- Le amministrazioni pubblicano le informazioni sui Nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici, inclusi compiti e componenti.
- Devono essere pubblicati gli atti di programmazione delle opere pubbliche.
- Vanno pubblicati tempi, costi unitari e indicatori di realizzazione delle opere in corso e completate.
- Le informazioni seguono uno schema tipo redatto dal MEF d'intesa con l'ANAC, per consentirne la comparazione.
- Per i Ministeri valgono gli atti di programmazione previsti dal D.Lgs. 228/2011.
Testo dell'articoloVigente
Art. 38 D.Lgs. 33/2013 — Pubblicità dei processi di pianificazione, realizzazione e valutazione delle opere pubbliche
D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 — testo aggiornato
1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 9-bis, le pubbliche amministrazioni pubblicano le informazioni relative ai Nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici di cui all’ articolo 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144 , incluse le funzioni e i compiti specifici ad essi attribuiti, le procedure e i criteri di individuazione dei componenti e i loro nominativi.
2. Fermi restando gli obblighi di pubblicazione di cui all’ articolo 37 del codice dei contratti pubblici , di cui al decreto legislativo di attuazione della legge 21 giugno 2022, n. 78 , le pubbliche amministrazioni pubblicano tempestivamente gli atti di programmazione delle opere pubbliche, nonché le informazioni relative ai tempi, ai costi unitari e agli indicatori di realizzazione delle opere pubbliche in corso o completate. Le informazioni sono pubblicate sulla base di uno schema tipo redatto dal Ministero dell’economia e delle finanze d’intesa con l’Autorità nazionale anticorruzione, che ne curano altresì la raccolta e la pubblicazione nei propri siti web istituzionali al fine di consentirne una agevole comparazione. 15
2-bis. Per i Ministeri, gli atti di programmazione di cui al comma 2 sono quelli indicati dall’ articolo 2 del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 228 .
Stesso numero, altri codici
- Art. 38 D.Lgs. 504/1995 — Oggetto dell'imposizione e modalità di accertamento
- Articolo 38 L. 184/1983: Commissione per le adozioni internazionali
- Art. 38 Reg. (UE) 2024/1689 — Coordinamento degli organismi notificati
- Art. 38 Cod. Amb. — [Abrogato]
- Art. 38 D.Lgs. 148/2015 — Requisiti di onorabilità
- Art. 38 D.Lgs. 159/2011 — Compiti dell'Agenzia
Commento
L'art. 38 disciplina la trasparenza dell'intero ciclo delle opere pubbliche: programmazione, realizzazione e valutazione. È la norma che traduce in obbligo informativo l'idea per cui il cittadino ha diritto non solo di conoscere chi vince l'appalto, ma anche se l'opera è stata effettivamente realizzata nei tempi e nei costi annunciati.
Nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici
Il comma 1 impone la pubblicazione delle informazioni sui Nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici, organismi previsti dall'art. 1 della L. 144/1999 incardinati presso le amministrazioni centrali e regionali. Devono essere resi noti funzioni e compiti specifici, procedure e criteri di individuazione dei componenti e i loro nominativi. La trasparenza sulla composizione di questi organismi è un presidio contro la formazione di centri decisionali opachi nella programmazione degli investimenti.
Atti di programmazione delle opere pubbliche
Il comma 2 impone la pubblicazione tempestiva degli atti di programmazione delle opere pubbliche. La programmazione è il momento in cui si scelgono priorità e allocazione delle risorse: rendere visibili i documenti programmatori consente alla collettività e agli operatori economici di anticipare l'evoluzione del mercato pubblico e di vigilare sulla coerenza fra programmazione e successive procedure di affidamento.
Tempi, costi e indicatori di realizzazione
La parte più innovativa della norma è la pubblicazione degli indicatori di realizzazione: tempi previsti ed effettivi, costi unitari, stato di avanzamento. È la trasparenza del cantiere, che permette di confrontare la promessa progettuale con l'esito reale. La pubblicazione segue uno schema tipo definito dal Ministero dell'economia e delle finanze d'intesa con l'ANAC, in modo da garantire confrontabilità fra opere e fra amministrazioni.
Coordinamento con il Codice dei contratti pubblici
L'art. 38 si coordina con l'art. 37 del decreto e con l'art. 37 del Codice dei contratti pubblici, richiamato dal testo: gli obblighi di pubblicazione previsti per le opere pubbliche dal Codice restano fermi. La pubblicazione sul sito istituzionale ai sensi del decreto trasparenza si affianca, dunque, agli adempimenti su BDNCP e MOP, costituendo una pluralità di canali coordinati di trasparenza.
Ministeri e D.Lgs. 228/2011
Il comma 2-bis specifica che, per i Ministeri, gli atti di programmazione rilevanti sono quelli dell'art. 2 del D.Lgs. 228/2011, ossia i documenti pluriennali di pianificazione che disciplinano la valutazione ex ante e ex post delle opere pubbliche di competenza statale. Si tratta di un raccordo con la disciplina della valutazione degli investimenti, che rafforza la coerenza fra trasparenza, programmazione e controllo dei risultati.
Domande frequenti
Cosa devono pubblicare le amministrazioni sulle opere pubbliche?
Informazioni sui Nuclei di valutazione, atti di programmazione, tempi, costi unitari e indicatori di realizzazione delle opere in corso o completate, secondo uno schema tipo MEF-ANAC.
Chi definisce lo schema tipo di pubblicazione?
Il Ministero dell'economia e delle finanze d'intesa con l'Autorità nazionale anticorruzione, che curano la raccolta dei dati nei propri siti per consentire la comparabilità.
L'art. 38 sostituisce gli obblighi del Codice dei contratti?
No: gli obblighi del Codice dei contratti pubblici restano fermi e si aggiungono a quelli dell'art. 38, in una logica di coordinamento e non di sostituzione.
Vedi anche