Testo dell'articoloVigente
Art. 37 D.Lgs. 33/2013 – (Obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture)
D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 – testo aggiornato
1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 9-bis e fermi restando gli obblighi di pubblicità legale, le pubbliche amministrazioni e le stazioni appaltanti pubblicano i dati, gli atti e le informazioni secondo quanto previsto dall’ articolo 28 del codice dei contratti pubblici , di cui al decreto legislativo di attuazione della legge 21 giugno 2022, n. 78 .
2. Ai sensi dell’articolo 9-bis, gli obblighi di pubblicazione di cui al comma 1 si intendono assolti attraverso l’invio dei medesimi dati alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici presso l’ANAC e alla banca dati delle amministrazioni pubbliche ai sensi dell’ articolo 2 del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229 , limitatamente alla parte lavori. 15
In sintesi
Indice dei contenuti
L'art. 37 è stato profondamente riscritto per allinearsi al nuovo Codice dei contratti pubblici. La disposizione non descrive più analiticamente l'elenco dei dati da pubblicare, ma opera un rinvio dinamico: gli obblighi di pubblicazione in materia di contratti pubblici sono quelli stabiliti dall'art. 28 del Codice dei contratti pubblici, fermi gli obblighi di pubblicità legale.
La logica del rinvio al Codice dei contratti pubblici
La scelta normativa risponde a un obiettivo di razionalizzazione: evitare che gli stessi dati vengano disciplinati due volte, in modo non coordinato, fra normativa sulla trasparenza e normativa sui contratti pubblici. Il Codice dei contratti, con il suo principio di unicità dell'invio, raccoglie in un'unica sede la pubblicità degli atti, dei provvedimenti e dei dati relativi alle procedure di affidamento, in coerenza con il principio di digitalizzazione e con la regola del once only.
Banca dati nazionale dei contratti pubblici e ruolo dell'ANAC
Il comma 2 chiarisce che, ai sensi dell'art. 9-bis del decreto sulla trasparenza, l'invio dei dati alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici (BDNCP) presso l'ANAC assolve gli obblighi di pubblicazione. È una soluzione di trasparenza centralizzata: i dati sono inseriti una sola volta in una banca dati nazionale ad accesso pubblico, dalla quale le amministrazioni e i cittadini possono attingere. ANAC, attraverso la BDNCP, diventa il punto unico di osservazione del mercato pubblico, con evidente funzione anticorruzione.
La banca dati delle amministrazioni pubbliche per i lavori
Per la parte lavori, l'obbligo si estende all'invio alla banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 2 del D.Lgs. 229/2011: si tratta del Monitoraggio delle opere pubbliche (MOP), strumento che traccia il ciclo dell'opera dalla programmazione al collaudo. La combinazione fra BDNCP e MOP consente una vigilanza incrociata sulla regolarità e sull'avanzamento dei lavori pubblici.
Effetti sull'organizzazione delle stazioni appaltanti
L'unicità dell'invio non riduce la responsabilità delle stazioni appaltanti: il dato deve essere completo, tempestivo e di qualità. Errori o omissioni possono integrare violazione degli obblighi di trasparenza e attivare la vigilanza ANAC. Resta ferma la pubblicità legale degli atti, tipicamente in Gazzetta Ufficiale e profilo committente, secondo le regole del Codice dei contratti.
Trasparenza, concorrenza e prevenzione della corruzione
La pubblicità dei contratti pubblici non è soltanto un obbligo informativo: è strumento di concorrenza effettiva e di prevenzione della corruzione. La possibilità per gli operatori economici e per la collettività di conoscere bandi, aggiudicazioni, varianti, subappalti e tempi di esecuzione è ciò che rende contendibile il mercato pubblico. L'art. 37 si inserisce così nel nucleo duro della trasparenza, accanto alle disposizioni su consulenze, incarichi e organizzazione.
Casi pratici
Caso 1: omessa trasmissione alla BDNCP
La stazione appaltante presso cui opera Tizio affida un servizio sopra soglia ma non trasmette i dati alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici. Un operatore concorrente segnala l'omissione. La violazione integra inadempimento agli obblighi di pubblicazione dell'art. 37 e, per il principio di unicità dell'invio, non risulta sanata da una pubblicazione meramente locale sul profilo del committente.
Caso 2: pubblicazione difforme e tardiva degli atti di gara
Caio, operatore economico, riscontra che gli atti di una procedura risultano pubblicati con ritardo significativo rispetto ai termini del Codice. La condotta espone la stazione appaltante a rilievi in sede di vigilanza ANAC e può incidere sui termini di impugnazione, oltre a configurare violazione degli obblighi di trasparenza ai sensi dell'art. 37.
Domande frequenti
Dove vanno pubblicati i dati dei contratti pubblici?
Nella Banca dati nazionale dei contratti pubblici (BDNCP) presso l'ANAC, secondo l'art. 28 del Codice dei contratti pubblici; l'invio alla BDNCP assolve gli obblighi di pubblicazione del decreto trasparenza.
Per i lavori vale solo la BDNCP?
No: per la parte lavori vale anche l'invio alla banca dati delle amministrazioni pubbliche prevista dall'art. 2 del D.Lgs. 229/2011, ossia il sistema di monitoraggio delle opere pubbliche.
Resta la pubblicità legale degli atti di gara?
Sì. L'art. 37 fa salvi gli obblighi di pubblicità legale previsti dal Codice dei contratti pubblici, tipicamente su Gazzetta Ufficiale, profilo del committente e siti istituzionali.