Autore: Andrea Marton

Autore

Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
  • Le tabelle retributive CCNL sono ricostruite dai PDF ARAN e dai testi contrattuali depositati dalle parti firmatarie.
  • Vigenze e rinnovi sono verificati alla fonte e riportati con la data della verifica: quando un contratto viene rinnovato, le schede collegate vengono corrette.
  • Importi, aliquote e scadenze sono verificati sulle fonti primarie indicate in fondo a ogni scheda, con la data della verifica.
  • Gli errori segnalati vengono corretti e la correzione resta visibile nella pagina.

Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

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I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • Art. 722 Codice Civile: Beni indivisibili nell’interesse della produzione nazionale

    Art. 722 Codice Civile: Beni indivisibili nell’interesse della produzione nazionale

    Art. 722 c.c. – Beni indivisibili nell’interesse della produzione nazionale

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    In quanto non sia diversamente disposto dalle leggi speciali, le disposizioni dei due articoli precedenti si applicano anche nel caso in cui nell’eredità vi sono beni che la legge dichiara indivisibili nell’interesse della produzione nazionale.

  • Articolo 723 Codice Civile: Resa dei conti

    Articolo 723 Codice Civile: Resa dei conti

    Art. 723 c.c. – Resa dei conti

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Dopo la vendita, se ha avuto luogo, dei mobili e degli immobili si procede ai conti che i condividenti si devono rendere, alla formazione dello stato attivo e passivo dell’eredità e alla determinazione delle porzioni ereditarie e dei conguagli o rimborsi che si devono tra loro i condividenti.

  • Articolo 713 Codice Civile: Facoltà di domandare la divisione

    Articolo 713 Codice Civile: Facoltà di domandare la divisione

    Art. 713 c.c. Facoltà di domandare la divisione

    In vigore

    I coeredi possono sempre domandare la divisione. Quando però tutti gli eredi istituiti o alcuni di essi sono minori di età, il testatore può disporre che la divisione non abbia luogo prima che sia trascorso un anno dalla maggiore età dell’ultimo nato. Egli può anche disporre che la divisione dell’eredità o di alcuni beni di essa non abbia luogo prima che sia trascorso dalla sua morte un termine non eccedente il quinquennio. Tuttavia in ambedue i casi l’autorità giudiziaria, qualora gravi circostanze lo richiedano, può, su istanza di uno o più coeredi, consentire che la divisione si effettui senza indugio o dopo un termine minore di quello stabilito dal testatore.

  • Articolo 709 Codice Civile: Conto della gestione

    Articolo 709 Codice Civile: Conto della gestione

    Art. 709 c.c. – Conto della gestione

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    L’esecutore testamentario deve rendere il conto della sua gestione al termine della stessa, e anche spirato l’anno della morte del testatore, se la gestione si prolunga oltre l’anno.

    Egli è tenuto, in caso di colpa, al risarcimento dei danni verso gli eredi e verso i legatari.

    Gli esecutori testamentari, quando sono più, rispondono solidalmente per la gestione comune.

    Il testatore non può esonerare l’esecutore testamentario dall’obbligo di rendere il conto o dalla responsabilità della gestione.

  • Articolo 711 Codice Civile: Retribuzione

    Articolo 711 Codice Civile: Retribuzione

    Art. 711 c.c. – Retribuzione

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    L’ufficio dell’esecutore testamentario è gratuito. Tuttavia il testatore può stabilire una retribuzione a carico dell’eredità.

  • Art. 712 Codice Civile: Spese

    Art. 712 Codice Civile: Spese

    Art. 712 c.c. – Spese

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Le spese fatte dall’esecutore testamentario per l’esercizio del suo ufficio sono a carico dell’eredità.

  • Articolo 702 Codice Civile: Accettazione e rinunzia alla nomina

    Articolo 702 Codice Civile: Accettazione e rinunzia alla nomina

    Art. 702 c.c. – Accettazione e rinunzia alla nomina

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    L’accettazione della nomina di esecutore testamentario o la rinunzia alla stessa deve risultare da dichiarazione fatta nella cancelleria del tribunale nella cui giurisdizione si è aperta la successione, e deve essere annotata nel registro delle successioni.112a L’accettazione non può essere sottoposta a condizione o a termine.

