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Ultimo aggiornamento: 5 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • Le amministrazioni pubblicano le informazioni sui Nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici, inclusi compiti e componenti.
  • Devono essere pubblicati gli atti di programmazione delle opere pubbliche.
  • Vanno pubblicati tempi, costi unitari e indicatori di realizzazione delle opere in corso e completate.
  • Le informazioni seguono uno schema tipo redatto dal MEF d'intesa con l'ANAC, per consentirne la comparazione.
  • Per i Ministeri valgono gli atti di programmazione previsti dal D.Lgs. 228/2011.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 38 D.Lgs. 33/2013 — Pubblicità dei processi di pianificazione, realizzazione e valutazione delle opere pubbliche

D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 — testo aggiornato

1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 9-bis, le pubbliche amministrazioni pubblicano le informazioni relative ai Nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici di cui all’ articolo 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144 , incluse le funzioni e i compiti specifici ad essi attribuiti, le procedure e i criteri di individuazione dei componenti e i loro nominativi.

2. Fermi restando gli obblighi di pubblicazione di cui all’ articolo 37 del codice dei contratti pubblici , di cui al decreto legislativo di attuazione della legge 21 giugno 2022, n. 78 , le pubbliche amministrazioni pubblicano tempestivamente gli atti di programmazione delle opere pubbliche, nonché le informazioni relative ai tempi, ai costi unitari e agli indicatori di realizzazione delle opere pubbliche in corso o completate. Le informazioni sono pubblicate sulla base di uno schema tipo redatto dal Ministero dell’economia e delle finanze d’intesa con l’Autorità nazionale anticorruzione, che ne curano altresì la raccolta e la pubblicazione nei propri siti web istituzionali al fine di consentirne una agevole comparazione. 15

2-bis. Per i Ministeri, gli atti di programmazione di cui al comma 2 sono quelli indicati dall’ articolo 2 del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 228 .

Commento

L'art. 38 disciplina la trasparenza dell'intero ciclo delle opere pubbliche: programmazione, realizzazione e valutazione. È la norma che traduce in obbligo informativo l'idea per cui il cittadino ha diritto non solo di conoscere chi vince l'appalto, ma anche se l'opera è stata effettivamente realizzata nei tempi e nei costi annunciati.

Nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici

Il comma 1 impone la pubblicazione delle informazioni sui Nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici, organismi previsti dall'art. 1 della L. 144/1999 incardinati presso le amministrazioni centrali e regionali. Devono essere resi noti funzioni e compiti specifici, procedure e criteri di individuazione dei componenti e i loro nominativi. La trasparenza sulla composizione di questi organismi è un presidio contro la formazione di centri decisionali opachi nella programmazione degli investimenti.

Atti di programmazione delle opere pubbliche

Il comma 2 impone la pubblicazione tempestiva degli atti di programmazione delle opere pubbliche. La programmazione è il momento in cui si scelgono priorità e allocazione delle risorse: rendere visibili i documenti programmatori consente alla collettività e agli operatori economici di anticipare l'evoluzione del mercato pubblico e di vigilare sulla coerenza fra programmazione e successive procedure di affidamento.

Tempi, costi e indicatori di realizzazione

La parte più innovativa della norma è la pubblicazione degli indicatori di realizzazione: tempi previsti ed effettivi, costi unitari, stato di avanzamento. È la trasparenza del cantiere, che permette di confrontare la promessa progettuale con l'esito reale. La pubblicazione segue uno schema tipo definito dal Ministero dell'economia e delle finanze d'intesa con l'ANAC, in modo da garantire confrontabilità fra opere e fra amministrazioni.

Coordinamento con il Codice dei contratti pubblici

L'art. 38 si coordina con l'art. 37 del decreto e con l'art. 37 del Codice dei contratti pubblici, richiamato dal testo: gli obblighi di pubblicazione previsti per le opere pubbliche dal Codice restano fermi. La pubblicazione sul sito istituzionale ai sensi del decreto trasparenza si affianca, dunque, agli adempimenti su BDNCP e MOP, costituendo una pluralità di canali coordinati di trasparenza.

Ministeri e D.Lgs. 228/2011

Il comma 2-bis specifica che, per i Ministeri, gli atti di programmazione rilevanti sono quelli dell'art. 2 del D.Lgs. 228/2011, ossia i documenti pluriennali di pianificazione che disciplinano la valutazione ex ante e ex post delle opere pubbliche di competenza statale. Si tratta di un raccordo con la disciplina della valutazione degli investimenti, che rafforza la coerenza fra trasparenza, programmazione e controllo dei risultati.

Domande frequenti

Cosa devono pubblicare le amministrazioni sulle opere pubbliche?

Informazioni sui Nuclei di valutazione, atti di programmazione, tempi, costi unitari e indicatori di realizzazione delle opere in corso o completate, secondo uno schema tipo MEF-ANAC.

Chi definisce lo schema tipo di pubblicazione?

Il Ministero dell'economia e delle finanze d'intesa con l'Autorità nazionale anticorruzione, che curano la raccolta dei dati nei propri siti per consentire la comparabilità.

L'art. 38 sostituisce gli obblighi del Codice dei contratti?

No: gli obblighi del Codice dei contratti pubblici restano fermi e si aggiungono a quelli dell'art. 38, in una logica di coordinamento e non di sostituzione.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.