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Ultimo aggiornamento: 18 Aprile 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • Le stazioni appaltanti pubblicano dati, atti e informazioni sui contratti pubblici secondo l'art. 28 del Codice dei contratti pubblici.
  • L'obbligo si coordina con l'art. 9-bis del decreto sulla trasparenza, che evita duplicazioni di adempimenti.
  • L'invio dei dati alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici presso l'ANAC assolve gli obblighi di pubblicazione.
  • Per la parte lavori vale anche l'invio alla banca dati delle amministrazioni pubbliche ex D.Lgs. 229/2011.
  • La trasparenza dei contratti pubblici rimane uno dei presidi anticorruzione più rilevanti.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 37 D.Lgs. 33/2013 — (Obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture)

D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 — testo aggiornato

1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 9-bis e fermi restando gli obblighi di pubblicità legale, le pubbliche amministrazioni e le stazioni appaltanti pubblicano i dati, gli atti e le informazioni secondo quanto previsto dall’ articolo 28 del codice dei contratti pubblici , di cui al decreto legislativo di attuazione della legge 21 giugno 2022, n. 78 .

2. Ai sensi dell’articolo 9-bis, gli obblighi di pubblicazione di cui al comma 1 si intendono assolti attraverso l’invio dei medesimi dati alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici presso l’ANAC e alla banca dati delle amministrazioni pubbliche ai sensi dell’ articolo 2 del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229 , limitatamente alla parte lavori. 15

Commento

L'art. 37 è stato profondamente riscritto per allinearsi al nuovo Codice dei contratti pubblici. La disposizione non descrive più analiticamente l'elenco dei dati da pubblicare, ma opera un rinvio dinamico: gli obblighi di pubblicazione in materia di contratti pubblici sono quelli stabiliti dall'art. 28 del Codice dei contratti pubblici, fermi gli obblighi di pubblicità legale.

La logica del rinvio al Codice dei contratti pubblici

La scelta normativa risponde a un obiettivo di razionalizzazione: evitare che gli stessi dati vengano disciplinati due volte, in modo non coordinato, fra normativa sulla trasparenza e normativa sui contratti pubblici. Il Codice dei contratti, con il suo principio di unicità dell'invio, raccoglie in un'unica sede la pubblicità degli atti, dei provvedimenti e dei dati relativi alle procedure di affidamento, in coerenza con il principio di digitalizzazione e con la regola del once only.

Banca dati nazionale dei contratti pubblici e ruolo dell'ANAC

Il comma 2 chiarisce che, ai sensi dell'art. 9-bis del decreto sulla trasparenza, l'invio dei dati alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici (BDNCP) presso l'ANAC assolve gli obblighi di pubblicazione. È una soluzione di trasparenza centralizzata: i dati sono inseriti una sola volta in una banca dati nazionale ad accesso pubblico, dalla quale le amministrazioni e i cittadini possono attingere. ANAC, attraverso la BDNCP, diventa il punto unico di osservazione del mercato pubblico, con evidente funzione anticorruzione.

La banca dati delle amministrazioni pubbliche per i lavori

Per la parte lavori, l'obbligo si estende all'invio alla banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 2 del D.Lgs. 229/2011: si tratta del Monitoraggio delle opere pubbliche (MOP), strumento che traccia il ciclo dell'opera dalla programmazione al collaudo. La combinazione fra BDNCP e MOP consente una vigilanza incrociata sulla regolarità e sull'avanzamento dei lavori pubblici.

Effetti sull'organizzazione delle stazioni appaltanti

L'unicità dell'invio non riduce la responsabilità delle stazioni appaltanti: il dato deve essere completo, tempestivo e di qualità. Errori o omissioni possono integrare violazione degli obblighi di trasparenza e attivare la vigilanza ANAC. Resta ferma la pubblicità legale degli atti, tipicamente in Gazzetta Ufficiale e profilo committente, secondo le regole del Codice dei contratti.

Trasparenza, concorrenza e prevenzione della corruzione

La pubblicità dei contratti pubblici non è soltanto un obbligo informativo: è strumento di concorrenza effettiva e di prevenzione della corruzione. La possibilità per gli operatori economici e per la collettività di conoscere bandi, aggiudicazioni, varianti, subappalti e tempi di esecuzione è ciò che rende contendibile il mercato pubblico. L'art. 37 si inserisce così nel nucleo duro della trasparenza, accanto alle disposizioni su consulenze, incarichi e organizzazione.

Domande frequenti

Dove vanno pubblicati i dati dei contratti pubblici?

Nella Banca dati nazionale dei contratti pubblici (BDNCP) presso l'ANAC, secondo l'art. 28 del Codice dei contratti pubblici; l'invio alla BDNCP assolve gli obblighi di pubblicazione del decreto trasparenza.

Per i lavori vale solo la BDNCP?

No: per la parte lavori vale anche l'invio alla banca dati delle amministrazioni pubbliche prevista dall'art. 2 del D.Lgs. 229/2011, ossia il sistema di monitoraggio delle opere pubbliche.

Resta la pubblicità legale degli atti di gara?

Sì. L'art. 37 fa salvi gli obblighi di pubblicità legale previsti dal Codice dei contratti pubblici, tipicamente su Gazzetta Ufficiale, profilo del committente e siti istituzionali.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.