chiesta la registrazione, e la mancanza del consenso alla registrazione da parte degli aventi diritto di cui all’articolo 8.

  • Art. 37 D.Lgs. 33/2013 – (Obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture)

    Art. 37 D.Lgs. 33/2013 – (Obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture)

    D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 – testo aggiornato

    1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 9-bis e fermi restando gli obblighi di pubblicità legale, le pubbliche amministrazioni e le stazioni appaltanti pubblicano i dati, gli atti e le informazioni secondo quanto previsto dall’ articolo 28 del codice dei contratti pubblici , di cui al decreto legislativo di attuazione della legge 21 giugno 2022, n. 78 .

    2. Ai sensi dell’articolo 9-bis, gli obblighi di pubblicazione di cui al comma 1 si intendono assolti attraverso l’invio dei medesimi dati alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici presso l’ANAC e alla banca dati delle amministrazioni pubbliche ai sensi dell’ articolo 2 del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229 , limitatamente alla parte lavori. 15

  • Art. 18 Codice della Navigazione – Personale dell’amministrazione marittima

    Art. 18 Codice della Navigazione – Personale dell’amministrazione marittima

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Le funzioni amministrative attinenti alla navigazione e al traffico marittimo sono esercitate dal corpo delle capitanerie di porto. Ove se ne riconosca l'opportunità, l'esercizio di tali funzioni può essere affidato, nei porti e approdi di minore importanza a persone estranee a detto corpo.

  • Art. 195 TUEL – Articolo 195

    Art. 195 TUEL – Articolo 195

    D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – testo aggiornato

    1. Gli enti locali, ad eccezione degli enti in stato di dissesto finanziario sino all’emanazione del decreto di cui all’articolo 261, comma 3, possono disporre l’utilizzo, in termini di cassa, delle entrate vincolate di cui all’art. 180, comma 3, lettera d ) per il finanziamento di spese correnti, anche se provenienti dall’assunzione di mutui con istituti diversi dalla Cassa depositi e prestiti, per un importo non superiore all’anticipazione di tesoreria disponibile ai sensi dell’articolo 222. I movimenti di utilizzo e di reintegro delle somme vincolate di cui all’art. 180, comma 3, sono oggetto di registrazione contabile secondo le modalità indicate nel principio applicato della contabilità finanziaria. 83

    2. L’utilizzo di entrate vincolate presuppone l’adozione della deliberazione della giunta relativa all’anticipazione di tesoreria di cui all’articolo 222, comma 1, e viene deliberato in termini generali all’inizio di ciascun esercizio ed è attivato dall’ente con l’emissione di appositi ordinativi di incasso e pagamento di regolazione contabile . 83

    3. Il ricorso all’utilizzo delle entrate vincolate , secondo le modalità di cui ai commi 1 e 2, vincola una quota corrispondente dell’anticipazione di tesoreria. Con i primi introiti non soggetti a vincolo di destinazione viene ricostituita la consistenza delle somme vincolate che sono state utilizzate per il pagamento di spese correnti. La ricostituzione dei vincoli è perfezionata con l’emissione di appositi ordinativi di incasso e pagamento di regolazione contabile. 83

    4. Gli enti locali che hanno deliberato alienazioni del patrimonio ai sensi dell’articolo 193 possono, nelle more del perfezionamento di tali atti, utilizzare in termini di cassa le entrate vincolate , fatta eccezione per i trasferimenti di enti del settore pubblico allargato e del ricavato dei mutui e dei prestiti, con obbligo di reintegrare le somme vincolate con il ricavato delle alienazioni. 83

  • Art. 207 CPI – Esame di abilitazione

    Art. 207 CPI – Esame di abilitazione

    D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 – testo aggiornato

    1. L’abilitazione è concessa previo superamento di un esame sostenuto dinanzi a una commissione nominata, per ciascuna delle sezioni indicate dall’articolo 202, comma 2, per la durata di tre anni, con decreto del Ministero delle imprese e del made in Italy, e composta per ciascuna sessione: a) dal direttore dell’Ufficio italiano brevetti e marchi o da un suo delegato con funzione di presidente; b) da due professori universitari, rispettivamente, di materie giuridiche e tecniche, e rispettivi supplenti, designati dal Ministero delle imprese e del made in Italy; c) da quattro consulenti in proprietà industriale abilitati, e rispettivi supplenti, designati dal Consiglio di cui all’articolo 215, di cui almeno uno scelto fra i dipendenti di enti o imprese

    2. È ammessa all’esame di abilitazione qualsiasi persona che: a) abbia conseguito: 1) la laurea o un titolo universitario equipollente in qualsiasi Paese estero; 2) un diploma o un titolo rilasciato da un Paese membro dell’Unione europea includenti l’attestazione che il candidato abbia seguito con successo un ciclo di studi post-secondari di durata minima di tre anni o di durata equivalente a tempo parziale, in un’università o in un istituto d’istruzione superiore o in un altro istituto dello stesso livello di formazione, a condizione che il ciclo di studi abbia indirizzo tecnico-professionale attinente all’attività di consulente in proprietà industriale in materia di brevetti d’invenzione e modelli ovvero in materia di marchi e disegni e modelli a seconda dell’abilitazione richiesta; b) abbia compiuto presso società, uffici o servizi specializzati in proprietà industriale almeno due anni di tirocinio professionale effettivo, documentato in modo idoneo.

