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Testo dell'articoloAbrogato
Art. 34 D.Lgs. 33/2013 – Trasparenza degli oneri informativi
D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 – Trasparenza della pubblica amministrazione
Articolo abrogato. Non è più in vigore: l’abrogazione è stata disposta dal D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97. Il testo previgente è riportato qui sotto a fini di consultazione storica.
Testo previgente
I regolamenti ministeriali o interministeriali, nonché i provvedimenti amministrativi a carattere generale adottati dalle amministrazioni dello Stato per regolare l’esercizio di poteri autorizzatori, concessori o certificatori, nonché l’accesso ai servizi pubblici ovvero la concessione di benefici, recano in allegato l’elenco di tutti gli oneri informativi gravanti sui cittadini e sulle imprese introdotti o eliminati con gli atti medesimi.
Per onere informativo si intende qualunque obbligo informativo o adempimento che comporti la raccolta, l’elaborazione, la trasmissione, la conservazione e la produzione di informazioni e documenti alla pubblica amministrazione.
2. Ferma restando, ove prevista, la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, gli atti di cui al comma 1 sono pubblicati sui siti istituzionali delle amministrazioni, secondo i criteri e le modalità definite con il regolamento di cui all’ articolo 7, commi 2 e 4, della legge 11 novembre 2011, n. 180
Per la disciplina vigente parti dall'indice: Trasparenza PA (D.Lgs. 33/2013).
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