Autore: Andrea Marton

Autore

Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
  • Le tabelle retributive CCNL sono ricostruite dai PDF ARAN e dai testi contrattuali depositati dalle parti firmatarie.
  • Vigenze e rinnovi sono verificati alla fonte e riportati con la data della verifica: quando un contratto viene rinnovato, le schede collegate vengono corrette.
  • Importi, aliquote e scadenze sono verificati sulle fonti primarie indicate in fondo a ogni scheda, con la data della verifica.
  • Gli errori segnalati vengono corretti e la correzione resta visibile nella pagina.

Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

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I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • Articolo 731 Codice Civile: Suddivisione tra stirpi

    Articolo 731 Codice Civile: Suddivisione tra stirpi

    Art. 731 c.c. – Suddivisioni tra stirpi

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Le norme sulla divisione dell’intero asse si osservano anche nelle suddivisioni tra i componenti di ciascuna stirpe.

  • Articolo 732 Codice Civile: Diritto di prelazione

    Articolo 732 Codice Civile: Diritto di prelazione

    Art. 732 c.c. – Diritto di prelazione

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Il coerede, che vuole alienare a un estraneo la sua quota o parte di essa, deve notificare la proposta di alienazione, indicandone il prezzo, agli altri coeredi, i quali hanno diritto di prelazione.

    Questo diritto deve essere esercitato nel termine di due mesi dall’ultima delle notificazioni. In mancanza della notificazione, i coeredi hanno diritto di riscattare la quota dall’acquirente e da ogni successivo avente causa, finchè dura lo stato di comunione ereditaria.

    Se i coeredi che intendono esercitare il diritto di riscatto sono più, la quota è assegnata a tutti in parti uguali.

  • Articolo 733 Codice Civile: Norme date dal testatore per la divisione

    Articolo 733 Codice Civile: Norme date dal testatore per la divisione

    Art. 733 c.c. Norme date dal testatore per la divisione

    In vigore

    Quando il testatore ha stabilito particolari norme per formare le porzioni, queste norme sono vincolanti per gli eredi, salvo che l’effettivo valore dei beni non corrisponda alle quote stabilite dal testatore. Il testatore può disporre che la divisione si effettui secondo la stima di persona da lui designata che non sia erede o legatario: la divisione proposta da questa persona non vincola gli eredi, se l’autorità giudiziaria, su istanza di taluno di essi, la riconosce contraria alla volontà del testatore o manifestamente iniqua.

  • Articolo 734 Codice Civile: Divisione fatta dal testatore

    Articolo 734 Codice Civile: Divisione fatta dal testatore

    Art. 734 c.c. – Divisione fatta dal testatore

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Il testatore può dividere i suoi beni tra gli eredi comprendendo nella divisione anche la parte non disponibile.

    Se nella divisione fatta dal testatore non sono compresi tutti i beni lasciati al tempo della morte, i beni in essa non compresi sono attribuiti conformemente alla legge, se non risulta una diversa volontà del testatore.

  • Art. 715 Codice Civile: Casi d’impedimento alla divisione

    Art. 715 Codice Civile: Casi d’impedimento alla divisione

    Art. 715 c.c. Casi d’impedimento alla divisione

    In vigore

    Se tra i chiamati alla successione vi è un concepito, la divisione non può aver luogo prima della nascita del medesimo. Parimenti la divisione non può aver luogo durante la pendenza di un giudizio sulla filiazione (1) di colui che, in caso di esito favorevole del giudizio, sarebbe chiamato a succedere, né può aver luogo durante lo svolgimento della procedura amministrativa per l’ammissione del riconoscimento previsto dal quarto comma dell’art. 252 o per il riconoscimento dell’ente istituito erede. L’autorità giudiziaria può tuttavia autorizzare la divisione, fissando le opportune cautele. La disposizione del comma precedente si applica anche se tra i chiamati alla successione vi sono nascituri non concepiti. Se i nascituri non concepiti sono istituiti senza determinazione di quote, l’autorità giudiziaria può attribuire agli altri coeredi tutti i beni ereditari o parte di essi, secondo le circostanze, disponendo le opportune cautele nell’interesse dei nascituri.

  • Art. 716 Codice Civile: Abrogato

    Art. 716 Codice Civile: Abrogato

    Art. 716 c.c.

    Articolo abrogato dalla L. 19 maggio 1975, n. 151. Fonte: Normattiva.

  • Art. 717 c.c.: Sospensione della divisione per ordine del giudice

    Art. 717 c.c.: Sospensione della divisione per ordine del giudice

    Art. 717 c.c. – Sospensione della divisione per ordine del giudice

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    L’autorità giudiziaria, su istanza di uno dei coeredi, può sospendere, per un periodo di tempo non eccedente i cinque anni, la divisione dell’eredità o di alcuni beni, qualora l’immediata sua esecuzione possa recare notevole pregiudizio al patrimonio ereditario.

  • Articolo 718 Codice Civile: Diritto ai beni in natura

    Articolo 718 Codice Civile: Diritto ai beni in natura

    Art. 718 c.c. – Diritto ai beni in natura

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Ciascun coerede può chiedere la sua parte in natura dei beni mobili e immobili dell’eredità, salve le disposizioni degli articoli seguenti.

  • Art. 719 c.c.: Vendita dei beni per il pagamento dei debiti ered

    Art. 719 c.c.: Vendita dei beni per il pagamento dei debiti ered

    Art. 719 c.c. – Vendita dei beni per il pagamento dei debiti ereditari

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Se i coeredi aventi diritto a più della metà dell’asse concordano nella necessità della vendita per il pagamento dei debiti e pesi ereditari, si procede alla vendita all’incanto dei beni mobili e, se occorre, di quei beni immobili la cui alienazione rechi minor pregiudizio agli interessi dei condividenti.

    Quando concorre il consenso di tutte le parti, la vendita può seguire tra i soli condividenti e senza pubblicità, salvo che vi sia opposizione dei legatari o dei creditori.

  • Articolo 720 Codice Civile: Immobili non divisibili

    Articolo 720 Codice Civile: Immobili non divisibili

    Art. 720 c.c. Immobili non divisibili

    In vigore

    Se nell’eredità vi sono immobili non comodamente divisibili, o il cui frazionamento recherebbe pregiudizio alle ragioni della pubblica economia o dell’igiene, e la divisione dell’intera sostanza non può effettuarsi senza il loro frazionamento, essi devono preferibilmente essere compresi per intero, con addebito dell’eccedenza, nella porzione di uno dei coeredi aventi diritto alla quota maggiore, o anche nelle porzioni di più coeredi, se questi ne richiedono congiuntamente l’attribuzione. Se nessuno dei coeredi è a ciò disposto, si fa luogo alla vendita all’incanto.

  • Articolo 721 Codice Civile: Vendita degli immobili

    Articolo 721 Codice Civile: Vendita degli immobili

    Art. 721 c.c. – Vendita degli immobili

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    I patti e le condizioni della vendita degli immobili, qualora non siano concordati dai condividenti, sono stabiliti dall’autorità giudiziaria.

  • Art. 722 Codice Civile: Beni indivisibili nell’interesse della produzione nazionale

    Art. 722 Codice Civile: Beni indivisibili nell’interesse della produzione nazionale

    Art. 722 c.c. – Beni indivisibili nell’interesse della produzione nazionale

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    In quanto non sia diversamente disposto dalle leggi speciali, le disposizioni dei due articoli precedenti si applicano anche nel caso in cui nell’eredità vi sono beni che la legge dichiara indivisibili nell’interesse della produzione nazionale.

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