    3. È ammessa all’esame di abilitazione per l’iscrizione nella sezione brevetti qualsiasi persona che abbia superato l’esame di qualificazione come consulente abilitato presso l’Ufficio europeo dei brevetti.

    4. Il periodo di tirocinio è limitato a dodici mesi se il candidato all’esame di abilitazione dimostri di aver frequentato con profitto un corso qualificato di formazione per consulenti abilitati in materia di brevetti ovvero di marchi, a seconda dell’abilitazione richiesta.

    5. L’esame di abilitazione per l’iscrizione nella sezione brevetti e rispettivamente nella sezione marchi consiste in prove … tendenti ad accertare la preparazione teorico-pratica del candidato nel campo specifico dei diritti di proprietà industriale, così come a livello della cultura tecnica, giuridica, e linguistica, conformemente alla sezione interessata, secondo le modalità stabilite nel regolamento da emanarsi con decreto.

    6. L’esame di abilitazione per l’iscrizione nella sezione brevetti ovvero quello per l’iscrizione nella sezione marchi è indetto ogni due anni con decreto del Ministero delle attività produttive.

  • Art. 210 CPI – Cancellazione dall’albo e sospensione di diritto

    Art. 210 CPI – Cancellazione dall’albo e sospensione di diritto

    D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 – testo aggiornato

    1. Il consulente abilitato è cancellato dall’albo: a) quando è venuto meno uno dei requisiti dell’iscrizione, di cui all’articolo 203; b) quando ricorre uno dei casi di incompatibilità previsti dall’articolo 205; c) quando ne è fatta richiesta dall’interessato.

    2. Il consulente abilitato può chiedere la reiscrizione nell’albo quando sono cessate le cause della cancellazione senza necessità di nuovo esame.

    3. Il consulente abilitato è dichiarato sospeso di diritto dall’esercizio professionale dal momento della sottoposizione alle misure coercitive o interdittive previste dai capi II e III del capo IV, titolo I, del codice di procedura penale sino a quello della revoca delle misure stesse, nonché in caso di mancato pagamento entro il termine fissato, del contributo annuo, fino alla data dell’accertato adempimento.

  • Art. 178 CPI – Esame dell’opposizione e decisioni

    Art. 178 CPI – Esame dell’opposizione e decisioni

    D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 – testo aggiornato

    1. Entro due mesi dalla scadenza del termine di cui all’articolo 176, comma 1, verificate la ricevibilità e l’ammissibilità dell’opposizione ai sensi degli articoli 148, comma 1, e 176, comma 2, l’Ufficio italiano brevetti e marchi, salvo che ricorra uno dei casi di sospensione previsti dall’articolo 180, comma 1, lettere da b) a e-ter), o che sia stata depositata un’istanza di limitazione della domanda di marchio sulla quale si renda necessario chiedere il parere dell’opponente per la prosecuzione della procedura, comunica detta opposizione alle parti con l’avviso della facoltà di raggiungere un accordo di conciliazione entro due mesi dalla data della comunicazione, prorogabili su istanza comune delle parti fino al termine massimo previsto dal regolamento di attuazione del presente codice

    2. In assenza di accordo ai sensi del comma 1, il richiedente che abbia ricevuto la documentazione di cui all’articolo 176, commi 2 e 4, lettere a), b) e c), può presentare per iscritto le proprie deduzioni entro il termine all’uopo fissato dall’Ufficio e contestualmente presentare istanza di cui al comma

    4. 3. Nel corso del procedimento di opposizione, l’Ufficio italiano brevetti e marchi può, in ogni momento, invitare le parti a presentare nel termine da esso fissato, in ogni caso non superiore a trenta giorni e non prorogabile, ulteriori documenti, deduzioni od osservazioni in funzione delle allegazioni, deduzioni ed osservazioni delle altre parti.

    4. Su istanza del richiedente, l’opponente che fondi l’opposizione su un marchio anteriore registrato da almeno cinque anni dalla data di deposito o di priorità del marchio oggetto dell’opposizione, fornisce i documenti idonei a provare che tale marchio è stato oggetto di uso effettivo, da parte sua o con il suo consenso, per i prodotti e servizi per i quali è stato registrato e sui quali si fonda l’opposizione nel corso del quinquennio precedente la data di deposito o priorità del marchio opposto,, o che vi siano i motivi legittimi per la mancata utilizzazione. In mancanza di tale prova, da fornire entro sessanta giorni dalla data di comunicazione dell’istanza da parte dell’Ufficio italiano brevetti e marchi, l’opposizione è respinta. Se l’uso effettivo è provato solo per una parte dei prodotti o servizi per i quali il marchio anteriore è stato registrato, esso, ai soli fini dell’esame dell’opposizione, si considera registrato solo per quella parte di prodotti o servizi.

