- Ogni amministrazione deve pubblicare on line una scheda per ciascuna tipologia di procedimento di sua competenza.
- La scheda include riferimenti normativi, unità responsabile, ufficio del procedimento, recapiti, termini di conclusione e strumenti di tutela.
- Per i procedimenti a istanza di parte vanno pubblicati moduli, fac-simile autocertificazioni e canali di presentazione.
- Va indicato il titolare del potere sostitutivo in caso di inerzia, con i suoi recapiti.
- Sono pubblicati i dati dell'ufficio che gestisce i controlli sulle dichiarazioni sostitutive e l'acquisizione d'ufficio.
- L'omessa pubblicazione di modulistica non può tradursi in un rigetto: l'istanza resta valida e l'amministrazione deve invitare a integrare.
Testo dell'articoloVigente
Art. 35 D.Lgs. 33/2013 — Obblighi di pubblicazione relativi ai procedimenti amministrativi e ai controlli sulle dichiarazioni sostitutive e l’acquisizione d’ufficio dei dati
D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 — testo aggiornato
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi alle tipologie di procedimento di propria competenza. Per ciascuna tipologia di procedimento sono pubblicate le seguenti informazioni: a) una breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili; b) l’unità organizzativa responsabile dell’istruttoria; c) l’ufficio del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale, nonché, ove diverso, l’ufficio competente all’adozione del provvedimento finale, con l’indicazione del nome del responsabile dell’ufficio, unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale; d) per i procedimenti ad istanza di parte, gli atti e i documenti da allegare all’istanza e la modulistica necessaria, compresi i fac-simile per le autocertificazioni, anche se la produzione a corredo dell’istanza è prevista da norme di legge, regolamenti o atti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, nonché gli uffici ai quali rivolgersi per informazioni, gli orari e le modalità di accesso con indicazione degli indirizzi, dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale, a cui presentare le istanze; e) le modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardino; f) il termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con l’adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante; g) i procedimenti per i quali il provvedimento dell’amministrazione può essere sostituito da una dichiarazione dell’interessato, ovvero il procedimento può concludersi con il silenzio assenso dell’amministrazione; h) gli strumenti di tutela, amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell’interessato, nel corso del procedimento e nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli; i) il link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o i tempi previsti per la sua attivazione; l) le modalità per l’effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con le informazioni di cui all’articolo 36; m) il nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonché le modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale; n) LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 25 MAGGIO 2016, N. 97 .
2. Le pubbliche amministrazioni non possono richiedere l’uso di moduli e formulari che non siano stati pubblicati; in caso di omessa pubblicazione, i relativi procedimenti possono essere avviati anche in assenza dei suddetti moduli o formulari. L’amministrazione non può respingere l’istanza adducendo il mancato utilizzo dei moduli o formulari o la mancata produzione di tali atti o documenti, e deve invitare l’istante a integrare la documentazione in un termine congruo.
3. Le pubbliche amministrazioni pubblicano nel sito istituzionale: a) i recapiti telefonici e la casella di posta elettronica istituzionale dell’ufficio responsabile per le attività volte a gestire, garantire e verificare la trasmissione dei dati o l’accesso diretto agli stessi da parte delle amministrazioni procedenti ai sensi degli articoli 43 , 71 e 72 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 ; b) LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 25 MAGGIO 2016, N. 97 ; c) LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 25 MAGGIO 2016, N. 97 .
Stesso numero, altri codici
- Articolo 35 L. 184/1983: Riconoscimento dell'adozione pronunciata all'estero
- Art. 35 Reg. (UE) 2024/1689 — Numeri di identificazione ed elenchi di organismi notificati
- Art. 35 Cod. Amb. — Disposizioni transitorie e finali
- Art. 35 D.Lgs. 159/2011 — Nomina e revoca dell'amministratore giudiziario
- Art. 35 D.Lgs. 209/2005 — Determinazione delle tariffe nei rami responsabilità civile veicoli e natanti
- Art. 35 D.Lgs. 42/2004 — Intervento finanziario del Ministero
Commento
L'art. 35 traduce in obbligo informativo concreto il principio per cui il cittadino ha diritto di sapere, in anticipo e senza chiedere, come si svolge un procedimento amministrativo che lo riguarda. La norma costruisce una vera e propria carta dei procedimenti che ogni amministrazione deve esporre nella sezione Amministrazione trasparente, articolata per tipologia.