    L’autorità giudiziaria, su istanza di qualsiasi interessato, può assegnare all’esecutore un termine per l’accettazione, decorso il quale l’esecutore si considera rinunziante.

  • Art. 703 Codice Civile: Funzioni dell’esecutore testamentario

    Art. 703 Codice Civile: Funzioni dell’esecutore testamentario

    Art. 703 c.c. Funzioni dell’esecutore testamentario

    In vigore

    L’esecutore testamentario deve curare che siano esattamente eseguite le disposizioni di ultima volontà del defunto. A tal fine, salvo contraria volontà del testatore, egli deve amministrare la massa ereditaria, prendendo possesso dei beni che ne fanno parte. Il possesso non può durare più di un anno dalla dichiarazione di accettazione, salvo che l’autorità giudiziaria, per motivi di evidente necessità, sentiti gli eredi, ne prolunghi la durata, che non potrà mai superare un altro anno. L’esecutore deve amministrare come un buon padre di famiglia e può compiere tutti gli atti di gestione occorrenti. Quando è necessario alienare beni dell’eredità, ne chiede l’autorizzazione all’autorità giudiziaria, la quale provvede sentiti gli eredi. Qualsiasi atto dell’esecutore testamentario non pregiudica il diritto del chiamato a rinunziare all’eredità o ad accettarla col beneficio d’inventario.

  • Articolo 704 Codice Civile: Rappresentanza processuale

    Articolo 704 Codice Civile: Rappresentanza processuale

    Art. 704 c.c. – Rappresentanza processuale

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Durante la gestione dell’esecutore testamentario, le azioni relative all’eredità devono essere proposte anche nei confronti dell’esecutore. Questi ha facoltà d’intervenire nei giudizi promossi dall’erede e può esercitare le azioni relative all’esercizio del suo ufficio.

  • Articolo 705 Codice Civile: Apposizione di sigilli e inventario

    Articolo 705 Codice Civile: Apposizione di sigilli e inventario

    Art. 705 c.c. – Apposizione di sigilli e inventario

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    L’esecutore testamentario fa apporre i sigilli quando tra i chiamati all’eredità vi sono minori, assenti, interdetti o persone giuridiche.

    Egli in tal caso fa redigere l’inventario dei beni dell’eredità in presenza dei chiamati all’eredità o dei loro rappresentanti, o dopo averli invitati.

    Quando sono chiamati all’eredità unicamente persone giuridiche private senza scopo di lucro ed enti del Terzo settore, prima dell’accettazione della stessa eredità questi hanno facoltà di dispensare l’esecutore testamentario dagli obblighi di cui ai commi precedenti, mediante dichiarazione ricevuta dal cancelliere del tribunale del circondario in cui si è aperta la successione o da un notaio, fermo restando quanto previsto dall’articolo 473 e previa prestazione di idonea garanzia per i debiti ereditari. La dispensa non ha effetto se la dichiarazione non è effettuata da tutti i chiamati .

  • Art. 706 Codice Civile: Divisione da compiersi dall’esecutore testamentario

    Art. 706 Codice Civile: Divisione da compiersi dall’esecutore testamentario

    Art. 706 c.c. – Divisione da compiersi dall’esecutore testamentario

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Il testatore può disporre che l’esecutore testamentario, quando non è un erede o un legatario, proceda alla divisione tra gli eredi dei beni dell’eredità. In questo caso si osserva il disposto dell’art. 733.

    Prima di procedere alla divisione l’esecutore testamentario deve sentire gli eredi.

  • Art. 707 Codice Civile: Consegna dei beni all’erede

    Art. 707 Codice Civile: Consegna dei beni all’erede

    Art. 707 c.c. Consegna dei beni all’erede

    In vigore

    L’esecutore testamentario deve consegnare all’erede, che ne fa richiesta, i beni dell’eredità che non sono necessari all’esercizio del suo ufficio. Egli non può rifiutare tale consegna a causa di obbligazioni che debba adempiere conformemente alla volontà del testatore, o di legati condizionali o a termine, se l’erede dimostra di averli già soddisfatti, od offre idonea garanzia per l’adempimento delle obbligazioni, dei legati o degli oneri.

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