    4-bis. Il comma 4 si applica anche nel caso in cui il marchio d’impresa anteriore sia un marchio dell’Unione europea. In tal caso l’uso effettivo del marchio dell’Unione europea è determinato a norma dell’ articolo 18 del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento e del Consiglio, del 14 giugno 2017, sul marchio dell’Unione europea.

    5. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 20 FEBBRAIO 2019, N. 15 .

    6. In caso di opposizioni relative allo stesso marchio, le opposizioni successive alla prima sono riunite a questa.

    7. Al termine del procedimento di opposizione, l’Ufficio italiano brevetti e marchi accoglie l’opposizione stessa respingendo la domanda di registrazione in tutto o in parte se risulta che il marchio non può essere registrato per la totalità o per una parte soltanto dei prodotti e servizi indicati nella domanda; in caso contrario respinge l’opposizione. Nel caso di registrazione internazionale, l’Ufficio italiano brevetti e marchi emette rifiuto definitivo parziale o totale ovvero respinge l’opposizione, dandone comunicazione all’Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (OMPI).

    7-bis. L’Ufficio italiano brevetti e marchi, con il provvedimento di cui al comma 7, pone a carico del richiedente, se soccombente, il rimborso dei diritti di opposizione. Le spese di rappresentanza professionale nel procedimento sono liquidate a carico della parte soccombente, a domanda, nella misura massima individuata con decreto del Ministero dello sviluppo economico.

  • Art. 220 bis Cod. Amb. – (Obbligo di relazione sull’utilizzo delle borse di plastica)

    Art. 220 Bis Cod. Amb. – (Obbligo di relazione sull’utilizzo delle borse di plastica)

    D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 – testo aggiornato

    1. Il Consorzio nazionale imballaggi di cui all’articolo 224 acquisisce dai produttori e dai distributori di borse di plastica i dati necessari ad elaborare la relazione annuale prevista dall’ articolo 4, paragrafo 1-bis, della direttiva 94/62/CE e comunica tali dati alla Sezione nazionale del Catasto dei rifiuti, avvalendosi del modello di dichiarazione ambientale di cui alla legge 25 gennaio 1994, n. 70 , che, a tal fine, è modificato con le modalità previste dalla medesima legge. Le informazioni sono fornite per via telematica e riguardano ciascuna categoria di borse di plastica di cui all’articolo 218, comma 1, lettere dd-ter), dd-quater), dd-quinquies), dd-sexies) e dd-septies).

    2. I dati sono elaborati dall’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale in attuazione della metodologia di calcolo dell’utilizzo annuale pro capite di borse di plastica e dei modelli di segnalazione stabiliti ai sensi dell’ articolo 4, paragrafo 1-bis, della direttiva 94/62/CE . Dal 27 maggio 2018, i dati relativi all’utilizzo annuale delle borse di plastica in materiale leggero sono comunicati alla Commissione europea con la relazione sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, in conformità all’articolo 12 della medesima direttiva

  • Art. 70 L. 689/1981 – (Esecuzione di pene sostitutive concorrenti)

    Art. 70 L. 689/1981 – (Esecuzione di pene sostitutive concorrenti)

    L. 24 novembre 1981, n. 689 – testo aggiornato

    ((Quando contro la stessa persona sono state pronunciate, per più reati, una o più sentenze o decreti penali di condanna a pena sostitutiva, si osservano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli da 71 a 80 del codice penale . Se più reati importano pene sostitutive, anche di specie diversa, e il cumulo delle pene detentive sostituite non eccede complessivamente la durata di quattro anni, si applicano le singole pene sostitutive distintamente, anche oltre i limiti di cui all'articolo 53 per la pena pecuniaria e per il lavoro di pubblica utilità. Se il cumulo delle pene detentive sostituite eccede complessivamente la durata di quattro anni, si applica per intero la pena sostituita, salvo che la pena residua da eseguire sia pari o inferiore ad anni quattro. Le pene sostitutive sono sempre eseguite dopo le pene detentive e, nell'ordine, si eseguono la semilibertà, la detenzione domiciliare ed il lavoro di pubblica utilità. Per l'esecuzione delle pene sostitutive concorrenti si applica, in quanto compatibile, l' articolo 663 del codice di procedura penale . È tuttavia fatta salva, limitatamente all'esecuzione del lavoro di pubblica utilità, anche concorrente con pene sostitutive di specie diversa, la competenza del giudice che ha applicato tale pena.))

  • Art. 60 L. 689/1981 – Articolo abrogato

    Art. 60 L. 689/1981 – Articolo abrogato

    L. 24 novembre 1981, n. 689 – testo aggiornato

    Articolo abrogato

  • Art. 223 TUEL – Articolo 223

    Art. 223 TUEL – Articolo 223

    D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – testo aggiornato

    1. L’organo di revisione economico-finanziaria dell’ente provvede con cadenza trimestrale alla verifica ordinaria di cassa, alla verifica della gestione del servizio di tesoreria e di quello degli altri agenti contabili di cui all’articolo 233.

    2. Il regolamento di contabilità può prevedere autonome verifiche di cassa da parte dell’amministrazione dell’ente.