La logica della scheda-procedimento
Il legislatore non si limita a chiedere un elenco: pretende una rappresentazione strutturata che consenta al cittadino di orientarsi prima ancora di presentare l'istanza. Devono essere visibili la disciplina normativa di riferimento, l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria, l'ufficio del procedimento con nome del responsabile e recapiti operativi, l'eventuale ufficio competente all'adozione del provvedimento finale. La trasparenza non è meramente espositiva: serve a rendere immediatamente individuabile l'interlocutore e a garantire un contatto effettivo, anche tramite PEC istituzionale.
Termini, silenzio e strumenti di tutela
Tra le informazioni obbligatorie figurano il termine di conclusione del procedimento e gli altri termini procedimentali rilevanti, l'eventuale operatività di SCIA o silenzio assenso, e gli strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale a disposizione dell'interessato. Particolarmente significativa è l'indicazione del soggetto titolare del potere sostitutivo in caso di inerzia, con le modalità di attivazione: si tratta di un istituto introdotto dalla L. 241/1990 per garantire effettività ai termini procedimentali, che la trasparenza rende concretamente accessibile.
Procedimenti a istanza di parte e modulistica
Per i procedimenti che si attivano su domanda, l'amministrazione deve pubblicare moduli, fac-simile di autocertificazione, atti e documenti da allegare. La regola chiave è quella del comma 2: se la modulistica non è pubblicata, l'amministrazione non può rigettare l'istanza adducendo il mancato uso dei moduli ufficiali; deve, al contrario, invitare l'istante a integrare in un termine congruo. Si tratta di un presidio sostanziale contro il formalismo, che ribalta il rischio dell'omissione informativa sull'amministrazione anziché sul cittadino.
Controlli sulle autocertificazioni e acquisizione d'ufficio
Il comma 3 lega l'art. 35 al sistema delle dichiarazioni sostitutive del D.P.R. 445/2000: le amministrazioni devono pubblicare recapiti dell'ufficio responsabile per la trasmissione dei dati o l'accesso diretto da parte delle amministrazioni procedenti, ai sensi degli artt. 43, 71 e 72 del Testo unico. È il versante operativo del divieto di chiedere al cittadino documenti già in possesso della PA: senza un canale di contatto noto, la cooperazione fra amministrazioni non funziona.
Connessioni con altri obblighi
L'art. 35 dialoga con l'art. 36 (pagamenti informatici), con l'art. 32 (servizi erogati) e con la disciplina dei procedimenti della L. 241/1990. Insieme costituiscono il nucleo della trasparenza procedimentale, distinta dalla trasparenza organizzativa degli articoli precedenti. La vigilanza ANAC, ai sensi dell'art. 45, può sanzionare l'omessa pubblicazione delle schede-procedimento come illecito disciplinare a carico del responsabile della pubblicazione.
Domande frequenti
Cosa deve pubblicare l'amministrazione per ciascun procedimento?
Descrizione, riferimenti normativi, ufficio istruttore e ufficio del procedimento con recapiti, termini di conclusione, eventuale silenzio assenso o SCIA, strumenti di tutela, link al servizio on line e titolare del potere sostitutivo.
Se manca il modulo sul sito, l'istanza può essere respinta?
No. La norma vieta espressamente il rigetto basato sul mancato uso di moduli non pubblicati: l'amministrazione deve istruire l'istanza e, se necessario, invitare l'interessato a integrare in un termine congruo.
Chi controlla il rispetto dell'art. 35?
Il Responsabile per la trasparenza interno all'amministrazione vigila sulla pubblicazione; l'ANAC esercita poteri ispettivi e può ordinare la pubblicazione mancante, oltre a segnalare l'illecito disciplinare.
Vedi anche