Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 38 D.Lgs. 33/2013 – Pubblicità dei processi di pianificazione, realizzazione e valutazione delle opere pubbliche

D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 – testo aggiornato

1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 9-bis, le pubbliche amministrazioni pubblicano le informazioni relative ai Nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici di cui all’ articolo 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144 , incluse le funzioni e i compiti specifici ad essi attribuiti, le procedure e i criteri di individuazione dei componenti e i loro nominativi.

2. Fermi restando gli obblighi di pubblicazione di cui all’ articolo 37 del codice dei contratti pubblici , di cui al decreto legislativo di attuazione della legge 21 giugno 2022, n. 78 , le pubbliche amministrazioni pubblicano tempestivamente gli atti di programmazione delle opere pubbliche, nonché le informazioni relative ai tempi, ai costi unitari e agli indicatori di realizzazione delle opere pubbliche in corso o completate. Le informazioni sono pubblicate sulla base di uno schema tipo redatto dal Ministero dell’economia e delle finanze d’intesa con l’Autorità nazionale anticorruzione, che ne curano altresì la raccolta e la pubblicazione nei propri siti web istituzionali al fine di consentirne una agevole comparazione. 15

2-bis. Per i Ministeri, gli atti di programmazione di cui al comma 2 sono quelli indicati dall’ articolo 2 del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 228 .

In sintesi

  • Le amministrazioni pubblicano le informazioni sui Nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici, inclusi compiti e componenti.
  • Devono essere pubblicati gli atti di programmazione delle opere pubbliche.
  • Vanno pubblicati tempi, costi unitari e indicatori di realizzazione delle opere in corso e completate.
  • Le informazioni seguono uno schema tipo redatto dal MEF d'intesa con l'ANAC, per consentirne la comparazione.
  • Per i Ministeri valgono gli atti di programmazione previsti dal D.Lgs. 228/2011.
Indice dei contenuti

L'art. 38 disciplina la trasparenza dell'intero ciclo delle opere pubbliche: programmazione, realizzazione e valutazione. È la norma che traduce in obbligo informativo l'idea per cui il cittadino ha diritto non solo di conoscere chi vince l'appalto, ma anche se l'opera è stata effettivamente realizzata nei tempi e nei costi annunciati.

Nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici

Il comma 1 impone la pubblicazione delle informazioni sui Nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici, organismi previsti dall'art. 1 della L. 144/1999 incardinati presso le amministrazioni centrali e regionali. Devono essere resi noti funzioni e compiti specifici, procedure e criteri di individuazione dei componenti e i loro nominativi. La trasparenza sulla composizione di questi organismi è un presidio contro la formazione di centri decisionali opachi nella programmazione degli investimenti.

Atti di programmazione delle opere pubbliche

Il comma 2 impone la pubblicazione tempestiva degli atti di programmazione delle opere pubbliche. La programmazione è il momento in cui si scelgono priorità e allocazione delle risorse: rendere visibili i documenti programmatori consente alla collettività e agli operatori economici di anticipare l'evoluzione del mercato pubblico e di vigilare sulla coerenza fra programmazione e successive procedure di affidamento.

Tempi, costi e indicatori di realizzazione

La parte più innovativa della norma è la pubblicazione degli indicatori di realizzazione: tempi previsti ed effettivi, costi unitari, stato di avanzamento. È la trasparenza del cantiere, che permette di confrontare la promessa progettuale con l'esito reale. La pubblicazione segue uno schema tipo definito dal Ministero dell'economia e delle finanze d'intesa con l'ANAC, in modo da garantire confrontabilità fra opere e fra amministrazioni.

Coordinamento con il Codice dei contratti pubblici

L'art. 38 si coordina con l'art. 37 del decreto e con l'art. 37 del Codice dei contratti pubblici, richiamato dal testo: gli obblighi di pubblicazione previsti per le opere pubbliche dal Codice restano fermi. La pubblicazione sul sito istituzionale ai sensi del decreto trasparenza si affianca, dunque, agli adempimenti su BDNCP e MOP, costituendo una pluralità di canali coordinati di trasparenza.

Ministeri e D.Lgs. 228/2011

Il comma 2-bis specifica che, per i Ministeri, gli atti di programmazione rilevanti sono quelli dell'art. 2 del D.Lgs. 228/2011, ossia i documenti pluriennali di pianificazione che disciplinano la valutazione ex ante e ex post delle opere pubbliche di competenza statale. Si tratta di un raccordo con la disciplina della valutazione degli investimenti, che rafforza la coerenza fra trasparenza, programmazione e controllo dei risultati.

Casi pratici

Caso 1: opera completata senza pubblicazione degli indicatori

Tizio, cittadino di un Comune, rileva che un'opera pubblica risulta completata da tempo ma sul sito istituzionale non sono pubblicati i tempi effettivi e i costi finali. La carenza integra violazione dell'art. 38: la trasparenza copre l'intero ciclo dell'opera e gli indicatori di realizzazione devono essere pubblicati per consentire la comparazione con quelli previsti.

Caso 2: componenti del Nucleo di valutazione non resi noti

Caio, operatore del settore, osserva che un'amministrazione non pubblica i nominativi dei componenti del proprio Nucleo di valutazione né i criteri di individuazione. La condotta viola il comma 1 dell'art. 38 e può essere segnalata al Responsabile per la trasparenza e all'ANAC, che può ordinare la pubblicazione.

Domande frequenti

Cosa devono pubblicare le amministrazioni sulle opere pubbliche?

Informazioni sui Nuclei di valutazione, atti di programmazione, tempi, costi unitari e indicatori di realizzazione delle opere in corso o completate, secondo uno schema tipo MEF-ANAC.

Chi definisce lo schema tipo di pubblicazione?

Il Ministero dell'economia e delle finanze d'intesa con l'Autorità nazionale anticorruzione, che curano la raccolta dei dati nei propri siti per consentire la comparabilità.

L'art. 38 sostituisce gli obblighi del Codice dei contratti?

No: gli obblighi del Codice dei contratti pubblici restano fermi e si aggiungono a quelli dell'art. 38, in una logica di coordinamento e non di sostituzione.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-21
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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